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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4666/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)”
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Dorato, come da mandato in atti e Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Risi, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il proprio rapporto con la figlia nata in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in Persona_1 ricorso.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.11.2025 le medesime hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, sicchè il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Le condizioni delineate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi del minore, sicchè non vi è ragione per discostarsene:
1) La responsabilità genitoriale sulla figlia minore sarà esercitata congiuntamente da entrambi i Per_1 genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale.
2) La minore sarà collocata in via prevalente presso la madre, SI.ra , con facoltà Per_1 Parte_1 per il padre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità di cui al punto seguente. La SI.ra si Pt_1 impegna a comunicare al SI. , entro il termine perentorio di trenta giorni, ogni eventuale Pt_2 cambiamento di residenza o domicilio, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c..
3) Il padre, SI. , potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità e i tempi Parte_2 Per_1 che verranno liberamente e direttamente concordati con la madre, in spirito di massima collaborazione e flessibilità, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici e delle inclinazioni della minore tenendo conto, altresì, dell'attività lavorativa dei genitori. In via meramente esemplificativa e al fine di evitare futuri contrasti, qualora non venga raggiunto un accordo specifico, il padre potrà tenere con sé la figlia come segue: a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20:00, con prelievo da scuola e riaccompagno della minore a cura del padre presso l'abitazione materna;
b) un pomeriggio infrasettimanale a scelta del padre, previo preavviso, dalle ore 16:30 alle ore 20:00; c) per la metà delle vacanze natalizie e pasquali, da alternare di anno in anno e da concordare entro il 30 novembre per le prime e il 28 febbraio per le seconde;
d) per un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, fermo restando il diritto di ciascun genitore di trascorrere con la figlia almeno una settimana che includa il giorno di Ferragosto, ad anni alterni. Le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno saranno trascorse con i genitori ad anni alterni. Il giorno del compleanno della minore, questa lo trascorrerà per metà giornata con ciascun genitore, secondo accordi.
4) La casa familiare, sita in Nardò (Lecce), alla Via Antonio Genovesi, n. 74, di proprietà esclusiva del SI. , rimane nella piena ed esclusiva disponibilità di quest'ultimo. La SI.ra si Parte_2 Pt_1 impegna a rilasciare detto immobile, libero da cose di sua proprietà, unitamente alla figlia minore , Per_1 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. La SI.ra si Pt_1 impegna, altresì, a restituire al SI. l'autovettura modello Volkswagen Touran, targata EN721RK, Pt_2 di proprietà di quest'ultimo e attualmente in uso alla ricorrente, entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
5) Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra quale contributo per il mantenimento ordinario Pt_2 Pt_1 della figlia , un assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00). Tale importo dovrà essere Per_1 corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese, comunicare. L'assegno sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT (FOI). Nell'ipotesi di peggioramento della situazione lavorativa e reddituale del padre, dipendente di Acciaierie d'Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria, l'assegno mensile per la figlia minore sarà Per_1 ricalcolato.
6) Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative) relative alla figlia Per_1 saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno. Per l'individuazione di tali spese, per le modalità di prestazione del preventivo consenso ove richiesto e per i termini di rimborso, le parti fanno espresso e integrale riferimento al “Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli” del Tribunale di Lecce, che si intende qui conosciuto e accettato. Il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso della quota di spettanza dell'altro genitore previa esibizione della relativa documentazione giustificativa di spesa.
7) L'Assegno Unico e Universale per la figlia sarà richiesto e percepito da entrambi i genitori nella Per_1 misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
8) I beni mobili che arredano la casa familiare, acquistati durante la convivenza dalla SI.ra Pt_1 rimarranno nella piena disponibilità del SI. . A titolo di definizione di ogni rapporto di dare/avere Pt_2 relativo a detti beni, il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra la somma Pt_2 Pt_1 omnicomprensiva di € 10.000,00 (diecimila/00), pari al 50% del valore concordemente stimato. Tale somma verrà corrisposta in cinque rate mensili di importo di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, da versarsi la prima il 20 dicembre 2025 e le altre quattro il giorno 20 dei successivi quattro mesi. La SI.ra , dichiarando di essere economicamente autosufficiente, rinuncia espressamente Parte_1 e a qualunque titolo a qualsivoglia contributo economico o assegno di mantenimento per sé da parte del SI. . Pt_2
Alcuna statuizione deve adottarsi in ordine alle spese di lite, stante la natura congiunta dell'istanza.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e la figlia minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 9.12.2025
La Presidente est. dott. ssa Francesca Caputo