Sentenza 10 dicembre 2009
Massime • 1
L'inapplicabilità dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 alle pene irrogate per i reati indicati nell'art. 1, comma secondo, lettera b) della stessa legge opera solo con riferimento ai delitti consumati e non si estende ai delitti tentati. (In motivazione, la S.C. ha riferito il principio enunciato in massima anche ai reati indicati nell'art. 1, comma secondo, lett. a), L. n. 241 del 2006).
Commentario • 1
- 1. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2009, n. 8316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8316 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2009
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3348
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 29233/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto:
1) LE SA LU N. IL 17/01/1954;
avverso l'ordinanza n. 80/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 25/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza depositata il 4/6/2009 la Corte di Appello di Bari ha respinto l'opposizione proposta nell'interesse di TA SA GI avverso l'ordinanza 18/6/2008 con la quale lo stesso Ufficio aveva rigettato la sua richiesta di applicazione dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006. Ha osservato la Corte di Bari che rettamente andava affermata la sussistenza della ipotesi ostativa di cui all'art. 1, comma 2, lett. b della invocata legge, posto che la specifica formulazione al proposito dettata, con richiamo ai delitti riguardanti produzione, traffico e detenzione di stupefacenti aggravati ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 induceva a considerare comprese, accanto alle ipotesi di delitti consumati, anche quelle di delitti solo tentati.
Per l'annullamento di tale ordinanza il TA ha proposto ricorso il 17/6/2009 denunziando la violazione di legge commessa con l'indebita parificazione delle ipotesi delittuose tentate a quelle consumate, al di fuori della previsione di legge e contro la costante giurisprudenza di legittimità che aveva fatto leva sulla autonomia del delitto tentato.
OSSERVA
Il ricorso deve essere accolto, condividendo il Collegio la doglianza relativa alla inesatta interpretazione data dalla Corte di merito alla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, lett. b in base alla quale il Giudice del merito si è indotto a negare l'applicazione dell'indulto sul rilievo della assimilazione - nella norma ostativa de qua - del delitto tentato a quello consumato.
Devesi invero dare seguito, anche con riguardo alla testè richiamata normativa di clemenza, all'indirizzo assunto da questa Corte con riguardo alla previsione di applicazione dell'indulto disposto da altri provvedimenti alle ipotesi in cui fosse contestata l'autonoma fattispecie del delitto tentato (cfr. Cass. S.U. sent. n. 3 del 1980;
Cass. sentenze n. 2727/91 e n. 3493/93), un indirizzo che ha rettamente fatto leva sulla autonomia del reato tentato rispetto a quello consumato e sulla evidente ricomprensione dei soli reati consumati nella previsione di esclusione dal beneficio di cui al D.P.R. n. 394 del 1990. Ed invero, venendo alla previsione normativa del 2006, in ordine alla quale questa Corte in un recente pronunziato ha ritenuto (cfr. Cass. sent. n. 43037/2008) di allontanarsi dal consolidato indirizzo, appare evidente, ad un esame letterale e sistematico delle norme ed alla stregua dei principi generali, che nulla consente o tanto meno impone di applicare anche al delitto tentato la esclusione espressa in disamina. Ed infatti:
1. l'indiscutibile autonomia del reato tentato non impone che il richiamo della norma alla fattispecie di un individuato delitto comprenda anche la ipotesi del correlato delitto tentato, dovendosi far capo alla norma di richiamo per rinvenire gli elementi per considerarlo espressamente compreso o escluso;
2. le previsioni di esclusione di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) ovvero di cui alla successiva lett. b) operano sempre una selezione specifica e chiusa, vuoi richiamando l'articolo e la rubrica (lett. a) vuoi rinviando ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 sempreché aggravati ai sensi dell'art. 80 o a quelli di cui all'art. 74, ne' tra i primi ne' tra i secondi essendo all'evidenza comprensibili i delitti "tentati";
3. la chiave di lettura corretta secondo le norme (art. 15 c.p.) e, quel che rileva, secundum constitutionem, non può che portare a negare ingresso a qualsiasi interpretazione estensiva del chiaro dettato di esclusione, ancor più ove esso sia sorretto da una valutazione di disvalore sociale correlato al trattamento sanzionatorio previsto dalle norme richiamate, sicché è solo con riguardo a quei delitti puniti con quel trattamento che è stata intesa la scelta di escludere l'applicazione del provvedimento di clemenza.
Avendo dunque il giudice del merito negato ingresso alla richiesta di applicazione dell'indulto in base ad errata interpretazione della norma, occorre annullare il provvedimento e rinviare allo stesso Ufficio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010