Sentenza 26 giugno 2013
Massime • 1
La questione dell'improcedibilità per difetto di querela del reato ipotizzato esula dall'ambito del giudizio di legittimità sulla decisione di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, perchè attiene al merito. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di documenti e carte di identità falsi, nella quale l'indagato si doleva che non fosse stata presentata querela in relazione agli ipotizzabili reati di truffa e falso in scrittura privata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2013, n. 30675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30675 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 26/06/2013
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1539
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 46933/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE SA MO N. IL 22/02/1972;
avverso l'ordinanza n. 1873/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 10/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udita la richiesta a del S. Procuratore Generale, Giovanni D'Angelo, per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Maurizio Riccardi, che ne chiede l'accoglimento.
OSSERVA
-1- De SA SI, indagato per il delitto di truffa ed altro, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza datata 10/19.10.2012 del tribunale di Napoli che, in sede di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il tribunale di Nola in data 1.10.2012, confermava la misura cautelare reale, ribadendo, ai fini della prova delle condotte di truffa, falso e ricettazione come ipotizzate, la necessità del vincolo probatorio del borsello contenente un libretto postale, documenti di identità intestati a terzi, fotocopie di referti medici, distinte di prelevamenti firmate in bianco, nonché, rinvenuti in casa, denaro ed altri documenti di identità intestati sempre a terzi.
Molteplici, seppur condensate graficamente nel contesto di un unico motivo di ricorso, le doglianze del prevenuto: illegittimità della finalità dalla misura cautelare di ricerca della provenienza delle cose sequestrate, illegittimità per non aver formulato in concreto la fattispecie contestata, non potendosi la stessa ridursi alla mera indicazione degli articoli di legge violati, ancora illegittimità per non essersi posto il giudice del riesame il problema, in relazione ai reati ipotizzati, della sussistenza della condizione di procedibilità, nella specie la querela in relazione al delitto di truffa, di continuo illegittimità per ingiustificate valutazione sulla utilizzabilità e credibilità di prove labiali acquisite, illegittimità infine per essersi serviti del sequestro ai soli fini esplorativi.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Deve premettersi che in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale, al fine di controllare la conformità della contestazione allo schema legale tipico, deve prendere in considerazione tutte le indicazioni fattuali contenute nell'atto complessivamente inteso, senza che abbiamo alcun autonomo rilievo giuridico le diverse parti in cui esso è graficamente composto. Nel caso di specie l'indicazione degli oggetti sequestrati evidenzia senza possibile dubbio la giustificazione della postulazione di ipotesi criminose ben specifiche: il possesso di carte di identità intestate ad altri, di libretti postali non propri, di distinte di versamento firmate in bianco depone per facta concludentia, per l'ipotizzabilità di condotte truffaldine, di falso e di ricettazione. Alle altre censure può replicarsi ribadendo che in sede di riesame del sequestro probatorio il giudice deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere- dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati - nella specie gli oggetti oltre modo significativi sequestrati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano la misura adottata. La quale misura, nel caso di specie, essendo un mezzo di ricerca della prova, non presuppone un accertamento dell'esistenza del reato, bensì la semplice indicazione di un reato astrattamente configurabile, oltre la rilevanza probatoria del'oggetto che si intende acquisire in relazione al reato ipotizzato;
ne consegue che è legittimo il sequestro di documenti falsi, di carte di identità intestate ad altri, che depongano per la commissione di condotte truffaldine e di falso in scrittura privata, anche ove non sia stata presentata la querela in relazione agli ipotizzabili reati di truffa e di falso in scrittura privata, atteso peraltro che, nel procedimento di riesame di un provvedimento de quo, non è ammissibile l'esame della questione di improcedibilità per mancanza di querela, attenendo detta questione al merito dell'imputazione.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2013