Sentenza 7 ottobre 2008
Massime • 1
Soggetto attivo del reato di cui all'art. 356 cod. pen. può essere anche colui che fornisce all'impresa appaltatrice dell'opera pubblica materie prime in qualità non idonea per la corretta realizzazione dell'appalto, indipendentemente dall'assenso prestato dall'ente pubblico allo svolgimento di tale incarico. (Fattispecie relativa a fornitura di calcestruzzo di qualità scadente utilizzato per la costruzione di opere pubbliche).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2008, n. 44273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44273 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno Presidente del 07/10/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere SENTENZA
Dott. SERPICO ES Consigliere N. 2154
Dott. MATERA Lina Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico Consigliere N. 018502/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CALCESTRUZZI S.P.A.;
2) ITALCEMENTI S.P.A.;
3) SICIL.FIN SRL;
avverso ORDINANZA del 21/02/2008 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Stabile Carmine per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.to Alessandrì Alberto.
RITENUTO IN FATTO
1.- La difesa della "Calcestruzzi s.p.a.", della Sicili.Fin. s.r.l. e della Italcementi s.p.a., ricorre contro la ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del riesame, ha revocato il sequestro dell'intero capitale sociale della "Calcestruzzi S.p.a.", mentre ha confermato il sequestro preventivo dei beni materiali e immateriali che costituiscono il compendio aziendale della predetta società nonché tutte le strutture informatiche, comprese le apparecchiature server, anche se di proprietà o gestite da terzi;
dunque, tutti gli impianti per la produzione e vendita di calcestruzzi e quelli di selezione e vendita di inerti e le cave di proprietà della società compreso il settore aziendale siti in Caltanissetta, già oggetto sequestro, poiché beni strumentale alla commissione di reati di frode in pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni degli enti pubblici appaltanti. 1.1.- Il sequestro de quo, si legge nell'ordinanza impugnata, è stato disposto nell'ambito di un procedimento a carico di OL IO, amministratore delegato della "Calcestruzzi S.p.a.", NT US, capo zona per la Sicilia e la Campania sino al luglio 2006, ES AB e LA GI PP, dipendenti, con qualifica di capo area.
Ad avviso del giudice del riesame, l'accusa ipotizzata è rappresentata da elementi che per la loro congruità sono tali da dare consistenza al fumus commissi delicti. Un primo elemento, sul quale poi sono stati sviluppati accertamenti di carattere tecnico, è costituito dalle dichiarazioni di OR AT. AT ha descritto il sistema adottato dalla Calcestruzzi per accumulare "fondi neri" attraverso interventi sulla composizione del calcestruzzo;
sistema ab origine adottato dalla calcestruzzi nel periodo in cui la società faceva parte del gruppo "Ferruzzi" è poi proseguito dopo l'acquisto da parte della Italcementi. Nell'ordinanza, si precisa che i dirigenti della società "Calcestruzzi" davano disposizioni circa la composizione del calcestruzzo con un quantitativo di cemento inferiore a quello indicato: prima della informatizzazione, nel computer erano predisposte due maschere l'una indicava la pesatura effettiva, l'altra quella falsamente superiore che doveva essere impiegata nella bolla di consegna;
mentre una volta introdotta l'informatizzazione, la diversa composizione del cemento rispetto a quello indicato nella bolla era realizzato mediante operazioni manuali al momento della pesatura. Le disposizioni erano impartite dal capo zona, OL US e ciascun impiantista era sottoposto a controlli per verificare l'esecuzione delle istruzioni ricevute. Le disposizioni tecniche erano date dalla tecnologo tale geometra AP in servizio dal 1988 al 2004 e poi sostituito dal geometra CA AN.
Il dichiarante, riporta in ordinanza il giudice del riesame, ha riferito delle forniture "differenziate" - nel senso che ai fornitori e ai funzionari NS era mostrata la tabella del contratto mentre il calcestruzzo fornito era composto con quantitativi di inerti e altri componenti notevolmente inferiori - alla Coop - costruttori cui era stato affidato in appalto la realizzazione della galleria e delle fondamenta del lotto di scorrimento veloce Riesi - Licata e della galleria Licata - Torrente Boemi.
Nel corso di esame in presenza di un consulente tecnico del pubblico ministero, AT ha spiegato in dettaglio il sistema della "doppia ricetta", l'una ufficiale e l'altra ridotta nella quantità di cemento. In particolare, AT ha chiarito che nel computer dell'impianto di Riesi, come in quelli degli altri impianti, vi era un programma fornito dalla direzione di Bergamo, nel quale erano inseriti i dati del materiale consegnato. L'impiantista, in relazione alla consegna da effettuare, era così messo a conoscenza della tabella da utilizzare e quale "ricetta" per la tipologia del calcestruzzo applicare;
tutto ciò avveniva all'insaputa del cliente cui era diretta la fornitura.
Il giudice del riesame rileva che la ricostruzione di AR ha trovato numerosi elementi di riscontro:
- l'amministratore unico e direttore tecnico della "Gem Ricciardello costruzioni s.r.l.", cui fu affidato l'appalto per la realizzazione del lotto n. 30 quater dell'autostrada A20 Messina-Palermo, ha confermato di avere utilizzato calcestruzzo fornito dalla Spa Calcetruzzi che da prove effettuate dalla Sidercem emerse che il materiale dimostrava divergenza tra la caratteristica di resistenza del calcestruzzo fornito e quello deciso in sede di progetto e indicato nelle bolle di consegna;
- PP D'Antona, capo centrale della "Calcestruzzi S.p.a." dal dicembre 2006, ha riferito - in relazione alle forniture per la costruzione della diga foranea - Porto isola di Gela da parte dell'impresa "Mantovani" e per la costruzione del palazzo di giustizia di Gela da parte dell'impresa C.E.L.I - che le forniture di calcestruzzo, identiche per qualità e tipologia di materiale, sono difformi nelle quantità di cemento e inerte impiegato;
- il consulente tecnico del pubblico ministero, ing. Masnada, nelle conclusioni degli accertamenti riferisce di avere verificato le ricette estratte dai computers sottoposti a sequestro e quelle concernenti le miscele ufficiali ha riscontrato per le esecuzione delle due opere innanzi menzionate e di avere riscontrato le difformità del calcestruzzi fornito all'impresa Mantovani e all'impresa Celli rispetto a quello previsto nel capitolato;
differenze per le quali il calcestruzzo impiegato risultava minore resistenza e durata;
- nella relazione dei consulenti tecnici del pubblico ministero con riferimento alla realizzazione della Diga foranea - Porto isola di Gela, per il lotto quater dell'autostrada A 20 Messina-Palermo e al lotto n. 8 della strada Riesi-Licata, si descrivono le diversità delle forniture effettuate alle imprese e rispetto a quelle ufficiali e stabilite nei contratti.
- nella successiva relazione sugli accertamenti effettuati per la realizzazione del palazzo di Giustizia di Gela, i consulenti tecnici hanno verificato differenze relative alla resistenza di compressione in relazione a diverse strutture portanti del palazzo e hanno quantificato nel periodo 2004-2007 un risparmio di cemento pari a complessive 1.022 tonnellate e un risparmio di 66.400,00 Euro. - nella relazione interlocutoria del 14 febbraio 2008 dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati è posto in rilevo che questione analoghe alla composizione di calcestruzzo fornito dalla Calcestruzzi S.p.a. si sono presentate in altre parti del territorio nazionale e, in particolare: variante sud di S. Martino in Rio (Reggio Emilia) per la quale l'impresa appaltatrice per le difformità del cemento ha richiesto per gli interventi di ricostruzione, dovuti alle diversità di forniture di cemento, Euro 250.000,00 di danni alla Calcestruzzi S.p.a.; realizzazione di travi del solaio della palestra di una scuola sita in "Torre Del Moro", per la quale si sono rilevate insoddisfacenti le prove di resistenza e le forniture sono state riscontrate non conformi a quelle pattuite;
esecuzione di varie strutture della diga Corongiu nel comune di Cagliari, in ordine alle quali sono state rivenute transazione tra l'impresa appaltatrice e la società Calcestruzzi;
le forniture eseguite per l'ampliamento dell'asilo comunale di Cuminana (Torino);
- NA OR ha riferito che il meccanismo di fraudolenta composizione è stato seguito anche per l'alta velocità di GN.
1.2. La relazione dell'amministratore giudiziario riporta varie irregolarità riscontrate negli impianti della Calcestruzzi S.p.a. e l'assenza di controlli da parte della direzione tecnologica. La fase produttiva era gestita con n software denominato Progress, prodotto specificamente per la Calcestruzzi che permetteva numerose e non tracciabili deviazioni dalla procedura codificata anche per quanto concerne la codifica delle "ricette di produzione". Per le tre categorie di calcestruzzo più venduto, è stato riscontrato un numero eccessivo di "ricette", che consentiva al singolo impiantista una notevole libertà operativa, senza che la sede centrale o di zona ne avesse un corretto e tempestivo risconto.
1.3. Le intercettazione dimostrano che diversi dipendenti della Calcestruzzi tenevano contabilità delle giacenze di magazzino fattizie e che tale situazione era conosciuta dalla direzione e dai responsabili della società. Sono state riscontrate giacenze di inerti e di cemento superiori rispetto ai valori riportati in contabilità; la presenza di materiale in esubero è compatibile con il risparmio delle stesse ottenuto attraverso il ricorso al sistema della cd. "doppia ricetta".
1.4. In conclusione, gli elementi descritti, per il giudice del riesame, forniscono indizi relativi a un complesso sistema di fraudolenta predisposizione di ricette di produzione del calcestruzzo difformi da quelle concordate per contratto e contenuti un minore quantitativo di cemento rispetto a quello originariamente pattuito, cos' da realizzare un notevole risparmio sui costi e una provvista occulta.
Per il giudice del riesame, il fumus commissi delicti delle condotte criminose enunciate nel capo b) rileva che i beni aziendali della "Calcestruzzi" S.p.a. costituiscono cose pertinenti al reato poiché sono stati destinati alla commissione dei reati di frode nelle pubbliche forniture e di truffa aggravata.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale rileva che la libera disponibilità degli impianti oggetto di sequestro possa aggravare o protrarre le conseguenze criminosa del delitti e agevolare la commissione di altri reati, in considerazione delle modalità di realizzazione delle condotte delittuose, realizzatesi con il costante e diffuso metodo di creare miscele difformi rispetto a quelle stabilite e con contenuto di cemento inferiore rispetto a quello pattuito, in tal modo realizzando illeciti guadagni.
2. La difesa della società ricorrente deduce:
- l'abnormità del provvedimento impugnato, poiché il Tribunale ha esercitato poteri esclusivamente attribuiti al pubblico ministero. L'imputazione è racchiusa in quattro forniture di calcestruzzo da parte: a) dell'impianto di Riesi per la realizzazione della strada a scorrimento veloce Licata-Torrente Braemi;
b) dell'impianto di Castelbuono per la realizzazione dello svincolo Castelbuono- Pollina, sul tratto autostradale A/20 Palermo-Messina; c) dell'impianto di Gela per la realizzazione del Palazzo di giustizia di Gela e per la Diga Foranea di Gela. Ipotesi d'accusa non mutata neanche nell'avviso di conclusione delle indagini. A fronte di tale imputazione, il Tribunale ha ampliato la contestazione estendendo la frode in pubbliche forniture anche in altri impianti presenti nel territorio nazionale.
In tal modo, è stato violato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità che impedisce l'integrazione dell'imputazione da parte del Tribunale del riesame, il cui unico potere è quello di verificare il fumus commissi delicti in relazione all'ipotesi d'accusa formulata dal pubblico ministero. - con un secondo motivo, la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 356 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1, in relazione agli artt. 321 e 324 c.p.p., nonché per violazione dell'art. 178 c.p.p., con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti dei reati "in varie parti del territorio". La difesa evoca la giurisprudenza di legittimità e i principi da essa enunciati per i quali mere ipotesi astratte e libere congetture non sono compatibili con la sussistenza del fumus commissi delicti. L'ordinanza impugnata, con una motivazione apparente e priva dei requisiti minimi richiesti dall'art. 125 c.p.p. si è espressa su una ipotesi di accusa non formulata dal pubblico ministero quanto alle estensione delle asserite frodi o truffe su tutto il territorio nazionale. Valutazione espressa sulle dichiarazioni di AT OR in termini dichiaratamente probabilistici. In tal modo, è stato recuperata parte della motivazione del decreto di sequestro relativa al sistema informatico e al suo probabile utilizzo per altre forniture sulle quali si sta investigando.
Il riferimento a "fondi neri" è privo di ogni concreto elemento e di essi non vi traccia negli atti d'indagine.
Il Tribunale non ha considerato le osservazioni della difesa circa la individuazione spazio temporale del sistema fraudolento in altre zone d'Italia e sul punto l'ordinanza è priva di concreti riferimenti. Al riguardo, sono prive di significato le contestazione provenienti da fornitori, per l'ampiezza dell'area di intervento sul territorio nazionale della S.p.a. "Calcestruzzi" che gestisce 282 impianti e con più di 1.000.000 di forniture l'anno.
Il richiamo al contenzioso è privo di ogni congruità e non da consistenza alle ipotesi d'accusa. Non vi un percorso argomentativo logico, poiché mancano conferme esterne costruite da riscontri di carattere concreto. Del resto, solo per tre dei quattro cantieri indicati nell'imputazione sono specifiche ricette non conformi. Si ripercorrono i punti della dichiarazione di AT sul significato attribuito alla doppia ricetta e alla possibilità per il pesatore di utilizzare una ricetta di produzione diversa da quella qualificata.
Gli atti d'indagine danno conto solo di un fenomeno locale e non altro. Alcun significato può avere il riferimento di AT ai lavori per l'alta velocità di GN per l'assoluta mancanza di specificità delle circostanze riferite e l'assenza di riferimenti temporali che oltretutto escluderebbero ogni coinvolgimento dell'attuale assetto societario. I lavori di GN risalgono ad epoca anteriore al 1997 e quando la Calcestruzzi S.p.a. era gestita dal gruppo Panzavolta - Ferruzzi che non nulla a che vedere con la nuova Calcesruzzi.
I riferimenti per relationem al provvedimento cautelare personale adottato nei confronti di IO OL, per i contenuti delle conversazioni intercettate, ha determinato un vulnus per la difesa perché si tratta di provvedimento reso nella medesima data ma in altro e diverso procedimento non conosciuto e non conoscibile nella sua interezza dall'interessato.
Del resto, l'ordinanza esclude che l'esito dell'intercettazioni possa avere rilievo per la congettura dell'estensione del sistema a livello nazionale. Ipotesi quest'ultima che non ha trovato imputazioni formulate nell'avviso di conclusioni d'indagini preliminari emesso dal pubblico ministero.
Si tratta di una misura cautelare adottata per finalità meramente esplorative e diretta alla ricerca di elementi che avrebbero dovuto legittimare invece il sequestro disposto.
- con un terzo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 356 c.p. e art. 640 cpv. c.p., in relazione all'art. 321 c.p.p., con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti delle ipotesi delittuose contestate.
A differenza di quanto esposto nell'imputazione, la Calcestruzzi non ha avuto rapporti contrattuali con gli enti pubblici appaltanti bensì con le imprese private alle quali ha fornito il calcestruzzo. Tale circostanza esclude la configurabilità del delitto di frode in pubbliche forniture e quello di truffa aggravata.
Dato incontrovertibile che emerge dagli atti di indagine e dalla stessa ordinanza impugnata che individua come controparti della Calcestruzzi S.p.a. esclusivamente le società che hanno acquistato dalla Calcestruzzi. Pertanto, la frode ipotizzata non potrebbe che riguardare tali imprese e non ha nulla a che vedere ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 356 c.p.. La Calcestruzzi ha fornito il materiale al di fuori di qualsiasi rapporto, contrattuale o tecnico, con la stazione appaltante rispetto alla quale non ha mai avuto obblighi tipici del contratto di subappalto, ne' tantomeno quelli del contratto di sub fornitura disciplinati dalla L. 18 giugno 1998, n. 192 che all'arti esclude dalla definizione di sub fornitura i contratti aventi a oggetto la fornitura di materie prime.
Al riguardo, il contratto di sub fornitura può avere solo la realizzazione di fasi della lavorazione dell'opera finale, alla quale la calcestruzzi è rimasta assolutamente estranea.
L'esame della disciplina del contratto di sub-fornitura elimina ogni dubbio sulla qualifica del rapporto della Calcestruzzi. Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 63, art. 118, comma 11, esclude che la sola fornitura di materiale possa essere configurata come sub appalto. In base a tali elementi di riferimento è da escludere che possa configurarsi l'ipotesi prevista dall'art. 356 c.p. in relazione all'art. 355 c.p. il cui presupposto è l'esistenza di un contratto con la pubblica amministrazione e configura un reato proprio di colui che lo conclude.
La clausola contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 355 c.p. ricomprende solo il soggetto, che pur non legato all'ente pubblico da alcun contratto, abbia provveduto direttamente "invece del fornitore" ad adempire al contratto.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che qualifica subfornitori coloro che hanno dato esecuzione anche in parte al contratto, ipotesi nella quale non rientra la fornitura di materia prima necessaria all'impresa del fornitore dell'opera pubblica che ne dispone liberamente e sotto la sua diretta responsabilità.
Analoga la questione relativa al delitto di truffa aggravata poiché l'acquisto di una materia prima da parte di società appaltatici, in proprio e per portare a termine un'opera oggetto di contratto e della quale esse avevano la responsabilità tecnica di portarlo a termine, non può configurare un atto di disposizione del patrimonio dell'ente pubblico nell'ipotesi in cui vi sia fornitura di materia prima da parte di un soggetto diverso all'impresa privata che ha assunto un obbligo contrattuale con la pubblica amministrazione. Il soggetto passivo del reato in tal caso non può che essere il soggetto che ha comprato la merce dal fornitore.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza per la scissione di persona offesa e soggetto danneggiato.
- con un quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 321 e 125 c.p.p. con riferimento alla ritenuta sussistenza del vincolo di pertinenza con le ipotizzate accuse. Non vi è motivazione sul punto se non meri argomenti inafferrabili e privi di ogni congruità per la dimostrazione della pertinenza di quanto sequestrato all'accusa formulata riferita in via esclusi a tre impianti siciliani e a quattro forniture. Impianti dei quali l'unico ancora operativo all'atto del sequestro era quello di Gela. La delimitazione geografica e organizzativa dei fatti non giustifica elementi per ritenere che siano state effettuate forniture non conformi in altro ambito tale da giustificare il sequestro di tutti gli impianti della Calcestruzzi S.p.a.. Le frodi commesse a livello locale non coinvolgono la direzione della società in quanto si tratta di iniziative di singoli soggetti locali che avrebbero appositamente creato e caricato a sistema differenti ricette di qualifica per il progetto della richiesta.
Il ricorrente evoca la giurisprudenza di legittimità per la quale la res pertinente è soltanto quella strumentale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa. Ne discende che il normale esercizio, con i beni oggetto ora di sequestro, dell'attività d'impresa da parte della Calcestruzzi e pertanto la mancanza di una strumentalità specifica, strutturale ed essenziale tra l'intera azienda e i reati oggetto d'indagine,
determina l'assoluta illegittimità del sequestro disposto, quantomeno nella latitudine con il quale è stato applicato. - con un quinto motivo, la nullità per violazione degli artt. 321 e 125 c.p.p., con riferimento alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. La motivazione è anche priva di ogni congruenza e non vi può essere un generico riferimento alle ipotizzate modalità delle condotte criminose a giustificare il pericolo di aggravamento o protrazione. Anche qui il rilievo della difesa si fonda sulla mancanza di ogni elemento che possa giustificare l'accusa formulata e, dunque, la reiterazione di reati e l'aggravamento di condotte delittuose delle quali non vi è il fumus. Il pericolo della libera disponibilità della cosa deve presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, rispetto alla sua consumazione, abbiano una connotazione anch'esse di antigiuridicità.
Una teorica eventualità, come espressa nell'ordinanza, non può rendere attuale il pericolo richiesto come imprescindibile requisito del sequestro preventivo. Peraltro, la res sequestrata appartiene a terzi estranei al reato.
Il Tribunale non ha affatto tenuto conto della circostanza, importante al fine di ritenere che la res sequestrata possa ancora servire all'indagato.
La difesa deduce che tutti i dipendenti sottoposti a misura cautelare personale, adottata contestualmente al decreto di sequestro, sono stati allontanati dalla società.
Si tratta di un insieme di elementi non valutati dal Tribunali e che avrebbero escluso il periculum in mora.
3.- Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- I ricorsi sono infondati.
La decisione impugnata ha dato conto dei fatti enunciati nell'imputazione e ha descritto con ampiezza l'ipotesi accusatoria, riproducendo i punti significativi del provvedimento genetico di sequestro. Vi è un'accurata analisi degli elementi di indagine acquisiti e un'altrettanto specifica analisi delle prospettive di investigative relative alla realizzazione di altre opere pubbliche con le forniture della società e ulteriori possibili coinvolgimenti espressi nell'imputazione, sebbene in termini generici. In tale contesto, la censura di abnormità dell'ordinanza di riesame è assolutamente infondata. Il Tribunale non ha esteso l'ambito dell'imputazione che, seppure specifico nella descrizione delle opere realizzate in Sicilia, è stato articolato nella clausola di chiusura ad un ambito territoriale non definito.
Non vi è stata, dunque, una modifica dell'imputazione e il giudice del riesame ha solo sviluppato il percorso argomentativo - peraltro descritto nel provvedimento generico - diretto a porre in evidenza le risultanze delle indagini e il corretto rilievo a esse attribuito per la valutazione del periculum in mora e per la sussistenza del vincolo di pertinenza con l'ipotesi di accusa in modo da porre in rilevo l'ampiezza di utilizzo del software e le direttive provenienti dalla sede centrale della società.
2. In relazione a una programmazione sistematica di forniture difformi rispetto a quelle pattuite e tecnicamente richieste per le opere da realizzare è stata sviluppata un' attività di indagine volta riscontrare le descrizioni di ER, dipendente della società, anche attraverso accertamenti tecnici e contabili. Accertamenti i quali, nell'ottica del fumus richiesto per la cautela reale preventiva, forniscono un quadro d'insieme del quale - si è già detto in narrativa - il giudice cautelare e il tribunale del riesame hanno giudicato di significativo fondamento per l'accusa ipotizzata. Quadro indiziario che appare investire altre forniture per la realizzazione di importanti strutture in zone diverse rispetto a quelle siciliane. Il calcestruzzo, non rispondente ai patti contrattuali e non idoneo tra la l'altro ad assicurare sotto il profilo statico-strutturale, risulta fornito per la realizzazione di altre "grandi opere" tra le quali vanno ricondotte i tratti autostradali.
L'analisi tecnica e gli atti dichiarativi lasciano fondatamente ipotizzare - pone in rilievo il provvedimento genetico, verificato in sede di riesame - che si era in presenza di un'attività aziendale sistematica e programmata alle illecite forniture per la realizzazione di altre opere pubbliche. I dati oggettivi emersi dalle consulenze tecniche disposte dal pubblico ministero (volte alla verifica delle opere realizzate in Sicilia) e la relazione dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati - nella quale si prospettano analoghe gravi anomalia nelle forniture di calcestruzzo per opere pubbliche realizzate in territorio di Reggio Emilia, Cagliari e Torino - danno una consistenza che va oltre il mero fumus commissi delicti.
Ciò ampiamente ha giustificato fumus e pertinenza dei "beni aziendali", nei termini poi indicati nell'ordinanza di riesame, all'ipotesi d'accusa nonché il periculum in mora;
argomenti che - indipendentemente dalle sintesi conclusive cui il ricorso riferisce le carenze argomentative - sono sviluppati anche nella complessiva analisi degli elementi posti a fondamento della prospettiva investigativa ab origine formulata. Significative sono le descrizioni della struttura produttiva della "Calcestruzzi s.p.a." riportate nella relazione dell'amministratore giudiziario - riprodotte poi nell'ordinanza impugnata - circa le singolari modalità di impiego negli impianti automatizzati del software Progress, con riferimento all'elenco relativo alla "grandi opere" trasmesso dalla direzione tecnologica. L'ampiezza di tale accertamento e le gestioni in deroga a alla procedura codificata - unitamente ai contenuti delle conversazioni intercettate, nella ricostruzione effettuata dal giudice del riesame - rappresentano il fumus e danno conto della consistenza del rapporto di pertinenza dell'azienda nel suo complesso all'ipotesi d'accusa.
In tale contesto, non ha rilievo alcuno la dedotta circostanza dell'appartenenza dei beni aziendali anche a terzi. Come noto, il sequestro preventivo può avere ad oggetto cose, appartenenti anche a persona estranea al reato, che sono strumentalmente dirette ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o, ancora, ad agevolare la commissione di altri reati (Sez. 2^, 11 gennaio 2007, dep. 8 febbraio 2007, n. 5949). In conclusione, il provvedimento genetico, nell'accurata analisi svolta in sede di riesame e in narrativa riassunta, da conto di dati connotati di tale concretezza e attualità da giustificare ampiamente la cautela reale preventiva e da rendere le censure mosse volte a sindacare scelte di esclusiva competenza degli organi investigativi e di garanzia della fase dell'indagine e a prospettare inammissibili, e peraltro infondati, deficit di motivazione.
Rispetto alle censure poste in sede di riesame e qui riproposte, mette conto anzitutto ribadire che la verifica della legittimità del provvedimento con cui è stato disposto un sequestro preventivo non può sconfinare nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, dovendosi contenere nella valutazione della astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito a un soggetto in una determinata ipotesi di reato (fumus delicti) e, a un tempo di accertare se esista un periculum in mora (Cass., sez. un., c.c. 17 dicembre 2003, Montella;
Cass., sez. un., c.c. 23 febbraio 2000, Mariano;
Cass., sez. un., c.c. 25 marzo 1993, Gifuni;
), e cioè il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati (Cass., sez. un., c.c. 29 gennaio 2003, Innocenti). Ne discende che esula dal controllo affidato al giudice della cautela reale non solo il concreto accertamento delle circostanze di fatto su cui l'accusa è fondata (Cass., sez. 3^, c.c. 12 maggio 1999, Petix), ma anche l'analisi degli elementi costitutivi delle ipotesi di reato contestati, a meno che la carenza di esso sia rilevabile ictu oculi, evenienza quest'ultima certamente non ricorrente nel caso in esame, stando agli stessi dati argomentativi offerti dal pubblico ministero ed enunciati nel capi d'imputazioni.
Per altro verso e per quanto interessa il controllo in sede di legittimità, va posto in rilevo che le Sezioni unite hanno enunciato il principio, peraltro già chiaro nella specifica norma processuale, secondo cui in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (Sez. un., 28 gennaio 2004, dep. 13 febbraio 2004, n. 5876). Nella sua genesi la cautela reale è stata, dunque, legittimamente disposta. Le censure qui riproposte in riferimento a prospettate modifiche incidenti sul periculum in mora - quali il licenziamento di dipendenti coinvolti nell'indagine e attinti da misure cautelari e le dimissioni dell'amministratore delegato - alle quali il giudice del riesame non ha reso risposta, si caratterizzano, rispetto a un'indagine di notevole ampiezza che vede coinvolti vertici aziendali e direzione centrale dell'impresa, per assoluta genericità e incidenza sul dato complessivo degli elementi posti a fondamento del fumus. Le questioni prospettate appaiono - in un situazione che coinvolge l'intera compagine aziendale e la produzione di calcestruzzo per la realizzazione di grandi opere - prive di incidenza ai fini della legittimità della cautela reale disposta e che trovano risposta nell'intera ricostruzione operata dal giudice del riesame.
Del resto, le procedure incidentali de quibus sono dirette a verificare la legittimità della genesi cautelare nella configurazione fornita dall'ipotesi d'accusa e ciò giustifica i limiti imposti nell'art. 324 c.p.p. al giudizio di riesame e nell'art. 325 c.p.p. al controllo in sede di legittimità. Resta ferma e impregiudicata la riproposizione di questioni - con gli strumenti normativi a tal fine previsti dalla disciplina processuale - che possano riguardare e rivalutare scelte di merito ab origine operate all'esito di acquisizioni e verifiche investigative.
3. Le censure inerenti la configurazione dei reati sonno anch'esse infondate.
Quanto al delitto di frode in pubbliche forniture, indipendentemente dal pur valido richiamo all'art. 355 c.p., u.c. la fattispecie tipica - che appare caratterizzarlo come "reato proprio" - trova applicazione nei confronti di chiunque fornisca prodotti, energie lavorative e quant'altro direttamente impiegato dall'impresa appaltatrice per l'esecuzione dell'opera o del servizio pubblico oggetto della prestazione contrattuale.
La qualità di soggettivo attivo va, dunque, individuata in ogni persona che, sebbene non abbia un contratto di fornitura con la pubblica amministrazione, abbia assunto in ogni caso l'obbligo di dare esecuzione, anche se l'oggetto della prestazione sia solo funzionale all'opera pubblica, al contratto stipulato dal terzo con la pubblica amministrazione, sempre che abbia la consapevolezza che la "cosa" fornita sia impiegata direttamente nell'esecuzione dell'opera pubblica e si ponga rispetto a essa come elemento essenziale per la sua realizzazione.
Pertanto, integra il reato di frode in pubbliche forniture la condotta di chi fornisca, all'impresa appaltatrice dell'opera pubblica, calcestruzzo con composizione di materie prime in misura diversa rispetto a quelle previste nel contratto concluso con l'impresa appaltatrice e, in ogni caso, di qualità non idonea per la corretta realizzazione dell'opera pubblica oggetto dell'appalto. Di tale illecito infatti risponde colui che abbia avuto incarico di fornire materiale o di compiere una o più operazioni attinenti all'esecuzione del servizio o dell'opera pubblica da altri appaltata, senza che sia necessario alcun assenso dell'ente pubblico appaltante. Del resto, non è da dubitare che la clausola racchiusa nell'art. 355 c.p., u.c. - cui fa espresso rinvio l'art. 356 c.p., là dove prescrive che il soggetto attivo del reato è anche il "subfornitore" - richiama, per la sua corretta definizione di tali soggetti, nozioni normative contenute nelle fonti che disciplinano i pubblici appalti. Nella L. 12 giugno 1998, n. 192, art. 1, lo schema legale della subfornitura non è quella del sub-contratto, ossia di uno strumento per trasferire dal primo assuntore al sub-contraente gli effetti del contratto di appalto, bensì attiene al processo produttivo e alla possibilità di fare ricorso ad altre imprese per l'esecuzione della lavorazione di prodotti semi lavorati necessari per la realizzazione dell'opera, con caratteristiche tecniche e progetti esecutivi forniti dallo stessa impresa appaltatrice.
Identica la nozione di "fornitore" è nell'allegato al Regolamento CE n. 2770 del 1998, e successive modificazioni, recante le "definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese" là dove è previsto che un rapporto di subfornitura tra due imprese si realizza quando l'impresa committente partecipa alla concessione del prodotto, prescrivendo specifiche tecniche, anche parziali, all'impresa fornitrice (sub fornitore) e/o le fornisce i materiali da trasformare. Appare chiaro che, in tal caso, l'impresa committente utilizza il prodotto della subfornitura, come tale o come parte di un prodotto più complesso, e assume la responsabilità del prodotto dopo la sua vendita.
Nella concreta fattispecie, l'impresa appaltante l'opera pubblica ha impartito alla impresa fornitrice del calcestruzzo gli obblighi, contrattualmente assunti, della tecnica da seguire nella produzione di tale materiale da utilizzare per le opere pubbliche, assumendosi l'obbligo nei confronti dell'ente pubblico appaltante della realizzazione dell'opera a "regola d'arte" e con specifiche caratteristiche strutturali definite nel contratto d'appalto. La condotta illecita, indipendentemente dagli obblighi contrattuali e dalle connesse responsabilità civili, è in tal caso commessa dal soggetto che, fornendo prodotti teologicamente diversi da quelli pattuiti, pone in essere la condotta richiesta per la configurazione del delitto di cui agli artt. 355 e 356 c.p.. 3.1. Altrettanto infondata le censure relative alla configurabilità della truffa aggravata ai danni delle ente pubblico appaltante. È ius receptum che per la cui configurazione del delitto di frode in pubbliche forniture non è necessario un comportamento di inganno mediante artifici o raggiri, comportamento che, là dove sussista, integra l'autonomo e concorrente reato di truffa (Sez. 2^, 28 giugno 1982, dep. 16 dicembre 1982, n. 11989; Sez. 6^, 25 marzo 1998, dep. 21 aprile 1999, n. 5102). L'ipotesi d'accusa è fondata su tale quid pluris che connota il delitto di truffa contrattuale per la fornitura, mediante inganno, di aliud pro alio quanto a caratteristiche tecniche definite nei contratti d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche.
Quanto alla configurazione dell'aggravante, nella concreta fattispecie, per le ragioni già poste in rilevo con riguardo al delitto di frode in pubbliche forniture, persona offesa della condotta ingannatrice è anche l'ente pubblico, tenuto conto che il vantaggio dell'impresa che ha fornito il calcestruzzo e il pregiudizio per l'ente pubblico appaltante sono in concreto, sotto il profilo sinallagmatico, conseguenza della condotta illecita. In particolare, non è da revocare in dubbio che sussista la circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 ogni qualvolta il danno della truffa ricada su un ente pubblico e, a tal fine, è irrilevante che gli artifici e raggiri abbiano tratto in inganno un soggetto non legato all'ente predetto da un rapporto organico (Sez. 2^, 6 aprile 1989, dep. 16 marzo 1990, n. 3646). Pertanto, in un contratto di pubbliche forniture l'esborso monetario oggetto della condotta ingannatrice ricade direttamente sull'ente pubblico, anche nell'ipotesi in cui a essere ingannata sia stata l'impresa appaltatrice dei lavori che abbia ricevuto da subfornitori prodotti diversi - per struttura tecnologica e per l'intrinseco valore economico - rispetto a quelli richiesti per l'opera da realizzare. Del resto, la diversa struttura tecnologica del prodotto incide sulla resistenza strutturale dell'opera pubblica e sulla durata della stessa.
4. I ricorsi vanno, dunque, rigettati e le società ricorrenti, a norma dell'art. 616 c.p.p., vanno condannate in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2008