Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 10228 e 14333 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposti da:
DO SA, NO SA, IA IA SA, elettivamente domiciliati in Roma, V. Di Torrevecchia n. 179, presso l'avv. Egidio Lanari, che li rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CORBETTA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, V. di Monserrato n. 25,presso l'avv. Riccardo delli Santi, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani di Milano, per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IO IE, IO TO e IO FO, domiciliati elettivamente in Roma, Via Sforza Pallavicini n. 18, presso l'avv. Elio Ludini che, con l'avv. Marco Locati di Milano, li rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso.
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, 1^ sez. civ., n. 436, del 18 gennaio - 25 febbraio 2000. Udita, all'udienza del 25 settembre 2003, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. N. Ianniello, per delega dell'avv. Viviani, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale e l'avv. Ludini che ha domandato il rigetto di quest'ultimo contro i FI;
sentito il P.M., Dr. ABBRITTI TR, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 23 dicembre 1987, LD e NF CH convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte d'appello di Milano, il Comune di Corbetta, a cui favore era stato espropriato, il 10 agosto 1981, un loro terreno di mq. 4750 in territorio comunale, per la determinazione delle indennità d'espropriazione e d'occupazione ex L. n. 2359 del 1865 e per il soprassuolo e la condanna del convenuto al rimborso delle spese da loro sostenute, per opere di sbancamento e d'urbanizzazione e per imposte pagate durante l'occupazione, con rivalutazione, interessi e spese di causa. I CH affermavano che l'indennità liquidata dalla Commissione Provinciale Espropri del 25 novembre 1987 era incongrua, essendo fondata sull'erroneo presupposto dell'inedificabilità del terreno e sul valore venale di esso di L. 17.000 a mq., insufficiente. Il comune di Corbetta costituitosi chiedeva determinare l'indennità ai sensi dell'art. 16 della L. n. 865 del 1971, considerato che il terreno era stato acquistato dagli attori nel 1962 per L. 616 a mq.
Nominato c.t.u. e rinnovate le operazioni di consulenza dopo la L. n. 359 del 1992, all'attore NF CH, che decedeva nelle more, succedevano gli eredi ST e IA AN CH con ON, RT e TR FI.
Con sentenza del 25 febbraio 2000, la Corte di appello di Milano ha liquidato le indennità, tenendo conto che le aree erano state occupate il 23 gennaio 1979, ex art. 5 bis della L. 359 del 1992, per l'espropriazione, in L. 148.060.000, e per l'occupazione fino all'esproprio del 1981, in L. 18.170.000.
Ritenuta edificabile l'area per il Piano di Fabbricazione approvato nel 1974 e riconosciuto un indice di fabbricabilità di 3 mc. a mq., la Corte ha calcolato il coacervo dei redditi dominicali rivalutati per il decennio anteriore all'esproprio come proposto dal c.t.u. e con il valore venale del suolo (L. 295.950.000 all'agosto 1981), è giunta alla liquidazione dell'indennità d'espropriazione indicata, cui aderivano il Comune e i FI e che i CH non contestavano specificamente, riportandosi in conclusionale agli importi della relazione ultima del c.t.u., relativamente al coacervo dei redditi dominicali rivalutati.
La Corte lombarda ha negato l'esistenza dei presupposti per operare la decurtazione del 40% del 1^ comma dell'art. 5 bis della L. n. 359/92, per essere entrata la norma in vigore dopo il decreto d'esproprio e non esservi stata una nuova offerta dell'indennità liquidata ai sensi di detta norma su istanza del Comune di Corbetta da accettare da parte degli espropriati. La Corte ha escluso pure che fosse dovuto alcunché a titolo d'indennità di soprassuolo, non essendosi provate dagli opponenti la consistenza delle opere che essi affermavano di aver dovuto realizzare per l'occupazione (spianatura del terreno, fognatura e massicciata stradale) ne' il tipo di recinzione dell'area modificato con la perdita dell'area occupata;
altrettanto era a dire di tributi e importi dei quali gli attori chiedevano il rimborso e che erano indimostrati.
Computata l'indennità di occupazione nel 5% di quella d'espropriazione per ogni anno di durata, la Corte ha ordinato il deposito presso la competente Cassa Depositi e Prestiti delle somme ancora dovute, con gli interessi legali a decorrere, sull'indennità d'espropriazione, dalla data del decreto e, su quella di occupazione, dalle scadenze annuali fino al saldo.
È stata invece rigettata la domanda di rivalutazione monetaria, per la natura di debito di valuta dell'obbligazione indennitaria e il Comune di Corbetta è stato condannato alle spese di causa. Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso LD, ST e IA AN CH, con tre motivi, ed ha resistito con controricorso il Comune di Corbetta che ha, a sua volta,proposto ricorso incidentale di due motivi esteso nei confronti di ON, RT e TR FI, che si sono difesi contro l'ente locale, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi contro la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
1.1. Il primo motivo di ricorso principale deduce violazione dell'art. 5 bis della L. 8 agosto 1992 n. 359, per avere la Corte di merito erroneamente liquidato i fitti coacervati, coincidenti ai redditi dominicali rivalutati, di cui a detta norma. Il c.t.u. aveva determinato detto coacervo in modo insoddisfacente e la Corte territoriale ha aderito alle sue conclusioni immotivatamente e senza tenere conto che il coacervo dei fitti dell'ultimo decennio impone che i canoni siano fissati anno per anno, non potendo procedersi a liquidazione equitativa e/o presuntiva di essi (il ricorso cita S.U. 18 novembre 1997 n. 11434). Il controricorrente Comune contesta l'applicabilità al caso dell'art. 13 della L. 2892 del 1885 che prevede l'indennità di esproprio da liquidare con il "coacervo dei fitti dell'ultimo decennio", perché l'art. 5 bis della L. 359/92, rinviando alla norma del 1885, impone di sostituire"ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato, di cui agli articoli 24 e seguenti del T.U. delle imposte dei redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917"; a suo avviso, la Corte ha correttamente proceduto al computo di detti redditi dominicali coacervati senza contestazione dello stesso dagli odierni ricorrenti con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale i CH lamentano violazione di legge ed insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza, per non avere la Corte d'appello liquidato nessuno indennizzo per il soprassuolo e le somme dovute a titolo di rimborso di imposte e spese sostenute sull'area occupata, senza aver posto specifico quesito sul punto al c.t.u. e, quindi, senza adeguata istruttoria. La Corte di merito ha rigettato le domande d'indennità di soprassuolo e rimborso d'imposte, pur essendo provate documentalmente dal verbale dello stato di consistenza del terreno, superando quindi quanto accertato in detto atto pubblico.
Contraddittoria è la sentenza nel negare il diritto al soprassuolo per non avere il c.t.u. rinvenuto sul terreno occupato nessuna opera di valore, in difetto di quesiti specifici sul punto, dando valenza negativa agli omessi riscontri del consulente, che non era stato officiato d'incarico sul soprassuolo.
La Corte territoriale non ha rilevato che, dal verbale di consistenza, risulta che i CH avevano dovuto movimentare circa mq.
5.200 di terra e eseguire opere di urbanizzazione sulla via Caldare e che vi era stata una recinzione metallica del suolo ablato;
mancando i quesiti al consulente sui predetti punti, palesi sono le carenze istruttorie della sentenza, che fonda il rigetto della domanda relativa, con chiaro vizio logico della motivazione, sull'assenza di rilievi su tali punti nell'elaborato peritale. Secondo il controricorrente Comune dallo stato di consistenza risulta una recinzione metallica ma la Corte ha chiarito che ne' dalla relazione del c.t.u. ne' da altra documentazione emerge che;
la stessa avesse valore "apprezzabile" e fosse "autonomamente considerabile", per la determinazione dell'indennità. Di tale danno la prova doveva essere data dagli attori come di quelli che sarebbero derivati da opere d'urbanizzazione che, nello stato di consistenza, NF CH aveva dichiarato di avere realizzato per cui, anche a non tener conto che le stesse erano fuori dell'area espropriata, comunque nulla competeva per esse agli espropriati.
Solo a seguito di un'ordinanza emessa a tutela dell'igiene pubblica, per aver trasformato l'area in discarica, gli espropriati avevano proceduto a spostamenti di terra che volevano indennizzati in questa sede, ma detti lavori dovuti a un'illegittima loro condotta non erano rimborsabili;
infine nulla risultava dedotto e dimostrato circa le imposte che i ricorrenti avrebbero pagato per le aree ablate.
1.3. Il terzo motivo di ricorso principale deduce la violazione dell'art. 1224 c.c. e l'erronea motivazione su detto punto decisivo della controversia.
La sentenza ha negato che gli attori abbiano dimostrato il maggior danno, fondandosi il riconoscimento del diritto al risarcimento per le ulteriori perdite sulla prova d'un colpevole ritardo dell'espropriante nella fase amministrativa della liquidazione dell'indennità.
Secondo i ricorrenti non può condividersi la motivazione della Corte lombarda, perché gli espropriati sono imprenditori e l'opposizione alla stima ha avuto inizio nel 1988 ed è terminata dopo oltre dodici anni, nel 2000, con la sentenza oggetto di impugnazione. La circostanza dell'esercizio d'impresa dagli attori, soci d'una società esercente attività di costruzioni, è dimostrata dalla Visura della Camera di Commercio allegata in atti, della quale doveva tener conto la Corte territoriale, essendo presumibile che il mancato investimento delle somme dovute nell'impresa doveva essere sanzionata con il risarcimento del danno liquidabile nella svalutazione monetaria.
Secondo il Comune l'area occupata apparteneva ai CH in proprio e non alla società cui essi partecipavano e quindi nulla spetta a titolo di ulteriore danno e rivalutazione ai ricorrenti, che non hanno dato prova neppure della responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento, inesistente nel caso per non avere il Comune rallentato la fase amministrativa del procedimento ablatorio.
2.1. Sul primo motivo del ricorso principale, la Corte d'appello ha precisato che "il coacervo dei redditi dominicali rivalutati del decennio antecedente l'esproprio è stato calcolato in base alla documentazione acquisita presso i competenti uffici tecnici e a calcoli corretti", precisando che gli odierni ricorrenti, pur chiedendo di liquidare "l'indennità d'espropriazione ai sensi dell'art. 39 e ss. della L. n. 2359/1865, nella comparsa conclusionale successivamente depositata (il 4-1-2000) si sono riportati agli importi determinati dal c.t.u. nell'ultima consulenza, sia relativamente al valore dell'area che a quello del coacervo dei redditi dominicali rivalutati".
In quanto è stata chiesta una liquidazione dell'indennità corrispondente al valore venale dell'area più elevata di quella proposta dal c.t.u., è da negare che la questione del computo del coacervo dei redditi dominicali sia preclusa dal fatto che detto calcolo i ricorrenti non hanno contestato.
Il motivo di ricorso è peraltro inammissibile, perché non autosufficiente ne' chiaro sulle cause e modalità del preteso errore "logico" del c.t.u. e della Corte di merito denunciato con l'impugnazione.
La stessa sentenza delle S.U. citata in ricorso (11434 del 1997) chiarisce che, per l'indicato conguaglio, si deve fare riferimento, per la L. 359/92, invece che ai fitti dell'ultimo decennio "all'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni";il motivo di ricorso non nega che il coacervo sia stato operato in riferimento a detto imponibile, ricavato dai dati catastali rilevati come afferma la sentenza "sulla base della documentazione acquisita presso i competenti uffici", ne' indica eventuali errori di calcolo che intende denunciare e gli anni per i quali il reddito sarebbe diverso e in che misura di quello conguagliato ed è di conseguenza non autosufficiente e inammissibile.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale nega il diritto all'indennità di soprassuolo e al rimborso di imposte e spese perché non provato, con motivazione logica e sufficiente.
I giudici hanno rilevato che nel verbale dello stato di consistenza "è indicata la presenza, sul lato dell'area confinante con la strada, d'una recinzione in rete metallica sostenuta da paletti di ferro ed è riportata la dichiarazione di CH NF, secondo la quale i proprietari, a seguito di ingiunzione comunale, avevano dovuto eseguire lavori di spianatura del terreno per evitare pericoli a terzi e, a seguito di accordi con l'Amministrazione comunale, avevano eseguito una fognatura e predisposto una massicciata in previsione della futura edificazione del lotto". La Corte, poiché il c.t.u. non ha trovato nell'area espropriata riscontri della recinzione e delle opere di cui alla dichiarazione del Lanfranchi, afferma che le parti non hanno chiarito le caratteristiche specifiche di queste che ne avrebbero consentito un'eventuale valutazione autonoma, mancando ogni prova di qualsiasi spesa sostenuta per dette opere e per i lavori dichiarati nello stato di consistenza e i tributi che si assumevano erogati dagli istanti. Non indicando il ricorso il modo nel quale la Corte di merito avrebbe dovuto quantificare l'indennità per la recinzione e le somme dovute per le altre opere e quali prove "specifiche" i ricorrenti avrebbero dato per detta quantificazione, stante l'irrilevanza probatoria di quanto dichiarato dal Lanfranchi nel verbale dello stato di consistenza e non potendo surrogare la carenza probatoria l'attività del c.t.u., il motivo di ricorso è infondato e da rigettare.
2.3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale chiarisce che l'obbligo indennitario è debito di valuta e che quindi il creditore ha diritto al danno eccedente quello reintegrato dal pagamento degli interessi legali, solo se ne abbia dato la prova e sempre che dimostri il colpevole ritardo nell'adempimento da parte del debitore.
La Corte ha negato siano stati dedotti mezzi istruttori dagli opponenti "per indurre a ritenere che, ove avessero percepito tempestivamente l'indennità, avrebbero investito la somma in modo da metterla in salvo dal pregiudizio dell'intercorsa svalutazione monetaria e da lucrarvi interessi superiori a quelli legali". Negata ogni responsabilità del Comune nella fase amministrativa di liquidazione dell'indennità, secondo la sentenza impugnata è da escludere sia emersa una colpa dell'ente locale nel resistere nell'opposizione alla stima la cui durata non è derivata dalla condotta processuale dell'ente locale per cui, pure per tale profilo, esattamente sì è esclusa ogni responsabilità del Comune e rifiutata la chiesta rivalutazione, risultando irrilevante ogni questione sulla qualifica di imprenditori degli opponenti che agivano in giudizio in proprio e non per la società di cui erano soci.
3.1. Il primo motivo di ricorso incidentale del Comune lamenta insufficiente motivazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis della L. n. 359/92, per avere la Corte territoriale negato la decurtazione del 40%,in mancanza della cessione volontaria del suolo. Le argomentazioni della Corte d'appello sono errate, in quanto solo l'accettazione nel corso del giudizio della stima determinata dal c.t.u. poteva impedire la decurtazione di cui sopra (Cass. 3 ottobre 1997 n. 9662). Anche i FI, pur accettando la conclusioni del c.t.u. circa la determinazione dell'indennità, hanno comunque chiesto la rivalutazione monetaria, così impedendo la definizione bonaria della vertenza e perdendo il diritto al premio della mancata decurtazione. Il Comune afferma poi che, a mezzo del segretario comunale, con nota 22 aprile 1398, aveva offerto formalmente l'indennità come liquidata dal c.t.u. e su detta offerta v'era stata la risposta positiva dei FI con richiesta dell'indebita rivalutazione, mentre i CH negando l'applicazione della novella del 1992, avevano impedito ogni accordo sull'indennità e nei loro confronti era da applicarsi la falcidia del 40%.
I controricorrenti FI eccepiscono l'inammissibilità del ricorso incidentale tardivo nei loro confronti, non attenendo all'oggetto di causa, che non era quello dell'omessa decurtazione del 40%: nel merito, essi contestano la fondatezza del ricorso del Comune contro di loro, per avere essi accettato la determinazione dell'indennità operata dal c.t.u. nel corso del giudizio, con la rivalutazione monetaria.
3.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nelle statuizioni della sentenza impugnata sulle spese di causa, per aver condannato il Comune al pagamento di queste ritenendolo soccombente, per essere risultate le indennità maggiori di quelle offerte e senza considerare che le indennità erano comunque minori di quelle pretese dalle controparti anch'esse quindi soccombenti.
4.1. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile nei confronti dei FI e infondato nei riguardi dei CH. L'impugnazione da parte dei CH del coacervo dei redditi dominicali ha infatti posto in discussione la determinazione dell'indennità di espropriazione e per tale profilo "oggettivo" è da negarsi l'inammissibilità del ricorso incidentale tardivo del Comune pure nei confronti dei FI.
Peraltro l'impugnazione incidentale tardiva contro una parte diversa dall'impugnante principale è ammissibile solo ove si tratti di cause inscindibili o dipendenti, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., mentre è preclusa se è proposta contro soggetti cui l'impugnazione sia stata notificata in cause scindibili ex art. 332 c.p.c. (in tal senso, Cass. 6 luglio 2001 n. 9210, 7 aprile 2001 n. 5215, 19 luglio 2000 n. 9497, 22 dicembre 1999 n. 14436, 16 luglio 1999 n. 7517, 5 agosto 1996 n. 7119, 9 febbraio 1995 n. 1466, tra molte). Nel caso, trattandosi d'opposizione alla stima, deve negarsi vi sia litisconsorzio necessario tra i comproprietari opponenti in rapporto all'oggetto della controversia, che è la determinazione definitiva dell'indennità dovuta per l'espropriazione del bene unitariamente considerato, per cui il giudice non deve stabilire il dovuto a ciascuno dei comproprietari in proporzione della rispettiva quota del diritto reale (cost. Cass. 26 giugno 2003 n. 10165, 15 marzo 2001 n. 3749, 11 agosto 2000 n. 10680, 19 novembre 1999 n. 12861, 11 gennaio 1999 n. 184, tutte sulla scia di S.U. 15 giugno 1993 n. 6635, contra Cass. 23 marzo 1991 n. 3171). Pertanto deve negarsi che nei confronti dei FI, che avevano fatto acquiescenza alle statuizioni della sentenza in materia di liquidazione dell'indennità d' espropriazione e la cui posizione è scindibile dall'altra dei CH, possa essere ammissibile il ricorso incidentale del Comune di Corbetta che chiede la riduzione del 40% dell'art. 5 bis della L. 359/92. Relativamente ai ricorrenti principali CH il ricorso è invece infondato.
La Corte territoriale rileva che, per le espropriazioni già verificatesi alla data dell'entrata in vigore della L. 359/92, la decurtazione del 40% della semisomma del valore venale e del coacervo dei redditi dominicali presuppone "una rinnovata determinazione dell'indennità da parte dell'espropriante alla stregua dei nuovi criteri di legge... sicché solo un'offerta secondo tale nuova determinazione può escludere la decurtazione. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene il Comune, non vi è stata un'offerta formale del tipo indicato, essendovi state solo trattative per un bonario componimento della questione, come comprova il doc. n. 22 richiamato dall'opposto, sicché non può operarsi la falcidia da esso pretesa".
Risulta quindi correttamente indicato il principio per il quale, per le opposizioni alla stima in corso alla data dell'entrata in vigore della L. 359/92, può farsi luogo alla decurtazione del 40% solo se l'espropriante abbia provveduto a offrire nuovamente l'indennità, liquidata secondo i criteri di cui a detta legge (Cass. 6 giugno 2003 n. 9097, 8 agosto 2002 n. 11991, 26 luglio 2002 n. 11047, 5 dicembre 2001 n. 15419, 8 maggio 2001 n. 6361); la Corte di merito ha valutato il documento a firma del segretario comunale che, secondo il Comune sarebbe stata una nuova offerta dell'indennità, come manifestazione di volontà di trattative ed ha espressamente negato che esso valesse nuova offerta, come invece ritiene l'ente locale.
Il ricorso non è sul punto autosufficiente, non dando elementi che consentano di negare la logicità e congruità della valutazione della Corte di merito, censurabile per cassazione solo per vizi motivazionali desumibili da una lettura del documento stesso che non è stato riprodotto nell'impugnazione per farlo esaminare e smentire le affermazioni dei giudici di merito sul punto (sulle valutazioni delle offerte riservate al merito, ai fini della falcidia del 40%, cfr. Cass. 4 aprile 2003 n. 5263, 3 aprile 2002 n. 4763).
4.2. In ordine al secondo motivo di ricorso incidentale, esso è infondato in quanto la stessa prospettazione dimostra che le spese di causa non sono state poste a carico della parte vincitrice e che non v'è stata di conseguenza la violazione di legge denunciata.
5. In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere rigettati e le spese di causa, per la reciproca soccombenza, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004