Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9210
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

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Le cause proposte nei confronti di più condebitori in solido sono inscindibili e danno luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio processuale solo quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro; non ricorrendo tali ipotesi, è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dall'attore avverso la sentenza di primo grado, che non abbia accolto una delle domande scindibili originariamente proposte (nella specie, di condanna per risarcimento dei danni nei confronti dell'appaltatore e dei committenti) e sia stata impugnata in via principale solo dalla parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9210
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9210
    Data del deposito : 6 luglio 2001

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