Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
Le cause proposte nei confronti di più condebitori in solido sono inscindibili e danno luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio processuale solo quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro; non ricorrendo tali ipotesi, è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dall'attore avverso la sentenza di primo grado, che non abbia accolto una delle domande scindibili originariamente proposte (nella specie, di condanna per risarcimento dei danni nei confronti dell'appaltatore e dei committenti) e sia stata impugnata in via principale solo dalla parte soccombente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9210 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NN AN, D'NG RI, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato OSVALDO SABETTA con studio in 02100 RIETI VIA DI MEZZO 13, giusta delega in atti.
- ricorrenti -
contro
UA GA, elettivamente domiciliato in ROMA CSO TRIESTE 123, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ANTONELLI, difeso dall'avvocato LAURA PITONI giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PIEFFE EDIL SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 231/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 25/11/97 e depositata il 28/01/98 (R.G. 374/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso e l'assorbimento del II motivo.
Svolgimento del processo
NO LI, proprietario di un immobile in Rieti, via Verdura 44, assumendo che questo suo bene era stato danneggiato da lavori di ristrutturazione del confinante edificio, eseguiti dalla s.r.l. PI Edil, su commissione della proprietaria PA D'LI, con atto notificato il 5/6.10.1989, citava entrambe le predette davanti al Tribunale di Rieti, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni.
I convenuti si costituivano ed assumevano di aver causato solo un piccolo foro, mentre gli altri danni lamentati erano stati causati dal cedimento delle strutture portanti dell'edificio dell'attore e dalla cattiva realizzazione di lavori effettuati dallo stesso attore. Si costituiva in causa AN ON, ulteriore committente dei lavori.
Il Tribunale di Rieti, con sentenza depositata il 3.9.1993, respingeva la domanda nei confronti della D'LI e dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti del ON e condannava la s.r.l. PI al risarcimento dei danni nella misura di L. 52.341.000, nei confronti del LI.
Avverso detta sentenza proponeva appello la PI, che sosteneva non sussistere un nesso causale tra i lavori da lei eseguiti ed il danno subito dall'attore, ed, in via gradata, che i danni erano pari ad un minore importo.
Proponeva appello incidentale tardivo il LI, che sosteneva che erroneamente era stata respinta la sua domanda nei confronti dei committenti dei lavori, pur essendo continua e penetrante l'ingerenza di questi nell'esecuzione delle opere appaltate.
La D'LI ed il ON non si costituivano.
La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 28.1.1998, rigettava l'appello principale, ed in accoglimento dell'incidentale, condannava la D'LI ed il ON, in solido con la s.r.l. PI, al risarcimento dei danni subiti dall'attore. Riteneva la Corte di merito che la responsabilità dei committenti si fondava sul fatto che le opere appaltate erano quelle contenute nel progetto fornito da loro all'appaltatore, il quale progetto era carente delle necessarie indagini tecniche, miranti a valutare la situazione precaria dell'immobile del LI. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la D'LI ed il ON.
Resiste con controricorso il LI.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 325 e segg. c.p.c.. Assumono i ricorrentì che nella fattispecie l'appello incidentale tardivo era inammissibile, per essere stato proposto oltre i termini di cui agli artt. 325 e segg. c.p.c., essendo stato notificato al ON solo in data 7.7.1994 (mentre la sentenza gli era stata notificata il 16.12.1993) ed alla D'LI, in data 6.12.1996; che nella fattispecie, trattandosi di obbligazioni solidali, non si verteva in ipotesi di cause inscindibili e quindi di litisconsorzio necessario.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
Va, anzitutto premesso che la domanda era stata proposta dal LI nei confronti della PI Edil S.r.l., quale ditta appaltatrice, e nei confronti di PA, LI, quale committente, poi estesa al ON, a seguito del suo intervento, sempre quale committente dei lavori.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il committente può eccezionalmente essere corresponsabile, in via diretta con l'appaltatore, per i danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'appalto, se riduce l'autonomia dell'appaltatore stesso, ingerendosi nella realizzazione dell'opera o del servizio, ovvero in via indiretta, se affida l'appalto ad impresa priva di necessarie capacità tecniche ed organizzative per la corretta esecuzione del contratto;
invece può esserne responsabile in via esclusiva se impone le sue direttive, riducendo l'imprenditore-appaltatore al rango di "nudus minister" (Cass. 20.11.1997, n. 11566; Cass. 12.2.1997, n. 1284; Cass. 30.5.1996, n. 5007).
Nella fattispecie, quindi, avendo l'attore chiesto la condanna solidale dei committenti e dell'appaltatore, egli ha prospettato l'esistenza di un'obbligazione solidale a carico di tutti.
3.1. Va, poi, osservato che l'appello incidentale tardivo, è stato proposto dall'appellato danneggiato (LI) non nei confronti dell'appellante principale (l'appaltatrice s.r.l. - PI), ma nei confronti dei committenti, vittoriosi in primo grado. Detto appello incidentale era tardivo in quanto, pur essendo stata la sentenza di primo grado notificata al ON il 16.12.1993, l'appello incidentale veniva notificato al ON solo in data 7.7.1994 nella forma dell'atto di integrazione del contraddittorio ed una successiva notifica, nella forma della comparsa di costituzione e risposta, contenente l'appello incidentale, veniva effettuata nei confronti di entrambi gli attuali ricorrenti, il 6.12.1996. 3.2. Anzitutto occorre rilevare che l'appello incidentale tardivo può proporsi anche nei confronti di soggetto diverso dall'appellante principale.
Premesso che secondo un orientamento da ritenersi ormai acquisito, l'impugnazione incidentale non incontra limiti oggettivi derivanti dall'essere stato impugnato in via principale l'uno o l'altro capo della sentenza (Cass. S.U. 7.11.1989, n. 4640; Cass. S.U. 5.3.1991, n. 2331), la domanda alla quale occorre - dare risposta - non certo nuova, ma non sempre univocamente risolta dalla giurisprudenza - investe essenzialmente i limiti soggettivi dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva (o forse meglio la delicata linea di confine tra limiti soggettivi ed oggettivi di tale impugnazione), e si risolve nello stabilire se (ed in quale misura) essa possa essere proposta, dalla parte contro cui è diretta l'impugnazione principale, nei confronti di una parte diversa dall'impugnante principale medesimo.
3.3. La posizione della giurisprudenza di legittimità sul punto è oscillante.
Secondo un orientamento, infatti, l'impugnazione incidentale tardiva è ammessa solo se diretta contro chi ha proposto l'impugnazione principale o incidentale ed è consentita dall'art. 334 c.p.c. solo alle parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c. (Cass. S.U. 3.6.1992,n. 6788; Cass. 9.2.1995, n. 1466; Cass. 22.5.1995,n. 4806). Detto orientamento si fonda sul presupposto che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo per l'ipotesi di impugnazione incidentale in senso stretto e cioè quella rivolta contro ala stessa parte che ha proposto l'impugnazione principale.
3.4. Secondo altro orientamento, qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto ed altresì la domanda di garanzia impropria del convenuto contro un terzo chiamato in garanzia, l'appello principale di quest'ultimo consente al convenuto medesimo di appellare in via incidentale tardiva, avverso l'accoglimento della pretesa dell'attore, in, considerazione della dipendenza tra le due cause, fino a quando resti aperto il dibattito sulla suddetta responsabilità (Cass. 9.1.1998, n. 132; Cass. 112. 6.1996, n. 5409; Cass. 1.2.1995, n. 1138). Il presupposto di detto orientamento è che tra la causa principale e quella di garanzia esista un rapporto di dipendenza, per cui allorché venga messa in discussione, con il gravame, l'esistenza o la misura dell'obbligazione garantita, per cui proprio dall'impugnazione principale del terzo garante scaturisce quell'interesse a proporre l'impugnazione incidentale, che altrimenti il convenuto, sentendosi garantito dal terzo, potrebbe non avvertire. Il principio, affermato in tema di dipendenza tra causa principale e causa di garanzia impropria, vale ovviamente in ogni giudizio che abbia ad oggetto cause tra loro inscindibili o dipendenti.
4.1. La risposta al quesito dell'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo anche nei confronti di soggetto diverso dall'impugnante principale viene, in genere, individuata nell'art. 334 c.p.c., il quale forse - come la più attenta dottrina ha rilevato - non la contiene in modo diretto (perché si riferisce alla legittimazione attiva a proporre l'impugnazione incidentale, e non indica contro quali soggetti possa essere rivolta), ma che innegabilmente fornisce, con il richiamo al precedente art. 331 c.p.c., un importante chiave di lettura. Se, infatti, legittimato a proporre l'impugnazione tardiva è non solo colui che è chiamato direttamente a contraddire rispetto all'impugnazione principale, ma anche un terzo, il quale all'instaurato rapporto processuale di secondo grado rimarrebbe estraneo, ove a lui non facesse capo un rapporto che all'altro è legato da un nesso di inscindibilità o di dipendenza, pare ragionevole ritenere che la stessa regola debba valere anche a termini rovesciati: che cioè la parte chiamata direttamente a contraddire rispetto all'impugnazione principale possa proporre impugnazione incidentale tardiva nei riguardi di una parte del giudizio di primo grado diversa dall'impugnante principale solo a condizione che a quel diverso soggetto la causa sia comune per inscindibilità o che egli sia parte di un rapporto dipendente da quello investito dall'impugnazione principale.
4.2. È infatti, la proposizione dell'anzidetto gravame principale a determinare quell'esigenza di riequilibrio complessivo delle posizioni delle diverse parti in causa, che è a fondamento dell'istituto dell'impugnazione incidentale tardiva. Tanto trova conferma nel secondo comma dell'art. 343 c.p.c., che pur fissando un diverso termine per la proposizione dell'appello incidentale tardivo ivi previsto, lo ritiene ammissibile se l'interesse a proporlo sorge da altra impugnazione, che non sia quella dell'impugnante principale. Tale norma, però, non dispone che detto appello incidentale tardivo sia proponibile solo nei confronti del soggetto che abbia proposto l'impugnazione (per quanto non principale).
5.1. Premesso quanto sopra e ribadito che nella fattispecie la domanda mirava ad ottenere una condanna solidale di committenti ed appaltatore, occorre ora esaminare se le obbligazioni solidali diano luogo ad un'inscindibilità di cause o a cause tra loro dipendenti, rendendo legittimo, attraverso questa via, l'impugnazione incidentale tardiva.
L'obbligazione solidale passiva, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione si configura come una pluralità di rapporti giuridici di debito credito tra loro distinti, avendo il creditore titolo per rivalersi dell'intero nei confronti di ogni debitore. Ne deriva che, quando le cause concernenti i diversi rapporti siano state congiuntamente trattate in un unico processo la sentenza pur essendo formalmente unica, si risolve in tante pronunce quante sono le cause riunite, che conservano la loro autonomia anche nella fase di gravame, con la conseguenza che quelle non impugnate diventano irrevocabili, in quanto è sempre possibile la scissione del rapporto che può utilmente svolgersi nei confronti di un solo coobbligato (Cass. 21.10.1995, n. 10958; Cass. 25.5.1995, n. 5738). Premesso ciò, ne, consegue che tra i vari debitori solidali non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
5.2. Sennonché è giurisprudenza pacifica che, allorché il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della di lui esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero nell'ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, e pure ove l'attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario. Pertanto non è possibile procedere alla separazione del giudizio principale da quello instaurato con la chiamata in causa del terzo senza incorrere nella violazione del principio del contraddittorio (Cass. 27.10.1982, n. 5626; Cass. 15.4.1995, n. 4259; Cass. 30.7.1997, n. 7105).
Ciò di cui si discute è se nella fattispecie si tratti di un litisconsorzio sostanziale, attesa l'unicità del rapporto sostanziale dedotto, che non può essere accertato se non nel contraddittorio di tutte le parti (Cass. 18.11.1993, n. 1366; Cass. 15.12.1993, n. 12402), oppure di litisconsorzio necessaria processuale in grado di appello, in quanto a norma dell'art. 331 c.p.p. in sede di impugnazione il contraddittorio va integrato non solo nell'ipotesi di cause inscindibili, ma anche nell'ipotesi di cause tra loro dipendenti,' ossia tali che, essendo state decise nel precedente grado in un unico processo, debbano rimanere unite anche nella fase di gravame, in quanto la pronunzia sull'una s i estende, in via logica e necessaria, anche all'altra, ovvero ne formi il presupposto logico-giuridico imprenscindibile (Cass. 26.10.1991, n. 11419; Cass. 12.1.1982, n. 126; Cass. 2.4.1981, n. 1867). Pur dovendosi propendere per la natura processuale del litisconsorzio, in quanto l'oggetto delle due cause (quella introdotta dall'attore e quella introdotta dal convenuto con la chiamata in causa) è appunto quello di accertare quale dei due soggetti è obbligato (e cioè tra chi intercorra detto rapporto sostanziale) sta di fatto, ai fini che qui interessano, che tra le due cause vi è quanto meno un rapporto di dipendenza reciproca, in quanto la decisione di ciascuna causa comporta la decisione anche dell'altra.
Infatti l'ipotesi di dipendenza di cause, che dà luogo al litisconsorzio necessario, si verifica quando la decisione di una controversia si estende necessariamente ad altra, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternatività, che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra (Cass. S.U. ord. 15,. 6.2000, n. 52). Da ciò consegue che, ai sensi dell'art. 3311 c.p.p., le cause devono rimanere riunite anche in sede di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'obbligato (Cass. 27.10.1995, n. 11190; Cass. 12.1.1982, n. 126).
5.3. Ciò vale sia nel caso in cui l'attore abbia agito nei confronti del convenuto ritenendolo unico responsabile e quindi debitore nei suoi confronti, sia nel caso in cui abbia agito contro il convenuto, nella qualità di debitore solidale, allorché quest'ultimo chiami in causa un terzo e quindi introduca un altro giudizio nei confronti di questo terzo, al fine di ottenere nei confronti di questi (oltre che nei confronti dell'attore nell'ambito della prima causa) una declaratoria della mancanza di ogni sua responsabilità e l'affermazione della responsabilità esclusiva del terzo chiamato. Anche in quest'ultimo caso, infatti, tra i due giudizi vi è interdipendenza.
5.4. Detto secondo giudizio, come avviene generalmente, può essere introdotto con una chiamata, in causa (da parte del convenuto) del terzo, che egli assume responsabile.
Ove però il soggetto, che il convenuto assume responsabile esclusivo del fatto illecito, generatore della responsabilità, sia già stato convenuto in giudizio dall'attore, la domanda del primo convento nei confronti di quest'altro, per la declaratoria dell'assenza di responsabilità del primo e per l'affermazione della responsabilità esclusiva del secondo può essere proposta anche con la comparsa di costituzione.
Infatti, in conformità ai principi di economia processuale e di concentrazione dei giudizi, la domanda proposta con la comparsa di costituzione, da un convenuto contro altri convenuti è ammissibile, purché tale proposizione avvenga entro la prima udienza (termine con riferimento al rito - applicabile alla fattispecie - vigente prima della modifica della modifica dell'art. 269 c.p.c. apportata con l'art. 2914 l. 26.11.1990 n. 353) (Cass. 29.4.1980, n. 2848; Cass. 26.3.1971, n. 894). In questo caso, indipendentemente dalle mere indicazioni formali, se la domanda che il convenuto pone nei confronti dell'altro convenuto è quella di sentire affermare la responsabilità di quest'ultimo e l'esclusione della propria nei confronti della pretesa dell'attore, si esula dall'ambito della cosiddetta garanzia impropria e si ha l1introduzione di un seconda controversia tra i due convenuti o, se si vuole, un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo - perché la nuova obbligazione dedotta da detto convenuto viene ad inserirsi nel tema della controversia, in via alternativa con quella dedotta dall'attore - sia in senso soggettivo, perché detta controversia tra i due convenuti viene a creare una situazione tipica di litisconsorzio alternativo (in quest'ultimo senso Cass. 22.3. 1984,n. 1984).
Infatti è stato osservato che nel caso in cui una domanda sia proposta nei confronti di due soggetti e tra gli stessi insorga contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i rapporti processuali relativi ai due convenuti sono legati dal nesso di dipendenza reciproca delle due cause, che dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario in forza del quale le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'obbligato (Cass. 27.10.1995, n. 11190).
6. Nella fattispecie, avendo l'attore proposto la domanda di condanna solidale dei convenuti appaltatore e committenti), non era insorta tra questi ultimi una controversia sul responsabile del danno, ma solo tra i committenti e l'attore danneggiato (ritenendo quest'ultimo che i responsabili fossero sia i committenti che l'appaltatore). Ne consegue che nella fattispecie non si è instaurata tra i convenuti una causa dipendente con quella proposta dall'attore. Anzi in primo grado la D'LI e la PI erano difese dallo stesso avvocato (avv. Franco Rucci).
In ogni caso la stessa impugnazione principale, proposta dalla s.r.l. PI non mirava ad escludere la propria responsabilità per addossarla, in tutto o in parte, ai committenti, ma solo ad escludere che vi fosse nesso di causalità tra i lavori appaltati ed eseguiti ed i danni subiti dall'attore.
In altri termini dal l'impugnazione principale proposta non sorgeva per l'attore appellato l'interesse al riequilibrio generale degli interessi in causa, in quanto non si rimetteva in discussione la responsabilità dell'appellante (s.r.l. PI) per i lavori appaltati, con la conseguenza che se detta responsabilità fosse stata esclusa, risultando dei committenti, questi ultimi avrebbero potuto opporre il giudicato già formatosi per effetto della sentenza di primo grado in loro favore, ma solo si poneva in discussione che tra i lavori appaltati ed i danni ci fosse nesso di causalità (ovvero, in via gradata, che i danni fossero dell'entità statuita in primo grado).
Pertanto, poiché il solo fatto che la domanda aveva ad oggetto un'obbligazione solidale non dava luogo ad inscindibilità di cause, e poiché nella fattispecie, per i motivi suddetti, non esisteva un rapporto di dipendenza tra le posizioni dei singoli debitori solidali, l'impugnazione incidentale tardiva proposta dall'attore avverso la sentenza di primo grado, che non accoglieva una delle due domande scindibili (quella contro l'appaltatore e quella contro i committenti), che componevano la domanda di risarcimento solidale da lui proposta, è inammissibile.
Ne consegue che la sentenza di secondo grado, che non ha rilevato detta inammissibilità e, per l'effetto, il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal tribunale nei confronti dei committenti D'EL e ON, va cassata sul punto senza rinvio. Infatti l'inammissibilità dell'appello (anche per intempestività), non dichiarata dal giudice di secondo grado, comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art. 382 c.p.c. (Cass. 5.6.1996, n. 5272; Cass. 24.11.1995, n. 12141).
7. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo.
Esistono giusti motivi per dichiarare compensate tra il LI, il ON e la D'LI le spese di secondo grado e tra tutte le parti quelle di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente alle statuizioni di condanna di AN ON e PA D'LI. Compensa tra il LI, il ON e la D'LI le spese di secondo grado e tra tutte le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001