Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3749
CASS
Sentenza 15 marzo 2001

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In tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione alla stima non tende all'accertamento del diritto reale a favore del soggetto che, indicato come proprietario nella procedura espropriativa, come tale si legittima all'opposizione; piuttosto, oggetto esclusivo di quel giudizio è costituito dalla determinazione definitiva dell'indennità dovuta per l'espropriazione del bene unitariamente considerato. Ne consegue che, nel caso di espropriazione di un bene indiviso, l'opposizione proposta dal singolo comproprietario avverso la stima amministrativa estende i suoi effetti anche nei confronti di ogni altro comproprietario rimasto estraneo al giudizio; e, come non può configurarsi il litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, così non spetta al giudice dell'opposizione di determinare la quota del diritto del comproprietario opponente che si traduca in quota corrispondente del diritto di credito dell'indennità depositata (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva determinato la quota di indennità spettante al solo opponente - nel giudizio del quale non erano partecipi ne' gli altri comproprietari, ne' i titolari dei diritti parziari sul fondo - ed aveva disposto l'integrazione del deposito già eseguito, limitatamente a quella quota).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3749
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3749
    Data del deposito : 15 marzo 2001

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