Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione alla stima non tende all'accertamento del diritto reale a favore del soggetto che, indicato come proprietario nella procedura espropriativa, come tale si legittima all'opposizione; piuttosto, oggetto esclusivo di quel giudizio è costituito dalla determinazione definitiva dell'indennità dovuta per l'espropriazione del bene unitariamente considerato. Ne consegue che, nel caso di espropriazione di un bene indiviso, l'opposizione proposta dal singolo comproprietario avverso la stima amministrativa estende i suoi effetti anche nei confronti di ogni altro comproprietario rimasto estraneo al giudizio; e, come non può configurarsi il litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, così non spetta al giudice dell'opposizione di determinare la quota del diritto del comproprietario opponente che si traduca in quota corrispondente del diritto di credito dell'indennità depositata (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva determinato la quota di indennità spettante al solo opponente - nel giudizio del quale non erano partecipi ne' gli altri comproprietari, ne' i titolari dei diritti parziari sul fondo - ed aveva disposto l'integrazione del deposito già eseguito, limitatamente a quella quota).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA AN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI BOCCHERINI 3, presso l'avvocato GLINNI R., rappresentato e difeso dall'avvocato GIORDANO NICOLA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MARATEA, COOPERATIVA EDILIZIA MAESTRANZE LEBOLE Srl;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7/98 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 06/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella udienza del 13/07/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ON BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Potenza, accogliendo in parte la opposizione alla stima di indennità di espropriazione proposta da ON IO BR nei confronti della società a r.l. Cooperativa Edilizia Maestranze Lebole e del Comune di Maratea, con sentenza 6 febbraio 1998 dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Cooperativa convenuta e determinava in lire 13.930.007 la indennità dovuta dal Comune di Maratea per la espropriazione del terreno di cui alle particelle catastali 602 della partita 4133 e 361 e 362 della partita 4173 e dichiarava che di tale indennità "spetta al BR una quota pari a quella di sua proprietà dei beni espropriati" (essendo risultato dalle certificazioni catastali che il BR è proprietario limitatamente alla quota di un quarto quanto alle particelle 361 e 362 e che sulla particella 602 - di sua esclusiva proprietà - grava l'usufrutto parziale di ZA AB). Contro questa sentenza IO BR ha proposto ricorso per cassazione - nei confronti del solo Comune di Maratea - deducendo tre motivi di impugnazione, illustrati con memoria.
Il Comune di Maratea non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELIA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente BR prospetta omessa motivazione della decisione nel punto in cui la Corte di merito ha fatto proprie le conclusioni della seconda consulenza tecnica quanto alla determinazione del valore di mercato dei terreni espropriati, ma non ha indicato le ragioni per cui tali conclusioni dovevano essere preferite rispetto a quelle, - disattese - della prima consulenza.
Il motivo - così formulato - è inammissibile per genericità della censura. La Corte di merito ha analizzato le conclusioni della seconda indagine tecnica e ne ha verificato il rigore nel metodo, ripercorrendo criticamente il procedimento di stima seguito dal consulente: ebbene, il ricorrente non pone in discussione gli argomenti sviluppati al riguardo nella sentenza impugnata, ma si limita a prospettare come vizio di omessa motivazione la mancata considerazione comparativa delle conclusioni della prima consulenza (le ragioni della cui inadeguatezza, che avevano indotto i giudici di appello alla rinnovazione dell'indagine, la sentenza peraltro non manca di indicare nel riferire lo "svolgimento del processo"). Così prospettata, la censura - che neppure considera i risultati della prima consulenza ne' enuncia gli argomenti per cui a quei risultati sarebbe doveroso attenersi - elude le esplicite ragioni della decisione e, ad esse non pertinente, è palesemente inammissibile.
2. - Con il secondo motivo il ricorrente ancora denuncia omessa motivazione là dove la Corte di merito, senza indicare alcun termine obbiettivo di riferimento, ha apprezzato equitativamente in lire 3 milioni i due fabbricati rurali insistenti sull'area (che il consulentè tecnico aveva del tutto pretermesso nella valutazione del bene espropriato).
Il motivo è inammissibile.
Si deve infatti rilevare che con piena ragione il consulente tecnico dell'ufficio, avendo qualificato i terreni espropriati come suoli edificabili e perciò apprezzato il valore venale (come dato da mediare in funzione della determinazione dell'indennità di espropriazione a norma dell'art.
5-bis legge 359/1992) con riferimento al mercato delle aree fabbricabili, ha escluso dalla sua stima gli edifici di servizio del fondo agricolo che, se concorrono a determinare il "valore agricolo" del bene, non integrano invece un ulteriore cespite indennizzabile rispetto al valore di mercato dell'area considerata per la sua suscettività edificatoria. Sicché la Corte di merito incongruamente ha considerato gli edifici di pertinenza del, podere agricolo come elemento integrativo del "valore venale" delle aree classificate edificabili e come tali indennizzabili (a norma dell'art. 5 bis legge 359/1992); e se la decisione sul punto, in difetto di impugnazione del Comune espropriante, rimane, benché erronea, necessariamente ferma, neppure è suscettibile di riforma in senso favorevole all'espropriato, poiché vi si oppone il criterio normativo di indennizzabilità delle aree edificabili che ne risulterebbe ulteriormente violato. E dunque inammissibile è la censura di vizio di motivazione diretta al riesame del merito (nella eventuale sede rescissoria) in applicazione di un illegittimo criterio di stima.
3. - Con il terzo motivo il ricorrente prospetta violazione degli artt. 112 c.p.c., 52 legge 2359/1865 e 19 legge 865/1991 e lamenta che la Corte, benché l'attore - lo stesso BR - avesse chiesto la determinazione della indennità con riguardo all'intero bene espropriato e i convenuti nulla avessero eccepito sul punto, ha limitato la sua pronuncia, fatto riferimento alle risultanze dei certificati catastali, a una quota della indennità ritenuta - su quel fondamento documentale - spettante al BR (che invece, quale unico proprietario e in difetto di controversia, aveva diritto "ad ottenere la determinazione dell'indennità relativa all'intera superficie".
Il motivo, con la precisazione di cui qui di seguito si dirà, è fondato.
Secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a muovere dalla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (n. 6635 del 1993), il giudizio di opposizione alla stima non tende all'accertamento del diritto reale a favore del soggetto che, indicato come proprietario nella procedura espropriativa, come tale si legittima alla opposizione. Oggetto esclusivo del giudizio è invece la determinazione definitiva della indennità dovuta per l'espropriazione del bene unitariamente considerato, sicché, nel caso di espropriazione del bene indiviso, la opposizione proposta dal singolo comproprietario avverso la stima amministrativa estende i suoi effetti anche nei confronti di ogni altro comproprietario rimasto estraneo al giudizio.
E così come non può - perciò - configurarsi litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, neppure spetta al giudice dell'opposizione di determinare la quota del diritto del comproprietario opponente che si traduca in quota corrispondente del diritto di credito sulla indennità depositata (nè, ovviamente, come invece sembra pretendere il ricorrente, di accertare il diritto dell'unico opponente come proprietario esclusivo del bene e titolare perciò del diritto di credito sull'intera indennità). Palesemente erronea è quindi la pronuncia sul punto della Corte di merito che ha inteso di determinare la quota spettante al BR sulla indennità (sul fondamento per altro della mera documentazione catastale e non essendo partecipi del giudizio gli altri comproprietari e titolari di diritti reali parziari) e ha disposto la integrazione del deposito già eseguito limitatamente a quella quota. Accolto dunque - con la precisazione che il giudizio di opposizione non accerta il diritto di chi è indicato quale proprietario nel procedimento amministrativo (e nell'opposizione affermi - come nella specie - l'esclusività del suo diritto)-, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia ben può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c.), disponendosi che il Comune di Maratea integri il deposito già eseguito fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla intera indennità di espropriazione come determinata nella sentenza impugnata. Soccombente con riguardo all'accoglimento del terzo motivo del ricorso, il Comune di Maratea è tenuto - e condannato - al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore del ricorrente BR.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo sul merito, dispone che il Comune di Maratea integri il deposito presso la Cassa depositi e prestiti fino alla concorrenza della somma pari alla intera indennità come determinata dalla sentenza impugnata;
condanna il Comune di Maratea al rimborso delle spese di questa fase del giudizio, a favore del ricorrente, liquidate in complessive lire 2.248.300 di cui lire 2 milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001