Sentenza 16 luglio 1999
Massime • 2
L'insegnante della scuola pubblica è privo di legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un allievo ed imputati a "culpa in vigilando" dell'insegnante stesso, unico legittimato essendo il ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 61 legge 11 luglio 1980 n. 312.
Non sussiste dipendenza di cause, con conseguente inscindibilità delle stesse, nel rapporto che lega ciascuno dei condebitori solidali all'unico creditore. Ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., se è per loro già decorso il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., ovvero il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 7517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7517 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SE NA LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, difesa dagli avvocati PANZA GIUSEPPE, GIUSEPPE RIZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CE UR IN PR e DE AR NA MA IN PR e n.q di genitori esercenti la potestà sulla minore oggi divenuta maggiorenne CE TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.G. BELLI 96, presso lo studio dell'avvocato Sig.ra NA SALLUSTIO, difesi dall'avvocato MARIO BOCCARDI con studio in 70056 MOLFETTA CORSO UMBERTO I^ n. 4, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, AL AR MA DESIREI, SA IG IN PR e ET IL, NT IN PR NQ ES PATRIA POTESTA SULLA MINORE SA AM, SA AM;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 05347/97 proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO, STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CE UR IN PR, DE AR NA MA IN PR E NQ genitori esercenti la patria potestà sulla minore ora maggiorenne CE TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.G. BELLI 96, presso lo studio dell'avvocato Sig.ra NA SALLUSTIO, difesi dall'avvocato MARIO BOCCARDI con studio in 70056 MOLFETTA (BA) CORSO UMBERTO I^ n. 4, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
SE NA LI, CE UR e DE AR NA MA IN PR E NQ genitori esercenti la patria potestà sulla minore ora maggiorenne CE TA AL AR MA DESIREI, SA IG IN PR e ET IL NT IN PR NQ genitori esercenti la patria potestà sulla minore SA AM;
- intimati -
avverso la sentenza n. 114/96 della Corte d'Appello di AR, emessa il 19/12/95 e depositata il 14/02/96 (R.G. 879/93 + 967/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/99 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato Giuseppe PANZA;
udito l'Avvocato Mario BOCCARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento dei primi quattro motivi, l'assorbimento per il resto del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione notificata addì 26 novembre 1987 RO RO e NN AR De Bari, in proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia minore RO, esponevano: che il 16 dicembre 1983, mentre essa, allora seienne, si trovava presso la scuola materna statale Zona di mezzogiorno I.A.C.P. di Molfetta, era stata colpita all'occhio destro, con un punteruolo, dalla coetanea DA LA;
che, trasportata al locale ospedale, non era stato riscontrato alcunché; che, persistendo il dolore all'occhio, era stata accompagnata, lo stesso pomeriggio, all'ospedale di Terlizzi, dove le erano stati diagnosticati ferita perforante della cornea, prolasso dell'iride e cataratta traumatica. ond'era stato necessario sottoporla a un duplice intervento chirurgico, che però non aveva evitato la perdita dell'occhio; che il procedimento penale iniziato contro le due maestre, NN SA SE e TA AR IR AL erasi concluso con sentenza di proscioglimento per intervenuta amnistia.
Convenivano pertanto davanti al Tribunale di Molfetta la SE e la AL, il Ministero della Pubblica Istruzione, nonché DA LA, in persona dei suoi genitori LU LA e IL AN SU, affinché fossero condannati solidalmente ai danni derivati dal fatto.
2. Radicatosi il contraddittorio. il giudice adito accoglieva la domanda, e per l'effetto condannava i convenuti al pagamento solidale della somma di lire 230.000.000, oltre interessi legali dal fatto;
ma, su gravame dei soccombenti, la Corte d'appello di Bari escludeva, sull'an debeatur, la responsabilità di LA DA, rappresentata ut supra, e, sul quantum, riduceva il debito dei responsabili a lire 180.000.000, rivalutabili, con interessi legali da calcolare sulla somma annualmente rivalutata.
3. Per la cassazione della sentenza la SE proponeva ricorso sulla base di sette motivi illustrati da memoria.
Resistevano con controricorso i coniugi RO-De Bari, nella duplice veste, nonché il Ministero della Pubblica Istruzione, che a sua volta proponeva ricorso incidentale affidato a due motivi. I coniugi RO-De Bari, nella medesima veste, resistono con controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
5. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 61 legge 312/1980, 99, 100 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 1 e 3 C.P.C., omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la SE si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che la surroga di cui all'art. 61 non s'estende al piano processuale, ed a tale fine rileva che, se per legge non può pronunciarsi condanna contro il personale scolastico, devesene dichiarare inevitabilmente la carenza di legittimazione passiva.
6. Col secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., omessa e contraddittoria motivazione, la stessa ricorrente deduce che l'operatività della surroga in questione, tanto sul piano sostanziale che su quello processuale, era stata stabilita da Cass. 3 marzo 1995 n. 2463 (nel solco di Corte cost. 24 febbraio 1992 n. 64). Oltre tutto, ne' l'Amministrazione, ne' essa SE avevano proposto domanda relativamente ai loro rapporti interni. 7. 1 due motivi. avendo ad oggetto la medesima questione della legittimazione passiva, debbono essere esaminati congiuntamente.
8. Su tale questione il giudice del merito così motivava. Premesso che l'art. 61 legge 11 luglio 1980 n. 312 limita la responsabilità del personale (direttivo, docente, educativo, non docente) delle scuole statali, per i "danni arrecati direttamente all'Amministrazione", ai casi di "dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni" (co. 1), e che tale limitazione è tenuta ferma per la "responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza" (co. 2), ivi aggiungendosi che, "salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale ( ... ) nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi", era evidente come, con tali disposizioni, si fosse voluto dare vita ad una forma di sostituzione dell'Amministrazione nella posizione giuridica sostanziale, e non anche processuale, del dipendente, la cui veste di parte s'imponeva alla luce dell'esigenza di consentire la rivalsa contro di lui.
Nel medesimo senso. del resto, si era pronunziata la Corte Costituzionale con sentenza 64/1992. Dovendosi correlativamente disattendere la contraria decisione 2463/1992 di questa Corte, la quale aveva escluso che il danneggiato potesse sperimentare l'azione diretta nei confronti del personale scolastico.
9. I due mezzi di annullamento sono fondati.
Con la citata sentenza 2463/1995 questa Suprema corte ebbe modo d'affermare che l'art. 61 legge 312/1980 "ha innovato sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello processuale, la disciplina della responsabilità del personale della scuola per i danni prodotti a terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni, da un lato limitando detta responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave, con esclusione di ogni presunzione di culpa in vigilando (art. 2048 c.c.), restando in ogni caso a carico del danneggiato l'onere della prova del presupposto soggettivo del fatto illecito, dall'altro prevedendo la sostituzione dell'Amministrazione al pubblico funzionario quale soggetto passivo dell'azione di danno, con esclusione dell'azione diretta verso quest'ultimo, come previsto dalla precedente legislazione (T.U. n. 3/57, artt. 22 e 23), salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione che abbia risarcito al terzo il danno prodotto dal dipendente".
Il principio è stato in seguito confermato dalla stessa Corte con sentenza delle Sez. Un. 11 agosto 1997 n. 7454, oltreché (a sezione semplice) con sentenza 7 ottobre 1997 n. 9742. Esso, d'altro canto, già era stato espresso dalla Corte Costituzionale con la menzionata sentenza (interpretativa di rigetto) 64/1992 leggendosi tra l'altro, nella relativa motivazione, che "in base a tale normativa, limitatamente alla materia di responsabilità per culpa in vigilando, gli insegnanti statali cessano di essere legittimati personalmente verso i terzi, nei cui confronti risponde invece l'Amministrazione" (è quindi frutto evidente di fraintendimento la contraria opinione del giudice a guo). Tale postulato -che s'attaglia perfettamente alla fattispecie, giacché costituì causa petendi della domanda risarcitoria l'addebito di deficiente vigilanza mosso alla SE dev'essere qui ulteriormente ribadito. non essendo state addotte ragioni per dissentirne.
In definitiva, la SE, in quanto priva di legittimazione passiva in relazione alla domanda de qua, non avrebbe potuto essere convenuta in giudizio dai coniugi RO-De Bari, in proprio e nella qualità.
Per questa parte la sentenza impugnata, che diversamente stabilì, dev'essere annullata senza rinvio (ai sensi dell'art. 382 co. 3, sotto il profilo che la causa non poteva essere proposta). Restano assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso dedotti dalla SE, volti a confutare ulteriormente sotto il medesimo profilo, oltreché ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la decisione impugnata.
10. Prima di esaminare i due motivi del ricorso incidentale proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione, occorre affrontare l'eccezione dei resistenti RO-De Bari secondo cui quel ricorso sarebbe inammissibile.
Costoro deducono, in particolare: che il ricorso incidentale era stato loro notificato il 22 aprile 1997, ossia ben dopo che la sentenza d'appello, notificata il 21 marzo 1996, era ampiamente passata in giudicato;
che, d'altro canto, non trattavasi di ricorso incidentale tardivo.
11. L'eccezione, che attiene a questione rilevabile d'ufficio, è fondata.
Dall'esame diretto degli atti, consentito dalla natura (processuale) della questione, emerge che, quando il Ministero della Pubblica Istruzione propose il ricorso incidentale. effettivamente era già decorso in suo confronto il termine breve ex art. 325 c.p.c. Alla stessa data, anzi, era già decorso anche il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., considerato che la sentenza d'appello fu pubblicata il 14 febbraio 1996.
Ciò rilevato in fatto, osserva il Collegio che non poteva giovarsi, esso Ministero, del disposto dell'art. 334 c.p.c., secondo cui "Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c., possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine ( ... )".
Rilevato, invero, che il ricorso principale della SE era rivolto contro i coniugi RO-De Bari e che fra tale rapporto processuale ed il rapporto facente capo al Ministero della Pubblica Istruzione non è configurabile una relazione di inscindibilità ovvero di dipendenza di cause (ex art. 331 c.p.c.), quella e questo essendo stati chiamati in giudizio. dai medesimi RO-De Bari, quali debitori solidali, va ricordato -come questa Suprema corte ha avuto altre volte modo d'affermare che la legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclusivamente alle parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale o a quelle cui debba essere esteso il contraddittorio, per essere esse litisconsorti necessarie al processo, non anche alle parti alle quali la notificazione della impugnazione sia possibile, trattandosi di cause scindibili, esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c. (ex plurimis, Cass. sez. un. 3 dicembre 1992 n. 12888; conforme, Cass. 5 agosto 1996 n. 7119, Cass.20 settembre 1991 n. 9820). Ne deriva -alla luce di tale condivisibile regola - che il contestato ricorso è inammissibile (il che, evidentemente, dispensa dall'esame dei due motivi di annullamento).
12. Così decidendo, si ritiene di disporre, inoltre, quanto alle spese del presente grado del giudizio, che il Ministero della Pubblica Istruzione le rimborsi ai coniugi RO-De Bari, nella liquidazione di cui in dispositivo.
Quanto alle altre parti, la ricorrenza di giusti motivi impone di compensare fra loro sia le spese del presente grado, sia quelle dei precedenti gradi.
P. Q. M.
riunisce i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del medesimo;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa senza rinvio in parte qua la denunciata sentenza;
compensa le spese di questo e dei precedenti gradi nel rapporto fra la SE e le altre parti;
condanna il Ministero della Pubblica Istruzione a rimborsare a RO RO e ad NN AR De Bari. in proprio e nella qualità, le spese di questa fase, che liquida in lire 132.500, oltre onorari, che liquida in lire 5.000.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999