Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 7517
CASS
Sentenza 16 luglio 1999

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L'insegnante della scuola pubblica è privo di legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un allievo ed imputati a "culpa in vigilando" dell'insegnante stesso, unico legittimato essendo il ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 61 legge 11 luglio 1980 n. 312.

Non sussiste dipendenza di cause, con conseguente inscindibilità delle stesse, nel rapporto che lega ciascuno dei condebitori solidali all'unico creditore. Ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., se è per loro già decorso il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., ovvero il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 7517
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7517
    Data del deposito : 16 luglio 1999

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