Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/2001, n. 5215
CASS
Sentenza 7 aprile 2001

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L'appello incidentale tardivo, se nella sua portata oggettiva può investire anche capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, non può tuttavia introdurre nel giudizio, sotto il profilo soggettivo, anche parti diverse da quella che ha impugnato la sentenza in via principale, a meno che non si versi in un'ipotesi di cause inscindibili, ossia quando si verifichi un litisconsorzio necessario originario (di diritto sostanziale o processuale). Ipotesi, quest'ultima, che ricorre sia quando il giudice, ritenendo la causa comune al terzo, ne abbia ordinato l'intervento (art. 107 cod. proc. civ.), sia quando si tratti di cause tra loro dipendenti, e cioè tali che, essendo state decise in primo grado in un unico processo, debbano rimanere unite anche nella fase del gravame, in quanto la pronuncia sull'una s'estende in via logica e necessaria anche all'altra, ovvero ne costituisca il presupposto logico - giuridico imprescindibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/2001, n. 5215
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5215
    Data del deposito : 7 aprile 2001

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