Sentenza 7 aprile 2001
Massime • 1
L'appello incidentale tardivo, se nella sua portata oggettiva può investire anche capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, non può tuttavia introdurre nel giudizio, sotto il profilo soggettivo, anche parti diverse da quella che ha impugnato la sentenza in via principale, a meno che non si versi in un'ipotesi di cause inscindibili, ossia quando si verifichi un litisconsorzio necessario originario (di diritto sostanziale o processuale). Ipotesi, quest'ultima, che ricorre sia quando il giudice, ritenendo la causa comune al terzo, ne abbia ordinato l'intervento (art. 107 cod. proc. civ.), sia quando si tratti di cause tra loro dipendenti, e cioè tali che, essendo state decise in primo grado in un unico processo, debbano rimanere unite anche nella fase del gravame, in quanto la pronuncia sull'una s'estende in via logica e necessaria anche all'altra, ovvero ne costituisca il presupposto logico - giuridico imprescindibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/2001, n. 5215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5215 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. IA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
FI IA CI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Picardi, n. 4, presso l'avv. Corrado Pascasio unitamente all'avv. Giovanni Meli del foro di Viterbo, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO STRADA VICINALE "IL CASSIERE", in persona del legale rappresentante Roberto MA IE, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio, n. 14, presso l'avv. Gianfranco Graziani, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- controricorrente ricorrente incidentale -
e
MO LF TA e MO LF EL, elettivamente domiciliate in Roma, Via Pompeo Trogo, n. 21, presso l'avv. Stefania Casanova unitamente all'avv. Adolfo Calandrelli del foro di Viterbo, che le rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
nonché contro
VA RI e VA PP, elettivamente domiciliati in Roma, Via Premuda, n. 18, presso l'avv. Laura Busato unitamente all'avv. SE Manara del foro di Viterbo, che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e nei confronti del
COMUNE DI RONCIGLIONE;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1605 pubblicata il 13 maggio 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Giovanni MELI e Adolfo CALANDRELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, che ha concluso per l'accoglimento di tutti i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26/28 luglio 1988 LI ed EL AC AL esponevano che il noccioleto di cui erano proprietarie in agro di Ronciglione era rimasto allagato dalle acque meteoriche subito dopo l'ultimazione delle opere di sistemazione e completamento della strada vicinale "Il Cassiere" a causa della modifica del tracciato della strada e della concorrente apposizione di paratie sul fronte stradale da parte dei frontisti MA CI IN e MA AL. Ciò premesso convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo il Comune di Ronciglione, il Consorzio della strada vicinale "Il Cassiere", MA AL, SE AL nella sua qualità di acquirente del fondo di MA CI IN e la stessa IN per sentirli condannare in solido all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le cause del danno ovvero, in subordine, al pagamento delle opere necessarie a tal fine, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi. Con sentenza in data 11 aprile - 11 giugno 1996 il tribunale condannava il Comune di Ronciglione e il Consorzio della strada vicinale "Il Cassiere" all'esecuzione delle opere indicate nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio; condannava altresì tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni liquidati rispettivamente nelle somme di L. 29.900.000 in favore di LI AC AL e di L. 10.540.000 in favore di EL AC AL;
condannava, infine, MA e SE AL e MA CI IN alla rimozione delle paratie da essi installate. Su gravame di MA e SE AL, del Comune di Ronciglione in via principale, nonché di MA CI IN e del Consorzio della strada vicinale "Il Cassiere" in via incidentale tardiva, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 24 aprile - 13 maggio 1998, riunite le impugnazioni, rigettava, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda diretta alla eliminazione delle paratie apposte dai AL in quanto opere legittimamente apprestate dai proprietari nell'esercizio del loro diritto di impedire la penetrazione dell'acqua torrentizia proveniente dalla strada nei loro fondi posti a quota inferiore;
dichiarava improponibile la domanda diretta alla eliminazione delle cause del lamentato allagamento proposta contro il Comune di Ronciglione per difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione;
dichiarava infine inammissibile la impugnazione incidentale tardiva proposta dal Consorzio e dalla IN nei confronti delle attrici non appellanti. Contro la sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione sia MA CI IN, sia il Consorzio della strada vicinale "Il Cassiere", sia LI ed EL AC AL. Resistono con controricorso MA e SE AL nonché LI ed EL AC AL.
Non ha presentato difese il Comune di Ronciglione.
LI ed EL AC AL hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione delle impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.
Va quindi esaminato il ricorso proposto da MA CI IN con il quale viene denunziata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 334 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, dello stesso codice, in base alla considerazione che l'appello incidentale tardivo da essa proposto sarebbe stato erroneamente dichiarato inammissibile in quanto l'impugnazione era stata proposta nei confronti di parti diverse da quelle che avevano proposto appello in via principale ma era diretta contro capi della sentenza che si trovano in rapporto di dipendenza e connessione con il capo investito dagli appellanti principali, dirigendosi contro i punti relativi alla prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria, alla legittima apposizione delle paratie sul fronte stradale nonché all'ammontare dei danni.
Anche il Consorzio della strada vicinale "Il Cassiere" propone la medesima censura e sostiene la ammissibilità del proprio appello incidentale tardivo in quanto diretto a contestare sia la sussistenza che l'ammontare del danno riconosciuto dalla sentenza impugnata. La censura dei ricorrenti merita accoglimento poiché l'appello incidentale tardivo, se nella sua portata oggettiva può investire anche capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, non può tuttavia introdurre nel giudizio, sotto il profilo soggettivo, anche parti diverse da quella che ha impugnato la sentenza in via principale, a meno che non si versi in un'ipotesi di cause inscindibili, e cioè quando si verifichi un litisconsorzio necessario originario, di diritto sostanziale ovvero di diritto processuale, che ricorre sia quando il giudice, ritenendo la causa comune al terzo, ne abbia ordinato l'intervento ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., sia quando si tratti di cause tra loro dipendenti, e cioè tali che, essendo state decise in primo grado in un unico processo, debbano rimanere unite anche nella fase di gravame, in quanto la pronuncia sull'una si estende in via logica e necessaria anche all'altra, ovvero ne costituisca il presupposto logico-giuridico imprescindibile (Cass. 9 febbraio 1995, n. 1466). Ciò si verifica, in particolare quando venga proposta una domanda nei confronti di più coobbligati e tra questi si controverta circa l'individuazione dell'unico obbligato, ovvero quando vengano dedotte in giudizio obbligazioni solidali interdipendenti, ancorché derivanti da titoli diversi (Cass. 1^ aprile 1999, n. 3114; 5 febbraio 2000, n. 1294; 7 febbraio 2000, n. 1322). E, poiché nella specie la responsabilità solidale dei convenuti per i danni derivanti dall'allagamento del noccioleto delle attrici è stata attribuita a diversi comportamenti dei convenuti, quali l'esecuzione delle opere di completamento e di sistemazione della strada vicinale da parte del Consorzio e l'installazione di paratie a margine dei fondi latistanti della IN e dei AL, non vi è dubbio che l'accertamento delle rispettive responsabilità debba aver luogo in un unico processo e determina un litisconsorzio necessario di natura processuale che consente - diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata - la proposizione dell'appello incidentale tardivo anche nei confronti di una parte diversa dall'appellante principale.
L'accoglimento dei ricorsi proposti dagli appellanti incidentali tardivi comporta l'assorbimento dell'esame del ricorso proposto da EL ed LI AC AL contro la statuizione di rigetto dell'appello da esse proposto nei confronti dei AL per la rimozione delle paratie da essi istallate sui propri fondi, dovendo la questione essere esaminata nel contraddittorio di tutte le parti nel giudizio di rinvio.
In conclusione perciò, in accoglimento dei ricorsi proposti da IN MA CI e dal Consorzio della strada vicinale "Il Cassiere", e previo assorbimento dell'esame del ricorso proposto da LI ed EL AC AL, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice il quale pronuncerà sugli appelli proposti da tutte le parti. Nessuna pronuncia, infine, deve essere emessa nei confronti del Comune di Ronciglione, contro il quale non è stata proposta alcuna impugnazione.
Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quelli proposti rispettivamente da MA CI IN e dal Consorzio della strada vicinale "Il Cassiere", dichiara assorbito quello proposto da LI ed EL AC AL, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2001