Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 1
Dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale n.283 del 1993, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, secondo comma del D.L. n.333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992, concernente i criteri per la liquidazione della indennità di espropriazione, è stata introdotta, per i soggetti già espropriati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina normativa, la facoltà di sottrarsi alla prevista decurtazione del 40 per cento, attraverso l'accettazione dell'indennità calcolata alla stregua di tali nuovi criteri; ciò rende evidente che l'onere del soggetto espropriante di effettuare l'offerta dell'indennità di esproprio discende dalla legge. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che in caso di mancanza di un'offerta, non fosse applicabile all'indennità da liquidare la riduzione del 40 per cento, sul mero presupposto della mancata accettazione da parte del soggetto espropriato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11991 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE di BARI, in persona del Sindaco p.t. dr. Simeone Di Cagno Abbrescia, elettivamente domiciliato in Roma, f via Federico Cesi 72, presso l'avv. Giuseppe Benedetto, rappresentato e difeso dall'avv. Biancalaura Capruzzi giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AN DE NG, elettivamente domiciliata in Bari, P.za Umberto I n. 32 - e quindi, ai fini del presente giudizio, in Roma, presso la Cancelleria della prima sezione civile della Cassazione - rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio Riccardi e Pietro Ursini, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 622 del 13/29.06.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/02 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Il 13.09.83, in esecuzione del piano di zona di e.e.p. relativo al comprensorio Carbonara C1 del Comune di Bari, venivano occupati mq. 883 di terreno di proprietà di AN De AN, destinato a servizi e strade. L'indennità provvisoria, determinata in lire 15.306.375, non veniva accettata e, con decreto 14.11.91, il terreno veniva espropriato.
Con atto notificato il 22.07.97 AN De AN proponeva opposizione alla stima e, con sentenza 13/29.06.00, la C.d.A. di Bari determinava la indennità d'esproprio - ritenuta la vocazione edificatoria legale del terreno e congruo il valore di lire 105.000/mq. - in lire 43.778.315, in applicazione dell'art. 5bis l.s. 359/92, con esclusione dell'abbattimento del 40% data l'inadeguatezza della indennità offerta. L'occupazione, protrattasi per anni 8 e mesi 4 (dal 13.09.83 al 14.11.91), veniva liquidata con il criterio degli interessi legali sull'indennità d'esproprio e determinata, secondo un calcolo equitativo, in lire 21.250.743. Nulla era dovuto per maggior danno ex art. 1224.2 cc, perché non provato;
non poteva essere esaminata, perché tardiva, la domanda di risarcimento per ritardata notifica del decreto d'esproprio.
Sulle somme dovute, da depositare presso la competente Cassa, spettavano gli interessi dalla data del decreto d'esproprio all'esborso. Spese a favore del difensore dell'attrice, antISario. Contro tale sentenza, notificata il 25.08.00, proponeva ricorso per cassazione il Comune di Bari enunciando, con atto notificato il 13.11.00, due motivi di censura.
Si è costituita, con controricorso notificato il 18.12.00, AN De AN.
Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso si denuncia la violazione dell'art. 5bis l.s. 359/92 nonché vizio di motivazione.
Sostiene il Comune ricorrente che vi era - come rilevava la stessa sentenza impugnata - una offerta secondo la nuova normativa effettuata dagli uffici tecnici comunali in data 12.12.97; che l'esistenza di tale offerta era sufficiente, non trovando nella legge alcun conforto l'assunto che la decurtazione del 40% non va effettuata se l'offerta non è adeguata;
che, comunque, non costituisce criterio di adeguatezza la corrispondenza dell'offerta ala stima del c.t.u.
La censura è inammissibile, perché si basa su una errata lettura della sentenza che si articola nelle seguenti proposizioni: a) non vi sono elementi per stabilire se la rideterminazione della indennità che si assume effettuata dagli uffici tecnici comunali in data 12.12.97 costituiva una offerta;
b) comunque, non vi sono elementi per stabilire se, come offerta, era adeguata;
c) era onere dell'espropriante effettuare l'offerta secondo la nuova normativa, offerta che non vi è prova che sia stata effettuata;
d) le risultanze dell'istruttoria esperita escludono comunque che la indennità offerta fosse adeguata, perché a fronte di una indennità provvisoria di circa 15 milioni, è stato determinato, in sede giudiziaria, un indennizzo di 43 milioni.
Il ricorrente non ha percepito che il dubbio espresso dalla Corte territoriale investiva tutti gli aspetti del riferimento e quindi natura, funzione, efficacia e non solo - implicitamente accettandone la qualificazione come offerta adeguatezza: sul punto manca, perciò, ogni censura e la valutazione di inconferenza della "rideterminazione 12.12.97" non può che rimanere quella espressa dal giudice di merito. Ne consegue che l'unica indennità offerta era quella effettuata in sede di indennità provvisoria e che mancava quindi l'offerta della nuova indennità (cfr. Cass. 5821/98 e, in parte qua, Cass. 3994/99). L'onere dell'espropriante di effettuare l'offerta discende dalla legge: anche se l'art. 12.1 l.s. 865/71 è stato dichiarato (Corte Cost. 1022/88) non più applicabile, nel caso in esame, in cui l'espropriazione è intervenuta con decreto 14.11.91 e quindi prima dell'entrata in vigore della l.s. 359/92, la necessità della offerta si evince dal tenore della decisione 283/93 della Corte Costituzionale che (p. 7.4) stabilisce: "Si impone quindi una dichiarazione di parziale illegittimità nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento della entrata in vigore della l.n.359 del 1992, e nei confronti dei quali l'indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al 1^ comma (art. 5bis l.s. 359/92) con esclusione della riduzione del 40%".
La mancanza dell'offerta escludeva la riduzione, indipendentemente dall'adeguatezza, che la Corte esamina solo ad abundantiam. Col secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di motivazione in punto di valore del suolo, sia per omessa considerazione di elementi probatori (scritture di comparazione) indicate dal Comune, sia per acritica accettazione della consulenza tecnica d'ufficio. Assume il ricorrente che la valutazione sintetico comparativa del c.t.u. si è basata su dati non omogenei, è stata attualizzata col ricorso a coefficenti IS "che non consentono di cogliere gli elementi variabili....che incidono sul valore di mercato", non è stata effettuata la detrazione del beneficio derivante dalle opere di urbanizzazione effettuate dal Comune, non sono stati analizzati i rilievi del c.t. di parte.
La censura è infondata. A parte il rilievo che la sentenza 8648/98 ha una portata opposta a quella che il ricorrente le attribuisce, come risulta dall'esatto tenore della massima ("Il valore di mercato dell'area munita di attitudine edificatoria deve essere determinato, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, non calcolando, a norma dell'art. 42 L n. 2359 del 1865, i vantaggi che conseguono direttamente all'opera di pubblica utilità cui l'espropriazione è diretta, ma considerando gli eventuali benefici derivanti da opere diverse, preesistenti ed indipendenti pur se si tratti delle opere di urbanizzazione eseguite nella zona dallo stesso espropriante, che assicurano l'immediata utilizzazione edificatoria dell'area, apprezzabile come sua qualità intrinseca, rilevante in una libera contrattazione") è assorbente il rilievo che l'eventuale incidenza delle opere pubbliche, essendo costitutiva del valore di mercato, non necessita di separata considerazione ed analisi, quando la stima è eseguita secondo il criterio sintetico comparativo (Cass. 11391/01). In conseguenza, la censura relativa all'impiego degli indici IS (non per difetto di specificità, ma perché potrebbero non tener conto di tali variabili locali) risulta priva di fondamento, mentre la censura di disomogeneità degli elementi comparativi utilizzati è generica ed immotivata, risolvendosi nel privilegiare la propria opinione, senza addurre ragioni a conforto della scelta.
La Corte d'appello non ha omesso di esaminare le allegazioni difensive basate sulla c.t. di parte, ma le ha giudicate generiche per criterio, prive di motivate ipotesi alternative e quindi non condivisibili: in sostanza, ha ritenuto che le osservazioni tecniche non apportassero alcun utile elemento di valutazione critica;
rilievo più che sufficiente per escludere la necessità di quella confutazione analitica pretesa dal ricorrente (Cass. 5687/01). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del grado, che liquida in complessivi euro 2068,49, di cui euro 2.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002