Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11991
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Sentenza 8 agosto 2002

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Dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale n.283 del 1993, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, secondo comma del D.L. n.333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992, concernente i criteri per la liquidazione della indennità di espropriazione, è stata introdotta, per i soggetti già espropriati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina normativa, la facoltà di sottrarsi alla prevista decurtazione del 40 per cento, attraverso l'accettazione dell'indennità calcolata alla stregua di tali nuovi criteri; ciò rende evidente che l'onere del soggetto espropriante di effettuare l'offerta dell'indennità di esproprio discende dalla legge. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che in caso di mancanza di un'offerta, non fosse applicabile all'indennità da liquidare la riduzione del 40 per cento, sul mero presupposto della mancata accettazione da parte del soggetto espropriato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11991
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11991
    Data del deposito : 8 agosto 2002

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