Sentenza 3 aprile 2002
Massime • 1
Anche con riguardo alle espropriazioni in corso all'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge 8.8.1992 n. 359, l'indennità di esproprio, in linea di principio, deve essere decurtata del quaranta per cento, costituendo semmai la mancata decurtazione un premio per l'espropriato che, avvalendosi della facoltà configurabile per effetto della sentenza Corte Cost. 16 giugno 1993 n. 283, abbia accettato l'offerta dell'espropriante commisurata ai nuovi criteri, a meno che, per mancanza dell'offerta, non si sia verificata impossibilità di accettare l'indennità, ma di ciò il giudice di merito deve dare motivazione (nella specie si è cassata la sentenza che, con riguardo ad espropriazione in corso all'entrata in vigore dell'art. 5 bis, aveva liquidato l'indennità in misura integrale, ignorando la questione di applicabilità della decurtazione del quaranta per cento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4763 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI APRILIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 140, presso l'avvocato FERRETTI A. M., rappresentato e difeso dall'avvocato ERMANNO LE FOCHE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ER NT & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso l'avvocato VIVIANA VETTORELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato EDOARDO ORSINI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 199/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 25/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il resistente, l'Avvocato Orsini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, rigetto nel resto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.7.1994, la ZI ON e C. s.n.c. conveniva in giudizio il Comune di Aprilia e la Regione Lazio davanti alla Corte d'appello di Roma, opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di esproprio relativamente a terreni di sua proprietà, assoggettati a procedura espropriativa da parte dell'amministrazione convenuta. Si costituiva in giudizio il Comune di Aprilia, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La Regione Lazio eccepiva la propria carenza di legittimazione. Con sentenza depositata il 25.1.1999, la Corte d'Appello di Roma, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Regione Lazio, determinava nei confronti del Comune di Aprilia l'indennità di esproprio in L. 869.250.000.
Ricorre per cassazione il Comune di Aprilia, affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso la ZI ON s.n.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Aprilia,
denunciando violazione e falsa applicazione dei principi di diritto che regolano la determinazione del prezzo dei suoli soggetti a vincoli urbanistici, nonché omessa motivazione su di un punto decisivo, censura la sentenza impugnata per aver determinato l'indennità sul presupposto della natura edificatoria dell'area, la quale, viceversa, ricadendo in zona G1 "verde pubblico e sportivo", è gravata da vincolo di inedificabilità, e va indennizzata a valore agricolo.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dei principi che regolano la determinazione del valore venale del fondo nella stima effettuata dal c.t.u., si duole che il giudice di merito abbia pedissequamente recepito la relazione dell'ausiliario senza darsi carico di esaminare le obiezioni del c.t.p., che aveva diversificato la valutazione dell'area tra superficie commerciale e superficie abitativa.
Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione della norma che regola la determinazione dell'indennità espropriativa, nella parte in cui non è stata operata la decurtazione del 40% ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, l.
8.8.1992 n. 359, nonché omessa motivazione su di un punto decisivo, lamenta che la Corte d'appello non solo non ha operato, come d'obbligo, la decurtazione, ma non ha neanche esaminato il punto, mentre l'indennità è per definizione decurtabile ove non sia stata stipulata cessione volontaria, o, comunque, per le procedure in corso all'entrata in vigore della norma citata, ove non via sia stata accettazione da parte dell'espropriato dell'indennità amministrativa.
Il primo motivo è inammissibile.
Con accertamento di fatto insindacabile in Cassazione, il giudice di merito ha stabilito che l'area espropriata, inclusa nel piano regolatore di Aprilia, per effetto di variante approvata il 12.5.1980, è stata definitivamente collocata nel contesto residenziale della zona B, sottozona B3 (saturazione e sostituzione), con indice di fabbricabilità fondiaria massima di 3 mc/mq. L'accertamento sulla situazione urbanistica induce correttamente ad attribuire natura edificatoria, e ad applicare il criterio valutativo di cui all'art. 5 bis, comma 1, l. 359/92. La ricostruzione del ricorrente attiene ad una diversa classificazione dell'area, evidentemente basata su un accertamento di fatto non conforme a quello compiuto dal giudice di merito. Che tale accertamento risulti dalla stessa c.t.u., posta dalla Corte d'appello alla base della propria valutazione, prospetta un errore di natura revocatoria che non può essere fatto valere in questa sede.
Relativamente al secondo motivo, della mancata distinzione, all'interno dell'area espropriata, tra superficie abitativa e superficie commerciale, non si tratta già di una pretermissione delle critiche condotte dal c.t.p. alla relazione peritale: della questione ha già disquisito il c.t.u., le cui conclusioni sono state condivise dal giudice, che dà atto di una precisa e analitica motivazione del c.t.u., onde la reiterazione della doglianza ha il senso di voler sostituire una valutazione soggettiva a quella operata dal giudice di merito. Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di parte che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione (Cass. 13.9.2000, n. 12080). Il terzo motivo appare invece fondato.
Il giudice di merito non fa menzione alcuna del problema della decurtazione dell'importo, obbligatoria per l'art. 5 bis l. 359/92 ove non si sia convenuta la cessione volontaria del bene. La norma è applicabile anche alle fattispecie in cui, essendo già in corso il procedimento espropriativo, ma non ancora determinata l'indennità, la cessione volontaria del bene sarebbe ormai preclusa: per effetto della sentenza Corte Cost. 16 giugno 1993 n. 283, il soggetto espropriato ha il diritto di accettare l'indennità determinata secondo i nuovi criteri, evitando la decurtazione. A tal fine la giurisprudenza ha elaborato un sistema secondo cui l'esercizio di questo diritto presuppone una nuova e congrua determinazione dell'indennità, che solo l'espropriante può compiere in base ai criteri dell'art. 5 bis: ne consegue, da un lato, che la riduzione dell'indennità può legittimamente operarsi solo (se e) dopo che l'espropriante abbia nuovamente offerto all'espropriato una indennità rideterminata ai sensi del comma 1 della norma e l'espropriato non l'abbia accettata;
e che per converso, nel caso in cui tale proposta non sia stata formulata e sia in corso il giudizio di opposizione alla stima, il giudice, quali che siano le ragioni dell'omissione (purché non addebitabile a dolo o colpa dell'espropriato), deve comunque procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione senza far luogo alla decurtazione del 40% (da ultimo: Cass. 4 maggio 2000 n. 5581; 30 marzo 2000, n. 3869; 4 febbraio 2000 n. 1212; 3 settembre 1999, n. 9289; 7 luglio 1999, n. 7060; 28 aprile 1999, n. 4287). Resta però fermo che in linea di principio l'indennità di esproprio deve essere decurtata del 40%, costituendo semmai la mancata decurtazione un premio per l'espropriato accettante (Cass. 16.3.2001, n. 3833), a meno che quest'ultimo non sia stato nell'impossibilità di accettare l'indennità, per la mancanza di un'offerta commisurata ai nuovi criteri, ma di ciò il giudice di merito deve dare motivazione. La sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, la quale provvederà anche alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo e rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2002