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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/11/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 610/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 610/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...](Cs) alla II trav. C. Colombo, n. 20, e
(c.f. , nato a [...], il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Acquappesa (Cs) alla II trav. C. Colombo, n. 20,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosaria ANDREOLI (cf che C.F._3 dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. presso il seguente indirizzo pec: e Email_1 presso il cui studio legale, sito in Scandiano (Re), alla via De Gasperi, n. 14, le parti hanno eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato il 3 giugno 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corleto Perticara in data 26.08.2013 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune all'atto n. 4_parte II_serie A_anno 2013, rilevando che dalla loro unione sono nate due figlie, nata a [...] il [...] e Per_1 Persona_2 nata a [...] il [...], entrambe minorenni.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì, che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente avevano adito il Tribunale di Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con sentenza pubblicata in data 5.10.2023 e passata in giudicato in data 8.04.2024 e che si riportano di seguito:
1. La casa coniugale, sita in Acquappesa (CS) via C. Colombo n. 20, di proprietà esclusiva del sig.
sarà assegnata alla madre che continuerà ad abitarla, quale genitore Controparte_1 collocatario, con impegno del padre a trasferire la propria residenza presso una nuova abitazione il prima possibile;
2. Le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, delle stesse, saranno assunte in via esclusiva e di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione, naturale e delle aspirazioni dei minori. Le questioni di ordinaria amministrazione, relative alla vita quotidiana dei figli, verranno decise autonomamente da ciascun genitore. I minori verranno gestiti congiuntamente da entrambi i genitori come da piano genitoriale allegato (All.1). A tal proposito i coniugi si impegnano ad un rapporto di gestione equilibrato e, per quanto possibile, paritario, anche in merito al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
3. I coniugi avranno facoltà di visitare i figli quando lo riterranno più opportuno, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con i loro impegni e quelli delle figlie. In ogni caso i genitori concordano sin d'ora di adottare il seguente schema di gestione delle figlie: a) martedì e giovedì col padre dalle ore 20,30 con pernottamento e conduzione delle minori all'ingresso della scuola;
b) due fine-settimana al mese col padre dalle ore 20,30 del sabato alle ore 18,00 della domenica;
c) compleanni ad anni alterni.
4. Quanto ai periodi di vacanza scolastica, i coniugi concordano che le figlie trascorreranno col padre la metà dei giorni di vacanza da calendario scolastico durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o della Vigilia ed il giorno di Capodanno a partire dal padre per il giorno di Natale 2023; così pure per le festività pasquali con alternanza tra il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta a partire dalla madre per il giorno di Pasqua 2024; per le vacanze estive le figlie trascorreranno col padre una settimana, salvo diversi accordi tra i coniugi;
a tal fine, i periodi di ferie estive dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno;
inoltre ciascun genitore dovrà sempre ed anticipatamente comunicare all'altro i luoghi di villeggiatura, compresi indirizzi e recapiti telefonici, nonché ogni loro variazione per qualsivoglia ragione;
le vacanze delle figlie verranno gestite autonomamente da ciascun genitore secondo le proprie scelte e possibilità e compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei minori. Durante i periodi di vacanza il genitore affidatario dei minori sosterrà integralmente ogni spesa relativa all'eventuale soggiorno (sempre in base alla disponibilità/possibilità di ciascuno dei genitori), salvo diverso accordo tra i coniugi.
5. I coniugi svolgono entrambi lavoro dipendente (la moglie consulente assicurativo e il marito consulente vendite auto) per il quale percepiscono le somme medie mensili rispettivamente di euro 1.300,00 la moglie ed euro 1.200,00 il marito;
6. I coniugi concordano sin d'ora che il marito versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 300,00 (150,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese relative alle attività di danza, trasporto scolastico e retta per la mensa scolastica, corredo scolastico di inizio anno e spese mediche ed odontoiatriche (queste ultime previo accordo tra i genitori); il versamento della quota relativa alle spese straordinarie dovrà avvenire entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione giustificativa della spesa, salvo diverso accordo. L'assegno unico, quale misura a sostegno della famiglia, sarà percepito dalla madre, mentre le detrazioni per carichi da famiglia, da entrambi i genitori nella misura del 50%;
7. In ordine ai rapporti patrimoniali e finanziari, i coniugi danno atto e concordano che i due finanziamenti intestati al sig. ottenuti per le esigenze della famiglia rimarranno Controparte_1 sussistenti alle attuali condizioni: il finanziamento n. 2207088301 con rata da euro 353,00 mensili, erogato da , continuerà ad essere rimborsato dalla sig.ra ; il CP_2 Parte_1 finanziamento n. 0013103042400090 erogato da , con rata da euro 453,00, continuerà ad CP_3 essere rimborsato dal sig. Controparte_1
I coniugi aggiungono, altresì, che, non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, confermando le condizioni già stabilite nella richiamata sentenza di separazione.
Le parti, inoltre, manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 16.09.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha depositato regolarmente il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza con sentenza pubblicata in data 5.10.2023 e passata in giudicato in data 8.04.2024 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta Parte_2 Controparte_1 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 610/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in Corleto Perticara in data 26.08.2013 e regolarmente Parte_1 Controparte_1 trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n. 4_parte II_serie A_anno 2013;
- omologa le condizioni relative alle figlie minori e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corleto Perticara di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Corleto Perticara perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 610/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...](Cs) alla II trav. C. Colombo, n. 20, e
(c.f. , nato a [...], il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Acquappesa (Cs) alla II trav. C. Colombo, n. 20,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosaria ANDREOLI (cf che C.F._3 dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. presso il seguente indirizzo pec: e Email_1 presso il cui studio legale, sito in Scandiano (Re), alla via De Gasperi, n. 14, le parti hanno eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato il 3 giugno 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corleto Perticara in data 26.08.2013 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune all'atto n. 4_parte II_serie A_anno 2013, rilevando che dalla loro unione sono nate due figlie, nata a [...] il [...] e Per_1 Persona_2 nata a [...] il [...], entrambe minorenni.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì, che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente avevano adito il Tribunale di Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con sentenza pubblicata in data 5.10.2023 e passata in giudicato in data 8.04.2024 e che si riportano di seguito:
1. La casa coniugale, sita in Acquappesa (CS) via C. Colombo n. 20, di proprietà esclusiva del sig.
sarà assegnata alla madre che continuerà ad abitarla, quale genitore Controparte_1 collocatario, con impegno del padre a trasferire la propria residenza presso una nuova abitazione il prima possibile;
2. Le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, delle stesse, saranno assunte in via esclusiva e di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione, naturale e delle aspirazioni dei minori. Le questioni di ordinaria amministrazione, relative alla vita quotidiana dei figli, verranno decise autonomamente da ciascun genitore. I minori verranno gestiti congiuntamente da entrambi i genitori come da piano genitoriale allegato (All.1). A tal proposito i coniugi si impegnano ad un rapporto di gestione equilibrato e, per quanto possibile, paritario, anche in merito al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
3. I coniugi avranno facoltà di visitare i figli quando lo riterranno più opportuno, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con i loro impegni e quelli delle figlie. In ogni caso i genitori concordano sin d'ora di adottare il seguente schema di gestione delle figlie: a) martedì e giovedì col padre dalle ore 20,30 con pernottamento e conduzione delle minori all'ingresso della scuola;
b) due fine-settimana al mese col padre dalle ore 20,30 del sabato alle ore 18,00 della domenica;
c) compleanni ad anni alterni.
4. Quanto ai periodi di vacanza scolastica, i coniugi concordano che le figlie trascorreranno col padre la metà dei giorni di vacanza da calendario scolastico durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o della Vigilia ed il giorno di Capodanno a partire dal padre per il giorno di Natale 2023; così pure per le festività pasquali con alternanza tra il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta a partire dalla madre per il giorno di Pasqua 2024; per le vacanze estive le figlie trascorreranno col padre una settimana, salvo diversi accordi tra i coniugi;
a tal fine, i periodi di ferie estive dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno;
inoltre ciascun genitore dovrà sempre ed anticipatamente comunicare all'altro i luoghi di villeggiatura, compresi indirizzi e recapiti telefonici, nonché ogni loro variazione per qualsivoglia ragione;
le vacanze delle figlie verranno gestite autonomamente da ciascun genitore secondo le proprie scelte e possibilità e compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei minori. Durante i periodi di vacanza il genitore affidatario dei minori sosterrà integralmente ogni spesa relativa all'eventuale soggiorno (sempre in base alla disponibilità/possibilità di ciascuno dei genitori), salvo diverso accordo tra i coniugi.
5. I coniugi svolgono entrambi lavoro dipendente (la moglie consulente assicurativo e il marito consulente vendite auto) per il quale percepiscono le somme medie mensili rispettivamente di euro 1.300,00 la moglie ed euro 1.200,00 il marito;
6. I coniugi concordano sin d'ora che il marito versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 300,00 (150,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese relative alle attività di danza, trasporto scolastico e retta per la mensa scolastica, corredo scolastico di inizio anno e spese mediche ed odontoiatriche (queste ultime previo accordo tra i genitori); il versamento della quota relativa alle spese straordinarie dovrà avvenire entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione giustificativa della spesa, salvo diverso accordo. L'assegno unico, quale misura a sostegno della famiglia, sarà percepito dalla madre, mentre le detrazioni per carichi da famiglia, da entrambi i genitori nella misura del 50%;
7. In ordine ai rapporti patrimoniali e finanziari, i coniugi danno atto e concordano che i due finanziamenti intestati al sig. ottenuti per le esigenze della famiglia rimarranno Controparte_1 sussistenti alle attuali condizioni: il finanziamento n. 2207088301 con rata da euro 353,00 mensili, erogato da , continuerà ad essere rimborsato dalla sig.ra ; il CP_2 Parte_1 finanziamento n. 0013103042400090 erogato da , con rata da euro 453,00, continuerà ad CP_3 essere rimborsato dal sig. Controparte_1
I coniugi aggiungono, altresì, che, non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, confermando le condizioni già stabilite nella richiamata sentenza di separazione.
Le parti, inoltre, manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 16.09.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha depositato regolarmente il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza con sentenza pubblicata in data 5.10.2023 e passata in giudicato in data 8.04.2024 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta Parte_2 Controparte_1 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 610/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in Corleto Perticara in data 26.08.2013 e regolarmente Parte_1 Controparte_1 trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n. 4_parte II_serie A_anno 2013;
- omologa le condizioni relative alle figlie minori e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corleto Perticara di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Corleto Perticara perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo