Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7475 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 16606/2000 + 21115/2000 UD. 04.04.2001 REPUBBLICA ITALIANA 7475 /0 1 LA CORTE ST CH SAZIONE SEZIONE 2 CIVI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Grom 17271 Dott. Franco PONTORIERI Presidente ст Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Rep. 2754 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPE Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere IL. SOLE 24 ORE Richiesta copia studio dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti 12.00. 4.GIU. 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE Sui ricorsi iscritti al n. 16606/00 + 21115/00 Ricorso n. 16606/2000 proposto Oggetto: Pagamento spese urbanizzazione. da IN MA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Sallustio n. 9, presso lo studio del Prof. Avv. Gianfranco Pa- lermo che lo rappresenta e difende come da procura a margine CANCELLERIA del ricorso. RICORRENTE
contro
AN TO, NO EP e VER- DF455747 CI AN, elettivamente domiciliati in Roma, Via I D OF455721 Crescenzio n. 9, presso lo studio dell'Avv. Emilio Amato, rap- 1 DE455722 596/01 presentati e difesi dall'Avv. Wladimiro Manzione come da pro- cura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI e
contro
COOPERATIVA VENEZIA s.r.l., in persona del legale rap- presentante Ugo Esposito, elettivamente domiciliata in Roma, Via Appennini n. 47, presso lo studio del dott. Filippo Menna, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Colarieti e RI Colarieti come da procura a margine del ricorso. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE Ricorso n. 21115/2000 proposto da COOPERATIVA VENEZIA s.r.l., in persona del legale rap- presentante Ugo Esposito, elettivamente domiciliata in Roma, Via Appennini n. 47, presso lo studio del dott. Filippo Menna, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Colarieti e RI Colarieti come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE INCIDENTALE
contro
AN TO, NO EP e VER- CI AN, elettivamente domiciliati in Roma, Via Crescenzio n. 9, presso lo studio dell'Avv. Emilio Amato, rap- presentati e difesi dall'Avv. Wladimiro Manzione come da pro- cura a margine del controricorso. 2 CONTRORICORRENTI e
contro
IN MA. INTIMATO per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 443/2000 del 04.02.2000 / 03.03.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04.04.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti Gianfranco Palermo, Emiliano Amato per delega di Vladimiro Manzione, e RI Colarieti. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Massi- mo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del 1° e 2° moti- vo del ricorso principale e rigetto di tutti gli altri;
per l' acco- glimento del 2° motivo del ricorso incidentale e rigetto di tutti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NI AN, PE PE, ES TU e AR CU, proprietari nella via Tusciano di Mercatello in NO di aree fabbricabili limitrofe di ineguale superficie, B estese complessivamente mq. 10.300, con la convenzione di lottizzazione 21.3.1974 stipulata sulla base del progetto ap- provato, conseguirono insieme dal Comune di NO la con- cessione ad edificare sei fabbricati residenziali per la volume- tria complessiva di mc. 43.500, previa realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alcune da cedere gratuitamente al Comune, altre (le zone a verde attrezzato, le strade interne e le aree di parcheggio) da trattenere in pro- prietà, con vincolo di destinazione permanente ad uso della intera lottizzazione o dei singoli lotti. AR CU - titolare dei lotti 4 e 5 per la superficie di mq. 1439 + 116, sulla quale venne consentita la volumetria di mc.
8.738 con atto per notaio BA del 23.12.1974 trasferì i lotti alla AT edilizia ZI, per il corrispettivo del- l'intero terzo piano di uno dei costruendi edifici;
la AT si impegnò a rispettare tutti gli obblighi assunti dal cedente con la convenzione di lottizzazione, mediante concorso a tutte le spese occorrenti "in proporzione dell'area dei lotti ceduti", avendo garantito il cedente che non sussistevano "altri obbli- ghi ed impegni nei confronti degli altri proprietari dei terreni compresi nella lottizzazione". Con citazione 02.11.1979, NI AN, PE Pel- legrino e ES TU convennero davanti al Tribunale di NO AR CU e la AT ZI e, premesso quanto sopra ed asserito che il CU e la AT Vene- zia non avevano adempiuto agli obblighi nascenti dalla con- venzione di lottizzazione e non avevano contribuito alle spese, interamente da essi sostenute - che, tra l'altro, per insufficien- za della proprietà CU avevano messo a disposizione dei 4 lotti dello stesso la propria area di mq. 620 da destinare a ver- de attrezzato a parcheggio - chiesero la condanna dei conve- nuti in solido al pagamento di £. 220.600 per il piano di lottiz- zazione;
£.
1.680.000 per i premi assicurativi;
£. 11.400.000 per la costruzione delle opere di urbanizzazione;
£. 31.000.000 per il controvalore dell'area pari a mq. 621, asservita a vantag- gio dei lotti appartenenti a CU;
con interessi e rivalutazio- ne. AR CU eccepì il difetto di legittimazione, per aver alienato la proprietà, e precisò che, in virtù degli accordi in- tervenuti intorno al progetto di lottizzazione, non era tenuto a rifondere il controvalore dell'area ceduta destinata a verde pubblico, ricadente sulla proprietà degli altri partecipanti;
in subordine chiese di essere rimborsato dalla AT Vene- zia. Quest'ultima, a sua volta, dichiarò di essere pronta a pagare la quota per le spese, ma contestò di essere tenuta a corri- spondere il controvalore dell'area destinata a verde, in quanto siffatto onere non era compreso tra gli obblighi assunti con l' atto di acquisto ricevuto dal notaio BA. In subordine chie- se, in caso di condanna, di essere rimborsato da CU. Istruita la causa anche mediante c.t.u., il Tribunale (con sentenza 23.12.1988 / 25.5.1989) condannò in solido il Cuti- no e la AT ZI a pagare agli attori la somma di £. 5 100.000.000 (così rivalutato l'importo originario), comprensiva della somma di £. 35.000.000 per il controvalore dei 621 mq. dell'area destinata a verde, con gli interessi dalla domanda e le spese. Decidendo sull'appello principale proposto da CU e dalla AT ZI e sull'appello incidentale proposto da AN, PE e TU, la Corte d'Appello di NO (con sentenza 21.5 / 27.6.1991) condannò in solido il CU e la AT ZI a pagare, in favore di AN, Pelle- grino e TU, l'importo di lire 13.172.600, oltre l'IVA pari a £. 2.832.860, con gli interessi e le spese;
dichiarò la Coopera- tiva ZI obbligata a rivalere CU;
rigettò la domanda relativa al pagamento del controvalore dell'area di AN, PE e TU asservita a vantaggio dei lotti di CU;
condannò la AT ZI al pagamento della metà delle spese del doppio grado del giudizio. Contro tale sentenza AN, PE e TU propo- sero ricorso per cassazione relativamente alla parte non con- fermata della pronunzia di primo grado relativa al pagamento я del controvalore dell'area asservita. AR CU propose ri- corso incidentale sul punto che la cessione della propria posi- zione richiedeva la preventiva autorizzazione degli altri parte- cipanti alla convenzione, mentre la AT ZI pro- pose ricorso incidentale condizionato per non essere stata 6 esaminata la domanda di rivalsa proposta
contro
CU. Con sentenza 3.2.1994 n. 1125, la Corte di Cassazione re- spinse il ricorso incidentale di CU e, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale di AN, PE e TU nonchè di quello incidentale condizionato della Co- operativa ZI, cassò la sentenza impugnata e rinviò alla Corte d'appello di Napoli, enunciando i principi di diritto ai quali doveva uniformarsi. La causa venne riassunta da AN, PE e TU che chiesero la condanna del CU e della AT Vene- zia al pagamento in solido della somma di £. 200.000.000, ol- tre svalutazione ed interessi. Dopo aver disposto un supplemento di perizia, la Corte d' appello di Napoli, con sentenza n. 443/2000 del 04.02.2000 / 03.03.2000, condannò il CU e la AT ZI in solido al pagamento in favore di AN, PE e TU della complessiva somma di £. 159.074.988, oltre interessi, di cui £. 19.401.447, oltre IVA su £. 2.832.860, a titolo di rim- borso spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, per il piano di lottizzazione e per i premi assicurativi, e £. 139.673.541 a titolo di corrispettivo dell'area di mq. 551 as- servita ai lotti di CU. Condannò il CU a rivalere la Co- operativa ZI di tutte le somme dalla stessa corrisposte a AN, PE e TU a titolo di corrispettivo dell'area 7 asservita, nonché di due terzi delle spese processuali. Respin- se la domanda di regresso di CU relativamente a tale corri- spettivo;
condannò il CU e la AT ZI in solido al pagamento in favore delle altre parti delle spese di tutti i gradi del giudizio e dichiarò integralmente compensate tali spese tra il CU e la AT ZI. Ha osservato la Corte d'appello, quale giudice di rinvio, che in base ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione e quelli in tema di giudicato, era preclusa ogni indagine: 1) in ordine al titolo in base al quale il CU e la AT Ve- nezia erano tenuti al pagamento sia delle somme per spese di urbanizzazione sia del corrispettivo per asservimento delle aree, essendo tale titolo definitivamente accertato come con- trattuale;
2) in ordine alle aree perché non si trattava di ces- sione in proprietà bensì di mero asservimento delle stesse ai lotti di CU;
3) in ordine alla rivalutazione e agli interessi;
4) in ordine alla domanda di regresso del CU e della Coope- rativa ZI limitatamente alle somme dovute a AN, PE e TU per spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
5) in ordine all'ammissibilità della domanda di rivalsa della AT ZI relativamente al corri- spettivo per le aree asservite. Ha poi ritenuto la Corte d'appello che, in base alle indagini del c.t.u e supplemento di perizia, la aree asservite ai lotti di 8 CU erano non di mq. 620 o 621, ma di mq. 551; che non potevano essere presi in considerazione i mq. 116 + 160 ceduti gratuitamente dal CU al Comune;
e che il prezzo di £. 50. 000 a mq. rapportato all'ipotesi di vendita doveva essere ri- dotto a £. 42.000 a mq. trattandosi di mero asservimento, per cui il corrispettivo dovuto, applicando il relativo coefficiente di svalutazione (pari a 6.0355), ammontava a complessive £. 139.673.541. A tale importo andavano poi aggiunte £. 19.401. 447, così rivalutate le somme dovute per spese relative alle opere di urbanizzazione. Pertanto il CU e la AT ZI andavano condannati al pagamento della complessiva somma di £. 159.074.988. La Corte d'appello ha infine accolto la domanda di rivalsa proposta dalla AT ZI osservando che il corri- spettivo dovuto per il vincolo di destinazione delle aree asser- vite ai lotti di CU non poteva farsi rientrare fra “le spese occorrenti in proporzione all'area” e che dall'atto BA non risultava l'accollo di tale obbligazione da parte della Cooperati- va, estranea alla convenzione. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR CU in base a nove motivi. La AT ZI ha resistito con controricorso e pro- posto a sua volta ricorso incidentale, deducendo otto motivi. NI AN, PE PE e ES TU 9 hanno resistito con controricorso sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale. Il ricorrente AR CU ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) in quanto pro- posti contro la stessa sentenza. A) Il ricorrente principale CU deduce: 1) Violazione e falsa applicazione di norme: artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Illogicità di mo- tivazione: art. 360 n. 5 c.p.c. - Osserva il ricorrente che il capo della sentenza della Corte d'appello di NO, col quale quest'ultima aveva condannato il CU e la AT ZI a pagare a AN, Pelle- grino e TU la somma di £. 13.172.000, oltre gli interessi legali dal 2.11.1979, a titolo di rifusione delle spese di lottizza- zione e aveva dichiarato la suddetta AT ZI te- nuta a rivalere il CU di quanto eventualmente corrisposto, A non è stato impugnato da nessuna delle parti in causa, né la Corte di cassazione ha avuto ragione di occuparsene. Trattasi di capo autonomo, dato che la domanda relativa a dette spese ha causa petendi del tutto diversa da quella concernente il preteso controvalore dell'area asservita, non potendo il cumulo causale operato dal Tribunale stravolgere l'autonomia di tale capo di sentenza. La Corte d'appello, quale giudice di rinvio, nell'emettere nuova pronuncia di condanna ha violato il principio del "ne bis in idem”. Al riguardo non può essere accettata la giustifica- zione che, opinandosi la mancata esecuzione medio tempore del relativo pagamento, la pronuncia di condanna debba esse- re reiterata, avendo oltretutto la AT ZI da tempo eseguito il pagamento di quanto dovuto. 2) Violazione e falsa applicazione di norme: art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Assume il ricorrente che la AT ZI non solo non ha impugnato il capo della sentenza della Corte d'appello di NO, con il quale era stato accolta l'istanza di regresso proposta dal CU per il pagamento delle spese di lottizza- zione, ma aveva limitato, in sede di costituzione nel giudizio di rinvio, le sue richieste di manleva ad altro capo (n. 6), con ciò confermando definitivamente l'intervenuta acquiescenza. Stra- volgendo tale giudicato, l'impugnata sentenza ha condannato il CU in solido con la AT ZI al pagamento delle spese di lottizzazione, senza accordare alcun regresso e senza dare alcuna motivazione in proposito. 3) Violazione e falsa applicazione di norme: art. 384 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. - Insufficienza di motiva- 11 zione: art. 360 n. 5 c.p.c. - Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello, quale giudice del rinvio, in base a quanto affermato dalla Corte di Cassazio- ne, che aveva ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 1101, 2° comma, c.c. anche in assenza di specifico patto al riguardo, era tenuta ad accertare se l'azione proposta da AN, Pelle- grino e TU era suscettibile di essere configurata come contrattuale. La Corte d'appello, invece, ha pienamente omes- so tale indagine, ritenendo che il titolo in base al quale sia il CU sia la AT ZI erano tenuti al pagamento tanto delle somme per spese e altro, quanto per il corrispettivo dell'aree asservite era stato "definitivamente accertato come contrattuale in virtù della specifica qualificazione riconosciuta dalla Corte di Cassazione in sede di esame e di accoglimento del ricorso di AN, PE e TU e di esame e di rigetto del ricorso incidentale di CU. Tale statuizione sa- rebbe erronea non avendo la Corte regolatrice, in alcuna parte della sua pronuncia, statuito che AN, PE e Ver- tucci ebbero a proporre un'azione di carattere contrattuale, per far valere le obbligazioni ricollegabili ex lege all'avvenuta costituzione del consorzio urbanistico. La Corte d'appello non poteva, pertanto, esimersi dal verificare se un'azione di tipo contrattuale era stata proposta e ove avesse effettuato tale in- dagine si sarebbe accorta che nessuna azione contrattuale era 12 stata proposta perché la causa petendi del controvalore dell' area era stata fondata come indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., come risultava chiaramente da tutti gli atti processuali di AN, PE e TU (atto di citazione, comparsa conclusionale di primo grado, appello incidentale, comparsa conclusione di secondo grado, ricorso per cassazio- ne). La Corte d'appello, a giustificazione della propria omissio- ne, ha fatto richiamo alla regola che il giudice di rinvio è vin- colato dalla Corte di Cassazione non solo in ordine al principio di diritto, ma anche in relazione “ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella precorsa fase di merito". Tale regola in sé ineccepibile non può trovare appli- cazione nel caso concreto caratterizzato: a) da un principio di diritto specificamente enunciato al mero fine di stabilire l' am- bito entro il quale l'azione contrattuale può essere considerata proponibile;
b) da una fase del merito, nel cui ambito l'avve- nuta proposizione di siffatta domanda era stata esclusa. Il giudice del rinvio, quindi, proprio in base alla pronuncia delle Corte regolatrice, avrebbe dovuto procedere a quanto di sua competenza e qualificare in concreto il tipo di domanda M proposta. 4) Violazione e falsa applicazione di norme: artt. 99 e 112 c.p.c., 2042 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Assume il ricorrente che, una volta accertato che nel caso 13 specifico era esperibile l'azione contrattuale, la Corte d'appello, dopo aver rilevato che invece era stata proposta azione di in- debito arricchimento, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile tale azione ex art. 2042 c.c., stante il suo carattere sussidia- rio. 5) Insufficienza e illogicità di motivazione:art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha escluso dai conferimenti effettuati dal CU mq. 116 "per l' allargamento della via Tusciano" e mq. 160 “per la realizzazio- ne della strada di p.r.g. servente la lottizzazione”, essendo tali conferimenti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, specificamente menzionati (art. 2) nella convenzione di lottizzazione. Né vale l'osservazione che tali conferimenti, quand'anche computabili, non sarebbero tuttavia in grado di alterare le rispettive quote di partecipazione avendo anche AN, PE e TU ceduto gratuitamente al Comu- ne tutti i rimanenti terreni necessari alla creazione delle strade previste nel piano regolatore, perché tale cessione fu effettuata dalla loro dante causa RI NO. 6) Carenza, illogicità e intrinseca contraddizione di motiva- M zione: art. 360 n. 5 c.p.c.- Il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia recepito acriticamente le conclusioni del c.t.u. in merito alla natura e valutazione del terreno asservito, senza considerare che tale 14 terreno era agricolo e non edificatorio, e che il suo valore era (8/9.000 lire al mq.) assai inferiore a quello (50.000 lire al mq.) indicato dal consulente. 7) Assoluta carenza di motivazione: art. 360 n. 5 c.p.c. - Sostiene il ricorrente che l'impugnata sentenza ha ridotto il valore dell'area asservita da £. 50.000 a £. 42.000 al mq. sen- za alcuna indicazione del criterio seguito nell'operare siffatta, ben modesta, riduzione. 8) Violazione e falsa applicazione di norme: artt. 1277, 2909 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Motivazione illogica: - art. 360 n. 5 c.p.c. - Assume il ricorrente che la Corte d'appello, una volta rite- nuto che l'azione proposta era di natura contrattuale e la di- sciplina applicabile era quella di cui all'art. 1101 c.c., avrebbe dovuto applicare il principio nominalistico, posto dall'art. 1277 c.c., per cui restava esclusa ogni possibilità di cumulare la ri- valutazione con gli interessi. Né sul punto del cumulo, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello, si era formato giudicato. M 9) Violazione e falsa applicazione di norme: art. 1362 e ss. c.c., art. 384 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Insuf- ficienza di motivazione: art. 360 n. 5 c.p.c. - Il ricorrente, nel censurare l'impugnata sentenza per aver accolto la domanda di rivalsa proposta dalla AT Ve- 15 nezia nei confronti del CU e per aver disatteso la domanda di regresso, a sua volta, proposta dal CU, si duole in parti- colare che la Corte d'appello abbia ritenuto che la AT ZI estranea alla convenzione - non era a conoscenza - dell'obbligazione di corrispondere il corrispettivo per l'area as- servita, dovendosi escludere l'esistenza di una sua volontà di accollarsi tale obbligazione. Al riguardo rileva il ricorrente che la AT ZI con l'atto BA non ebbe puramente e semplicemente ad acquistare la proprietà dei terreni di CU, ma ebbe a subentrare nella convenzione di lottizzazione e dunque, per ciò stesso, nel consorzio urbanistico, stante l' in- scindibile nesso intercorrente fra l'uno e l'altro negozio. Con- seguentemente in alcun modo poteva ritenersi che l' obbliga- zione derivante dall'asservimento dell'area era estranea al pat- tuito subentro e residualmente compresa nel novero degli "altri obblighi” esterni rispetto alla convenzione. B) Col ricorso incidentale (perché proposto successiva- mente a quello di CU) la AT ZI deduce: I) Violazione degli artt. 1273, 1292, 1294, 1104, 1101 c.c., art. 394 c.p.c., nonché mancata, insufficiente ed illogica moti- vazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - Assume la ricorrente che la AT ZI, sia in pri- mo che in secondo grado, aveva eccepito la carenza di legitti- mazione di AN, PE e TU ad ottenere il paga- 16 mento del suolo asservito. Tale eccezione era stata riproposta con il ricorso incidentale condizionato, il quale era stato ac- colto dalla Corte di Cassazione. La AT ZI, in se- de di rinvio, aveva riproposto sia l'eccezione di carenza di le- gittimnazione di AN, PE e TU sia, in subordi- ne, la domanda di rivalsa nei confronti di CU. La Corte d'appello, dopo aver riconosciuto che il corrispettivo dovuto per il vincolo di destinazione non dovesse intendersi tra le spese occorrenti in proporzione dell'area, ha ritenuto che esso gravasse sulla AT, quale obbligata solidale del Cuti- no, senza alcuna motivazione al riguardo e in contrasto col principio affermato dalla Corte regolatrice che aveva precisato che solo in caso che tale corrispettivo fosse da comprendersi tra le spese occorrenti in proporzione dell'area esso avrebbe dovuto gravare sulla AT. Il giudice del rinvio per rite- nere sussistente una solidarietà passiva ai sensi dell'art. 1292 c.c. che prevede che l'obbligo è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione - nonché ai sensi dell'art. 1294 c.c. che prevede che i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge e dal titolo non risulta diversa- avrebbe dovuto motivare sul punto e questo a mag- mente gior ragione perché, come precisato dalla Suprema Corte, la solidarietà passiva tra CU e la cooperativa e, quindi, la le- gittimazione attiva di AN, PE e TU di richie- 17 dere il pagamento del corrispettivo per il vincolo di destinazio- ne, sarebbe sorto solo in applicazione dell'art. 1104 c.c. che prevede la solidarietà tra il partecipante al Consorzio con il ce- dente della quota di partecipazione. Nella specie la Corte d'appello, avendo escluso che il corrispettivo dell'area asservita fosse da comprendersi tra “le spese occorrenti in proporzione dell'area", doveva di conseguenza rilevare che AN, Pelle- grino e TU non avevano alcuna legittimazione a richiede- re alla AT tale pagamento in via solidale con CU. II) Violazione e falsa applicazione di norme: artt. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - Assume la ricorrente che il capo della sentenza della Corte d'appello di NO, col quale quest'ultima aveva condannato il CU e la AT ZI a pagare a AN, Pelle- grino e TU la somma di £. 13.172.000, oltre gli interessi legali dal 2.11.1979, a titolo di rifusione delle spese di lottizza- zione e aveva dichiarato la suddetta AT tenuta a ri- valere il CU di quanto eventualmente corrisposto, non è stato impugnato da nessuna delle parti in causa, né la Corte M di cassazione ha avuto ragione di occuparsene. Trattasi di ca- po autonomo, dato che la domanda relativa a dette spese ha causa petendi del tutto diversa da quella concernente il prete- so controvalore dell'area asservita, non potendo il cumulo me- ramente contabile degli importi riferibili all'una e all'altra cau- 18 sale operato dal Tribunale - stravolgere l'autonomia di tale capo di sentenza. La Corte d'appello, quale giudice di rinvio, nell'emettere nuova pronuncia di condanna ha violato il principio del "ne bis in idem". Al riguardo non può essere accettata la giustifica- zione che, opinandosi la mancata esecuzione medio tempore del relativo pagamento, la pronuncia di condanna debba esse- re reiterata, avendo oltretutto la AT ZI (come da documentazione in atti) da tempo eseguito il pagamento di quanto dovuto. III) Violazione e falsa applicazione di norme: art. 384 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., e insufficienza di moti- vazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - La ricorrente aderisce al terzo motivo del ricorso CU os- servando che la Corte d'appello, quale giudice del rinvio, ha pienamente omesso di indagare se l'azione proposta da Bas- sano, PE e TU era suscettibile di essere configu- rata come contrattuale, ritenendo che il titolo in base al quale sia il CU sia la AT ZI erano tenuti al paga- M mento tanto delle somme per spese e altro, quanto per il corri- spettivo dell'aree asservite era da considerare “definitivamente accertato come contrattuale in virtù della specifica qualifica- zione riconosciuta dalla Corte di Cassazione in sede di esame e di accoglimento del ricorso" di AN, PE e TU 19 e di esame e di rigetto del ricorso incidentale di CU. Tale statuizione sarebbe erronea non avendo la Corte regolatrice, in alcuna parte della sua pronuncia, statuito che AN, Pel- legrino e TU ebbero a proporre un'azione di carattere contrattuale, per far valere le obbligazioni ricollegabili ex lege all'avvenuta costituzione del consorzio urbanistico. La Corte d'appello non poteva, pertanto, esimersi dal verificare se un' azione di tipo contrattuale era stata in concreto proposta.. IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 2042 c.c., in relazione all'art. 360 n..3 c.p.c. - Assume la ricorrente che, una volta accertato che nel caso specifico era esperibile l'azione contrattuale, la Corte d'appello, dopo aver rilevato che invece era stata proposta azione di in- debito arricchimento, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile tale azione ex art. 2042 c.c., stante il suo carattere sussidia- rio. V) Insufficienza ed illogicità di motivazione: art. 360 n. 5 c.p.c. - La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha скM escluso dai conferimenti effettuati dal CU mq. 116 "per l' allargamento della via Tusciano" e mq. 160 “per la realizzazio- ne della strada di p.r.g. servente la lottizzazione", essendo tali conferimenti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, specificamente menzionati (art. 2) nella convenzione 2 020 di lottizzazione. Né vale l'osservazione che tali conferimenti, quand'anche computabili, non sarebbero tuttavia in grado di alterare le rispettive quote di partecipazione avendo anche AN, PE e TU ceduto gratuitamente al Comu- ne tutti i rimanenti terreni necessari alla creazione delle strade previste nel piano regolatore, perché tale cessione fu effettuata dalla loro dante causa RI NO. VI) Carenza, illogicità e intrinseca contraddittorietà di moti- vazione: art. 360 n. 5 c.p.c. - La ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia recepito acriticamente le conclusioni del c.t.u. in merito alla natura e valutazione del terreno asservito, senza considerare che tale terreno era agricolo e non edificatorio, e che il suo valore era (8/9.000 lire al mq.) assai inferiore a quello (50.000 lire al mq.) indicato dal consulente. VII) Assoluta carenza di motivazione: art. 360 n. 5 c.p.c. - Sostiene la ricorrente che l'impugnata sentenza ha ridotto il valore dell'area asservita da £. 50.000 a £. 42.000 al mq. sen- za alcuna indicazione del criterio seguito nell'operare siffatta, ay ben modesta, riduzione. VIII) Violazione e falsa applicazione di norme: artt. 1277, 2909 c.c., nonché motivazione illogica, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - Assume la ricorrente che la Corte d'appello, una volta rite- 21 nuto che l'azione proposta era di natura contrattuale e la di- sciplina applicabile era quella di cui all'art. 1101 c.c., avrebbe dovuto applicare il principio nominalistico, posto dall'art. 1277 c.c., per cui restava esclusa ogni possibilità di cumulare la ri- valutazione con gli interessi. Né sul punto del cumulo, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello, si era formato giudicato. C) Ciò posto, osserva la Corte: a) Il primo motivo, parimenti a quello identico sub II) del ri- corso incidentale della AT ZI, e il secondo moti- vo del ricorso principale di CU, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati. I dedotti vizi di violazione del principio "ne bis in idem” e di ultra petizione sono sussistenti perché l'impugnata sentenza ha di nuovo esaminato e deciso il capo, autonomo e passato in giudicato, con il quale la Corte d'appello di NO aveva già condannato il CU e la AT ZI a pagare in fa- vore di AN, PE e TU la somma di £. 13.172. 000, oltre interessi, a titolo di rifusione delle spese di lottizza- M zione e dichiarato la suddetta AT tenuta a rivalere il CU. L'autonomia di tale capo discende dal fatto che la do- manda relativa a dette spese di lottizzazione ha causa petendi affatto diversa da quella relativa al controvalore dell'area as- servita, non potendo tale autonomia venir meno per effetto 2 22 2 dell'operato cumulo meramente contabile degli importi riferi- bili all'una o all'altra causale;
mentre il passaggio in giudicato deriva dal fatto che tale capo non è stato impugnato, con ri- corso in cassazione, da nessuna delle parti. Pertanto il giudice di rinvio (che in precedenza esattamente aveva affermato che la sua attività, in base a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, andava limitata unicamente al rie- same dei motivi di gravame che concernevano la determina- zione di quanto il CU e la AT ZI dovevano corrispondere per le arre asservite e di quelli relativi all' omes- sa pronuncia in ordine alla domanda di rivalsa della Coopera- tiva ZI per tale corrispettivo), non poteva, senza incorrere nelle dedotte violazioni, pronunciarsi di nuovo sul capo (auto- nomo) delle spese di lottizzazione e, stravolgendo il giudicato, condannare in solido il CU e la AT ZI senza peraltro accordare alcun regresso al CU, essendo del tutto inconferente la esposta giustificazione di una mancata dimo- strazione dell'eseguito pagamento, involgendo tale questione oltretutto aspetti esecutivi. b) Il terzo e quarto motivo del ricorso principale, parimenti a quelli identici sub III) e IV) del ricorso incidentale, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati. L'impugnata sentenza, dopo aver riassunto l'iter logico ar- gomentativo svolto dalla Corte di cassazione per giungere all' 23 accoglimento del ricorso principale di AN, PE e TU nonché al rigetto del ricorso incidentale di CU e all'accoglimento del ricorso condizionato della AT Ve- nezia, ha riportato integralmente i seguenti enunciati principi di diritto: "La stipulazione con il Comune di una convenzione di lottiz- zazione implica che i proprietari dei terreni interessati alla ur- banizzazione pongano in essere un negozio (interno) di costi- tuzione di un consorzio volontario, con l'assunzione delle ob- bligazioni ai fini organizzativi e la costituzione degli effetti reali necessari per conferire al territorio l'assetto giuridico conforme al progetto approvato dall'amministrazione. Al consorzio si ap- plica la norma sulla comunione, statuita dall'art. 1101, 2° comma, c.c., concernente la corrispondenza tra le quote, cal- colate secondo le cubature consentite, ed il concorso nei van- taggi e nei pesi. Secondo questa proporzione, tra i partecipanti si distribuiscono i pesi - consistenti nei vincoli permanenti di destinazione delle aree a vantaggio dell'intera lottizzazione e dei singoli lotti - quando dal negozio (interno alla convenzione) S non emerge una precisa ragione di deroga alla suddetta pro- porzione, posto che il silenzio non può considerarsi come im- plicito bilanciamento degli interessi, sebbene come accettazio- ne della necessità di provvedere all'equo contemperamento di essi, per addivenire alla corrispondenza tra le prestazioni, 24 tramite la integrazione del contratto secondo le norme sulla comunione. La stessa Corte d'appello provvederà alla interpretazione del contratto per stabilire se il corrispettivo dovuto per il vincolo di destinazione dell'area debba intendersi compreso tra le spese occorrenti in proporzione all'area', e come tali gravanti sulla AT acquirente;
ovvero se il corrispettivo suddetto debba considerarsi escluso dalle obbligazioni trasferite, aven- do il cedente garantito l'inesistenza di altri obblighi nei con- fronti degli altri proprietari dei terreni compresi nella lottizza- zione”. L'impugnata sentenza ha poi osservato che il giudice di rin- vio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati e nell' ap- plicarli deve attenersi agli accertamenti di fatto compiuti nell'ambito della loro enunciazione, aggiungendo che il giudice di rinvio resta vincolato non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito e tale efficacia riguarda non solo le questioni in precedenza concretamente dedotte, ma anche quelle che avrebbero potuto essere prospettate dalle parti in sede di legittimità o avrebbero potuto essere rilevate d'ufficio, quale naturale e logica premessa della pronuncia di annulla- mento. 25 Alla stregua dei suddetti principi di diritto, specifici e gene- rali, e di quelli in tema di giudicato, l'impugnata sentenza ha quindi affermato che al giudice di rinvio era precluso ogni esame in ordine al titolo in base al quale il CU e la Coope- rativa ZI erano tenuti al pagamento sia delle spese di lottizzazione sia del corrispettivo delle aree asservite, restando tale titolo definitivamente accertato come contrattuale in virtù della specifica qualifica riconosciuta dalla Corte di Cassazione in sede di accoglimento del ricorso di AN, PE e TU e di rigetto del ricorso incidentale di CU. Ha, inoltre, l'impugnata sentenza aggiunto che nella origi- naria citazione di AN, PE e TU veniva più volte affermato che i convenuti si “erano impegnati alla realiz- zazione delle opere...a rispettare tutti gli obblighi assunti", onde se ne chiedeva la condanna previa declaratoria “che erano te- nuti agli adempimenti assunti". Appare evidente, quindi, come l'impugnata sentenza, in ba- se all'interpretazione (che non risulta censurata) del contenuto dell'originario atto di citazione, abbia ritenuto che la domanda proposta era di natura contrattuale. La doglianza dei ricorrenti, incentrata unicamente contro l' asserito accertamento definitivo del titolo come contrattuale, lamentando omesso verificazione in ordine alla proposizione di simile azione, non coglie nel segno, dato che, come evidenzia- 26 to, l'impugnata sentenza, dopo aver affermato, in base ai ri- chiamati principi di diritto, che il titolo in base al quale il Cu- tino e la AT ZI erano tenuti al pagamento del corrispettivo delle aree asservite era da ritenere definitiva- mente accertato come contrattuale in virtù della specifica qualifica riconosciuta dalla Corte di Cassazione (la cui pro- nuncia in mancanza di tale presupposto logico-giuridico sa- rebbe rimasta altrimenti meramente teorica), ha poi verificato in concreto quale azione era stata esperita, affermando che era quella contrattuale, come chiaramente emergeva dal conte- nuto dell'originario atto di citazione. E tale affermazione deve ritenersi corretta in base al princi- pio più volte ribadito da questa Suprema Corte che la qualifi- cazione del rapporto sul quale la domanda è fondata è compito esclusivo del giudice di merito, il quale ha il potere - dovere di definire il rapporto stesso con riguardo al contenuto sostan- ziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedi- mento sollecitato in concreto, col il solo limite del rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. ex plurimis: Cass. 10.2.2000 n. 1461; 15.1.1999 n. 383; 10.6. 1998 n. 5719). 2 27 7 La domanda proposta era, quindi, contrattuale e quella di indebito arricchimento (ex art. 2041 c.c.) era stata avanzata in via subordinata per l'ipotesi (poi definitivamente esclusa dalla Corte di Cassazione) che non sussistesse azione contrattuale. c) Il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo del ricorso prin- cipale, parimenti a quelli identici sub V), VI), VII), e VIII) del ri- corso incidentale, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, vanno accolti nei sensi qui sotto precisati. In ordine ai conferimenti, l'impugnata sentenza, con moti- vazione insufficiente ed incongrua, ha affermato che non pote- vano essere presi in considerazione i 116 mq. e i 160 mq ce- duti gratuitamente da CU in favore del Comune, i primi per l'allargamento della via Tusciano e i secondi per la realiz- zazione della strada di p.r.g. servente la lottizzazione, perché non compresi nel piano di lottizzazione e perché anche Bassa- no, PE e TU avevano ceduto gratuitamente al Co- mune tutti i restanti terreni necessari alla creazione delle strade previste nel Piano Regolatore, senza considerare però la natura strumentale di detti conferimenti nonché la specifica menzione degli stessi nella convenzione di lottizzazione (art. 2), e senza tener conto che la opposta cessione di AN, PE e TU risultava essere a carico della loro dante causa RI NO in base all'atto di acquisto per notaio Di Fluri del 29.12.1970, con conseguente erroneità del calcolo 28 dei conferimenti inter partes e inattendibilità dell' accerta- mento del rapporto percentuale tra vantaggi ed oneri. Parimenti sussiste vizio di motivazione in ordine alla rite- nuta natura (edificatoria) dell'area asservita, al conseguente valore della stessa (£. 50.000 al mq.) e all'applicata riduzione (a £. 42.000 al mq. senza però indicare il criterio seguito per giungere a tanto), perché l'impugnata sentenza si è limitata a condividere le conclusioni del c.t.u., che erano state censurate per non aver tenuto conto della situazione concreta, e ad af- fermare che l'epoca alla quale bisognava far riferimento ai fini della determinazione della natura del terreno doveva essere quella nella quale si era verificata, con l'asservimento, la per- dita economica, senza considerare che il conferimento dell' area poteva essersi verificato contestualmente alla creazione del consorzio urbanistico. Al riguardo è sufficiente considerare che il dictum della Corte regolatrice (come testualmente ri- portato in sentenza) era nel senso che “le statuizioni dettate nella convenzione implicano, come presupposto indispensabi- я le, l'esistenza di un accordo negoziale intervenuto fra i privati;
suppongono, cioè, la disciplina preliminare, nei rapporti inter- ni tra i privati stipulanti, della disciplina del consorzio, ovve- rosia del conferimento dei beni, della organizzazione e del nuovo regime degli immobili mediante, le cessioni, le permute, 2 929 la costituzione dei vincoli di destinazione”, per rendersi conto del carattere fuorviante che l'affermazione riveste. Erroneamente poi l'impugnata sentenza ha ritenuto che an- dava applicata la svalutazione monetaria perché sul punto del cumulo tra rivalutazione e interessi si sarebbe formato giudi- cato per avere la Corte d'appello di NO confermato l'origi- naria pronuncia, resa al riguardo dal Tribunale, e per non es- sere stata detta pronuncia impugnata per cassazione, senza considerare che la Corte d'appello aveva riformato, con riguar- do alla domanda relativa al corrispettivo dell'area di asservi- mento, la pronuncia resa dal primo giudice, avendo riscon- trato un'assoluta carenza di titolo, per cui non poteva disporre una rivalutazione monetaria di un debito la cui natura non era suscettibile di esame in concreto, mentre aveva condiviso l'orientamento del Tribunale di considerare debito di valore quanto dovuto per “spese di lottizzazione". Pertanto l'applicazione della svalutazione richiedeva il pre- vio accertamento della natura del debito e a tanto provvederà il giudice di rinvio. d) Il nono motivo del ricorso principale è infondato. Esso si basa sul subentro della AT ZI nella convenzione di lottizzazione che, invece, l'impugnata sentenza ha implicitamente escluso, ravvisando nell'atto BA una pu- ra e semplice compravendita, allorché ha osservato, confor- 30 memente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che con tale atto l'acquirente AT ZI si era impegnata a ri- spettare tutti gli obblighi assunti dal CU con la convenzio- ne di lottizzazione, mediante concorso a tutte le spese occor- renti in proporzione dell'area dei lotti ceduti, avendo garantito il cedente che non sussistevano altri obblighi ed impegni nei confronti degli altri proprietari dei terreni compresi nella lot- tizzazione. Tant'è che la Suprema Corte aveva rinviato con il compito "di stabilire se anche il corrispettivo dovuto per il vin- colo di destinazione dell'area, che pure non raffigura una ob- bligazione propter rem” debba intendersi compreso fra "le spe- se occorrenti in proporzione all'area, e come tali gravanti sulla AT acquirente;
ovvero se il corrispettivo suddetto debba considerarsi escluso dalle obbligazioni trasferite, aven- do il cedente garantito l'inesistenza di altri obblighi nei con- fronti degli altri proprietari dei terreni compresi nella lottizza- zione". Interpretando il contenuto contrattuale, la Corte di rinvio, con congrua motivazione, in ordine al primo quesito ha esclu- so che il corrispettivo per l'asservimento dell'area potesse rientrare tra le spese di lottizzazione;
e, in ordine al secondo quesito, premesso che la AT ZI fu estranea alla convenzione, ha escluso che la stessa potesse essersi accollata anche l'obbligazione (considerata non propter rem) avente ad 31 oggetto il corrispettivo in esame, non potendosi presumersi una sua conoscenza della esistenza, fra i proprietari dei terre- ni compresi nella lottizzazione, di altri obblighi oltre a quelli assunti con il Comune e con la convenzione, atteso che l'atto BA prevedeva due garanzie, una in ordine alla inesistenza di canoni e vincoli reali sui beni venduti e un'altra in ordine alla “insussistenza di altri obblighi ed impegni nei confronti degli altri proprietari". Correttamente di conseguenza la Corte di rinvio, in base a tale pattuizione con la quale il CU aveva garantito l' inesi- stenza di altri obblighi, ha condannato quest'ultimo a rivalere la AT ZI per quanto sarebbe stata costretta a pagare per tale titolo. e) Del ricorso incidentale resta da scrutinare soltanto il pri- mo motivo che è infondato. La legittimazione ad agire di AN, PE e TU nei confronti della AT ZI rispetto alla domanda relativa al corrispettivo per l'area asservita era stata definiti- vamente accertata e sul punto si era formato giudicato inter- no, tant'è che al giudice di rinvio, in ordine a tale domanda, era stato demandato il compito di accertare se tale corrispetti- vo, al quale AN, PE e TU avevano diritto, do- vesse gravare sull' acquirente AT ZI, ovvero rientrasse tra gli obblighi di cui l'alienante CU aveva ga- 32 rantito l'inesistenza. La Corte d'appello aveva sottolineato la preclusione di ogni esame in ordine al titolo (contrattuale) in base al quale sia il CU che la AT ZI erano tenuti al pagamento e delle spese di lottizzazione e del corrispettivo dell'area asser- vita, riconoscendo quindi la legittimazione attiva di AN, PE e TU ad ottenere l'una e l'altra prestazione;
onde risulta del tutto sterile la contestazione sulla legittima- zione attiva (stante il giudicato interno) che la ricorrente in- spiegabilmente sollevata peraltro in relazione soltanto alla se- conda prestazione. Analoghe considerazioni valgono in ordine al vincolo soli- dale avendo la Corte d'appello rilevato che sul punto si era formato giudicato con esclusione di ogni ulteriore indagine, mentre la domanda di rivalsa nei confronti del CU rappre- sentava l'esigenza di regolare l'obbligazione nell'ambito del rapporto interno. Siffatta pronuncia deve ritenersi corretta perché, secondo quanto già affermato da questo Supremo Collegio, la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, che enuncia il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uni- formarsi, comporta che debbono ritenersi definitivamente de- cise tutte le questioni che costituiscono presupposto logico - giuridico della pronuncia di annullamento, di guisa che non è 33 consentito rimettere in discussione in sede di rinvio le que- stioni anzidette, ostandovi il giudicato interno (Cass. 18.11. 1998 n. 11615; 20.8.1998 n. 8252). D) In base alle considerazioni svolte, la Corte, quindi, rigetta il 3°, 4° e 9° motivo del ricorso principale e il 1°, 3° e 4° motivo del ricorso incidentale;
accoglie il 1° e 2° motivo del ricorso principale e il 2° motivo del ricorso incidentale;
accoglie per quanto di ragione il 5°, 6°, 7° e 8° motivo del ricorso principale e incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai mo- tivi accolti e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il 3°, 4° e 9° motivo del ri- corso principale e il 1°, 3° e 4° motivo del ricorso incidentale;
accoglie il 1° e 2° motivo del ricorso principale e il 2° motivo del ricorso incidentale;
accoglie per quanto di ragione il 5°, 6°, 7° e 8° motivo del ricorso principale e incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. 34 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 4 aprile 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Anotasins Elefante junrimer routin's IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico с DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4GIU. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Lolazico 180'000 430000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat& OTT. 2001 Serie 4 versale S/130.000 W4542 Quatrocentstentou al n. P Il Dirigente Area Sorvi (lire Dott.ssa RI Graz DIF PO) I Responsabile Seprizio Au G ari (Dr. M. RACCICH 6 $ 1 35 5 5