Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
Il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, non è in alcun modo condizionato dalle formule adottate in concreto dalla parte, dovendo egli tener conto, al fine di identificare correttamente l'oggetto sostanziale della emananda pronuncia (desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio), del solo contenuto effettivo della pretesa (oltre che del provvedimento richiesto in concreto), senza conoscere altri limiti che quelli del rispetto del principio di consonanza tra il chiesto ed il pronunciato (principio affermato dalla S.C. nel confermare la pronuncia con cui il giudice di appello, in accoglimento del "petitum" sostanziale del convenuto in riconvenzionale - che chiedeva accertarsi, in base ai bilanci, l'entità della propria quota di socio con condanna del consocio alla restituzione delle somme a questi corrisposte in eccedenza - aveva condannato l'attore alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza a titolo di indebito oggettivo parziale, così modificando la pronuncia di primo grado del tribunale, che aveva invece fondato la medesima condanna alla restituzione su di un presunto "dolus incidens" dell'attore).
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Il caso esaminato dalla Corte La sentenza annotata desta interesse per quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito ai canoni interpretativi che il giudice di merito deve utilizzare per pervenire ad una corretta interpretazione della domanda giudiziale. La Corte, confermando un orientamento che, come vedremo, è già ben consolidato, ha affermato che «il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, …
Leggi di più… - 2. Recupero crediti dell'avvocato: un bivio e due stradeAccesso limitatoAndrea Bulgarelli · https://www.altalex.com/ · 17 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE CERACCHI 35, presso l'avvocato BRUNO VELOTTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TA RC, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA BALDUINA 59, presso l'avvocato LUCIO DOLCETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI OZZOLA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4041/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Velotti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Ozzola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo e l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
SVOLGEWENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11.3.1987 PO LU assume di aver anticipato a MA OT "parte del finanziamento socio" della s.r.l. Diarte, ricevendone un assegno bancario, tratto sul Banco di Santo Spirito per l'importo di lire 28 milioni, con l'impegno per un certo periodo di non porre all'incasso il titolo in quanto sfornito di provvista, Scaduto il termine si è visto rifiutare il pagamento dell'assegno da parte della banca trattaria in quanto il OT ne aveva denunciato lo smarrimento. Conviene, pertanto, il OT in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per sentirlo condannare al pagamento della somma indicata. Il convenuto, costituitosi, deduce di aver ricevuto nel 1984 dal LU, all'epoca amministratore unico della Diarte s.r.l., la proposta di entrare a far parte della società, acquistando da lui una quota pari al terzo del capitale sociale, nonché partecipando ad acquisti diversi e spese correnti, per un ammontare complessivo in base al quale si convenne che il OT avrebbe dovuto versare l'importo di lire 128 milioni. Quest'ultimo fece fronte all'impegno, versando lire 60 milioni mediante consegna di un libretto al portatore, lire 10 milioni con due assegni circolari, lire 30 milioni con due assegni di conto corrente ed, infine, lire 28 milioni mediante l'assegno per cui è causa. Sennonché, dopo un breve lasso di tempo, subentrarono divergenze anche a causa della gestione della società, finché il OT ottenne copia dei bilancio chiuso il 31.12.1984, da cui risultò che i soci avevano versato, quale aumento di capitale, la somma di lire 187.500.000 e che la società aveva sostenuto spese per complessive lire 5.613.000 e che in particolare il OT aveva versato a titolo di cessione di quota la somma di lire 59.327.400 e non già quella, notevolmente superiore di lire 128.000.000, versata nelle mani del LU. Avendo accertata l'esistenza di un minor debito il OT chiese la restituzione dell'assegno di lire 28.000.000 e della ulteriore somma di lire 47.135.000, trattandosi di importi indebitamente percepiti dall'attore.
Con sentenza del 29.3.1993 il Tribunale di Roma, ritenuto che nella specie doveva stimarsi integrata, ai danni del OT, l'ipotesi del dolus incidens prevista dall'art.1440 c.c., ha respinto la domanda attrice e, in accoglimento della riconvenzionale, ha stabilito che il comportamento doloso dell'amministratore che agiva come socio nel vendere le proprie quote, ha influito non sul consenso al negozio di cessione, ma sulle modalità di quest'ultimo, rendendolo più gravoso ed oneroso, con l'esborso di una cifra maggiore di quella indicata nei bilanci. Ha pertanto condannato il LU alla restituzione dell'assegno, oltre che al pagamento della somma di lire 60.483.632, comprensiva di quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, con gli interessi legali dalla data della pronunzia.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il soccombente LU, deducendo la violazione del principio sancito dall'art.112 c.p.c. circa la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed affermando, nel merito, l'infondatezza della pretesa restitutoria fatta valere dall'altra parte. Con sentenza del 17.12.1996, la Corte di Appello di Roma, ha respinto il proposto appello ribadendo la condanna alla restituzione di quanto pagato in eccedenza, con diversa motivazione, non più basata sul dolo incidente, ma, attraverso un'indagine dell'effettiva volontà delle parti, che dava luogo ad un indebito parziale, relativo ad un versamento specifico debitamento indicato come quello di subentro nella quota sociale.. Per la cassazione di quest'ultima sentenza propone ricorso il LU sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il OT il quale eccepisce pregiudizi al mente l'inammissibilità dei proposto ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente. Infatti, nel giudizio per cassazione, sono necessari per l'ammissibilità del ricorso quegli elementi indispensabili per la sua identificazione (l'indirizzo alla corte, l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all'albo munito di procura e l'indicazione della procura), l'esposizione analitica dei fatti della causa e delle ragioni dedotte. Si tratta dei principio cd. di autosufficienza richiesto per il ricorso, sia esso principale o incidentale, ma non anche per il controricorso per il quale il precetto dei 20 comma dell'art. 370 c.p.c. e il richiamo alle norme degli art. 365 e 366, "in quanto è possibile" è sostanzialmente rispettato anche quando il controricorso non contenga l'autonoma "esposizione sommaria dei fatti della causa" (art. 366 n. 3 c.p.c.), ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, anche se il richiamo sia soltanto implicito (Cass., sez. un., 4.2.1997 n. 1049). Nella specie l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa di cui all'art. 366 co. 1 n. 3 c.p.c., è data dal pedissequo richiamo allo svolgimento degli stessi contenuti nella sentenza impugnata testualmente riportata nel corpo del ricorso Con il primo motivo il LU chiede la cassazione della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., in quanto contrariamente a quanto affermato dalla Corte di
Appello il Tribunale avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La domanda riconvenzionale si basa sull'avvenuto incassato, o sulla pretesa di incassare, somme non dovute, perché difetta un titolo o una causale. In tale istanza si configura una domanda di indebito oggettivo, mentre il Tribunale erroneamente ha applicato l'art. 1440 c.c. qualificando la domanda come dolo incidente che secondo il ricorrente darebbe luogo all'annullabilità del contratto per vizio del consenso. La censura che ripropone quella già disattesa in sede di gravame, non ha fondamento.
In primo luogo erra il ricorrente ad affermare che la fattispecie del dolo incidente di cui all'art.1440 c.c. darebbe luogo all'annullabilità del contratto, mentre è evidente dal testo stesso della norma che il contratto resta valido, ma il deceptor è condannato al solo risarcimento dei danni per aver posto in essere un raggio non causam dans, ma solo incidens, nel senso che il contratto si sarebbe ugualmente concluso, ma a condizioni diverse. Inoltre la Corte di Appello cui era stata già sottoposta la questione ha esaurientemente motivato sul punto, affermando che il principio contenuto nell'art. 112 c.p.c va coordinato con quello del successivo art. 113 c.p.c. il quale richiede che la decisione del caso concreto venga formulata sulla base della regula iuris, generale e astratta, idonea a qualificare la fattispecie, ed attribuisce al giudice il corrispondente potere-dovere di individuare le norme che, in base al diritto vigente, risultano applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio. A tal proposito bisogna aggiungere che le indicazioni delle parti non sono vincolanti e neppure necessarie, non essendo configurabile in capo ad esse alcun onere di allegazione in senso proprio. Nella specie il convenuto non si è limitato ad eccepire che l'attore non aveva fornito la prova dei fatti, legittimando le attribuzioni eseguite in suo favore, ma ha spiegato un apposita domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto, rispetto a quanto dovuto come socio della s.r.l.
In questo ambito il giudice di merito ha correttamente esercitato il suo potere di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, senza essere in alcun modo condizionato dalle formule adottate in concreto dalla parte, dovendo egli tener conto, al fine di identificare correttamente l'oggetto sostanziale della emananda pronuncia, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, del solo contenuto sostanziale della pretesa, oltre che del provvedimento richiesto in concreto ( Cass., 5.12.1997 n. 12344;
2.2.1996 n.900; 22.6.1995 n.7080).
Nel contesto del rapporto intercorso tra le parti e della condotta da ciascuna di esse mantenuta il giudice del merito ha qualificato giuridicamente il fatto costitutivo, non ha modificato il titolo della domanda, ne' provveduto in base ad una "causa petendi " diversa da quella indicata dalle parti, accogliendo il "petitum" e cioè la domanda riconvenzionale del convenuto di accertare in base ai bilanci, quale fosse la sua quota come socio della società con la condanna dell'attore alla restituzione delle somme in eccedenza corrisposte.
Con il secondo complesso motivo, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione del principio "devolutum quantum appellatum" (art.342 c.p.c. in relazione all'art. 112 dello stesso codice di rito).
Anche questa censura non ha pregio.
Il Tribunale ha ritenuto che le somme incassate dal socio-amministratore costituivano, nel loro insieme, il corrispettivo unitario ed inscindibile della cessione della quota sociale, stabilendo che il comportamento doloso dello stesso dello stesso, pur non influendo sul consenso ai sensi dell'art. 1440 c.c., ha reso più oneroso il corrispettivo, condannando l'attore a restituire l'eccedenza di quanto riportato in bilancio. Nel proporre l'appello il soccombente ha contestato l'applicabilità dell'indebito, osservando che questo istituto riguarda l'adempimento di una prestazione prevista in un contratto, ma che nella specie il contratto non è stato invalidato a mezzo delle ordinarie azioni di nullità o di risoluzione.
I giudici di appello hanno confermato la soluzione adottata in primo grado, con una diversa motivazione in cui danno conto del loro convincimento, interpretando attentamente la volontà delle parti che costituisce un accertamento di merito, che sfugge in quanto correttamente motivato al controllo di legittimità, anche perché il ricorrente non si duole mai dei criteri ermeneutici seguiti nel l'interpretazione dei contratti, ne' invoca la cassazione della sentenza ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c. La ricostruzione interpretativa compiuta dal giudice del merito con una diffusa motivazione sostiene che non era necessario proporre azione di annullamento degli accordi intercorsi tra le parti, relativi alla cessione della quota che sono validi, ma della restituzione di quella parte dei pagamento eccedente il corrispettivo dovuto e segnato nei bilanci, che aveva dato luogo ad un indebito parziale.
In particolare la cura con le quali le parti specificarono la causale di ogni singola attribuzione ha consentito al giudice del merito di accertare che il contraenti non intesero perseguire una valutazione unitaria, ma distinguere tra il corrispettivo della quota e voci diverse, autonomamente indicate e valutate. Con l'ulteriore conseguenza che i maggior corrispettivi riscossi per le singole voci, rispetto alle risultanze di bilancio, siano indebiti, perché privi di causa.
Alla stregua delle esposte considerazioni, non ricorre la violazione dell'art.342 c.p.c. o del principio "tantum devolutum quantum appellum" che riguarda i capi della sentenza di primo grado investiti dal gravarne e non la diversa motivazione seguita dal giudice di secondo grado che compie un approfondito accertamento della volontà della parti, congruamente motivato e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. Infatti l'art.342 c.p.c. prevede la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, oltre di quelle rilevabili d'ufficio che delle stesse costituiscono l'antecedente logico e in ordine alle quali non sia intervenuta pronuncia in prime cure, posto che alla stregua di detti motivi si determina l'ambito del giudizio d'appello, con conseguente cristallizzazione del thema decidendum su cui il giudice di questo è chiamato, ed è tenuto, a pronunciare (Cass., 30, 12,1997 n. 13117). In questo scenario non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante le quali appaiono, tuttavia, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un necessario antecedente logico e giuridico (Cass., 18.12.1995 n. 12911). Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto sussistere un indebito parziale senza tener conto che il LU oltre a cedere la quota come socio, avrebbe potuto agire come mandatario della società per le altre somme riscosse quale amministratore.
L'assunto è inammissibile, oltre che infondato, in quanto con un'argomentazione del tutto nuova, si tenta di introdurre una giustificazione alle somme indebitamente riscosse dal ricorrente, facendo balenare la figura della società, finora esclusa dal thema decidendum relativo ad un contratto di cessione di quota di s.r.l. tra soci. Inoltre anche per questo motivo, vale il principio del l'accertamento di fatto della volontà delle parti, congruamente motivata dal giudice dei gravame e non impugnata dal ricorrente, ai sensi dell'art-1362 c.c. E non appare pertanto censurabile l'accertamento di fatto che ha ricostruito l'esistenza di somme versate in eccesso rispetto a quelle riportate in bilancio, qualifiche indebite, perché effettivamente senza alcun titolo giustificativo.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in lire 120.000 oltre lire 3 milioni per onorario difensivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 14.10.1998 Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1999.