Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 1
Nel caso di trasferimento di un'arma dal domicilio dichiarato ad un altro luogo, l'omissione della ripetizione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza configura il reato di cui all'art. 38 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), sanzionato ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S., non trovando applicazione, tuttavia, il termine di 72 ore previsto dal medesimo art. 38, in quanto l'autorità di pubblica sicurezza conosce l'esistenza dell'arma e l'identità di chi ne ha la detenzione e può apprendere il luogo di custodia, utilizzando la denuncia di trasporto o interpellando il detentore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2017, n. 10197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10197 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
1 0 197-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA Composta da: DEL 16/11/2017 Sent. n. sez.1222/2017 Presidente- ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI MARCO VANNUCCI REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere GIACOMO ROCCHI N.2874/2017 MONICA BONI ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA SE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/10/2016 del TRIBUNALE di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo A, il rigetto relativamente al capo B, previa riqualificazione in art. 20 L. 110/75 relativamente al capo C. f RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Potenza dichiarava PA PE colpevole delle contravvenzioni di cui all'art. 221 TULPS per avere omesso di denunciare il trasferimento di un fucile regolarmente detenuto da uno stabile all'altro (capo A) e di denunciare la detenzione di una pistola lanciarazzi priva di tappo rosso (capo B), nonché di quella di cui all'art. 20 bis, comma 2, legge 110 del 1975 per avere trascurato le cautele necessarie per impedire che altri potessero impossessarsi delle armi regolarmente detenute (capo C); e, concesse le attenuanti generiche, ritenuti i reati riuniti per continuazione, lo condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda, disponendo la confisca delle armi. I Carabinieri della Stazione di Picerno avevano effettuato un controllo presso l'abitazione dell'imputato e avevano rinvenuto delle armi incustodite, appese ad un attaccapanni;
per di più, un fucile cal. 12 era stato ritrovato in un'abitazione diversa, di proprietà del fratello dell'imputato, senza che ne fosse stato denunciato il trasferimento. Sulla base di tali circostanze di fatto, il Giudice riteneva integrati i reati, tenuto conto che le modalità di custodia permettevano l'impossessamento da parte di terze persone e che non era stata presentata la denuncia di trasferimento del fucile da un'abitazione ad un'altra.
2. Ricorre per cassazione il difensore di PA PE, deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt. 38 e 221 TULPS e difetto di motivazione con riferimento alla condanna per l'omessa denuncia della pistola lanciarazzi (capo B): la motivazione con riferimento a questo capo di imputazione è totalmente mancante. Con un secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 221 TULPS e 58 Reg. TULPS e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per l'omessa denuncia del trasferimento di un fucile da uno stabile all'altro (capo A). Il ricorrente osserva che, a far data dal 1/7/2011, la condotta è prevista dall'art. 38, comma 5, TULPS;
inoltre, la denuncia di detenzione deve intervenire entro 72 ore dalla acquisizione della materiale disponibilità dell'arma e cioè dal trasferimento. La motivazione della sentenza era carente ed illogica nella parte in cui riteneva sufficiente a ritenere sussistente il reato la mera circostanza del ritrovamento dell'arma; l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che la 2 polizia giudiziaria intervenuta non aveva accertato l'epoca del trasferimento. Con un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 20 bis, comma 2, legge 110 del 1975, con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo C dell'imputazione. Il Tribunale non aveva tenuto conto della differenza tra la fattispecie di cui all'art. 20 legge 110 del 1975 e quella di cui all'art. 20 bis, comma 2, stessa legge: quest'ultima richiede che sussista la possibilità per soggetti incapaci, tossicodipendenti о persone impedite nel maneggio delle armi di impossessarsene, mentre la prima è norma che stabilisce un dovere generalizzato di diligenza nei confronti di tutti i possessori delle armi. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, il fatto che nell'abitazione in cui erano state rinvenute le armi non vi fosse nessuno, vivendo l'imputato da solo, era rilevante per l'individuazione del reato;
né era possibile integrare la fattispecie con il riferimento alla possibilità di impossessamento da parte di frequentatori occasionali o malintenzionati entrati nell'abitazione. Di conseguenza, la sentenza era contraddittoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. In effetti, la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione in ordine alla condanna per la contravvenzione contestata al capo B dell'imputazione (detenzione di una pistola lanciarazzi).
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Con riferimento al capo A dell'imputazione, il quadro normativo riguardante la ripetizione della denuncia della detenzione dell'arma in caso di suo trasferimento è mutato. L'obbligo era dettato dal regolamento di attuazione al Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) che, all'art. 58, comma 3, recitava: "In caso di trasferimento di detto materiale da una località all'altra dello Stato, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato". A tale norma, pur non abrogata, si è sovrapposta la previsione efficace a far data dal 1/7/2011 - introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. e), punto b), D. L.vo 204 del 2010 che ha inserito nell'art. 38 comma 5 T.U.L.P.S. la previsione secondo la quale "la denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il 3 possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia". La differenza terminologica il regolamento faceva riferimento al trasferimento da una località all'altra dello Stato, mentre la nuova norma al trasferimento in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia sembra diretta a confermare l'indicazione, ampiamente consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'obbligo di ripetizione della denuncia sorge anche se il trasporto avviene nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale di competenza del medesimo ufficio locale di Pubblica Sicurezza dove era stata presentata quella iniziale: in effetti, questa Corte ha sempre ritenuto necessario che la competente autorità, in qualsiasi momento, conosca con certezza il luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli (tra le tante, Sez. 5, n. 18433 del 21/04/2005 - dep. 17/05/2005, Rita, Rv. 232293). Ciò premesso, pare indubbio che la violazione al predetto obbligo, a partire dal 1/7/2011 (la violazione contestata a PA era successiva a tale data) non possa più ritenersi sanzionata ai sensi dell'art. 221 T.U.L.P.S. che, al secondo comma, punisce con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino ad euro 103 le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento. Il fatto non può essere nemmeno qualificato ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967, come pure si è sostenuto, non emergendo la volontà del legislatore sottesa alla diversa dislocazione dell'obbligo di ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell'arma di equiparare il caso in esame alla - mancata denuncia iniziale dell'arma; né dal testo della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, di cui il D. L.vo 204 del 2010 costituisce attuazione, si rinviene un'indicazione pregnante nel senso di un inasprimento delle sanzioni per questo caso, limitandosi il provvedimento a richiedere agli Stati membri di provvedere "affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento" (art. 4 paragrafo 5) e autorizzandoli a "concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un'autorizzazione per un'arma da fuoco una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando: a) l'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti ..." (articolo 7, par. 4). La soluzione corretta, anche sotto il profilo formale, è di ritenere che la nuova norma, mancando di una specifica sanzione, sia sanzionata ai sensi dell'art. 17, comma 1, T.U.L.P.S., in base al quale "le violazioni alle disposizioni del testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto 4 fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad euro 206". In effetti, le Sezioni Unite di questa Corte, quando affermarono il principio per cui "la omessa ripetizione della denuncia da parte di chi trasferisca in altro luogo l'arma già denunciata all'autorità di P.S. di una diversa circoscrizione territoriale integra il reato di cui all'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., contenente una norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 38 dello stesso T.U. che disciplina la omessa iniziale denuncia dell'arma" (Sez. U, n. 6176 del 24/03/1984 dep. 30/06/1984, Romano, Rv. 165131), ritennero incontestato che "le condotte di chi omette del tutto la denuncia dell'arma e di chi, denunciatala regolarmente, omette di ripetere la denuncia in caso di trasferimento dell'arma stessa in altra circoscrizione di P.S., non sono identiche sul piano del disvalore sociale e morale, assai attenuato nella seconda". Le osservazioni, pur nel mutamento della disciplina, mantengono intatto il loro valore. сус Il fatto deve, quindi, essere qualificato come violazione della contravvenzione di cui all'art. 38, comma 5 T.U.L.P.S., sanzionata ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S. (Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016 - dep. 06/07/2016, P.G. in proc. Picardi, Rv. 267657). Ciò premesso, devono essere affrontate le argomentazioni del ricorrente secondo cui la prova del reato non sussiste, non essendo stata accertata l'epoca del trasferimento e, quindi, la effettiva violazione dell'obbligo di denuncia entro 72 ore dal trasferimento. Si tratta di argomentazioni infondate. In effetti, presupposto dell'obbligo previsto dall'art. 38 comma 1, T.U.L.P.S. sanzionato dagli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 - è la "acquisizione della materiale disponibilità" delle armi, come ora meglio specifica la norma modificata dallo stesso D. L.vo 204 del 2010, che stabilisce il termine di 72 ore per l'effettuazione della denuncia, anche per via telematica: quindi armi che non erano nella disponibilità di un soggetto lo diventano, facendo sorgere l'obbligo di denuncia. Il presupposto fattuale dell'obbligo di cui all'art. 38 comma 5 T.U.L.P.S. è, invece, quello opposto: non può sorgere l'obbligo di ripetere la denuncia se non esiste una pregressa disponibilità delle armi. Di conseguenza, la detenzione "illegale" di armi di cui agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 è quella di chi ne ha acquisito la materiale disponibilità che, in precedenza non aveva, e non abbia denunciato la detenzione, così determinando la "scomparsa" dell'arma o impedendone la comparsa rispetto alle Autorità di - - Pubblica Sicurezza, che ne ignorano l'esistenza. 5 La mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell'arma, al contrario, non determina questa situazione: le Autorità di P.S. conoscono l'esistenza dell'arma e l'identità di chi ne ha la detenzione, ma possiedono un'informazione non aggiornata sul luogo dove l'arma è detenuta;
situazione ovviamente anch'essa pericolosa per la sicurezza pubblica, ma rimediabile, sia utilizzando le denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell'art. 34 T.U.L.P.S., sia interpellando il detentore. Quanto fin qui osservato induce a ritenere che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito del trasferimento in un luogo diverso, non si applica il termine di 72 ore contemplato dall'art. 38, comma 1, T.U.L.P.S.. Si è visto, infatti che, benché contemplate nello stesso articolo, le condotte obbligatorie e le conseguenti sanzioni hanno un fondamento del tutto diverso;
per di più, in caso di trasferimento dell'arma regolarmente detenuta, non è possibile individuare un momento di "acquisizione della materiale disponibilità" dell'arma stessa, che è già avvenuta. In definitiva, il motivo deve essere rigettato, previa riqualificazione della condotta nel senso indicato: in effetti, la sanzione prevista dall'art. 17 T.U.L.P.S. per la violazione dell'art. 38, comma 5 stesso Testo è superiore a quella contemplata dall'art. 221 T.U.L.P.S. per le violazioni al Regolamento: ma, in mancanza di impugnazione del Pubblico Ministero, vige il divieto della reformatio in peius.
3. Il terzo motivo di ricorso è solo parzialmente fondato. Ai fini della integrazione del reato previsto dall'art. 20 bis, comma secondo, legge n. 110 del 1975 è necessario che l'agente possa rappresentarsi, in relazione a circostanze specifiche, l'esistenza di una situazione di fatto, tale da richiedere l'adozione di cautele necessarie ad impedire l'impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti appartenenti alle particolari categorie previste dalla norma: minori incapaci, inesperti o tossicodipendenti (Sez. 1, n. 849 del 29/10/2014 - dep. 12/01/2015, Giuliano, Rv. 26197801). Ne consegue che il reato non è configurabile in relazione alla detenzione di armi in una casa non abitata né frequentata da alcun soggetto riconducibile alle categorie indicate dalla legge. Il generale obbligo di diligenza nella custodia delle armi, infatti, è sanzionato dall'art. 20, comma 1, della stessa legge che stabilisce che "la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza ... pubblica". La violazione dell'obbligo è sanzionata dal secondo comma dello 6 stesso articolo con una pena (arresto da uno a tre mesi o ammenda fino ad euro 516,00) nettamente inferiore a quella che sanziona l'ipotesi di cui all'art. 20 bis cit.. Nel caso in esame, peraltro, la violazione del generale obbligo di diligenza nella custodia delle armi era stata contestata in fatto, poiché il capo di imputazione addebitava a PA di avere trascurato di adoperare le cautele necessarie per impedire che altri potessero impossessarsene e descriveva le modalità di custodia: "(armi) detenute all'interno dell'abitazione appese all'attaccapanni allocato all'interno di una stanza dell'abitazione non chiusa a chiave". La sentenza impugnata, del resto, motiva adeguatamente sulla violazione dell'obbligo che, peraltro, appare eclatante;
il ricorso insiste -esattamente- sulla erronea qualificazione giuridica della condotta, ma non oppone argomentazioni adeguate per dimostrare la manifesta illogicità della motivazione in punto di negligenza della custodia. Si deve ricordare che l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit. Di conseguenza, lasciare le armi ancora funzionanti in evidenza in assenza di ulteriori accorgimenti o precauzioni integra senza dubbio la negligenza contestata (Sez. 1, n. 16609 del 11/02/2013 - dep. 12/04/2013, Quaranta, Rv. 255682), anche perché sono diffusi armadi ad hoc per la custodia le armi e, comunque, esse avrebbero potuto essere in qualche modo nascoste alla vista. In definitiva, il reato contestato sub C deve essere riqualificato ai sensi dell'art. 20 legge 110 del 1975; l'affermazione di responsabilità per tale reato è irrevocabile, ma la sentenza deve essere annullata con rinvio anche per questo capo limitatamente alla determinazione della pena, atteso che si tratta di contravvenzione punita con sanzione inferiore a quello, oggetto dell'imputazione.
4. Il Giudice del rinvio, pertanto: a) provvederà al giudizio in relazione al reato di cui al capo B;
b) determinerà la pena complessiva con riferimento al predetto reato sub B, nel caso di affermazione della responsabilità, e ai reati sub A e C. La sentenza impugnata, comunque, è irrevocabile anche con riferimento alla disposta confisca obbligatoria delle armi. 7
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi B e C dell'imputazione, riqualificato quest'ultimo ai sensi dell'art. 20 legge 110 del 1975; rigetta il ricorso quanto al capo A, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 38 comma 5 T.U.L.P.S.; rinvia per nuovo giudizio sui capi B e C e per la rideterminazione della pena al Tribunale di Potenza. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabili l'accertamento di responsabilità dell'imputato per i reati di cui al capo A e C nonché la disposta confisca. Così deciso il 16 novembre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Rocchi Antonella Patrizia Mazzei Jr. muzze DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 MAR 2018 ILCANCELLIERE Stefania FAJELLA 8 0