Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2017, n. 10197
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Sentenza 16 novembre 2017

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Nel caso di trasferimento di un'arma dal domicilio dichiarato ad un altro luogo, l'omissione della ripetizione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza configura il reato di cui all'art. 38 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), sanzionato ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S., non trovando applicazione, tuttavia, il termine di 72 ore previsto dal medesimo art. 38, in quanto l'autorità di pubblica sicurezza conosce l'esistenza dell'arma e l'identità di chi ne ha la detenzione e può apprendere il luogo di custodia, utilizzando la denuncia di trasporto o interpellando il detentore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2017, n. 10197
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10197
    Data del deposito : 16 novembre 2017

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