Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice può utilizzare gli atti che nel giudizio di cognizione sono risultati "fisiologicamente" inutilizzabili. (Nella specie, si trattava di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da coimputati che in dibattimento o non si erano sottoposti all'esame, o avevano ritrattato).
Commentario • 1
- 1. Art. 271 - Divieti di utilizzazionehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2013, n. 49771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49771 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 17/10/2013
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1451
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 4518/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA LE N. IL 13/06/1978;
avverso l'ordinanza n. 60/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 08/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
lette conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Napoli rigettava l'istanza di equa riparazione proposta da PA SQ per un periodo di ingiusta detenzione in carcere da 17 settembre 2006 al 6 febbraio 2008 per i delitti di tentata rapina aggravata ed omicidio.
Il PA era stato arrestato in base alle dichiarazioni confessorie del fratello ON e di altro coimputato, D'AN CO;
di tali propalazioni, però, non si era potuto tener conto in dibattimento perché il D'AN aveva ritrattato quanto riferito nella fase delle indagini ed il PA ON non si era sottoposto ad esame in contraddittorio: donde, l'assoluzione di PA SQ.
La Corte territoriale suddetta dava conto del convincimento così espresso, ritenendo di poter valutare le dichiarazioni accusatorie dei due coimputati dell'istante, nel giudizio di equa riparazione ed in base ai principi enunciati nella giurisprudenza di legittimità, perché affette da mera inutilizzabilità c.d. "fisiologica". Ricorre per cassazione, tramite il difensore cassazionista, PA SQ deducendo vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave, sostenendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di impostazione e prospettiva nel valutare le risultanze processuali ai fini che in questa sede interessano, in particolare non considerando che il PA SQ non aveva mai rilasciato dichiarazioni confessorie e, al momento del fatto delittuoso, non si trovava nell'auto utilizzata per i reati contestati;
evidenzia ancora il ricorrente che i testi chiamati a confermare l'alibi del PA SQ, e che la Corte d'Assise aveva ritenuto "compiacenti", non erano stati oggetto di azione penale da parte del P.M. in relazione a tali dichiarazioni. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato, svolgendo argomentazioni finalizzate a contrastare il proposto ricorso, in particolare sottolineando la piena utilizzabilità nella sede del giudizio di riparazione delle dichiarazioni accusatorie di PA ON e D'AN CO, pur ritenute dal giudice della cognizione inutilizzabili in sede dibattimentale con conseguente assoluzione di PA SQ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sent. n. 1153/08 del 30 Ottobre 2008 - dep. 13 gennaio 2009 - Racco) hanno enunciato il principio della inutilizzabilità nel giudizio di equa riparazione di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione;
inutilizzabilità che - in quanto derivante dalla violazione di norme in vigore al momento dell'esecuzione dell'intercettazione stessa (artt. 267, 268 e 271 c.p.p.), con riferimento ad un diritto costituzionalmente garantito (art. 15 Cost.) - deve considerarsi per così dire "genetica" perché riferibile ad un dato probatorio acquisito in violazione di un divieto stabilito dalla legge in vigore in quel momento, con conseguente impossibilità di porlo a fondamento dell'ordinanza cautelare quale grave indizio di colpevolezza (proprio perché illegittimamente acquisito), ed impossibilità di qualsiasi forma di "recupero" o "sanatoria" essendo normativamente prevista addirittura la distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni illegalmente eseguite salvo che costituisca corpo del reato (art. 271 c.p.p., comma 3). Ben diversa è la situazione processuale nella concreta fattispecie. Ed invero, la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coimputati di PA SQ, e cioè PA ON e D'AN CO, è stata dichiarata dal giudice della cognizione sol perché non confermate nella sede dibattimentale.
Di tal che, legittimamente la Corte d'Appello ha tenuto conto anche di quelle dichiarazioni.
Ma vi è di più. La Corte territoriale non si è limitata a valorizzare le dichiarazioni dei coimputati del PA SQ, ma ha richiamato altro elemento di significativo valore, quale la scarsa credibilità dei congiunti del PA - chiamati quali testi per confermare la tesi del PA SQ secondo cui questi non si sarebbe trovato sul posto del tragico fatto di sangue - secondo la valutazione espressa dal giudice della cognizione il quale aveva conseguentemente ritenuto non credibile l'alibi fornito da PA SQ.
Non meritano, pertanto, accoglimento le censure a fronte di un provvedimento che ha motivato sulla configurabilità nella condotta dell'istante di una colpa grave, sinergica all'adozione della misura cautelare. In conclusione, correttamente il giudice di merito, senza effettuare alcuna illegittima rivalutazione della sentenza penale di assoluzione (v. Sezioni Unite, 23 dicembre 1995, n. 43, Sarnataro), ma rilevando solo la sussistenza di elementi che avevano dato causa all'emissione della misura cautelare e configuranti la colpa grave a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 1, ha escluso il diritto del ricorrente alla riparazione, essendo state indubbiamente le circostanze succitate idonee concause determinanti l'emissione di una misura cautelare a carico del PA.
Al rigetto del gravame segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente va altresì condannato, in quanto soccombente, alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che si liquidano in complessivi Euro 750,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 750,00.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013