Sentenza 28 febbraio 2006
Massime • 1
Con riferimento al dibattimento di primo grado instaurato a seguito di udienza preliminare, è abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale in composizione monocratica, nel ravvisare la competenza del Tribunale in composizione collegiale, trasmetta gli atti al P.M., anziché al giudice competente, come prescritto dal primo comma dell'art. 33 septies cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Art. 33-septies c.p.p. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo gradohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2006, n. 13467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13467 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 28/02/2006
Dott. ROMANO Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele Consigliere N. 580
Dott. SERPICO Francesco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere N. 5038/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. - Tribunale di Palmi;
nel proc. pen. a carico di:
LI DO, + 12;
avverso l'ordinanza 27/1/05 Tribunale di Palmi;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. Gremendola Francesco Paolo;
Letta la requisitoria scritta del P.G., che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica di Palmi ricorre per Cassazione contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, investito del procedimento penale a carico di LI OR e altri a seguito di ordinanza di rinvio a giudizio disposto dal G.U.P. per il reato di cui all'art. 328 c.p., ravvisando la competenza del Tribunale in composizione collegiale, ha dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti al P.M.. A sostegno della richiesta di annullamento dell'impugnato provvedimento l'ufficio ricorrente ne denunzia la violazione della legge processuale e l'abnormità, sostenendo che tale provvedimento aveva comportato una anomala regressione del procedimento in violazione dell'art. 33 septies c.p.p., comma 1, che prevede che nel dibattimento di primo grado, instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il Giudice, se ritiene che il reato appartenga alla cognizione del Tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti con ordinanza al Giudice competente a decidere.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero l'ordinanza impugnata è senza dubbio abnorme, perché ha comportato una anomale regressione del procedimento in violazione dell'art. 33 septies c.p.p., comma 1. Il dibattimento di primo grado si era instaurato a seguito dell'udienza preliminare e quindi nell'ipotesi di cui all'art. 33 septies, comma 1, che consentiva al Giudice monocratico di trasmettere gli atti al Giudice collegiale, ritenuto competente, e non al P.M..
Condivisibile si ravvisa l'argomento addotto dal P.M., secondo cui il provvedimento impugnato non ha comportato solo la regressione, ma anche una posizione di stallo non altrimenti risolvibile se non con il ricorso per Cassazione.
Ed invero una volta trasmessi gli atti al P.M., questi certamente è posto nelle condizioni di assumere tutte le iniziative di sua competenza, che ritiene opportune e/o necessarie per la prosecuzione del dibattimento, ma anche a voler aderire all'opinione espressa dal Giudice censurato, dovrebbe fare una nuova richiesta di rinvio a giudizio, con riferimento agli stessi imputati e alle stesse imputazioni, per i quali lo stesso G.U.P. si era già pronunciato in modo difforme, quanto alla competenza.
Ben si comprende quindi come il provvedimento impugnato sia del tutto avulso dal meccanismo procedimentale, prefigurato dall'art. 33 septies c.p.p., che, prevedendo per l'ipotesi di cui al comma 1, la trasmissione degli atti al Giudice ritenuto competente e non al P.M., ha anche razionalmente coordinato tale disposizione con l'art. 28 c.p.p., per una agevole soluzione di un possibile conflitto.
Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Palmi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palmi per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006