Sentenza 26 settembre 2001
Massime • 1
In tema di edilizia, le disposizioni della normativa antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate - a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato dettata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 - in quanto l'esigenza di maggiore rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2001, n. 38142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38142 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 26/09/2001
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - N. 2628
3. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 22733/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Luigi Cargagnano, da Barletta, quale difensore di fiducia dell'imputata UC AN, n. il 22.11.1943 a Barletta, ivi res.
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, del 5/20 aprile Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P. G. Dott. Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
La sig.ra RO TU fu tratta al giudizio del Tribunale di Trani, sez. dist. di Barletta, in composizione monocratica, sotto le imputazioni di cui agli artt. 20 lett. b) L. 47/85 (A) 17, 18 e 20 L.64/74 (B) e 13 L. 1086/71 (C) "per avere realizzato un vano in muratura sul lastrico solare dell'edificio ..sfruttando due muri preesistenti, su area di sedime di già oggetto di altra opera abusiva poi demolita", in assenza della concessione edilizia ed in violazione delle disposizioni sulle costruzioni in cemento armato (direzione da parte di tecnico abilitato) e di edilizia antisismica (preventivo deposito del progetto presso il Genio Civile o nulla - osta di tale Ufficio), fatti ivi accertati il 30/12/98. Con sentenza di quel giudice, in data 13/4/2000 detta imputata fu dichiarata colpevole di tutti i reati ascrittile, unificati nel vincolo della continuazione, e condannata alla pena di gg. 12 di arresto e L 12.000.000 di ammenda, oltre alle spese, con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.e l'ordine di "demolizione del vano manufatto ... se per lo stesso non è già stata ordinata la demolizione". A seguito dell'appello del difensore la suddetta sentenza ha trovato conferma in quella in epigrafe indicata, avverso la quale la TU, a ministero del medesimo legale, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
1) La ricorrente anzitutto si duole, richiamando l'art 606 co. 1 lett. b), c) ed e) c.p.p., che la Corte d'Appello, travisando ed erroneamente valutando i fatti di causa e gli elementi di prova, con motivazione manifestamente illogica ed inadeguata, pur riconoscendo che la condotta illecita era consistita nella edificazione di soli due muri, abbia confermato l'addebito di aver realizzato un nuovo manufatto edilizio, in luogo di altra opera abusiva, poi demolita, così incorrendo in palese contraddizione e contrasto con le risultanze processuali, dalle quali era emerso che la precedente opera abusiva, poi sanata in condono, non era stata del tutto demolita, ma solo relativamente ai due muri di chiusura. 2) Analoghi vizi di legittimità vengono, nel secondo motivo, sotto un primo profilo (A)dedotti, in riferimento al ritenuto aumento di volumetria, che si ritiene realizzato erigendo i due nuovi muri, con la conseguente chiusura della tettoia, già oggetto di condono, laddove sarebbe invece rimasta immutata la volumetria precedente, essendosi l'imputata limitata a chiudere un angolo della terrazza, sfruttando l'opera già regolarizzata.
Sotto un secondo e del tutto diverso profilo (B), viene poi denunciata la violazione delle norme penali in materia di costruzioni in cemento e di edilizia antisismica, essendo erroneamente stata confermata la condanna per le contravvenzioni di cui alle leggi 1086/71 e 64/74, pur essendo emerso che le opere abusive erano costituite da semplici mattoni forati, senza alcun impiego di cemento o materiali assimilati, ed essendo, a tali fini, insufficiente l'argomentazione, secondo la quale i nuovi carichi sopportati dalle strutture portanti dell'edificio avrebbero dovuto essere adeguatamente progettati e valutati da un tecnico abilitato. 3) Nel terzo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, non essendo stato considerato che la erezione dei due nuovi muri, in aggiunta alla tettoia condonata, non solo non necessitava di nuova concessione edilizia, ma costituiva addirittura effetto obbligato dell'accoglimento dell'istanza di condono, tenuto conto che ai sensi dell'art 35 co.8 L. 47/85 il presentatore dell'istanza di condono avrebbe potuto completare sotto la propria responsabilità l'opera abusiva, senza alcun ulteriore assenso espresso o tacito dell'autorità comunale.
4) A tal ultimo proposito ed in subordine, viene dedotta ulteriore violazione di legge, in relazione agli artt. 47 e 5 del codice penale, non essendo stato considerato che il tenore della concessione in sanatoria, richiamante gli artt. 35 e 39 dell citata legge, sarebbe stato, quanto meno, equivoco e tale da indurre in errore circa la facoltà di completamento dell'opera.
5) Viene, ancora, denunciata ai sensi dell'art 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p. la determinazione della pena, perché operata mediante immotivata e "laconica" conferma, sul punto, della sentenza di primo grado, pur essendosi dato atto che il primo giudice non aveva indicato i criteri di quantificazione della stessa. 6) Ai sensi, infine, dell'art 606 co. 1 lett. b), c) ed e) c.p.p, vengono dedotti "travisamento ed erronea valutazione dei fatti di causa e degli elementi di prova relativi, con conseguente manifesta illogicità ed inadeguatezza della motivazione", circa la conferma della statuizione demolitoria, formulata in termini dubitativi e poco chiari.
Tanto Premesso, il collegio ritiene opportuno che il primo, terzo, quarto motivo ed il primo profilo del secondo, siano esaminati congiuntamente, per l'intima correlazione delle tematiche dedotte. Le censure sono tutte infondate.
L'opera incompleta (ma strutturalmente ultimata, secondo il criterio dettato dall'art. 35 co.2 L. 47/85), che abbia usufruito della sanatoria per "condono edilizio", può essere legittimamente portata a termine, ove necessario, con l'esecuzione di quei lavori ulteriori che siano idonei a renderla funzionale all'uso cui è destinata, avuto riguardo alla tipologia di appartenenza, così come resa evidente dalla fisionomia assunta all'atto del completamento strutturale;
non è, invece, lecito portarla ad ulteriori conseguenze, non solo mediante ampliamenti ma anche con trasformazioni che, sia pure impiegando l'opera oggetto di sanatoria, siano tali comportare mutamenti della tipologia, in riferimento alla quale è stato conseguito il beneficio.
Nella specie, in corretta aderenza al suesposto principio, con motivazione del tutto logica e coerente alle esposte risultanze processuali (di cui nessun evidente travisamento è dato rilevare), i giudici di appello hanno considerato che l'identità dell'opera sanata era costituita, come da dato testuale ed inequivoco del provvedimento concessorio, da una semplice "lettoia di mq. 47,70";
sicché aggiungendovi due muri perimetrali a chiusura, pur rimanendo immutata la superficie interessata, si è venuto a creare un diverso organismo edilizio, nuovo, anche se inglobante quello preesistente condonato, che, mediante l'incorporazione ha perso la sua identità, entrando a far parte di quello nuovo (un vano abitativo coperto) del tutto abusivo.
In tale contesto, poco o punto rilevando la circostanza se le due mura preesistenti fossero state o meno demolite, va, invece, decisivamente considerato che la novità, ed abusività, dell'opera, attiene all'unitario complesso come sopra realizzato. Inammissibile è, d'altra parte, il motivo deducente il "probabile" errore, di fatto (sulla portata della concessione in sanatoria) o di diritto (sulla legge integrativa del precetto penale), sia perché proposto in termini dubitativi, laddove l'eccezionalità delle dedotte cause di non punibilità, di ordine soggettivo, ne richiederebbe la prova certa, sia per manifesta infondatezza della censura, essendo del tutto implausibile la tesi, dell'ignoranza o dell'errore, considerato il chiaro tenore della concessione in sanatoria, evidenziato dalla corte territoriale, testualmente contemplante "una tettoia", opera tipologicamente inequivocabile, non suscettibile di completamenti, quali mura perimetrali a chiusura, in quanto esaurentesi nell'insieme degli elementi strutturali e di copertura.
Passando all'esame del secondo profilo, del secondo motivo di ricorso, deve rilevarsene la parziale fondatezza.
Le disposizioni di cui alla legge n. 1086/71, contenente "norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", si applicano, per espressa previsione di cui all'art. 1 della stessa, esclusivamente alle costruzioni, i cui elementi strutturali siano realizzati con l'impiego dei suddetti materiali, come da rispettive definizioni contenute nei primi tre commi.
Così delimitato il campo di applicazione della normativa in questione, e quindi dei precetti penalmente sanzionati in essa contenuti, arbitraria si evidenzia, in quanto contrastante con i principi di legalità dettati dall'art. 1 C.P. e del divieto di analogia in malam partem di cui all'art. 14 delle "preleggi", l'argomentazione dei giudici di merito che hanno ritenuto di superare lo specifico motivo di gravame osservando che "si tratta di manufatti in muratura edificati sul solaio dell'ultimo piano, che comportavano un maggior carico della struttura portante...", ove si consideri l'accertata consistenza, in muratura comune, della nuova opera, non caratterizzata dall'impiego di elementi costruttivi in cemento o ad armatura metallica, solo in presenza dei quali avrebbe dovuto procedersi al ricalcolo dei carichi consentiti dal complesso strutturate, anche per quanto riguarda la parte preesistente, che neppure risulta se costituita dai particolari suddetti materiali. Infondate, invece, sono le analoghe censure in relazione alle violazioni della normativa antisismica, considerata la portata più ampia della disposizioni contenute nella legge n. 64/74 rispetto a quelle di cui alla n. 1086/71, norme che, coerentemente alle esigenze di più rigorosa tutela dell'incolumità pubblica nelle zone dichiarate sismiche, si applicano, omnicomprensivamente, ai sensi dell'art. 3 co.1, a "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità", a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture;
anzi, proprio l'impiego, come nel caso di specie, di elementi strutturali meno solidi e duraturi di quelli in cemento ed assimilati, rende vieppiù necessari i controlli e le cautele prescritte ai fini preventivi in questione.
la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo C, perché il fatto non sussiste, con eliminazione della relativa pena, operazione quest'ultima, rispetto alla quale assume pregiudiziale rilevanza l'esame del quinto motivo di ricorso.
A tal proposito, pur rilevandosi che i giudici di merito, di primo e di secondo grado, non hanno esplicitato il computo della pena, di gg. 12 di arresto e L. 12.000.000 di ammenda, irrogata per i tre reati in continuazione, limitandosi (quelli di appello) a considerarla "dei tutto adeguata", deve osservarsi: a) che nell'atto di appello non era stata, al riguardo, formulata alcuna specifica censura, tale non potendosi considerare la generica ed immotivata richiesta "che la pena inflitta sia congruamente ed adeguatamente ridotta"; b) che la pena suddetta, in concreto, non si discosta in misura rilevante dal minimo edittale, previsto per la più grave delle contravvenzioni (quella di cui all'art.20 lett. b L. 47/85) unificate nel vincolo della continuazione); sicché, in conformità al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, (v., ex plurimis Cass. 1^ pen.n. 17096/89, n. 1305/94, n. 6034/95, sez. 3^ n. 6275/89, sez. 5^ n.
511/97), devono presumersi (quanto meno a favore dell'imputato) osservati i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., mediante la semplice enunciazione della necessità di adeguamento al caso concreto. Risulta, conseguentemente, agevole, tenuto conto delle minime ed equivalenti incidenze, nell'ambito della continuazione, dei due reati cd. "satelliti", determinare in gg. 1 di arresto e L.
1.000.000 di ammenda la parte di pena riferibile alla contravvenzione, per la quale è stato pronunciato l'annullamento. Inammissibile, per difetto d'interesse, è l'ultimo motivo di ricorso, atteso che la corte di merito, avendo dato atto che dagli atti era emerso che "l'opera abusiva era stata tempestivamente abbattuta" e considerando "che null'altro v'è da demolire", non avrebbe avuto alcun motivo di riformare la statuizione finale, contenuta nella sentenza di primo grado, che, coerentemente al disposto di cui all'art 7 u.p. L. 47/85, aveva ordinato la "demolizione del manufatto", per la sola ipotesi in cui non ciò non fosse già avvenuto;
essendo stata verificata, dai giudici di appello, tale condizione negativa e non essendovi più luogo a provvedere al riguardo, di nulla può dolersi l'imputata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 13 L. 1086/71, ascritta al capo C della rubrica, perché il fatto non sussiste, eliminando la relativa pena di un giorno di arresto e L.
1.000.000 di ammenda, e rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2001