Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA"04650/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente- R.G.N. 446/98 - Consigliere Cron. 9308 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Ud.05/02/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 persona del legale rappresentante pro tempore, diritti L. per 11 --- CANCELLIEREMAR. 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MULAS GIOVANNI, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IN NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio 4 dell'avvocato RINALDI VINCENZO, che la rappresenta e 2001 difende, giusta delega in atti;
575 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 122/97 del Tribunale di PARMA, depositata il 04/11/97 R.G.N. 165/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/01 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato PULLI delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La coltivatrice diretta CE UG, titolare di pensione di anzianità liquidatale dall'I.N.P.S. con esclusione dei contributi versati relativamente al periodo anteriore al suo quattordicesimo anno di età, chiedeva, con ricorso al Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, la condanna dello stesso Istituto a rideterminarle la pensione a far tempo dal primo gennaio 1992 e, conseguentemente, a corrisponderle i ratei della detta prestazione da tale data al 31 luglio 1992, oltre accessori: e ciò perché per l'anzidetto periodo essa era stata iscritta, presso lo S.C.A.U., nell'elenco nominativo dei coltivatori diretti. L'INPS, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
proponeva altresì domanda riconvenzionale, esercitando l'azione di rivalsa ex art. 24, comma secondo, della legge n. 977 del 1967, per ottenere la condanna della UG quale erede del padre, capofamiglia coltivatore diretto - al pagamento - della somma corrispondente ai contributi riferibili al periodo non utilizzabile ai fini della pensione. Il Pretore, accoglieva la domanda principale e rigettava la riconvenzionale. Proposto appello da parte dell'I.N.P.S, il Tribunale di Parma, con sentenza depositata il 4 novembre 1997, rigettava l'impugnazione. Osservava, in particolare, quanto segue: - l'appellante non contestava il diritto della parte privata di ottenere la retrodatazione della pensione al 1° gennaio 1992 e che, pertanto, i residui termini della controversia riguardavano esclusivamente la suddetta azione di rivalsa, invocandosi -per il periodo anteriore al compimento, da parte dell'assicurata, del dall'INPS quattordicesimo anno - la violazione delle norme sull'età minima per l'ammissione al lavoro, con conseguente invalidità della contribuzione relativa al medesimo periodo.
3 - ai sensi del quinto comma dell'art. 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, gli accreditamenti degli ivi previsti contributi sono effettuati, giusta l'art. 3 della medesima legge, sulla base della composizione della famiglia, quale risulta al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, senza essere condizionati dall'età e dall'accertamento dell'effettiva misura individuale della prestazione lavorativa, ma secondo regole forfettarie;
la contribuzione relativa al suddetto periodo doveva, dunque, ritenersi, nella specie, legittimamente avvenuta, ad ogni effetto, ivi compreso quello della valida costituzione del rapporto previdenziale;
- l'art. 24, secondo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 stabilisce un inscindibile collegamento fra azione di rivalsa e omissione contributiva, con la conseguenza che ove tale omissione non si sia verificata, non può esserci rivalsa. баум Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo, cui resiste l'intimata con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente denunzia: violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218; degli artt. 3, 4 e 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047; della legge 9 gennaio 1963 n. 9; della legge 22 luglio 1966 n. 613; degli artt. 1 e 24, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.). Deduce al riguardo quanto segue. Il punto essenziale dell'intera questione s'identifica con la necessità di accertare se l'iscrizione della controparte negli elenchi dei coltivatori diretti, nel tempo anteriore al compimento del 14° anno di età, sia stata legittimamente richiesta dal titolare d'impresa e se, altrettanto validamente, siano stati versati i relativi contributi ai fini del conseguenziale accreditamento previdenziale. Orbene, l'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, costantemente richiamato dall'art. 4 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 e dall'art. 4 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, istitutive dell'assicurazione d'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, all'allegata tabella B, indica con assoluta chiarezza che l'attribuzione dei contributi previdenziali dev'essere operata, nei confronti dei ragazzi, al compimento del 14° anno di età e non prima di tale età; pertanto l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori dei giovani di età inferiore ai 14 anni, indebitamente richiesta ed erroneamente avvenuta, è stata illegittimamente posta in essere e, come tale, non suscettibile di produrre l'effetto invocato;
tanto si evince limpidamente dall'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, per disposizione del quale i contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo non sono Energetel computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse. Se ne deduce che è incontestabile il diritto di rivalsa dell'INPS ai sensi degli artt. 1 e 24 della legge 17 ottobre 1967 n. 977, sugli emolumenti pensionistici. E' altresì innegabile che il successore a titolo universale è tenuto a rispondere delle obbligazioni contratte dal suo dante causa. Il ricorso è infondato. Sulla questione con esso proposta la Corte si è già più volte pronunciata, esprimendo un costante orientamento, secondo il quale: a) con riferimento alla disciplina vigente anteriormente alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 - che, dopo aver fissato (con l'art. 3) il limite (15 anni;
mentre la minore età di 14 anni in agricoltura è condizionata all'adempimento dell'obbligo scolastico) di età dei lavoratori, ai fini della capacità di costituire validi rapporti di lavoro, riconosce tuttavia ai fanciulli di qualsiasi età (anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme determinatrici di tale capacità) il diritto alle prestazioni assicurative (art. 24 primo comma) ed il conseguente diritto degli istituti assicuratori alla rivalsa nei confronti del datore di lavoro (art. 24 secondo comma) -,il disposto dell'art. 1, lettera b, del d.lgs. 9 aprile 1946 n. 212, nel prevedere la contribuzione per i coloni ed i mezzadri di età superiore a dodici anni, presupponeva la legittima ammissione degli infraquattordicenni al lavoro della famiglia colonica;
b) la legge 26 ottobre 1957 n. 1047, nell'estendere l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, da un lato, non ha fissato alcun requisito di età minima (avendo richiamato la legge 4 aprile 1952 n. 218 esclusivamente in relazione alla misura dei contributi base da versare, non anche in relazione al divieto posto soltanto per i - giornalieri agricoli lavoratori subordinati - di versamento dei contributi stessi prima del quattordicesimo anno di età), mentre, dall'altro lato, con gli artt. 3 e 5, ha regolato l'obbligo contributivo con riferimento al nucleo familiare>> senza alcuna specifica 1 geh esclusione dei minori degli anni 14; c) viene, pertanto, legittimamente instaurato il rapporto assicurativo del lavoratore autonomo componente, quale coltivatore diretto, del detto nucleo familiare, anche per il periodo anteriore al compimento del quattordicesimo anno di età, per cui, dovendo i contributi afferenti al medesimo periodo essere computati ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, è inammissibile l'azione di rivalsa spiegata dell'INPS ai sensi del citato art. 24 della n. 977 del 1967; d) tale azione, invero, presuppone l'inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti prescritti per l'adibizione al lavoro di un soggetto di età minore e comporta la responsabilità dei datori di lavoro (figure, peraltro, tecnicamente non identificabili nell'ambito della famiglia complessivamente assicurata, non essendo configurabili, fra i componenti della medesima rapporti di lavoro subordinato), sicché, per la sua natura sanzionatoria, risulta, comunque, non riferibile a situazioni esauritesi, come nella specie, prima dell'entrata in vigore della stessa del 1967 (cfr., fra le prime sentenze che hanno Da quest'orientamento non v'è ragione di discostarsi, considerata la persuasività delle ragioni che lo sostengono e tenuto conto dell'assenza, nelle difese del ricorrente, di rilievi o di argomenti che non siano già stati confutati nelle precedenti occasioni e che giustifichino una nuova e diversa soluzione della questione interpretativa della sopra richiamata normativa. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nonché dei relativi onorari, liquidati in complessive lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), da distrarre all'Avv. Vincenzo Rinaldi, antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 22.000 oltre a lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorari, da distrarre all'Avv. Vincenzo Rinaldi, antistatario. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2001 IL PRESIDENTE Vulin. m um. IL CONSIGLIERE - ESTENSORE 3 IL CANCELLIERE 0 I 3 A 1 S 5 D . S Depositato in Concelierial , T . A O R T L N 29 MAR. 2001 , A L ' A oggi, L 3 O S L B 7 E - E IL CANCELLIERNCELLIER I P 8 D S D - I I 885 1 S A N 1 O N E е T N G S E O E O S G P A I G D A M I E E O , L A T O D T R A I E T L R S T I L I D E N G E E D S O R E