Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2002, n. 985
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Sentenza 28 gennaio 2002

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In caso di risoluzione di un contratto di compravendita, l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento di un bene di cui l'acquirente si sia avvantaggiato nell'intervallo di tempo compreso tra la sua consegna in esecuzione del contratto e la sua restituzione a seguito della risoluzione del medesimo, se può costituire oggetto di una specifica pretesa del venditore, non può venire in considerazione con riguardo all'entità del risarcimento del danno dovuto dal medesimo - al cui inadempimento sia dovuta la risoluzione contrattuale -, sotto il profilo della "compensatio lucri cum damno", non trattandosi di vantaggio che l'inadempimento abbia procurato, come conseguenza diretta e immediata, all'acquirente danneggiato (principio affermato dalla S.C. con riferimento all'uso ed al godimento di un bene consegnato in vista della futura assegnazione al socio di una Cooperativa poi resasi inadempiente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2002, n. 985
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 985
    Data del deposito : 28 gennaio 2002

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