Sentenza 28 gennaio 2002
Massime • 1
In caso di risoluzione di un contratto di compravendita, l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento di un bene di cui l'acquirente si sia avvantaggiato nell'intervallo di tempo compreso tra la sua consegna in esecuzione del contratto e la sua restituzione a seguito della risoluzione del medesimo, se può costituire oggetto di una specifica pretesa del venditore, non può venire in considerazione con riguardo all'entità del risarcimento del danno dovuto dal medesimo - al cui inadempimento sia dovuta la risoluzione contrattuale -, sotto il profilo della "compensatio lucri cum damno", non trattandosi di vantaggio che l'inadempimento abbia procurato, come conseguenza diretta e immediata, all'acquirente danneggiato (principio affermato dalla S.C. con riferimento all'uso ed al godimento di un bene consegnato in vista della futura assegnazione al socio di una Cooperativa poi resasi inadempiente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2002, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo FAVARA - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato RANIERO QUATTROCCHI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOP EDIL "VERA CRUZ" SRL IN LIQUIDAZIONE;
- intimata -
e sul 2° ricorso n° 11588/00 proposto da:
COOP "VERA CRUZ" SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore Sig. Antonio AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO MORRONE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CO IN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3720/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione II Civile, emessa il 26/05/99 e depositata il 14/12/99 (R.G. 3279/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Raniero QUATTROCCHI;
udito l'Avvocato Vittorio MORRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1777/86 del 12.2.1986, passata in giudicato, il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda proposta da IN AZ, con atto notificato il 30.11.1981, per ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. di una unità immobiliare realizzata dalla Cooperativa Edilizia Vera Cruz a r.l., prenotata dall'attore ed al medesimo consegnata nel 1975, la respingeva, in quanto l'immobile era stato espropriato a seguito di esecuzione promossa da una banca creditrice in favore della quale era stato rilasciato il 16.6.1982, e, ritenuto l'inadempimento della Cooperativa, accogliendo la domanda di risarcimento danni proposta in via subordinata, pronunciava condanna al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio.
Nel giudizio successivamente instaurato dal AZ, il Tribunale di Roma, con sentenza del 15.5.1996, condannava la Cooperativa al pagamento della somma di £. 200.101.556 oltre accessori. Avverso la sentenza proponevano appello entrambe le parti, sollecitando rispettivamente l'incremento e la riduzione dell'entità del risarcimento.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14.12.1999, accoglieva per quanto di ragione l'appello della Cooperativa e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condannava a pagare al AZ la somma di £. 103.500.000 con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. Considerava la corte:
- che la prenotazione di alloggio sociale va equiparata ad un contratto preliminare di compravendita, con conseguente ammissibilità della richiesta di esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c.;
- che il tribunale, con la sentenza del 12.2.1986, essendo risultata preclusa la pronuncia sostitutiva dall'avvenuta espropriazione dell'immobile, determinata dal colpevole comportamento della Cooperativa, che non aveva pagato i ratei del mutuo contratto con un istituto di credito, aveva condannato la Cooperativa al risarcimento in forma generica;
- che il danno, determinato dalla mancata assegnazione dell'alloggio sociale era costituito dal mancato incremento della situazione patrimoniale del AZ con riferimento al momento della domanda giudiziale, proposta nel 1981;
- che a tale principio non si era attenuto il C.T.U., che aveva fatto riferimento al momento di esecuzione della consulenza, ed era quindi pervenuto a conclusioni errate;
- che, con prudente apprezzamento equitativo, il valore dell'immobile alla data suindicata poteva essere determinato in £. 60.000.000;
- che il detto importo non poteva essere maggiorato della somma di £. 15.000.000 per migliorie apportate dal AZ, poiché dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario al momento del rilascio, avvenuto il 16.6.1982, risultavano danneggiamenti che superavano le migliorie;
- che, avendo avuto il AZ la disponibilità dell'immobile dalla fine del 1975 al giugno 1982, locandolo anche a terzi, doveva detrarsi dall'importo del risarcimento la somma di £. 25.000.000, corrispondente alla quantificazione monetaria del vantaggio in tal modo goduto;
- che dovevano essere altresì detratte ulteriori £.
5.000.000 dovute dal AZ alla Cooperativa a titolo di spese generali successivamente al 1975 e fino al1981;
- che, conclusivamente, il danno subito doveva essere determinato in £. 30.000.000 con riferimento alla data della domanda;
che, trattandosi di debito di valore, la detta somma doveva essere rivalutata all'attualità, secondo gli indici ISTAT, in £. 88.500.000 ed ulteriormente aumentata, per compensare il mancato godimento nel tempo della somma, dell'importo di £. 15.000.000, equitativamente determinato tenuto conto del rendimento medio del denaro per un privato risparmiatore nel periodo considerato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AZ, sulla base di quattro motivi.
Ha resistito con controricorso la Cooperativa, che ha proposto ricorso incidentale affidato ad unico mezzo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n. 8292/00 2. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. per totale omissione di esame e di pronuncia in ordine all'appello proposto dal AZ, e comunque per omessa o insufficiente motivazione. Deduce il ricorrente che la corte d'appello:
a) non avrebbe chiarito quale dei motivi di impugnazione proposti dalla Cooperativa ha ritenuto fondato;
b) avrebbe completamente ignorato l'esistenza dell'appello del AZ, omettendo di pronunciarsi su di esso.
2.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
2.1.1. Quanto al primo, va rilevato che la corte d'appello, dopo aver precisato che l'impugnazione della Cooperativa era affidata ad un complesso motivo, consistente in una articolata critica dei criteri adottati dal tribunale per la liquidazione del danno, che ne avevano determinato una quantificazione eccessiva, ha proceduto al riesame critico della C.T.U. ed alla riconsiderazione delle varie voci di danno poste dal tribunale a fondamento della liquidazione, ed ha conclusivamente ritenuto l'impugnazione fondata per quanto di ragione, riducendo l'entità del risarcimento.
La decisione di accoglimento dell'appello risulta quindi sorretta da adeguata motivazione.
2.1.2. In relazione al secondo profilo di censura, è sufficiente notare che la corte d'appello, investita dalle contrapposte impugnazioni della Cooperativa e del AZ, rispettivamente volte a sollecitare, la prima, la riduzione, e la seconda la maggiorazione dell'importo del risarcimento del danno, avendo accolto l'appello della Cooperativa, e ridotto conseguentemente l'importo del risarcimento, ha implicitamente disatteso le contrapposte deduzioni del AZ, e quindi rigettato l'appello (come espressamente enunciato nel dispositivo).
3. Il secondo motivo denuncia violazione di giudicato (art. 2909 c.c.) in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.
Deduce il ricorrente che la corte d'appello avrebbe violato il giudicato, costituito dalla sentenza n. 1777/86 del 12.2.1986 del Tribunale di Roma, sotto un duplice profilo:
a) per aver ritenuto che l'inadempimento della Cooperativa, fonte dell'obbligo risarcitorio, fosse consistito nella mancata assegnazione dell'alloggio sociale (perché assoggettato a pignoramento ed a successiva espropriazione forzata da creditore insoddisfatto della Cooperativa), laddove l'inadempimento consisteva nel mancato pagamento, da parte della Cooperativa, di rate del mutuo erogatole, che aveva portato all'esecuzione forzata, caduta sull'alloggio prenotato dal AZ, di tal che il danno doveva essere liquidato con riferimento alla data in cui si era verificato l'evento lesivo e non a quella della domanda giudiziale;
b) per non aver considerato che, avendo la suindicata sentenza accolto il capo subordinato di domanda che recitava testualmente:
"condannarsi la convenuta al risarcimento danni, costituiti dal valore attuale dell'alloggio e da tutti gli altri danni subiti e subendi", al detto capo di domanda doveva farsi riferimento per la liquidazione del danno, tenuto conto che l'espressione "valore attuale" è indicativa del valore di mercato al momento della valutazione, restando quindi preclusa l'adozione del diverso criterio della valutazione del valore dell'immobile alla data della domanda, al quale invece la corte si è attenuta.
3.1. Il motivo è infondato.
Va anzitutto rilevato che si verte in tema di giudicato esterno, rilevabile anche d'ufficio ai sensi del più recente indirizzo di questa S.C., sempreché il suo contenuto risulti acquisito al giudizio di merito (S.U., sent. n. 226/01). Tale presupposto ricorre nella specie. Consegue che il giudice di legittimità può accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo (sent. cit.).
Ora, le statuizioni adottate dalla sentenza n. 1777/86 del Tribunale di Roma non possono essere intese nei sensi pretesi dalla parte ricorrente.
3.1.1. In relazione al primo profilo di doglianza, va rilevato che dalla sentenza in questione emerge che l'inadempimento in relazione al quale è stata pronunciata la condanna generica al risarcimento dei danni ha riguardato l'obbligo, assunto dalla Cooperativa nei confronti del AZ con la prenotazione dell'alloggio sociale, di assegnare al predetto l'immobile. Inadempimento che il tribunale ha ritenuto imputabile a condotta colpevole della Cooperativa, per avere quest'ultima omesso di pagare alcune rate del mutuo erogatole per la realizzazione dell'edificio sociale, con la conseguente sottoposizione dell'immobile ad espropriazione forzata, che aveva precluso l'assegnazione in forma coattiva ex art. 2932 c.c. Correttamente quindi la corte d'appello ha proceduto alla liquidazione del danno sulla premessa che si verteva in tema di inadempimento all'obbligo di procedere all'assegnazione di alloggio sociale prenotato, da equiparare all'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita, con conseguente individuazione del danno nel mancato incremento patrimoniale, con riferimento alla data della domanda giudiziale.
3.1.2. Per quanto concerne il secondo profilo di doglianza, osserva il Collegio che il tribunale, una volta ritenuta non accoglibile la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., a causa della sopravvenuta espropriazione dell'immobile, ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda subordinata di risarcimento dei danni, ed in relazione a questa ha pronunciato condanna generica, senza nulla statuire, nella motivazione e nel dispositivo, circa la delimitazione delle voci di danno e sui criteri di liquidazione. Nessun vincolo sussisteva quindi per il giudice successivamente adito per la liquidazione dei danni in ordine ai suddetti punti.
4. Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1242, 1243 c.c., 81, 90 e 100 c.p.c.; falsa applicazione degli artt. 1203, 2036, 2041 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5,c.p.c.
Deduce il ricorrente che la corte d'appello avrebbe erroneamente operato la compensazione tra il valore aggiunto delle migliorie ed il deprezzamento per danneggiamenti, sia perché nella specie non ne ricorrevano i presupposti, in relazione alla natura ed alla titolarità dei crediti, sia perché la Cooperativa non aveva fatto valere il credito.
4.1. Il motivo non è fondato.
Il ricorrente muove da un erroneo presupposto. La corte d'appello, affermando che "le migliorie erano ampiamente compensate dallo stato di degrado descritto dall'ufficiale giudiziario nel verbale del 16.6.1982", non ha inteso fare applicazione dell'istituto della compensazione tra crediti contrapposti.
Le migliorie ed il degrado sono stati infatti considerati dalla corte territoriale soltanto come elementi di valutazione, positivi e negativi, del valore obbiettivo del bene, da accertare al fine di stabilire l'entità del mancato incremento patrimoniale subito dal socio per effetto della non conseguita assegnazione dell'alloggio sociale.
5. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 1123 c.c.;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1242, 1243 c.c., 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
Deduce il ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha detratto dall'importo del risarcimento dovuto dalla Cooperativa al AZ il vantaggio da quest'ultimo goduto tramite la disponibilità dell'alloggio dalla fine del 1975 alla data del rilascio (16.6.1982), locandolo anche a terzi, quantificato in £. 25.000.000. Sostiene che in tal modo la corte territoriale ha compiuto una indebita compensazione tra il credito risarcitorio del AZ ed il credito della Cooperativa avente ad oggetto l'equivalente pecuniario del godimento dell'immobile da parte del socio nel periodo compreso tra la consegna dell'alloggio ed il suo rilascio, sia perché della compensazione non sussistevano i requisiti, sia perché la Cooperativa non aveva fatto valere il suo credito.
5.1. Il motivo è fondato.
La censura è volta a denunciare una indebita compensatio lucri cum damno. Il ricorrente lamenta, in sostanza, che erroneamente la corte d'appello ha decurtato d'ufficio l'entità del risarcimento dovuto dalla Cooperativa al AZ, in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di assegnazione, dell'equivalente pecuniario del godimento del bene durante il periodo nel quale il AZ ne ha avuto la disponibilità.
Ora, per costante giurisprudenza di questa S.C., il principio della compensatio lucri cum damno può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta della condotta antidoverosa del debitore (v., per tutte, sent. n. 7612/99). E tale presupposto non è ravvisabile nel caso in esame, non potendo configurarsi l'uso ed il godimento del bene consegnato, in vista della futura assegnazione, al AZ quale socio della Cooperativa, come un vantaggio derivato al socio, danneggiato dalla mancata assegnazione, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della Cooperativa (v., in relazione all'ipotesi di inadempimento del venditore, sent. n .2209/97; n. 1417/97).
5.2. Il motivo va quindi accolto.
Ricorso n. 11588/00.
6. L'unico mezzo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, commi 1 e 2, c.c., ed omessa od insufficiente motivazione.
Deduce la ricorrente che il debito, in quanto discendente da inadempimento contrattuale, ha natura di debito di valuta, assoggettato al principio nominalistico, sicché l'eventuale maggior danno doveva essere dimostrato.
6.1. Il motivo non è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa S.C., anche in materia di inadempimento contrattuale l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce debito di valore, in quanto è diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, sicché resta sottratta al principio nominalistico e deve essere quantificata dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino al momento della liquidazione (sent. n. 11021/99; n. 166/96; n. 10722/95).
7. In conclusione, l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
8. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale;
accoglie il quarto;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 25 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2002.