Ordinanza cautelare 16 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00386/2026REG.PROV.COLL.
N. 04409/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4409 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5265/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. IN GA e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.– Oggetto del presente appello è la sentenza del Tar Lazio – Roma, Sezione V bis, n. 5265/2025 che ha respinto il ricorso promosso dall’odierna appellante, originaria -OMISSIS-, avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91; diniego opposto dal Ministero dell’Interno all’interessata, essendo emerso sul suo conto un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Modena n.-OMISSIS- per il reato di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione), commesso nell’ottobre 2012 in concorso con il marito.
L’appellante riferisce in particolare:
- di essere residente da oltre 20 anni in Italia a -OMISSIS-, provincia di Modena, di avervi svolto attività lavorativa e costruito la propria rete sociale;
- di essere stata in effetti attinta da condanna definitiva in relazione al procedimento penale contestato nel provvedimento oggetto del presente giudizio, giusta sentenza della Corte di appello di Bologna n.-OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 26 marzo 2017 ma con l’attenuante della particolare tenuità di cui al comma 2 dell’art. 648 c.p.;
- di aver ottenuto la riabilitazione con ordinanza n. -OMISSIS- del 10.12.2024 del Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Più precisamente, il rigetto gravato si fonda –dichiaratamente- non già sulla condanna in sé ma sul “comportamento” tenuto dall’interessata, ritenuto “ indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza ”, che escluderebbe la condivisione dei valori ritenuti fondamentali per la comunità.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, con atto in data 11 giugno 2025, per resistere al gravame.
Con ordinanza n. 2170/2025 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, proposta congiuntamente all’appello, con la seguente motivazione: “ Considerato che la cittadinanza è stata negata in ragione di precedente penale della richiedente consistente in condanna per ricettazione in concorso con il marito risalente al 2017 e che la riabilitazione è sopravvenuta al diniego stesso; Considerato che, pur in disparte la predetta condanna, si tratta di provvedimento connotato da ampia discrezionalità e che, in ogni caso, non si apprezza nella fattispecie il periculum in mora …”.
All’udienza del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – L’appello va respinto, confermando l’orientamento già espresso in sede cautelare.
2.1.- Preliminarmente giova richiamare lo stato della giurisprudenza, come di recente sintetizzata da questa Sezione, per la quale l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, secondo quanto si ricava dalla norma attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi della quale la cittadinanza “ può” essere concessa. Tale discrezionalità si esplica in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitates è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti (consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo) ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni di ordine politico-amministrativo; si tratta, cioè, di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. sentenza di questa Sezione n.1835 del 4/3/2025; in termini, stessa Sezione 2/5/2022, n. 3409 e 8/10/2021, n.6720).
Pertanto, l’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale; e spetta all’Amministrazione preposta di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per conseguire la cittadinanza stessa tra cui -per quel che qui rileva- l’assenza di precedenti penali, quale sintomo di una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
In estrema sintesi, la concessione della cittadinanza rappresenta il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico, sulla scorta di un giudizio prognostico che consenta di escludere che il richiedente possa in futuro disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr. da ultimo, ancora questa Sezione, 27/05/2025, n.4598).
2.2.- Ebbene, passando a valutare la vicenda amministrativa controversa alla stregua delle coordinate giurisprudenziali evidenziate, deve concludersi per la legittimità del diniego, rispetto al quale i vizi dedotti di difetto di istruttoria e motivazione risultano infondati avuto riguardo al momento dell’adozione del provvedimento negativo (aprile 2019).
L’Amministrazione intimata non si è, infatti, limitata a considerare in astratto la condotta ascritta alla ricorrente né ad opporre la natura ostativa del reato contestato; ne ha invece valutato in concreto la gravità in quel momento, ragionevolmente assegnando rilievo alla circostanza che la commissione del fatto fosse riconducibile ad un lasso temporale collocato a ridosso della presentazione della domanda di cittadinanza per cui è causa (il fatto risale all’ottobre 2012 laddove l’istanza è del 2011) e, di contro, ritenendo ininfluente la concessione dell’attenuante per particolare tenuità in sede di condanna definitiva (2017) in quanto non incidente sulla qualificazione del comportamento, ritenuto in sé “ indice sintomatico di inaffidabilità” e indicatore del “ mancato idoneo inserimento nella comunità nazionale” nè sull’entità della pena edittale (che, nel suo massimo, risulta superiore al limite di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91/92).
Tano meno può assegnarsi rilievo decisivo -come la difesa appellante pretenderebbe- alla riabilitazione ottenuta nel 2024 e alla decisione di chiudere ogni rapporto con il coniuge e con la precedente attività con questi condivisa, trattandosi di circostanze sopravvenute.
In buona sostanza il giudizio negativo dell’Amministrazione, sebbene fondato su di un –unico- episodio criminoso, non appare - ratione temporis - irragionevole, traducendosi in un giudizio di disvalore della condotta stessa in contrasto con i valori della comunità statale in cui l’odierna appellante ha chiesto di essere inserita stabilmente.
3.- L’appello va dunque respinto. Le spese di lite possono però essere compensate in considerazione della natura della questione controversa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN De IS, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
IN GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN GA | NN De IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.