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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona EL dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1613 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. VESENTINI MARIA;
RICORRENTE - ATTRICE
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTO
trattenuta in decisione, ai sensi ELl'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni ELle parti.
Per l'attrice.
“In via principale
- ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, accertare e dichiarare che la signora
[...]
è discendente di cittadino italiano dalla nascita Parte_2 in quanto discendenti dal signor (talvolta chiamato Persona_1 [...]
cittadino italiano emigrato in Brasile che ha validamente trasmesso la Per_1 cittadinanza italiana e ciò per i motivi tutti esposti nel presente atto.
pag. 1 di 5 - per l'effetto ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente, di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Legge, nei registri ELlo stato civile e anagrafici, ELla cittadinanza alla signora EL Parte_1 Parte_2
è discendente provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità Parte_1 consolari competenti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, iva e cap come per Legge.
In via istruttoria:
[omissis]”
Per il convenuto.
“Giudicare secondo giustizia. In caso di riconoscimento ELla cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), la compensazione ELle spese.”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, assumendo di averne titolo, chiede il riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi ELl'art. 1, l. n. 91 EL 1992, per essere discendente diretta di
[...]
(talvolta chiamato , cittadino italiano, in Persona_1 Persona_1 particolare esponendo che:
▪ , nato a [...] il [...], è Persona_1 immigrato in Argentina il 01.10.1924, e si è poi trasferito in Brasile (docc. 2, 3 ricorrente); egli non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta anche dal certificato negativo di naturalizzazione (doc. 1 ricorrente);
▪ ha contratto matrimonio con Persona_1 CP_2 il 01.01.1929 a Pennapolis – SP (doc. 4 ricorrente);
[...]
▪ dal matrimonio tra e è nato Persona_1 Controparte_2
il 09.01.1937 a Valparaiso - Sao Paulo (doc. 5 ricorrente); Persona_2
▪ quest'ultimo ha contratto matrimonio con YL RE ER il 17.09.1960 a
Guararapes - Sao Paulo - SP (doc. 6 ricorrente);
pag. 2 di 5 ▪ dal matrimonio tra e YL RE ER è nato Persona_2 [...]
il 13.04.1962 a Guararapes - Sao Paulo – SP (doc. 7 Persona_3 ricorrente);
▪ quest'ultimo ha contratto matrimonio con a Santa Per_4 Parte_2
Cecilia - Capital - Sao Paulo – SP il 25.04.1995 (doc. 8 ricorrente);
▪ dal matrimonio tra e è Persona_3 Parte_3 nata odierna ricorrente, il 24.04.2001 a Parte_2
Capital - Sao Paulo -SC (doc. 9 ricorrente).
2. La domanda è fondata.
Infatti, le sopra richiamate circostanze risultano dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 1 a 9 ricorso).
In particolare, risulta dal certificato rilasciato dal IV EL AR (doc. 3 ricorso) che l'ascendente italiano, , è emigrato l'1.10.1924. Egli Persona_1 pertanto, pur essendo nato e vissuto nei territori ELl'attuale Trentino, già appartenuti all'Impero austro-ungarico, ed entrati a far parte EL Regno d'Italia solamente dopo la Prima guerra mondiale, e precisamente il 16 luglio 1920, in forza EL Trattato di Saint Germain, ha acquistato la cittadinanza italiana in forza di tale Trattato, il quale ha stabilito l'acquisto di diritto ELla cittadinanza italiana da parte di chiunque avesse avuto, a quella data, la pertinenza “in un territorio che faceva parte dei territori ELl'antica Monarchia austro-ungarica” (art. 70 EL citato Trattato, approvato con R.d. n. 1804 EL 1919, conv. l. n. 1322 EL 1920). Non risulta che abbia perso la cittadinanza italiana, dovendosi escludere Persona_1 che egli sia stato naturalizzato come cittadino brasiliano (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 1 ricorrente). Egli ha poi trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis, al figlio e quest'ultimo ha a sua volta tramesso la Persona_2 cittadinanza italiana a suo figlio che a sua volta ha trasmesso Persona_3 la cittadinanza italiana all'odierna ricorrente.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va annotato che il presente caso è regolato dalla normativa anteriore alle modifiche introdotte dal d. l. n. 35 EL 2025, conv. l. n. 74 EL 2025, alla l. n. 91 EL 1992, avuto preciso riguardo alle limitazioni all'acquisto ELla cittadinanza italiana di cui al nuovo art. 3 bis di tale ultima legge e alla norma transitoria di cui alla lett. b) EL medesimo art. (“In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14
e 20 ELla presente legge, all'articolo 5 ELla legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli pag. 3 di 5 1, 2, 7, 10, 12 e 19 ELla legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 EL codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima ELla data di entrata in vigore EL presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una ELle seguenti condizioni: […] b) lo stato di cittadino ELl'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto ELla normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, ELla medesima data;
[…]”), tenendo presente che la domanda degli attori è stata presentata con ricorso depositato il 05.07.2024.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento ELla cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile, sì che nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività, legislativamente prevista, EL criterio di trasmissione unicamente maschile.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento ELlo status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio EL relativo certificato CP_1
o comunque a richiedere il riconoscimento ELlo status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta ELla documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, la ricorrente ha dato prova di aver cercato di seguire la via amministrativa, trovando tuttavia il sistema gravato di un insormontabile arretrato, tale da destinare ad un futuro incerto la sua domanda, là dove nel 2020 il di San Paolo EL Brasile, nell'informare l'utenza Parte_4 circa le modalità di presentazione ELla richiesta di appuntamento, contestualmente avvertiva l'utenza EL fatto che “attualmente sono in convocazione i richiedenti che hanno presentato domanda di appuntamento negli anni 2008, 2009 e 2010” (cfr. doc. 10 ricorrente).
Lo stesso qui costituitosi, riscontra “un contesto complesso e Controparte_3 caratterizzato da un'abnorme quantità di analoghe richieste di riconoscimento EL nostro status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91 EL 1992: da un recente accertamento disposto presso l'Ambasciata e i Consolati dei paesi latino americani, ed in particolare argentini e brasiliani, emerge l'esistenza di un flusso praticamente insostenibile di tali domande di naturalizzazione, non dovuto a mancanze o lentezze degli operatori in quelle sedi (peraltro caratterizzate da dotazioni organiche assai limitate) ma alla configurazione attuale ELla legislazione italiana in materia che, di fatto, consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano
pag. 4 di 5 quali discendenti l'acquisizione ELla nostra cittadinanza, senza limite di generazioni”, ossia
“un unicum normativo nell'intero panorama europeo e mondiale” che ha prodotto un numero insostenibile di domande (es. nell'ordine di 141 mila innanzi al Consolato di San Paolo nel solo anno 2021; cfr. pp. 3 e 4 comparsa di risposta).
Ne deriva una situazione di incertezza in ordine alla definizione ELla richiesta di riconoscimento ELlo status di cittadino italiano iure sanguinis, con un lasso temporale non solo irragionevole rispetto all'interesse sotteso al diritto vantato, ma altresì talmente dilatato da equivalere, all'atto pratico, a un diniego di riconoscimento EL diritto, con ciò giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
3. Sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi ELl'art. 92, comma 2, c.p.c., tenendo presente che l'elevato numero di richieste in via amministrativa, alle quali la pubblica amministrazione non può che farvi fronte nei limiti ELle sue concrete possibilità e, più in generale, nei limiti ELle risorse finanziarie disponibili, dà luogo a una oggettiva situazione di inesigibilità, come tale in nessuna misura imputabile all'amministrazione stessa, venendo diversamente in evidenza un fenomeno storico (indotto da numerosi mutamenti di tipo sociale ed economico, a fronte di una legislazione rimasta invariata per lungo tempo, e cioè sino al d. l. n. 36 EL 2025, conv. l. n. 74 EL 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini ELl'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) dichiara che l'attrice è cittadina italiana;
2) compensa le spese processuali tra le parti per intero;
manda al e, per esso, all'Ufficiale ELlo stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Trento, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona EL dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1613 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. VESENTINI MARIA;
RICORRENTE - ATTRICE
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTO
trattenuta in decisione, ai sensi ELl'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni ELle parti.
Per l'attrice.
“In via principale
- ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, accertare e dichiarare che la signora
[...]
è discendente di cittadino italiano dalla nascita Parte_2 in quanto discendenti dal signor (talvolta chiamato Persona_1 [...]
cittadino italiano emigrato in Brasile che ha validamente trasmesso la Per_1 cittadinanza italiana e ciò per i motivi tutti esposti nel presente atto.
pag. 1 di 5 - per l'effetto ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente, di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Legge, nei registri ELlo stato civile e anagrafici, ELla cittadinanza alla signora EL Parte_1 Parte_2
è discendente provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità Parte_1 consolari competenti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, iva e cap come per Legge.
In via istruttoria:
[omissis]”
Per il convenuto.
“Giudicare secondo giustizia. In caso di riconoscimento ELla cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), la compensazione ELle spese.”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, assumendo di averne titolo, chiede il riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi ELl'art. 1, l. n. 91 EL 1992, per essere discendente diretta di
[...]
(talvolta chiamato , cittadino italiano, in Persona_1 Persona_1 particolare esponendo che:
▪ , nato a [...] il [...], è Persona_1 immigrato in Argentina il 01.10.1924, e si è poi trasferito in Brasile (docc. 2, 3 ricorrente); egli non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta anche dal certificato negativo di naturalizzazione (doc. 1 ricorrente);
▪ ha contratto matrimonio con Persona_1 CP_2 il 01.01.1929 a Pennapolis – SP (doc. 4 ricorrente);
[...]
▪ dal matrimonio tra e è nato Persona_1 Controparte_2
il 09.01.1937 a Valparaiso - Sao Paulo (doc. 5 ricorrente); Persona_2
▪ quest'ultimo ha contratto matrimonio con YL RE ER il 17.09.1960 a
Guararapes - Sao Paulo - SP (doc. 6 ricorrente);
pag. 2 di 5 ▪ dal matrimonio tra e YL RE ER è nato Persona_2 [...]
il 13.04.1962 a Guararapes - Sao Paulo – SP (doc. 7 Persona_3 ricorrente);
▪ quest'ultimo ha contratto matrimonio con a Santa Per_4 Parte_2
Cecilia - Capital - Sao Paulo – SP il 25.04.1995 (doc. 8 ricorrente);
▪ dal matrimonio tra e è Persona_3 Parte_3 nata odierna ricorrente, il 24.04.2001 a Parte_2
Capital - Sao Paulo -SC (doc. 9 ricorrente).
2. La domanda è fondata.
Infatti, le sopra richiamate circostanze risultano dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 1 a 9 ricorso).
In particolare, risulta dal certificato rilasciato dal IV EL AR (doc. 3 ricorso) che l'ascendente italiano, , è emigrato l'1.10.1924. Egli Persona_1 pertanto, pur essendo nato e vissuto nei territori ELl'attuale Trentino, già appartenuti all'Impero austro-ungarico, ed entrati a far parte EL Regno d'Italia solamente dopo la Prima guerra mondiale, e precisamente il 16 luglio 1920, in forza EL Trattato di Saint Germain, ha acquistato la cittadinanza italiana in forza di tale Trattato, il quale ha stabilito l'acquisto di diritto ELla cittadinanza italiana da parte di chiunque avesse avuto, a quella data, la pertinenza “in un territorio che faceva parte dei territori ELl'antica Monarchia austro-ungarica” (art. 70 EL citato Trattato, approvato con R.d. n. 1804 EL 1919, conv. l. n. 1322 EL 1920). Non risulta che abbia perso la cittadinanza italiana, dovendosi escludere Persona_1 che egli sia stato naturalizzato come cittadino brasiliano (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 1 ricorrente). Egli ha poi trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis, al figlio e quest'ultimo ha a sua volta tramesso la Persona_2 cittadinanza italiana a suo figlio che a sua volta ha trasmesso Persona_3 la cittadinanza italiana all'odierna ricorrente.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va annotato che il presente caso è regolato dalla normativa anteriore alle modifiche introdotte dal d. l. n. 35 EL 2025, conv. l. n. 74 EL 2025, alla l. n. 91 EL 1992, avuto preciso riguardo alle limitazioni all'acquisto ELla cittadinanza italiana di cui al nuovo art. 3 bis di tale ultima legge e alla norma transitoria di cui alla lett. b) EL medesimo art. (“In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14
e 20 ELla presente legge, all'articolo 5 ELla legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli pag. 3 di 5 1, 2, 7, 10, 12 e 19 ELla legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 EL codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima ELla data di entrata in vigore EL presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una ELle seguenti condizioni: […] b) lo stato di cittadino ELl'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto ELla normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, ELla medesima data;
[…]”), tenendo presente che la domanda degli attori è stata presentata con ricorso depositato il 05.07.2024.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento ELla cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile, sì che nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività, legislativamente prevista, EL criterio di trasmissione unicamente maschile.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento ELlo status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio EL relativo certificato CP_1
o comunque a richiedere il riconoscimento ELlo status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta ELla documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, la ricorrente ha dato prova di aver cercato di seguire la via amministrativa, trovando tuttavia il sistema gravato di un insormontabile arretrato, tale da destinare ad un futuro incerto la sua domanda, là dove nel 2020 il di San Paolo EL Brasile, nell'informare l'utenza Parte_4 circa le modalità di presentazione ELla richiesta di appuntamento, contestualmente avvertiva l'utenza EL fatto che “attualmente sono in convocazione i richiedenti che hanno presentato domanda di appuntamento negli anni 2008, 2009 e 2010” (cfr. doc. 10 ricorrente).
Lo stesso qui costituitosi, riscontra “un contesto complesso e Controparte_3 caratterizzato da un'abnorme quantità di analoghe richieste di riconoscimento EL nostro status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91 EL 1992: da un recente accertamento disposto presso l'Ambasciata e i Consolati dei paesi latino americani, ed in particolare argentini e brasiliani, emerge l'esistenza di un flusso praticamente insostenibile di tali domande di naturalizzazione, non dovuto a mancanze o lentezze degli operatori in quelle sedi (peraltro caratterizzate da dotazioni organiche assai limitate) ma alla configurazione attuale ELla legislazione italiana in materia che, di fatto, consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano
pag. 4 di 5 quali discendenti l'acquisizione ELla nostra cittadinanza, senza limite di generazioni”, ossia
“un unicum normativo nell'intero panorama europeo e mondiale” che ha prodotto un numero insostenibile di domande (es. nell'ordine di 141 mila innanzi al Consolato di San Paolo nel solo anno 2021; cfr. pp. 3 e 4 comparsa di risposta).
Ne deriva una situazione di incertezza in ordine alla definizione ELla richiesta di riconoscimento ELlo status di cittadino italiano iure sanguinis, con un lasso temporale non solo irragionevole rispetto all'interesse sotteso al diritto vantato, ma altresì talmente dilatato da equivalere, all'atto pratico, a un diniego di riconoscimento EL diritto, con ciò giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
3. Sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi ELl'art. 92, comma 2, c.p.c., tenendo presente che l'elevato numero di richieste in via amministrativa, alle quali la pubblica amministrazione non può che farvi fronte nei limiti ELle sue concrete possibilità e, più in generale, nei limiti ELle risorse finanziarie disponibili, dà luogo a una oggettiva situazione di inesigibilità, come tale in nessuna misura imputabile all'amministrazione stessa, venendo diversamente in evidenza un fenomeno storico (indotto da numerosi mutamenti di tipo sociale ed economico, a fronte di una legislazione rimasta invariata per lungo tempo, e cioè sino al d. l. n. 36 EL 2025, conv. l. n. 74 EL 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini ELl'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) dichiara che l'attrice è cittadina italiana;
2) compensa le spese processuali tra le parti per intero;
manda al e, per esso, all'Ufficiale ELlo stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Trento, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 5 di 5