Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 2
L'attività propedeutica alle erogazioni di prestazioni previdenziali e, in particolare, l'apertura della posizione contributiva a favore di un soggetto, si pone come momento che incide direttamente su situazioni giuridiche di diritto soggettivo e quindi il potere ispettivo dell'INPS volto alla verifica della effettiva sussistenza dei presupposti di versamenti contributivi e all'eventuale annullamento della posizione contributiva è sottoposto alla ordinaria prescrizione decennale, in armonia del resto con il principio secondo cui gli atti degli istituti previdenziali in materia di rapporti assicurativi hanno carattere non autoritativo ma paritetico e oggetto dei giudizi in materia sono le posizioni di diritto - obbligo delle parti.
Nel giudizio promosso contro l'INPS dal lavoratore assicurato per l'accertamento dell'illegittimità dell'atto con cui l'Istituto abbia provveduto ad annullare determinate contribuzioni previdenziali e ad escluderle dalla sua posizione assicurativa per la dedotta insussistenza dei presupposti dei versamenti (nella specie, per la non qualificabilità come di lavoro subordinato di taluni rapporti), non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg. Magistrati:
Presidente: dott. Gentile Rapone
consigliere: dott. Alberto Eula
consigliere: dott. Paolino Dell'Anno
consigliere: dott. Erminio Ravagnini
consigliere: dott. Giuseppe Cellerino rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, in persona del legale rappresentante elettivamente dom. in Roma, via della Frezza 17 presso gli avv.Rina Sarto, Fabrizio Correra e Domenico Ponturo da cui è rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso, (RICORRENTE)
contro
SI CE, elettivamente domiciliato in Roma, v.le Mazzini 134, presso l'avv.Claudio Sadurny, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Consonni per procura a margine del controricorso, (RESISTENTE)
avverso la sentenza n. 194/97del Tribunale di Monza del 24.1- 14.2.97 (R.G. n. 1175/96)
Udita la relazione del cons. Cellerino all'udienza del 23 novembre '98.
Udito il P.M. s.Procuratore generale dott. Massimo Fedeli che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo e l'assorbimento del secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
Il sig. CE SI ricorreva al Pretore giudice del lavoro di Monza perché venisse annullato, sulla base dell'eccepita prescrizione, il provvedimento del 30 marzo 1992 con il quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale gli aveva comunicato d'aver escluso, in seguito a due ispezioni dell'ottobre e del novembre 1991, la configurabilità dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti con La Nuova Visthal s.a.s. di BE R. dal luglio '74 al febbraio '76 e con la OPT s.a.s. di BE EN e C. dal febbraio '76 al maggio '80, annullando conseguentemente la contribuzione, in considerazione della prevalenza dell'apporto di capitali rispetto al lavoro personale da lui svolto
Il Pretore, accogliendo le deduzioni dell'Inps rigettava la domanda e questa sentenza, appellata dal SI, veniva riformata dal Tribunale di Monza che, accogliendo l'eccezione, dichiarava prescritto il diritto dell'Inps ad annullare la sua posizione contributiva. Osserva questo Giudice che, al pari delle omissioni contributive, sottoposte a prescrizione decennale, anche l'accertamento della mancanza dei requisiti legittimanti la posizione contributiva era soggetto alla stessa prescrizione, non valendo il richiamo all'art. 52 della l. n.88/1989 in tema di errore nella attribuzione, erogazione o riliquidazione della pensione, posto che dette ipotesi integrano errori dell'Ente, riguarda il tempo dell'accertamento ispettivo, ne' potendo valere la sospensione della prescrizione denunciata dall'Ente, mancando la prova del dolo da parte del SI. Avverso la sentenza del Tribunale di Monza l'Inps promuove ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste la parte intimata con controricorso.
Motivi della decisione
Contro la sentenza del Tribunale di Monza che, accogliendo la eccezione di prescrizione proposta dal sig. CE SI, ha negato il diritto dell'Inps ad annullare la relativa posizione assicurativa per mancanza dell'elemento della subordinazione in relazione a periodi di lavoro risalenti a ben oltre dieci anni prima, l'Istituto, con la prima censura, sostiene la violazione dell'art. 102, cod.proc.civ. (art. 360, n.3, cod.proc.civ.) per violazione del contraddittorio avendo il SI omesso di chiamare in giudizio le societa' con le quali aveva lavorato, trattandosi di litisconsorzio necessario secondo l'insegnamento della Cassazione (sent. n. 5321/92). Ritiene il Collegio che la peculiarità del precedente attraverso cui la Corte affermò, a suo tempo, l'esistenza di un litisconsorzio necessario fra l'azienda familiare e il componente della famiglia nella specifica fattispecie allora sottoposta al suo esame (che vedeva un lavoratore pretermesso nel l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, "quale presupposto indispensabile al sorgere del rapporto di assicurazione,..." essendo in quella sede impugnato dall'azienda il verbale ispettivo dell'Ente) non possa essere richiamato a supporto di questa fattispecie in cui causa petendi e petitum hanno assunto, come sopra descritto, una diversa prospettazione originaria, là trattandosi della impugnazione di un verbale ispettivo e qui dell'annullamento di un atto intestato al lavoratore.
D'altra parte, anche più di recente, la Cassazione è pervenuta, in situazioni consimili a quella qui dedotta, ad affermare il principio secondo cui non si verifica una ipotesi di litisconsorzio necessario ove "l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto assicurativo previdenziale, mentre la questione concernente il rapporto di lavoro può essere risolta "incidenter tantum" e quindi senza che la decisione possa costituire giudicato nei confronti del datore di lavoro". (v. Cass. nn. 169/94;
12380/95; 72 e 6565/98).
A questo indirizzo ormai consolidato intende la Corte di uniformarsi, sicché questo motivo del ricorso deve essere rigettato. Parimenti deve essere rigettato il secondo motivo con il quale l'Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.97 della Costituzione e dei principi in tema di annullamento dei provvedimenti della P.A. in sede di autotutela, nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 360, nn.3 e 5, cod.proc.civ., sostenendo il suo potere, in ogni tempo, di rettificare ed annullare qualsiasi provvedimento, "essendo pacifico, in via di principio il potere, da parte della P.A. di rimuovere ex tunc gli effetti di un atto illegittimo" ed essendo viziata la sentenza laddove ha trascurato di accertare la natura del rapporto di lavoro intercorso fra le società e il SI, di cui questi, per parte sua tra l'altro rileva, contestando le opposte considerazioni, l'estinzione o l'irreperibilità della sede, a causa del gran tempo trascorso. Il motivo non merita di essere condiviso.
Secondo un risalente indirizzo reso inizialmente in sede di regolamento di giurisdizione (SS.UU. n. 1261/75), che si è andato consolidando in quest'ultimo ventennio, pur sempre anche attraverso l'intervento equilibratore delle Sezioni Unite (v. ad es. SS.UU. n. 6479/88), e che parte dalla considerazione che il provvedimento di concessione della pensione d'ivalidità dell'Inps (o dell'Inail) "non è un atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione (in quanto tale diritto, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione previdenziale, e serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa) ma è un atto di certazione, riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti o situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo", sicché "l'azione proposta davanti al giudice per ottenere la pensione non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto la fondatezza, in tutti i suoi aspetti, della pretesa dell'assicurato"(v. Cass. SS.UU. n. 6141/87), è maturata la argomentata convinzione (v. Cass. nn. 6785/91), che rispetto a questi atti di natura ricognitiva (ovvero atti "paritetici" e non atti "provvedimento", con potere di degradazione del diritto soggettivo ad interesse legittimo), di certazione e di adempimento "non è configurabile un potere amministrativo di autotutela (decisoria) che si estrinsechi in annullamento o revoca di essi ....."
In questo contesto "il diniego, di continuare a corrispondere una prestazione in precedenza riconosciuta non è altrimenti qualificabile = prosegue la sentenza da ultimo citata = che come rifiuto di adempimento, della cui legittimità si deve giudicare in relazione all'esistenza o inesistenza del diritto, tanto originaria che sopravvenuta", tenendo conto della circostanza che il Giudice ordinario conosce, "secondo il modello titpico della sua giurisdizione", del rapporto e della esistenza della obbligazione ex lege e non dell'atto, "dal momento che oggetto del giudizio non è il legittimo esercizio di un tipico potere amministrativo, ma l'esistenza della obbligazione ex lege". (conf. Cass. n. 6231/94). Alla stregua di queste premesse non può essere revocato in dubbio che anche l'attività propedeutica all'erogazione della prestazione previdenziale e, in particolare l'apertura della posizione contributiva in capo a un soggetto, si ponga come momento che incide direttamente su situazioni giuridiche di diritto soggettivo di cui la legge, senza alcuna possibilità di mediazione della Pubblica Amministrazione, determina direttamente l'an, il quantum, il quomodo, ecc., dei contenuti.
Se questo è il contesto in cui si "muove" il rapporto previdenziale e la sua tutela giudiziaria di fronte all'AGO, dove si confrontano le posizione di diritto soggettivo del cittadino titolare di determinati requisiti previsti dalla legge, con gli "atti di adempimento" o di esecuzione della P.A., non v'è dubbio che anche l'esercizio dei poteri connessi a questa attività. tra l'altro assistita da poteri di supremazia ispettiva, esplichi non tanto, come visto, una funzione autoritativa, bensì di natura "paritetica", simmetricamente opposta tuttavia convergente con l'interesse del cittadino, trovando pertanto termine ed esaurimento nel rispetto e in conformità al generale limite temporale dell'esercizio dei diritti fondato sulla prescrizione.
Orbene il mancato esercizio della funzione ispettiva dell'Inps per circa undici anni dall'esaurimento dei rapporti di lavoro del SI con le DitteNuova Visthal e OPT e il successivo provvedimento di annullamento della sua posizione contributiva, portato a conoscenza del SI a circa dodici anni dalla loro pacifica cessazione, non possono trovare giustificazione nei poteri di autotutela della P.A. ove questi non vengano affatto esercitati nel decennio di compatibilità, come dimostra di essere consapevole lo stesso Istituto previdenziale.
Infatti, emerge dalla sentenza impugnata che "forse conscia di quanto sopra, la difesa dell'Inps ha ribadito, anche nel giudizio d'appello, la propria eccezione di sospensione ex art. 2941, n. 8 cod. civ. del decorso della prescrizione, allegando l'esistenza di un comportamento doloso del SI...", di cui peraltro non esiste traccia di prova (v., per quest'ultimo profilo, Cass. n. 5977/84). Alla luce di quanto sopra il Collegio non ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per compensare fra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 1999