Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2748
CASS
Sentenza 23 marzo 1999

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L'attività propedeutica alle erogazioni di prestazioni previdenziali e, in particolare, l'apertura della posizione contributiva a favore di un soggetto, si pone come momento che incide direttamente su situazioni giuridiche di diritto soggettivo e quindi il potere ispettivo dell'INPS volto alla verifica della effettiva sussistenza dei presupposti di versamenti contributivi e all'eventuale annullamento della posizione contributiva è sottoposto alla ordinaria prescrizione decennale, in armonia del resto con il principio secondo cui gli atti degli istituti previdenziali in materia di rapporti assicurativi hanno carattere non autoritativo ma paritetico e oggetto dei giudizi in materia sono le posizioni di diritto - obbligo delle parti.

Nel giudizio promosso contro l'INPS dal lavoratore assicurato per l'accertamento dell'illegittimità dell'atto con cui l'Istituto abbia provveduto ad annullare determinate contribuzioni previdenziali e ad escluderle dalla sua posizione assicurativa per la dedotta insussistenza dei presupposti dei versamenti (nella specie, per la non qualificabilità come di lavoro subordinato di taluni rapporti), non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2748
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2748
    Data del deposito : 23 marzo 1999

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