Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13394
CASS
Sentenza 13 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale

    La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi sulla valutazione degli atti processuali, evidenziando che il decreto di archiviazione non faceva riferimento alle intercettazioni in questione e che tale decreto non ha efficacia di giudicato nei confronti di terzi. La decisione cautelare sui presunti autori materiali non produce effetti vincolanti per i ricorrenti. Le censure si basano su elementi ipotetici e non su dati fattuali verificabili.

  • Rigettato
    Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità delle persone offese

    La valutazione della credibilità delle persone offese è una questione di fatto che è stata affrontata dai giudici di merito in modo logico e lineare, trovando riscontro negli altri elementi di prova. Le censure dei ricorrenti invocano una rilettura degli elementi probatori estranea al sindacato di legittimità. La valutazione dei contenuti delle intercettazioni è un apprezzamento di merito, e le critiche dei ricorrenti non evidenziano illogicità manifesta o discordanza decisiva tra prova raccolta e valutata.

  • Rigettato
    Carenza della motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva

    I giudici di appello hanno correttamente rilevato l'inammissibilità del motivo di gravame per difetto di specificità, poiché non erano state confutate le argomentazioni del primo giudice né indicate in modo specifico le ragioni della richiesta di esclusione della recidiva.

  • Inammissibile
    Sopravvenuta prescrizione dei reati

    L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso si estende ai motivi aggiunti, inclusa l'eccezione di prescrizione, in virtù del vincolo di connessione tra gli stessi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale

    La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi sulla valutazione degli atti processuali, evidenziando che il decreto di archiviazione non faceva riferimento alle intercettazioni in questione e che tale decreto non ha efficacia di giudicato nei confronti di terzi. La decisione cautelare sui presunti autori materiali non produce effetti vincolanti per i ricorrenti. Le censure si basano su elementi ipotetici e non su dati fattuali verificabili.

  • Rigettato
    Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità delle persone offese

    La valutazione della credibilità delle persone offese è una questione di fatto che è stata affrontata dai giudici di merito in modo logico e lineare, trovando riscontro negli altri elementi di prova. Le censure dei ricorrenti invocano una rilettura degli elementi probatori estranea al sindacato di legittimità. La valutazione dei contenuti delle intercettazioni è un apprezzamento di merito, e le critiche dei ricorrenti non evidenziano illogicità manifesta o discordanza decisiva tra prova raccolta e valutata.

  • Rigettato
    Carenza della motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva

    I giudici di appello hanno correttamente rilevato l'inammissibilità del motivo di gravame per difetto di specificità, poiché non erano state confutate le argomentazioni del primo giudice né indicate in modo specifico le ragioni della richiesta di esclusione della recidiva.

  • Inammissibile
    Sopravvenuta prescrizione dei reati

    L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso si estende ai motivi aggiunti, inclusa l'eccezione di prescrizione, in virtù del vincolo di connessione tra gli stessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13394
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13394
    Data del deposito : 13 aprile 2026

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