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Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13394 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) EO AT, nato a [...] il [...] 2) EO IE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LE OS;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA LL, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udite le conclusioni dell’Avv. OV Fava (sostituto processuale dell'avvocato AN RA difensore della parte civile OV CC), che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
udite le conclusioni dell’Avv. OV Fava, difensore della parte civile RO RA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
udite le conclusioni dell’Avv. Leopoldo Suprani, difensore della parte civile NA TU, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13394 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 06/02/2026 2 udite le conclusioni dell’Avv. Massimo Torre, difensore dei ricorrenti AT EO e IE EO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. AT EO e IE EO, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 aprile 2025 con la quale la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 27 aprile 2022, dal Tribunale di Salerno, li ha condannati alla pena di anni 5, mesi 2, giorni 25 di reclusione ed euro 8.590,00 di multa in relazione ai reati rispettivamente ascritti, previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione delle condotte di cui al capo C) commesse fino al 28 giugno 2012. 2. I ricorrenti, con il primo motivo, lamentano violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla loro penale responsabilità. La Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le doglianze difensive, con le quali si era evidenziato che sette degli otto indagati, indicati quali autori materiali dei reati per cui i EO sono stati ritenuti mandanti, hanno beneficiato di un provvedimento di archiviazione, mai seguito da richiesta di riapertura delle indagini, nonostante il decorso di tredici anni. I ricorrenti censurano, inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 20), secondo cui le intercettazioni ambientali del 18 novembre 2014, eseguite presso la caserma dei carabinieri di Battipaglia e ritenute decisive ai fini della condanna dei EO, non sarebbero state presenti nel fascicolo delle indagini preliminari al momento dell’archiviazione nei confronti degli altri indagati né avrebbero costituito oggetto del provvedimento cautelare genetico. Sotto altro profilo, la difesa lamenta che la Corte di merito non avrebbe fornito risposta alla deduzione difensiva circa l’illogicità della mancata trasmissione, da parte del Pubblico ministero, delle suddette intercettazioni al giudice per le indagini preliminari nel periodo intercorrente tra la richiesta e il provvedimento di archiviazione, pari a circa cinque anni. La difesa sostiene, inoltre, che le intercettazioni sarebbero state trascritte in data 19 novembre 2014 e trasmesse il giorno successivo al Pubblico ministero, il quale le avrebbe inserite nel fascicolo delle indagini preliminari del procedimento n. 3566/2015 R.G.N.R. in epoca anteriore al decreto di archiviazione del 5 febbraio 2019, affermazione fondata sul contenuto del verbale di trascrizione in atti. Da ciò deriverebbe, secondo i ricorrenti, la contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo il medesimo compendio probatorio costituito base sia per 3 l’archiviazione delle posizioni degli autori materiali sia per la condanna dei EO quali mandanti dei medesimi fatti. 3. I ricorrenti, con il secondo motivo di impugnazione, deducono carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle persone offese. 3.1. La motivazione sarebbe del tutto illogica nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto attendibile la persona offesa RO RA, qualificando come legittimo il suo ricorso all’assessore del comune di Giffoni Val di Piana per visionare atti relativi alla pastorizia dei EO, pur in asserito contrasto con i regolamenti comunali, e, per converso, ha definito come espressione di una “strategia della violenza” l’iniziativa dei ricorrenti di adire l’autorità giudiziaria per il riconoscimento dei propri diritti. 3.2. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale sarebbe insufficiente e assertiva anche in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa NA TU, le cui dichiarazioni sulla stipula del contratto con il TE sarebbero state smentite da quest’ultimo, che avrebbe riferito della mancata conclusione dell’affare per le eccessive pretese economiche della TU. La Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare, in modo apodittico, che la discrasia tra le dichiarazioni della TU e del TE non sarebbe idonea a scardinare il giudizio di attendibilità cui era giunto il Tribunale, senza tuttavia esplicitare le ragioni della ritenuta irrilevanza della stessa. La Corte distrettuale non avrebbe, inoltre, chiarito perché il teste TE non era stato indicato nella lista testi del Pubblico ministero pur essendo stato escusso nel corso delle indagini preliminari né avrebbe disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza in ordine al reato di falsa testimonianza ipotizzabile a carico del TE. L’inattendibilità della TU, secondo la difesa, troverebbe ulteriore riscontro nelle dichiarazioni dell’imputato EO, il quale ha riferito di non aver avuto contrasti con il Napoli in epoca successiva al 2010. 3.3. La motivazione, infine, sarebbe congetturale ed apparente anche in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa OV CC essendosi i giudici di appello limitati ad affermare, in modo del tutto apodittico, che la “tematica afferente alla SCIA è una argomentazione sostanzialmente congetturale” (vedi pag. 11 del ricorso) senza fornire un adeguato supporto argomentativo a tale affermazione. 4 3.4. Infine, si rileva che la maggior parte delle intercettazioni in atti non coinvolgerebbe i ricorrenti, trattandosi di conversazioni tra terzi prive di elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento dei EO nei reati contestati. 4. I ricorrenti, con il terzo motivo di impugnazione, eccepiscono carenza della motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva ritenuta dal primo giudice. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto generico il motivo di appello (con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame sul punto) senza tenere conto che all’interno dei motivi di appello erano facilmente evincibili le ragioni poste a sostegno della richiesta di esclusione della contesta recidiva, con particolare riferimento alla scarsa gravità dei precedenti penali da cui i EO sono gravati (condanna per pascolo abusivo e abbandono di animali in fondo altrui), al trascurabile disvalore delle contestate condotte delittuose, condotte che non potrebbero considerarsi sintomatiche di una accentuata pericolosità sociale rilevante ai fini della sussistenza della recidiva, nonché all’avvenuto pagamento della gran parte delle statuizioni civili. 5. Il difensore dei ricorrenti, in data 22 gennaio 2026, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso ed in subordine ha chiesto dichiararsi prescritti i reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato corretta applicazione ai principi che regolano la valutazione degli atti del procedimento penale, evidenziando, con motivazione puntuale e coerente con gli atti processuali, come il decreto di archiviazione adottato nei confronti dei soggetti inizialmente indicati quali autori materiali dei reati - per i quali gli odierni ricorrenti sono stati ritenuti responsabili in qualità di mandanti - sia del tutto privo di qualsiasi riferimento alle intercettazioni richiamate dalla difesa (vedi pag. da 19 a 21 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno, in proposito, correttamente evidenziato come nel menzionato decreto di archiviazione venga affermato che, a seguito del rigetto di richiesta cautelare, “nessuna attività di indagine è stata effettuata allo scopo di ulteriormente corroborare il quadro indiziario-probatorio”, circostanza che esclude, sul piano logico, la possibilità di affermare che le intercettazioni indicate dalla difesa siano state poste a fondamento del provvedimento di archiviazione. 1.1. Con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, la Corte di merito ha chiarito come il decreto di archiviazione costituisca un provvedimento adottato 5 allo stato degli atti, privo di qualsiasi efficacia di giudicato e, pertanto, inidoneo a contenere una pronuncia di merito liberatoria avente effetti vincolanti nei confronti di soggetti diversi da quelli cui si riferisce. Tale impostazione risulta conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il provvedimento di archiviazione non assume natura decisoria sul merito dell’accusa, ma si limita a esprimere una valutazione prognostica circa l’inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio, con la conseguenza che esso non produce effetti preclusivi né vincolanti in altri procedimenti o nei confronti di soggetti diversi ((Sez. 3, n. 10407 del 16/01/2020, Esposito, Rv. 278541-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 2933 del 15/12/2021, Furnò, Rv. 282591 – 01). 1.2. Analogamente, è stato correttamente escluso che la decisione cautelare riguardante i presunti autori materiali dei reati di cui al capo di imputazione possa spiegare effetti favorevoli sulla posizione giuridica degli odierni ricorrenti, trattandosi di determinazioni che, per la loro natura provvisoria e strumentale, non spiegano effetti vincolanti nel giudizio di merito né possono essere automaticamente estese a posizioni soggettive differenti. Ne consegue che le censure difensive, come correttamente affermato dalla Corte di merito, si risolvono in una lettura non conforme ai principi che governano l’autonomia dei procedimenti e la valutazione del materiale indiziario. 1.3. Il motivo in esame si fonda, peraltro, su elementi di natura meramente ipotetica o di segno negativo, non ancorati a dati fattuali oggettivamente verificabili, ma ricavati da valutazioni astratte e suggestive, utilizzate per prospettare ricostruzioni alternative dirette a contestare il percorso argomentativo della Corte di merito, con particolare riferimento all’asserita utilizzazione delle intercettazioni da parte del giudice per le indagini preliminari. Si tratta, in particolare, di deduzioni che prescindono da un’adeguata disamina degli atti processuali, risolvendosi nell’abbandono del piano della realtà fattuale a favore di ipotesi congetturali alternative, estranee alla logica della prova e non supportate da elementi idonei a incidere in modo significativo sulla tenuta logica e sulla complessiva coerenza del ragionamento decisorio. 2. Il secondo motivo è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 6 2.1. La versione dei fatti offerta da OV CC, NA TU e RO RA risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato profili di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalle persone offese (vedi pagg. da 53 a 56 della sentenza di primo grado e pagg. da 26 a 40 della sentenza impugnata). I ricorrenti obliterano le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie delle persone offese, senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze in proposito conformi ed invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità. Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01; Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, Abbruzzese, Rv. 289333-01) Tale ipotesi non è non ravvisabile, nel caso di specie, in quanto l’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale appare esente da vizi logici, fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni di OV CC, NA TU e RO RA (nonché delle numerose prove che hanno fornito pieno riscontro a tali dichiarazioni accusatorie) in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, univocità e coerenza, in quanto conducenti all’affermazione di piena credibilità delle asserzioni delle persone offese. 2.2. Quanto alle censure difensive inerenti all’inidoneità del contenuto delle intercettazioni a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti, deve essere ribadito che la valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 1, n. 4815 del 22/10/2025, Palmeri, non massimata), circostanze non dedotte né riscontrate nel caso di specie. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno rappresentato la divergenza tra il contenuto delle conversazioni trascritte e quelle registrate, ma si sono limitati a 7 obiettare circa l'efficacia dimostrativa della loro partecipazione alla commissione delle fattispecie rubricate, sicché devono ritenersi non consentite tali censure sviluppate nel motivo di ricorso. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno correttamente rilevato l’inammissibilità del motivo di gravame con cui era stata chiesta l’esclusione delle “residuali aggravanti contestate” (pag. 30 dell’atto di appello), senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dal primo giudice e senza indicare in modo specifico le ragioni a fondamento di tale richiesta. Deve, in proposito, ribadirsi che i motivi di impugnazione sono inammissibili per difetto di specificità quando, come nel caso oggetto di scrutinio, non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287205 – 01). 4. Deve essere, infine, evidenziato che l'inammissibilità del ricorso principale si estende al motivo aggiunto con cui la difesa eccepisce, in modo del tutto generico, la sopravvenuta prescrizione dei reati. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158-01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850-01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata). 5. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. I ricorrenti devono essere condannati anche alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili OV CC, NA TU e RO RA, che, in 8 base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili CC OV, TU NA e RA RO che liquida in complessivi euro 3.167,00 per ciascuna, oltre accessori di legge. Così deciso il 06 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE OS OV IO
udita la relazione svolta dal Consigliere LE OS;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA LL, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udite le conclusioni dell’Avv. OV Fava (sostituto processuale dell'avvocato AN RA difensore della parte civile OV CC), che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
udite le conclusioni dell’Avv. OV Fava, difensore della parte civile RO RA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
udite le conclusioni dell’Avv. Leopoldo Suprani, difensore della parte civile NA TU, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13394 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 06/02/2026 2 udite le conclusioni dell’Avv. Massimo Torre, difensore dei ricorrenti AT EO e IE EO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. AT EO e IE EO, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 aprile 2025 con la quale la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 27 aprile 2022, dal Tribunale di Salerno, li ha condannati alla pena di anni 5, mesi 2, giorni 25 di reclusione ed euro 8.590,00 di multa in relazione ai reati rispettivamente ascritti, previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione delle condotte di cui al capo C) commesse fino al 28 giugno 2012. 2. I ricorrenti, con il primo motivo, lamentano violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla loro penale responsabilità. La Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le doglianze difensive, con le quali si era evidenziato che sette degli otto indagati, indicati quali autori materiali dei reati per cui i EO sono stati ritenuti mandanti, hanno beneficiato di un provvedimento di archiviazione, mai seguito da richiesta di riapertura delle indagini, nonostante il decorso di tredici anni. I ricorrenti censurano, inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 20), secondo cui le intercettazioni ambientali del 18 novembre 2014, eseguite presso la caserma dei carabinieri di Battipaglia e ritenute decisive ai fini della condanna dei EO, non sarebbero state presenti nel fascicolo delle indagini preliminari al momento dell’archiviazione nei confronti degli altri indagati né avrebbero costituito oggetto del provvedimento cautelare genetico. Sotto altro profilo, la difesa lamenta che la Corte di merito non avrebbe fornito risposta alla deduzione difensiva circa l’illogicità della mancata trasmissione, da parte del Pubblico ministero, delle suddette intercettazioni al giudice per le indagini preliminari nel periodo intercorrente tra la richiesta e il provvedimento di archiviazione, pari a circa cinque anni. La difesa sostiene, inoltre, che le intercettazioni sarebbero state trascritte in data 19 novembre 2014 e trasmesse il giorno successivo al Pubblico ministero, il quale le avrebbe inserite nel fascicolo delle indagini preliminari del procedimento n. 3566/2015 R.G.N.R. in epoca anteriore al decreto di archiviazione del 5 febbraio 2019, affermazione fondata sul contenuto del verbale di trascrizione in atti. Da ciò deriverebbe, secondo i ricorrenti, la contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo il medesimo compendio probatorio costituito base sia per 3 l’archiviazione delle posizioni degli autori materiali sia per la condanna dei EO quali mandanti dei medesimi fatti. 3. I ricorrenti, con il secondo motivo di impugnazione, deducono carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle persone offese. 3.1. La motivazione sarebbe del tutto illogica nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto attendibile la persona offesa RO RA, qualificando come legittimo il suo ricorso all’assessore del comune di Giffoni Val di Piana per visionare atti relativi alla pastorizia dei EO, pur in asserito contrasto con i regolamenti comunali, e, per converso, ha definito come espressione di una “strategia della violenza” l’iniziativa dei ricorrenti di adire l’autorità giudiziaria per il riconoscimento dei propri diritti. 3.2. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale sarebbe insufficiente e assertiva anche in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa NA TU, le cui dichiarazioni sulla stipula del contratto con il TE sarebbero state smentite da quest’ultimo, che avrebbe riferito della mancata conclusione dell’affare per le eccessive pretese economiche della TU. La Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare, in modo apodittico, che la discrasia tra le dichiarazioni della TU e del TE non sarebbe idonea a scardinare il giudizio di attendibilità cui era giunto il Tribunale, senza tuttavia esplicitare le ragioni della ritenuta irrilevanza della stessa. La Corte distrettuale non avrebbe, inoltre, chiarito perché il teste TE non era stato indicato nella lista testi del Pubblico ministero pur essendo stato escusso nel corso delle indagini preliminari né avrebbe disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza in ordine al reato di falsa testimonianza ipotizzabile a carico del TE. L’inattendibilità della TU, secondo la difesa, troverebbe ulteriore riscontro nelle dichiarazioni dell’imputato EO, il quale ha riferito di non aver avuto contrasti con il Napoli in epoca successiva al 2010. 3.3. La motivazione, infine, sarebbe congetturale ed apparente anche in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa OV CC essendosi i giudici di appello limitati ad affermare, in modo del tutto apodittico, che la “tematica afferente alla SCIA è una argomentazione sostanzialmente congetturale” (vedi pag. 11 del ricorso) senza fornire un adeguato supporto argomentativo a tale affermazione. 4 3.4. Infine, si rileva che la maggior parte delle intercettazioni in atti non coinvolgerebbe i ricorrenti, trattandosi di conversazioni tra terzi prive di elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento dei EO nei reati contestati. 4. I ricorrenti, con il terzo motivo di impugnazione, eccepiscono carenza della motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva ritenuta dal primo giudice. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto generico il motivo di appello (con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame sul punto) senza tenere conto che all’interno dei motivi di appello erano facilmente evincibili le ragioni poste a sostegno della richiesta di esclusione della contesta recidiva, con particolare riferimento alla scarsa gravità dei precedenti penali da cui i EO sono gravati (condanna per pascolo abusivo e abbandono di animali in fondo altrui), al trascurabile disvalore delle contestate condotte delittuose, condotte che non potrebbero considerarsi sintomatiche di una accentuata pericolosità sociale rilevante ai fini della sussistenza della recidiva, nonché all’avvenuto pagamento della gran parte delle statuizioni civili. 5. Il difensore dei ricorrenti, in data 22 gennaio 2026, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso ed in subordine ha chiesto dichiararsi prescritti i reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato corretta applicazione ai principi che regolano la valutazione degli atti del procedimento penale, evidenziando, con motivazione puntuale e coerente con gli atti processuali, come il decreto di archiviazione adottato nei confronti dei soggetti inizialmente indicati quali autori materiali dei reati - per i quali gli odierni ricorrenti sono stati ritenuti responsabili in qualità di mandanti - sia del tutto privo di qualsiasi riferimento alle intercettazioni richiamate dalla difesa (vedi pag. da 19 a 21 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno, in proposito, correttamente evidenziato come nel menzionato decreto di archiviazione venga affermato che, a seguito del rigetto di richiesta cautelare, “nessuna attività di indagine è stata effettuata allo scopo di ulteriormente corroborare il quadro indiziario-probatorio”, circostanza che esclude, sul piano logico, la possibilità di affermare che le intercettazioni indicate dalla difesa siano state poste a fondamento del provvedimento di archiviazione. 1.1. Con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, la Corte di merito ha chiarito come il decreto di archiviazione costituisca un provvedimento adottato 5 allo stato degli atti, privo di qualsiasi efficacia di giudicato e, pertanto, inidoneo a contenere una pronuncia di merito liberatoria avente effetti vincolanti nei confronti di soggetti diversi da quelli cui si riferisce. Tale impostazione risulta conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il provvedimento di archiviazione non assume natura decisoria sul merito dell’accusa, ma si limita a esprimere una valutazione prognostica circa l’inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio, con la conseguenza che esso non produce effetti preclusivi né vincolanti in altri procedimenti o nei confronti di soggetti diversi ((Sez. 3, n. 10407 del 16/01/2020, Esposito, Rv. 278541-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 2933 del 15/12/2021, Furnò, Rv. 282591 – 01). 1.2. Analogamente, è stato correttamente escluso che la decisione cautelare riguardante i presunti autori materiali dei reati di cui al capo di imputazione possa spiegare effetti favorevoli sulla posizione giuridica degli odierni ricorrenti, trattandosi di determinazioni che, per la loro natura provvisoria e strumentale, non spiegano effetti vincolanti nel giudizio di merito né possono essere automaticamente estese a posizioni soggettive differenti. Ne consegue che le censure difensive, come correttamente affermato dalla Corte di merito, si risolvono in una lettura non conforme ai principi che governano l’autonomia dei procedimenti e la valutazione del materiale indiziario. 1.3. Il motivo in esame si fonda, peraltro, su elementi di natura meramente ipotetica o di segno negativo, non ancorati a dati fattuali oggettivamente verificabili, ma ricavati da valutazioni astratte e suggestive, utilizzate per prospettare ricostruzioni alternative dirette a contestare il percorso argomentativo della Corte di merito, con particolare riferimento all’asserita utilizzazione delle intercettazioni da parte del giudice per le indagini preliminari. Si tratta, in particolare, di deduzioni che prescindono da un’adeguata disamina degli atti processuali, risolvendosi nell’abbandono del piano della realtà fattuale a favore di ipotesi congetturali alternative, estranee alla logica della prova e non supportate da elementi idonei a incidere in modo significativo sulla tenuta logica e sulla complessiva coerenza del ragionamento decisorio. 2. Il secondo motivo è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 6 2.1. La versione dei fatti offerta da OV CC, NA TU e RO RA risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato profili di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalle persone offese (vedi pagg. da 53 a 56 della sentenza di primo grado e pagg. da 26 a 40 della sentenza impugnata). I ricorrenti obliterano le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie delle persone offese, senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze in proposito conformi ed invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità. Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01; Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, Abbruzzese, Rv. 289333-01) Tale ipotesi non è non ravvisabile, nel caso di specie, in quanto l’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale appare esente da vizi logici, fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni di OV CC, NA TU e RO RA (nonché delle numerose prove che hanno fornito pieno riscontro a tali dichiarazioni accusatorie) in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, univocità e coerenza, in quanto conducenti all’affermazione di piena credibilità delle asserzioni delle persone offese. 2.2. Quanto alle censure difensive inerenti all’inidoneità del contenuto delle intercettazioni a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti, deve essere ribadito che la valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 1, n. 4815 del 22/10/2025, Palmeri, non massimata), circostanze non dedotte né riscontrate nel caso di specie. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno rappresentato la divergenza tra il contenuto delle conversazioni trascritte e quelle registrate, ma si sono limitati a 7 obiettare circa l'efficacia dimostrativa della loro partecipazione alla commissione delle fattispecie rubricate, sicché devono ritenersi non consentite tali censure sviluppate nel motivo di ricorso. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno correttamente rilevato l’inammissibilità del motivo di gravame con cui era stata chiesta l’esclusione delle “residuali aggravanti contestate” (pag. 30 dell’atto di appello), senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dal primo giudice e senza indicare in modo specifico le ragioni a fondamento di tale richiesta. Deve, in proposito, ribadirsi che i motivi di impugnazione sono inammissibili per difetto di specificità quando, come nel caso oggetto di scrutinio, non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287205 – 01). 4. Deve essere, infine, evidenziato che l'inammissibilità del ricorso principale si estende al motivo aggiunto con cui la difesa eccepisce, in modo del tutto generico, la sopravvenuta prescrizione dei reati. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158-01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850-01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata). 5. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. I ricorrenti devono essere condannati anche alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili OV CC, NA TU e RO RA, che, in 8 base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili CC OV, TU NA e RA RO che liquida in complessivi euro 3.167,00 per ciascuna, oltre accessori di legge. Così deciso il 06 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE OS OV IO