CASS
Sentenza 3 novembre 2023
Sentenza 3 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/11/2023, n. 44327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44327 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RE EL CU nato il [...] — ROMAtu14 LM EU CA nato il [...] - RDMAI--0/1- avverso la sentenza del 24/03/2023 del GIP del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette la memoria del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi FATTO E DIRITTO 1. 1. Con sentenza del 24/3/2023 il GUP del Tribunale di Milano ha applicato la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di TU NE IC e di AN NE LI per una considerevole serie di reati che andavano dalla associazione per delinquere al furto aggravato di vetture, alla ricettazione ed al riciclaggio, ratificando gli accordi rispettivamente proposti. Venivano pertanto applicate le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle varie circostanze aggravanti contestate e sulla recidiva contestata agli imputati e veniva applicata la disciplina della continuazione tra i vari reati. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati con distinte impugnazioni. TU NE lamenta l'illegalità della pena per l'eccessivo aumento per la continuazione. AN NE LI deduce violazione dell'art. 448 comma 2bis cod. proc. pen. sotto il particolare profilo della legalità della pena che in questo caso è stata violata dall'applicazione della recidiva, anche se recessiva rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche: in realtà all'imputato, incensurato all'epoca dei fatti, non risulta contestata la recidiva nei capi di imputazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 44327 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 12/10/2023 3. Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Prima di procedere all'analisi degli stessi, è necessario preliminarmente rettificare la sentenza nella parte in cui, a pg. 13, indica ai fini del calcolo della pena finale, la recidiva come circostanza che, unitamente ad altre aggravanti contestate al AN, viene ad essere posta in giudizio di comparazione con le riconosciute attenuanti generiche che sono infine ritenute prevalenti. Trattasi di un evidente refuso: l'accesso agli atti (consentito a questa Corte quale giudice del 'fatto processuale' per verificare e risolvere questioni processuali - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) permette infatti di verificare che all'udienza 24 marzo 2023 davanti al GUP di Milano l'istanza venne formulata dalla difesa dell'imputato e concordata con il Pubblico Ministero senza riferimento alla recidiva, nemmeno contestata all'imputato. La correzione dell'errore che non genera nullità e che non modifica essenzialmente l'atto, va disposta anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione (art.(lc.p.p.). 2. Disposta la correzione, il ricorso di AN, fondato su una premessa erronea seppur consapevole (la difesa non poteva ignorare il contenuto della propria istanza di patteggiamento) perde di significato e diviene inammissibile per carenza di interesse. 3. Quanto al ricorso di TU, occorre partire dalla lettura dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. che recita: «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza>>. Si può quindi fin da subito concludere che ogni leminntat inerente all'entità della pena esula dal perimetro della disposizione ed è sottratta al vaglio di questa Corte, conducendo inevitabilmente alla inammissibilità del ricorso presentato per tale motivo, non consentito. 4. Dall'inammissibilità dei ricorsi deriva la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese provocate e della somma, ritenuta equa, di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ravvisandosi profili di colpa.
P. Q. M.
rettifica la sentenza impugnata escludendo la recidiva richiamata a pagina pag 13, in relazione alla posizione di AN NE LI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2023 Il Con igliere relatore j La Presidente
lette la memoria del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi FATTO E DIRITTO 1. 1. Con sentenza del 24/3/2023 il GUP del Tribunale di Milano ha applicato la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di TU NE IC e di AN NE LI per una considerevole serie di reati che andavano dalla associazione per delinquere al furto aggravato di vetture, alla ricettazione ed al riciclaggio, ratificando gli accordi rispettivamente proposti. Venivano pertanto applicate le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle varie circostanze aggravanti contestate e sulla recidiva contestata agli imputati e veniva applicata la disciplina della continuazione tra i vari reati. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati con distinte impugnazioni. TU NE lamenta l'illegalità della pena per l'eccessivo aumento per la continuazione. AN NE LI deduce violazione dell'art. 448 comma 2bis cod. proc. pen. sotto il particolare profilo della legalità della pena che in questo caso è stata violata dall'applicazione della recidiva, anche se recessiva rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche: in realtà all'imputato, incensurato all'epoca dei fatti, non risulta contestata la recidiva nei capi di imputazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 44327 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 12/10/2023 3. Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Prima di procedere all'analisi degli stessi, è necessario preliminarmente rettificare la sentenza nella parte in cui, a pg. 13, indica ai fini del calcolo della pena finale, la recidiva come circostanza che, unitamente ad altre aggravanti contestate al AN, viene ad essere posta in giudizio di comparazione con le riconosciute attenuanti generiche che sono infine ritenute prevalenti. Trattasi di un evidente refuso: l'accesso agli atti (consentito a questa Corte quale giudice del 'fatto processuale' per verificare e risolvere questioni processuali - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) permette infatti di verificare che all'udienza 24 marzo 2023 davanti al GUP di Milano l'istanza venne formulata dalla difesa dell'imputato e concordata con il Pubblico Ministero senza riferimento alla recidiva, nemmeno contestata all'imputato. La correzione dell'errore che non genera nullità e che non modifica essenzialmente l'atto, va disposta anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione (art.(lc.p.p.). 2. Disposta la correzione, il ricorso di AN, fondato su una premessa erronea seppur consapevole (la difesa non poteva ignorare il contenuto della propria istanza di patteggiamento) perde di significato e diviene inammissibile per carenza di interesse. 3. Quanto al ricorso di TU, occorre partire dalla lettura dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. che recita: «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza>>. Si può quindi fin da subito concludere che ogni leminntat inerente all'entità della pena esula dal perimetro della disposizione ed è sottratta al vaglio di questa Corte, conducendo inevitabilmente alla inammissibilità del ricorso presentato per tale motivo, non consentito. 4. Dall'inammissibilità dei ricorsi deriva la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese provocate e della somma, ritenuta equa, di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ravvisandosi profili di colpa.
P. Q. M.
rettifica la sentenza impugnata escludendo la recidiva richiamata a pagina pag 13, in relazione alla posizione di AN NE LI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2023 Il Con igliere relatore j La Presidente