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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1975/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Franco Rosa giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 22/12/2017 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
417/2017 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare a , Parte_1 nato a [...] il [...], ivi residente a[...], c.f.
, il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento C.F._1 dalla data della domanda o da diversa decorrenza;”; 2) “condannare altresì
l in persona del presidente p.t., al pagamento delle spese e competenze CP_1 del presente giudizio, oltre IVA e CAP con attribuzione al sottoscritto procuratore. In via istruttoria si chiede all'Ill.mo Sig. Giudice di voler disporre nuova C.T.U. sulla persona del ricorrente per l'accertamento dei presupposti di legge”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
11/05/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Vasculopatia cerebrale cronica con declino mnesico-cognitivo e depressione involutiva.
Cardiopatia ischemica cronica post-IMA e successiva rivascolarizzazione miocardica con quattro by-pass aortocoronarici. Pregresso intervento di endoarteriectomia alla carotide destra. Aortectasia addominale. Ipertensione arteriosa. Artrosi osteoporotica polidistrettuale con prevalente impegno funzionale del rachide, delle anche e delle ginocchia, realizzante moderato deficit della statica e della dinamica deambulatoria. Morbo di Dupuytren alla mano destra. Diabete mellito tipo II complicato da retinopatia diabetica e da nefroangiosclerosi con insufficienza renale moderata. Cheratosi attinica al volto ed al cuoio capelluto. Incontinenza urinaria. Ipercolesterolemia”
Il CTU ha aggiunto che a seguito di tale quadro patologico parte ricorrente è da considerare totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, individuando la decorrenza di tale condizione al 11/10/2022.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a
Pag. 2 di 3 detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
3.2 Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU espletata in sede di
ATPO in mancanza della prescritta domanda ex art. 71 del dpr 115/2002.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato (SA) a Rofrano il 27/08/1935], a far data dal Parte_1
11/10/2022 si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) nulla per le spese di CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 14/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1975/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Franco Rosa giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 22/12/2017 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
417/2017 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare a , Parte_1 nato a [...] il [...], ivi residente a[...], c.f.
, il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento C.F._1 dalla data della domanda o da diversa decorrenza;”; 2) “condannare altresì
l in persona del presidente p.t., al pagamento delle spese e competenze CP_1 del presente giudizio, oltre IVA e CAP con attribuzione al sottoscritto procuratore. In via istruttoria si chiede all'Ill.mo Sig. Giudice di voler disporre nuova C.T.U. sulla persona del ricorrente per l'accertamento dei presupposti di legge”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
11/05/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Vasculopatia cerebrale cronica con declino mnesico-cognitivo e depressione involutiva.
Cardiopatia ischemica cronica post-IMA e successiva rivascolarizzazione miocardica con quattro by-pass aortocoronarici. Pregresso intervento di endoarteriectomia alla carotide destra. Aortectasia addominale. Ipertensione arteriosa. Artrosi osteoporotica polidistrettuale con prevalente impegno funzionale del rachide, delle anche e delle ginocchia, realizzante moderato deficit della statica e della dinamica deambulatoria. Morbo di Dupuytren alla mano destra. Diabete mellito tipo II complicato da retinopatia diabetica e da nefroangiosclerosi con insufficienza renale moderata. Cheratosi attinica al volto ed al cuoio capelluto. Incontinenza urinaria. Ipercolesterolemia”
Il CTU ha aggiunto che a seguito di tale quadro patologico parte ricorrente è da considerare totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, individuando la decorrenza di tale condizione al 11/10/2022.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a
Pag. 2 di 3 detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
3.2 Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU espletata in sede di
ATPO in mancanza della prescritta domanda ex art. 71 del dpr 115/2002.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato (SA) a Rofrano il 27/08/1935], a far data dal Parte_1
11/10/2022 si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) nulla per le spese di CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 14/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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