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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/02/2024, n. 8911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8911 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: QU IS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8911 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 21/11/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott. Lidia Giorgio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel pronunciare circa l'esito dell'affidamento in prova al quale AR IS era stata ammessa con ordinanza del 26 gennaio 2021 in relazione a condanna inflitta con sentenza del Tribunale di Roma del 4 gennaio 2018, stabiliva come segue: «dichiara l'esito negativo dell'affidamento terapeutico e non estinta e, quindi, da eseguire la residua pena (dal 17.11.2021) di cui al titolo in epigrafe indicato». 2. Il difensore dell'interessata ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26 aprile 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, avverso l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice;
ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente. (Sez. 1, Sentenza n. 38048 del 22/06/2016, Rv. 267643 - 01). 2. In applicazione del principio richiamato, pienamente condivisibile, l'impugnazione proposta avverso la menzionata ordinanza del 26 aprile 2023 deve essere qualificata come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso. 2
P. Q. M.
Qualificata l'impugnazione opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 21 novembre 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8911 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 21/11/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott. Lidia Giorgio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel pronunciare circa l'esito dell'affidamento in prova al quale AR IS era stata ammessa con ordinanza del 26 gennaio 2021 in relazione a condanna inflitta con sentenza del Tribunale di Roma del 4 gennaio 2018, stabiliva come segue: «dichiara l'esito negativo dell'affidamento terapeutico e non estinta e, quindi, da eseguire la residua pena (dal 17.11.2021) di cui al titolo in epigrafe indicato». 2. Il difensore dell'interessata ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26 aprile 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, avverso l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice;
ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente. (Sez. 1, Sentenza n. 38048 del 22/06/2016, Rv. 267643 - 01). 2. In applicazione del principio richiamato, pienamente condivisibile, l'impugnazione proposta avverso la menzionata ordinanza del 26 aprile 2023 deve essere qualificata come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso. 2
P. Q. M.
Qualificata l'impugnazione opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 21 novembre 2023.