Sentenza 11 dicembre 2019
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante, a norma dell'art. 360 cod. pen., che l'appropriazione sia avvenuta in un momento in cui la qualità di pubblico agente sia cessata, laddove la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all'ufficio o al servizio precedentemente esercitati. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna inflitta al sindaco di un comune il quale, dopo la cessazione del mandato, aveva omesso di restituire e continuato ad utilizzare due schede telefoniche, con addebito del relativo traffico a carico dell'ente pubblico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2019, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2019 |
Testo completo
02230-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE IN CALCE ANNOTAZIONE composta da: Sent. n.sez.1855 Giorgio Fidelbo -Presidente UP 11/12/2019 Andrea Tronci R.G.N. 33262/2019 - Massimo Ricciarelli - Ercole Aprile - Relatore - -Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi presentati da 1. NE ES, nato a [...] il [...] 2. AN NG, nata a [...] il [...] 3. NT NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/02/2019 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo per il NE l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato del capo a), con rideterminazione della pena, e l'inammissibilità del ricorso per il resto;
per il AN e il NT l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi per gli imputati l'avv. Maurizio Abbate, in sostituzione dell'avv. Mario Griffo, e l'avv. Vincenzo Alesci per il NE;
l'avv. NI Aricò e l'avv. Maurizio Abbate per il AN;
l'avv. Maurizio Abbate, in sostituzione dell'avv. Mauro Q Iodice, per il NT, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 23/12/2014 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato ES NE in relazione ai reati di cui agli artt. 326 cod. pen. e 368, 61 n. 2 cod. pen., NG AN in relazione ai reati di cui artt. 110 e 314 cod. pen., NI NT, in concorso con il AN, in relazione al solo reato di peculato di cui al capo 4) del secondo decreto di rinvio a giudizio. Rilevava la Corte territoriale come le emergenze processuali avessero provato la colpevolezza dei tre imputati in ordine ai reati loro ascritti, che avevano costituito oggetto di due distinti procedimenti poi riuniti, sorti a seguito di alcune denunce e sviluppatisi principalmente con lo svolgimento di operazioni di intercettazione di comunicazioni telefoniche. In particolare, le carte del processo avevano dimostrato che il NE, pubblico ufficiale in servizio nell'aliquota della Polizia di Stato della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, abusando delle proprie qualità, fino agli inizi del mese di novembre del 2006, aveva violato il segreto delle indagini relative ad un episodio di omicidio colposo stradale, fornendo notizie, atti e documenti relativi a quel procedimento a IN TA, sorella di una delle vittime di quel reato (capo 4), dec. n.7144/07); e che lo stesso LA, nella medesima qualità, al fine di conseguire l'impunità per il reato che precede, pur sapendolo innocente aveva ་ con condotte accertate il 12 settembre 2006 accusato falsamente il collega NI RS di aver commesso il reato di corruzione, per avere ricevuto somme di denaro da NG AN per fornirgli notizie di carattere investigativo (capo 5), dec. n.7144/07). Ad avviso della Corte partenopea, le prove acquisite avevano, altresì, dimostrato che il predetto NG AN, già sindaco del comune di Orta di Atella fino al 12 ottobre 2005, aveva dopo tale data proseguito ad utilizzare due schede telefoniche, che avrebbe dovuto restituire, così appropriandosene con l'impiego proprio o della di lui moglie, e con spese relative al traffico telefonico effettuato poste a carico di quella amministrazione comunale (capi 2) e 3), dec. n.7506/06); e che, il 1° settembre del 2006, lo stesso AN, in concorso con NI NT, all'epoca segretario comunale di Orta di Atella, si era appropriato di altre scheda di telefonia mobile, che, senza l'adozione di alcun provvedimento formale di assegnazione, gli era stata consegnata in sostituzione 2 di una delle due precedentemente affidategli, in seguito utilizzata con spese relative al traffico ancora una volta poste a carico di tale ente pubblico (capo 4), dec. n. 7506): schede che il AN aveva, infine, restituito il 9 novembre 2006. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il NE, con due distinti atti sottoscritti rispettivamente ciascuno dai suoi due difensori, il quale ha dedotto i seguenti cinque motivi (in parte comuni ai due atti).
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 266, 267, 268, 270 e 271 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e apparenza, per avere la Corte territoriale omesso di rispondere a tutte le doglianze formulate con l'appello in ordine alla inutilizzabilità del materiale intercettivo (vizio, peraltro, già riconosciuto dalla Cassazione in sede cautelare), posto che era stato lamentato che le intercettazioni erano state autorizzate non per indagare sullo specifico reato di falso commesso da tal Ziello, ma evidentemente per acquisire una notitia criminis circa l'esistenza di una più ramificata attività abusiva (primo motivo ricorso avv. Griffo).
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 266, 267, 268, 270 e 271 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e apparenza, per avere la Corte distrettuale ritenuto pacifico l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicazione di tale disposizione, invero oggetto di contrastanti pronunce della Cassazione, tanto che la questione sulla definizione dell'ambito operativo della norma è stata portata all'attenzione delle Sezioni Unite della Corte;
e, comunque, per avere omesso di considerare che il reato per il quale si procede nei riguardi del NE non aveva alcun collegamento strutturale né probatorio o finalistico con la notizia di reato sulla base della quale erano state autorizzate le operazioni di intercettazione (secondo motivo ricorso avv. Griffo e secondo motivo ricorso avv. Alesci).
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 326 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte campana omesso di considerare che le notizie asseritamente fornite dal NE alla TA attenevano ai tempi per l'adozione del nulla osta per il rilascio della salma e ai rilievi sui tassi alcolemici dei protagonisti dell'incidente stradale, cioè a fatti già noti ovvero la cui conoscenza non avrebbe arrecato alcun danno alle indagini, e che ulteriori informazioni, sollecitate dalla TA, non erano state date, almeno fino alla discovery degli atti, in quanto il pubblico ministero titolare del fascicolo l'aveva trattenuto presso di sé; per avere valorizzato le dichiarazioni rese durante le indagini dal AN, invero inutilizzabili nei riguardi dell'imputato; e per aver omesso di rilevare che le condotte accertate potevano, al più, configurare il 3 diverso reato di cui all'art. 379-bis cod. pen. (terzo motivo ric. avv. Griffo e primo motivo ricorso avv. Alesci).
2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 368 cod. pen., 62, 63, 359 e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte periferica confermato la sentenza di condanna di primo grado in relazione al reato di calunnia, senza rilevare l'assenza di dolo per essersi limitato il NE a manifestare al collega LE solo dei meri sospetti sulla condotta del RS;
nonché per essere stati valorizzato le relazioni di servizio redatte dal LE, invero inutilizzabili in quanto contenenti le dichiarazioni rese dal NE, all'epoca già sottoposto ad investigazioni, circostanza questa nota al primo che era stato appunto applicato all'ufficio del pubblico ministero titolare di quelle indagini (quarto motivo ricorso avv. Griffo e terzo motivo ricorso avv. Alesci).
2.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte campana ingiustificatamente negato sia il riconoscimento delle attenuanti generiche, sia una riduzione della pena partendo dai minimi edittali, benché l'imputato risulti incensurato (quinto motivo ricorso avv. Griffo).
3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso anche il AN, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito erroneamente confermato la condanna del AN in relazione ai due reati di peculato dei capi 2) e 3), benché sia risultato evidente che lo stesso, all'epoca delle contestate appropriazione, non rivestiva più la carica di sindaco, dunque non era pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio: con la conseguenza che le condotte accertate avrebbero al più integrato gli estremi del reato di cui all'art. 646 cod. pen.. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato al AN le circostanze attenuante generiche, senza considerare che la restituzione delle somme corrispondenti al costo delle telefonate, di esiguo valore, quand'anche elementi ritenuti non integranti attenuanti speciali, ben avrebbero potuto giustificare il riconoscimento di quelle generiche.
4. Contro la medesima sentenza ha presentato impugnazione, infine, il NT, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
4.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente confermato la pronuncia di condanna di primo grado, senza tenere conto che al momento della presunta appropriazione, databile al 1° settembre 2006, il CI non era più pubblico ufficiale in quanto cessato dalla carica di sindaco del comune di Orta di Atella;
nonché senza considerare che l'assegnazione della scheda telefonica al AN era stata curata dall'allora economo del comune e non anche dal NT, che si era limitato a chiedere al gestore telefonico la sostituzione della scheda già in possesso dell'ex sindaco.
4.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., per avere la Corte napoletana ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento dell'attenuante speciale, benché il AN avesse restituito, prima dell'inizio del processo, l'importo pari al costo delle telefonate effettuate, sicché l'appropriazione aveva avuto ad oggetto la sola scheda telefonica, sicché l'evento dannoso doveva considerarsi di speciale tenuità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che ricorso presentato nell'interesse di ES NE vada accolto, sia pur nei limiti di seguito precisati.
1.1. E' fondato il secondo motivo del ricorso (di cui al secondo punto dell'atto a firma dell'avv. Griffo e dell'analogo secondo punto dell'atto a firma dell'avv. Alesci), da valutarsi in via logicamente prioritaria, con effetti assorbenti dell'esame del primo e del terzo motivo. Come noto, nella giurisprudenza di legittimità sono state fornite risposte non uniformi ai quesiti riguardanti l'esatta definizione dell'ambito applicativo della disposizione dettata dall'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. secondo la quale "i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza". Il contrasto di orientamenti è stato recentemente risolto dalla Sezioni Unite le quali hanno affermato che divieto di cui al predetto art. 270 non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge. Dunque, ai fini della definizione della formula "procedimenti diversi" si prescinde dal fatto che il reato per il quale sono state autorizzate ed effettuate le operazioni di intercettazione e l'ulteriore reato per il quale si pone il problema della 5 Q utilizzabilità dei risultati di quelle operazioni, siano iscritti nel registro delle notizie di reato con un unitario numero di procedimento ovvero costituiscano oggetto di procedimenti recanti diversi numeri di iscrizione, essendo decisiva l'esistenza di una connessione qualificata tra quegli illeciti;
in ogni caso, a parte il caso in cui per il 'diverso' reato sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (ipotesi nella quale il divieto in argomento non opera mai), negli altri casi, indipendentemente dall'esistenza o meno di quella connessione, gli esiti delle disposte captazioni sono utilizzabili in relazione al reato 'diverso' a condizione che per lo stesso le operazioni di intercettazione sarebbero state autonomamente autorizzabili (Sez. U, sent. del 28/11/2019, Cavallo, v. notizia di decisione). Alla luce di tale principio di diritto dal quale questo Collegio non reputa vi - siano ragione di discostarsi va rilevata nel caso di specie la inutilizzabilità delle intercettazioni valorizzate dalla Corte di appello di Napoli per giustificare la conferma della condanna del NE in ordine al reato di cui all'art. 326 cod. pen. contestatogli al capo 4) del decreto n. 7144/07, in quanto dalla motivazione della sentenza gravata si evince agevolmente che le operazioni di captazione di conversazioni erano state autorizzate originariamente in relazione ad una ipotesi di reato di falso in atto pubblico, sicché, indipendentemente dalla esistenza di una connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra tale reato (ovvero altri reati per i quali erano stati emessi in seguito altri provvedimenti di autorizzazione), e quello di rilevazione di segreti di ufficio, per quest'ultimo - illecito per il quale non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - non sarebbero state, comunque, autonomamente autorizzabili le operazioni di intercettazione. Costituendo i risultati dell'impiego di quel mezzo di ricerca della prova l'esclusiva fonte di prova a carico del NE con riferimento al reato de quo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la formula del perché il fatto non sussiste.
1.2. Il quarto motivo del ricorso del NE (di cui al quarto punto dell'atto a firma dell'avv. Griffo e del terzo punto di quello a firma dell'avv. Alesci) è inammissibile. Le violazioni di legge denunciate con riferimento alla ricostruzione dell'elemento psicologico del reato di calunnia hanno ad oggetto censure che, nei termini indicati, non erano state dedotte con l'atto di appello. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento 6 of impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Quanto alle ulteriori doglianze afferenti al mancato rispetto delle norme di codice di rito poste a garanzia della persona sottoposta ad indagini, si tratta di censure manifestamente infondate, in quanto dalla motivazione della sentenza impugnata e da quella della pronuncia di primo grado, cui l'altra fa rinvio, emerge con chiarezza che quando il maresciallo LE ricevette dal NE le prime 'confidenze' calunniatrici circa una presunta corruzione posta in essere dal RS in concorso con il sindaco AN, il LE non sapeva affatto se il collega fosse sottoposto ad indagini e, dunque, non era affatto tenuto a sentirlo con le garanzie difensive previste dagli artt. 62 e 63 cod. proc. pen.: peraltro, il LE non sollecitò le indicazioni fornitegli spontaneamente del suo interlocutore, tant'è che si limitò a riscontrare opportunamente quanto accaduto con relazioni di servizio, del cui contenuto egli ha poi riferito in giudizio durante la sua escussione come testimone. D'altro canto, i giudici di merito non hanno fatto utilizzazione diretta delle relazioni di servizio, ma, come si è anticipato, hanno sentito il LE come testimone, ed è pacifico che è ammissibile la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo rese dall'indagato al testimone al di fuori della sede processuale, ovvero prima dell'inizio delle indagini (così, tra le tante, Sez. 6, n. 1764 del 09/10/2012, dep. 2013, Rv. 254180).
1.5. Alla luce delle considerazioni esposte nei punti precedenti, tutte tese a rimarcare la oggettiva gravità delle condotte accertate e la personalità dell'imputato, non si espongono a censure rilevabili in questa sede le argomentate determinazioni della Corte di appello di disattendere le richieste difensive di concessione delle attenuanti generiche al NE ovvero di ulteriore riduzione della pena: decisioni, peraltro, contestate dal prevenuto, con il quinto e ultimo motivo del ricorso, con un mero generico riferimento al suo stato di formale incensuratezza.
2. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di NG AN vada rigettato, con le dovute conseguenze in ordine alla condanna al pagamento delle spese del processo derivanti dalla operatività del principio di soccombenza.
2.1. Il primo motivo del ricorso del AN è infondato. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince agevolmente che il AN è stato chiamato a rispondere delle imputazione contestategli con i 7 ل ك capi 2) e 3) del decreto n. 7506/06 per le condotte relative alla sistematica utilizzazione per fini privati di due schede telefoniche per cellulari intestate al comune di Orta di Atella, con relativo addebito delle spese del traffico telefonico a carico di tale ente pubblico, con riferimento al periodo successivo al 12 ottobre 2005, dopo cioè la cessazione dalla carica di sindaco di quell'amministrazione comunale, titolo in base al quale aveva in precedenza fatto un uso consentito di quelle schede. Ora, il reato di peculato richiede che l'appropriazione abbia ad oggetto denaro o altro bene mobile di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia il possesso ovvero la disponibilità in ragione del suo ufficio o del suo servizio, e, di regola, è necessario che l'atto di appropriazione, comunemente inteso come interversione del possesso, sia compiuto quando lo stesso abbia la qualifica soggettiva richiesta dalla norma: in mancanza di tale compresenza di elementi, ad esempio perché la qualifica sia venuta meno, l'appropriazione potrebbe astrattamente finire per identificarsi con una mancata restituzione del bene appartenente alla pubblica amministrazione, in precedenza legittimamente detenuto ed utilizzato, sicché la condotta appropriativa, posta in essere da un soggetto privato, potrebbe integrare gli estremi di un diverso reato. E però, nelle situazioni appena delineate trova applicazione la norma dettata dall'art. 360 cod. pen. che, derogando all'indicato criterio generale, stabilisce che "quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato". Si tratta, come ha chiarito autorevole dottrina, di una disposizione che estende l'applicazione ovvero che determina una sorta di ultrattività delle norme incriminatrici rispetto a condotte 'atipiche', perché tenute da uno di quei soggetti quando ha perso le indicate qualità: ultrattività che si giustifica in quanto si tratta di norme che riguardano agenti investiti di qualità pubbliche e previste a tutela di interessi della pubblica amministrazione, con la conseguenza che restano punibili quelle condotte che ledono o mettono in pericolo tali interessi, in quanto poste in essere dopo la cessazione formale di quelle qualità, ma alle stesse in qualche modo funzionalmente connesse, ad esempio perché realizzate 'sfruttando' le qualità pubblicistiche in precedenza rivestite. Di tale disposizione questa Corte ha fatto applicazione in varie ipotesi nelle quali si è puntualizzato come costituisca una eccezione alla regola generale secondo cui la qualifica di rilevanza pubblicistica deve sussistere al momento 8 Ch della commissione del reato: ciò è avvenuto nel caso dell'ex dirigente di un ente pubblico, chiamato a rispondere di una concussione, dato che, per le sue relazioni, era in condizione di continuare ad incidere indebitamente sui procedimenti amministrativi di pertinenza dell'ente presso il quale aveva prestato servizio (Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256596); nel caso, molto simile a quello oggi in esame, nel quale un giudice, dopo la cessazione delle relative funzioni, aveva omesso di restituire i fascicoli dei processi che gli erano stati in precedenza assegnati (Sez. 6, n. 20558 del 11/05/2010, Pepoli, Rv. 247394); oppure nel caso del segretario comunale che, dopo la perdita della sua carica, aveva omesso di restituire i fondi per la gestione dell'economato, che in precedenza gli erano stati affidati (Sez. 6, n. 3579 del 12/02/1999, Lapetina, Rv. 212762). Alla luce di tali parametri interpretativi va, dunque, ribadito il principio di diritto secondo il quale per la configurabilità del delitto di peculato è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificate per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante, a mente dell'art 360 cod. pen., che l'appropriazione sia avvenuta in un momento in cui l'agente ha perso la qualità di pubblico ufficiale o di pubblico servizio, laddove la condotta sia riferibile all'ufficio o al servizio precedentemente esercitato. Conseguentemente appare corretta la decisione impugnata di conferma della condanna per peculato dell'odierno ricorrente che, già sindaco di un comune, dopo la cessazione del suo mandato aveva omesso di restituire all'amministrazione municipale due schede telefoniche, in precedenza ricevute e impiegate legittimamente, continuando ad utilizzarle con spese del relativo traffico telefonico poste a carico dell'ente pubblico, essendo evidente la connessione funzionale tra l'attività appropriativa e la precedente carica pubblica rivestita.
2.2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche il comportamento tenuto dal AN, caratterizzato da particolare spregiudicatezza e indifferenza verso la funzione pubblica, dunque la oggettiva gravità delle condotte a lui riferibili: 9 parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini della operatività dell'art. 62 bis cod. pen.
3. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di NI NT sia inammissibile.
3.1. Il primo motivo del ricorso del NT è manifestamente infondato. Del tutto irrilevanti sono le questioni sollevate con riferimento alla qualifica soggettiva posseduta dal correo AN, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza gravata si evince chiaramente che il NT è stato chiamato a rispondere di un reato proprio, da lui commesso nella sua veste di segretario comunale, dunque di incaricato di un pubblico servizio, con il concorso da extraneus del AN, che all'epoca della commissione del reato de quo non era più sindaco di quel comune. Per il resto, le doglianze difensive sono state formulate esclusivamente per proporre mere censure in fatto, dunque ragioni diverse da quelle consentite dalla legge: avendo la Corte di appello chiarito, con argomenti congrui e privi di vizi di manifesta illogicità, che, su sollecitazione dell'ex sindaco, il NT si era di fatto appropriato della scheda telefonica per cellulare, disponendone la consegna al AN che ne aveva fatto richiesta in sostituzione di altra assegnatagli quando era ancora sindaco: essendo evidentemente ininfluente che la materiale dazione della scheda sia stata poi curata dal responsabile dell'ufficio economato.
3.2. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha chiarito come l'imputato non potesse beneficiare del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non potendosi definire trascurabile o minimale il danno economico subito dall'ente pubblico in conseguenza dell'utilizzo indiscriminato e per fini privati di una scheda telefonica con addebito al comune di tutti i costi delle relative chiamate;
non potendosi, in questo senso, neppure considerare il valore irrisorio della scheda sim in sé solo valutata, né tanto meno il fatto che il AN avesse successivamente rimborsato all'amministrazione gli importi dei pagamenti effettuati, poiché è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi, quale la restituzione di somme di denaro (Sez. 2, n. 4287 del 28/10/2003, dep. 2004, Quaglia, Rv. 228551). 10 3.3. Segue la condanna del NT al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NE ES in relazione al reato di cui all'art. 326 cod. pen. perché il fatto non sussiste e dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Rigetta il ricorso di AN NG che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NT NI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/12/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Ercole Aprile DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 21 GEN 2020 IL CANCELLIERE E. A E Patrizia Laurenzio R P 11 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE La Corte di Castorione Second Sexiene Jemale - Con sentenza n. 26987/20, depozitate 11 28 settembre 2020: "Revoce lo sentento di questa Corte n. 2230/2020 emern in data dell' 14 dicembre 2019 nei confront. sh NN ES Limitahamente alla omert eliminatione della pena relativa al resto di cui all'articolo 326 c.p. & in accoglimento del ricorzo ridetermina la pena in ouni quattro di reclusions. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso". home 17/17/21 SAZIONE IL DIRET Tarsi M E R P U S