Sentenza 9 ottobre 2012
Massime • 1
È ammissibile la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di P.G. sulle dichiarazioni di contenuto narrativo rese dall'imputato al testimone al di fuori della sede processuale, ovvero prima dell'inizio delle indagini.
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- 1. Concussione: sussiste in caso di minaccia implicitaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, la costrizione, che integra l'elemento soggettivo del reato, può consistere anche in una minaccia implicita, purchè idonea a coartare la volontà del privato, da valutare caso per caso in relazione alle modalità ampiamente discrezionali di esercizio del potere da parte del pubblico ufficiale. (Nel caso di specie la S.C. ha ravvisato sussistere la minaccia costrittiva da parte di un pubblico ministero il quale, in cambio dell'attività sollecitata, aveva prospettato alla vittima un suo intervento volto ad escludere l'arresto della nipote ed il sequestro di un locale del fratello della persona offesa, implicitamente prospettando l'intervento opposto in caso …
Leggi di più… - 2. Registrare una telefonata di nascosto non è reatoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2012, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2012 |
Testo completo
1764 /1 3 M 6A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Presidente - N. 1405 Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 16861/2012Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) SO FR N. IL 10/10/1956 2) FI UR N. IL 22/09/1968 avverso la sentenza n. 2942/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 22/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AL FREDO Pompeo che ha concluso per VIOLA I NAMMISSIBILITA ENTRAMBI 1 121 20 12 9 1 171 Udito, per la parte civile, l'Avv Udita difensor Avv. G.TIZZONI FI - RITENUTO IN FATTO 1. SO NC e LI ZI ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 22-12-11 , che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado emessa in data 22-5-09 dal Tribunale di Tortona, nella parte in cui il SO è stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt 110 e 314 cp per essersi appropriato, In qualità di maresciallo dei Carabinieri, comandante della Stazione di Viguzzolo, della pistola TA consegnata dagli eredi di VA LO il 30 -4-2005, nonché della carabina Browning che BA IV aveva versato alla predetta Stazione Carabinieri, per disfarsene. In Viguzzolo il 15-10-2005 (capo a della rubrica). La sentenza di primo grado è stata inoltre confermata nella parte in cui II LI è stato dichiarato colpevole del reato di peculato per essersi appropriato del fucile AT BA, versato per la distruzione da GA LL, cedendolo a IN Mauro, prima del 17-9-2005. Acc. In Viguzzolo il 15-10-2005 (capo E) ; nonché del reato di cui agli artt 10-14 I. 14-10-74 n 497 per aver illegalmente detenuto, dal settembre 2004, un fucile TA, ricevuto per cessione da AN LF, ritardando la denuncia ai Carabinieri di Viguzzolo fino al 25-1- 2005. 2. Il LI deduce, con il primo motivo, l'erroneità del nomen iuris attribuito alla fattispecie concreta in disamina poiché il fucile AT AM ", di cui egli si sarebbe appropriato, non era mai stato acquisito dallo Stato, essendo stato soltanto materialmente consegnato dal proprietario GA, che voleva liberarsene, al LI, che non rilasciò in tal senso alcuna ricevuta o attestazione .LI ha dunque ingannato GA, facendogli credere che l'arma sarebbe stata rottamata. Il fatto va dunque giuridicamente qualificato come truffa o, in alternativa, come appropriazione indebita, sulla base delle dichiarazioni dell'imputato, secondo cui il fucile sarebbe stato conseguito con il consenso, quantomeno tacito, del cedente.
2.1. Il secondo motivo investe invece la condanna per il reato di cui agli artt 10-14 I. 497/74, rappresentandosi che il fucile da caccia consegnato da AN LF ai Carabinieri di Viguzzolo, nell'autunno del 2004, rimase sempre e ininterrottamente custodito presso la predetta Stazione fino al 25 -1-2005, allorchè il ricorrente ne denunciò il possesso, a seguito di cessione da parte di Di BE AN, madre del AN .Il momento della consegna non deve infatti 1 essere individuato in quello nel quale il LI affidò ad un terzo e cioè al Boveri - il modulo per la cessione, da consegnare alla famiglia AN bensì nella effettiva sottoscrizione di detto atto di cessione, privo di data, e da intendersi contestuale alla denuncia sporta dal ricorrente. D'altronde il ricorrente ha comprensibilmente ritenuto che solo nel momento in cui l'arma non fosse stata più custodita in caserma si sarebbe resa necessaria la denuncia.
3. SO NC deduce, con il primo motivo, nullità della sentenza impugnata per omessa citazione della persona offesa. Non è stato infatti citato il Ministro della Difesa e, anche se l'imputato non ha interesse ad eccepire la nullità, il giudice aveva il dovere di rilevarla d'ufficio, trattandosi di nullità non relativa ma a regime intermedio.
3.1. Con il secondo motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata, come conseguenza della nullità del decreto disponente il giudizio, a norma dell'art 429 co 1 lett b) e c), 178 lett C) e 180 cpp, in relazione all'imputazione di peculato sub A), per difetto di enunciazione chiara e precisa del fatto, difettando in radice la descrizione del requisito essenziale e cioè del titolo in base al quale l'imputato avrebbe avuto la disponibilità delle armi ( per ragioni di ufficio o uti civis?) .Quanto alla consegna dell'arma da parte del IN, non è nemmeno indicata la data della consegna.
3.2. Con il terzo motivo, si lamenta il mancato riconoscimento dell'inutilizzabilità, nei confronti del mar. SO, delle dichiarazioni spontanee rese dal coimputato LI e delle dichiarazioni testimoniali rese dal mar. ON, con la conseguente mancanza di motivazione con riferimento all'attribuibilità al mar. SO del reato concernente l'ipotizzata appropriazione della pistola TA consegnata dagli eredi di VA LO. Il LI ha reso infatti spontanee dichiarazioni all'udienza del'8- 4-2009, dapprima riferendo che il CI gli aveva sollecitato il ritiro di una pistola che il AR SO gli aveva portato. Poi però si è corretto, specificando che il CI gli aveva soltanto parlato di un collega e non del mar SO. Non si comprende perciò perché i giudici di merito non abbiano annesso attendibilità a tale rettifica. Più radicalmente, è illegittimo che tali dichiarazioni spontanee, che, in quanto tali, si sottraggono al contraddittorio, siano state ritenute utilizzabili erga alios dai giudici. Ulteriore profilo di inutilizzabilità inerisce alle dichiarazioni rese dal AR. ON su quanto appreso dal collega LI in ordine alle vicende della pistola TA, in violazione degli artt 63 e 195 cpp. 2 3.3. Con il quarto motivo, si deduce, in relazione alla contestazione inerente alla pistola TA, consegnata dagli eredi di VA LO, erronea applicazione degli artt 314, 110 e 43 cp e 197 bis cpp. In sostanza, la declaratoria di responsabilità si fonda sulle sole dichiarazioni del teste assistito CI, oltre che su considerazioni logiche, assai deboli, circa il ruolo apicale rivestito dal SO, nell'ambito della Stazione.
3.4. Con il quinto motivo, si deduce, in relazione alla contestazione inerente alla carabina Browning, consegnata dal IN, vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt 314,110 e 43 cp. Ingiustificatamente infatti la Corte d'appello ha considerato tamquam non esset l'atto di cessione firmato dal BA il 15 -2-2005, a favore del LI, che donò poi l'arma al SO, sostenendo che il proprietario non poteva più disporre dell'arma, avendola già irrevocabilmente consegnata ai Carabinieri, per la distruzione, mentre sarebbe stato possibile, con un successivo verbale, restituire l'arma alla disponibilità del proprietario, che avrebbe poi potuto cederla. Dunque in buona fede il SO acquisì l'arma, facendo affidamento sulla validità del predetto atto di cessione, come dimostrato anche dall'avvenuto aggiornamento della rubrica delle armi . Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il primo motivo del ricorso del LI è infondato. Il giudice a quo ha infatti evidenziato come GA LL abbia riferito di avere portato il proprio fucile ai Carabinieri di Viguzzolo, per la sua rottamazione, e di non aver ricevuto alcuna attestazione della consegna. E la Corte d'appello sottolinea la linearità e l'intrinseca credibilità di tale prospettazione fattuale anche per la mancanza di interesse, da parte del Castaldi, a nascondere , eventuali accordi con il LI, relativamente ad una cessione fra privati dell'arma. E correttamente il giudice di merito sottolinea come la dismissione dell'arma, da parte del privato proprietario, in favore dello Stato, consegua alla consegna di essa in Caserma, a prescindere dall'esistenza o meno di una documentazione di tale condotta. Dunque, poichè le armi consegnate dal privato alla competente Autorità, come esattamente osservato dalla Corte territoriale, passano in proprietà dello Stato, la circostanza -incontestata - che il LI abbia avuto la disponibilità del fucile, successivamente al momento della consegna in 3 caserma da parte del Castaldi,integra il reato di peculato. Come si vede, , trattasi di motivazione assai puntuale, coerente, corretta in punto di diritto , priva di discrasie logiche e perciò del tutto idonea a superare lo scrutinio di legittimità. Esula d'altronde dal caso in disamina il reato di truffa, che è configurabile allorchè il pubblico ufficiale si procuri fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilità di un bene. Ricorre invece la figura del peculato allorquando il pubblico ufficiale, acquisito legittimamente, per ragioni del suo ufficio, il possesso del bene, come nel caso in disamina, se ne appropri.
4.1. Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. Al riguardo, la Corte d'appello ha evidenziato che AN LF ha riferito di aver consegnato il fucile TA, di proprietà della madre, ai Carabinieri di Viguzzolo nel mese di settembre 2004, precisando che la presa in carico dell'arma da parte del LI avvenne un mese e mezzo o due mesi dopo. Anche il teste Boveri - sottolinea il giudice a quo - ha confermato che tale consegna avvenne nell'autunno 2004. E poiché risulta per tabulas che il LI denunciò La detenzione dell'arma solo il 25- 1-2005, vale a dire almeno due-tre mesi dopo la sua ricezione, sussiste il reato di detenzione illegale di arma. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità dei testi esaminati in dibattimento giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. un. 25-11-'95, Facchini, rv203767).
5. Analizziamo adesso il ricorso di SO NC. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Come è noto, requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione è l'interesse richiesto dall'art 568 co 4 cpp. Quest'ultimo è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr.,ex plurimis, Cass. Sez. un. 13-12-'95, Timpani, rv 203093; Cass. Sez I, 17-10-2003, n 47496, Arch n. proc. Pen 2004, 217). Orbene, nel caso in disamina, l'accoglimento del ricorso, lungi dall'apportare un vantaggio alla sfera giuridica del ricorrente,le arrecherebbe un pregiudizio, determinando l'estensione del contraddittorio ad una nuova controparte.
5.1. Il secondo motivo è infondato. Occorre, al riguardo, prendere le mosse dal rilievo che il requisito della determinatezza dell'imputazione è funzionale all'esplicazione del diritto di difesa poiché la genericità della contestazione incide negativamente sulla possibilità, per l'imputato, di effettuare una scelta meditata sulla linea di difesa da assumere ( Cass 9-1-92, Giorgetto, Arch. N. proc. Pen 1992, 618). Dunque, ai fini dell'integrazione degli estremi del requisito dell'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, di cui all'art 429 cpp, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire all'imputato di difendersi in ordine ad ogni elemento di accusa. (Cass. 22-11, 1994, Ricci, Arch n. proc. pen.1995, 687). Nel caso in disamina, correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come il fatto sia sufficientemente descritto, specificandosi nell'imputazione chi e quando ebbe a consegnare in caserma le armi, compiutamente indicate, e dandosi atto della qualifica, rivestita dal SO, di comandante della Stazione Carabinieri di Viguzzolo. Il che esclude dall'ottica dell'imputazione qualunque ipotesi di disponibilità dell'arma uti civis. Esattamente dunque la Corte di merito ha escluso la ravvisabilità di profili di indeterminatezza tali da compromettere l'esercizio del diritto di difesa.
5.2. Non può essere accolto nemmeno il terzo motivo. Le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato in dibattimento sono perfettamente rituali e dunque pienamente utilizzabili. D'altronde i coimputati e le altre parti possono chiedere l'esame dell'imputato e dunque sottoporre al contraddittorio dibattimentale i contenuti delle dichiarazioni spontanee. Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata che non vi è stata richiesta, da parte della difesa del coimputato SO, di esame del LI.
5.3. Del pari infondata è la doglianza inerente all'utilizzazione delle dichiarazioni del AR ON su quanto appreso dal collega LI in ordine alle vicende della pistola TA.Correttamente infatti la Corte di merito ha puntualizzato che si trattò di un dialogo informale, tra colleghi, che avvenne in un momento in cui il LI non era indagato. Si rientra dunque 5 negli "altri casi"per i quali l'art 195 co 4 cpp legittima la testimonianza de auditu dell'ufficiale o agente di p.g.. Si tratta infatti di ipotesi in cui dichiarazioni di contenuto narrativo sono state rese da terzi e percepite dall'appartenente alla p.g. al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime. Del resto, anche l'art 62 cpp, che preclude la testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, circoscrive l'operatività del divieto alle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento, con ciò includendovi i soli casi in cui le dichiarazioni dell'indagato o dell'imputato vengano assunte in occasione del compimento di uno specifico atto del procedimento, sia esso un interrogatorio o un esame o un altro atto, e vengano ricevute da uno dei soggetti investiti di una qualifica processuale- ivi inclusa quella di ufficiale o agente di p.g.-, per una ragione connessa al procedimento. Il divieto in esame opera infatti "nel corso del procedimento" e non in pendenza del procedimento. Ciò significa che vengono in considerazione, nell'ottica delineata dall'art 62 cpp, le sole dichiarazioni rese dall' imputato o dall'indagato nella sede processuale ed ai soggetti deputati istituzionalmente alla loro raccolta, con conseguente inibizione dell'ingresso, nel materiale cognitivo a disposizione del giudice, di fonti surrogatorie o sostitutive dell'eventuale carenza di documentazione formale (Cass, Sez I, 1-10-90, n. 3084, Cass. pen. 1991, II, 198). Il divieto di cui all'art 62 cpp non opera invece laddove, come nel caso in disamina, si tratti di dichiarazioni rese fuori del procedimento ovvero prima dell'inizio delle indagini, le quali possono essere liberamente valutate dal giudice, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste (Cass., Sez II, 13-3-2009, n. 17437/09, CED Cass. n. 244347; Cass Sez | 3-9-03, n. 35539, CED Cass. n. 225778).
5.3.1. Nel merito, la Corte territoriale ha precisato che la rettifica, da parte del LI, delle dichiarazioni originariamente rese è stata effettuata dopo l'ammissione, da parte del Tribunale, della testimonianza di CI ARco e dunque appare sospetta e comunque priva di giustificazione, avendo il LI semplicemente detto di essersi, in precedenza,confuso. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante. In tema di sindacato del vizio di motivazione, d'altronde, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi 6 abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez un.13-12-95 Clarke, rv 203428).
6. La reiezione del terzo motivo comporta il rigetto anche del quarto. Dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata si evince che le dichiarazioni del CI trovano riscontro, oltre che nella circostanza del rinvenimento dell'arma presso la sua abitazione, nelle spontanee dichiarazioni rese dal coimputato LI e nella deposizione del mar ON. Pertanto, una volta ritenuta, per le ragioni dianzi esposte, l'utilizzabilità delle dichiarazioni del ON e del LI, viene meno il fondamento dell'asserto secondo cui le dichiarazioni del CI sarebbero prive di riscontro.
7. Infondato è anche il quinto motivo di ricorso. E' corretto infatti quanto osservato dalla Corte territoriale a proposito dell'inconfigurabilità di una revoca implicita dell'atto di dismissione dell'arma nella successiva cessione della stessa , in mancanza di un formale contrarius actus, esplicativo della volontà di revoca. L'atto di cessione del IN proviene dunque da un soggetto non più legittimato a disporre del bene, in precedenza consegnato ai Carabinieri per la distruzione dell'arma.
8. Il ricorso deve dunque essere rigettato, siccome infondato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PQM
RIGETTA I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI. Così deciso in Roma, all 'udienza del 9-10-12. (II Presidente Il Consigliere estenspr гей ли DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 GEN 2013 IL FUNZIONANO GIUDIZIARIO DECA Pier Esposito E R P U S