Sentenza 28 ottobre 2003
Massime • 1
Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi. (Nella specie la Corte ha ritenuto che nel delitto di usura, ai fini della concessione della predetta attenuante, il danno da valutare è quello corrispondente al pregiudizio economico in concreto subito dalla parte offesa con il pagamento o la promessa di pagamento di interessi usurari, restando del tutto irrilevanti gli eventuali inadempimenti successivi della vittima dell'usura, quali la sospensione del pagamento delle rate stabilite per la restituzione del capitale).
Commentari • 8
- 1. Sulla configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità nella rapina: le motivazioni delle Sezioni unitehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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- 5. Quando si consuma il delitto di rapinaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 maggio 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 628) 1. Il fatto La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, entrambi gli imputati erano condannati per il reato di cui agli artt. 110 e 628, primo comma, cod. pen., mentre, se per solo uno di essi, era accertato a suo carico il reato di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen. e all'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, l'altro era ritenuto a sua volta colpevole del reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2003, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI SC - Presidente - del 28/10/2003
1. Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 1462
3. Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 021116/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di TORINO;
nei confronti di:
IA AD N. IL 02/07/1944;
avverso SENTENZA del 27/01/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FANTACCHIOTTI MARIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Campanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso dell'imputato e l'accoglimento del proprio ricorso;
Udito il difensore Avv. Bosco che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. e della p.c. e l'accoglimento del proprio ricorso;
PREMESSO CHE
Con sentenza in data 21 febbraio 2002 il Tribunale di Alba ha condannato OL QU alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore delle parti offese, costituitesi parti civili, perché ritenuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di usura aggravata ed estorsioni in danno di BR AR e CU SC. La Corte di appello di Torino, pronunciando sull'appello proposto dal QU, ha assolto il predetto imputato dai reati di estorsione e, riqualificando gli episodi di usura come violazione dell'art. 644 bis per i fatti commessi prima della data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n. 108 e come violazione dell'art. 644 primo comma per i fatti successivi, ha conseguentemente ridotto la pena in anni due di reclusione e lire 2.500.000 di multa, confermando, per i reati di usura, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
La sentenza è, adesso, impugnata con ricorso per Cassazione sia dall'imputato, sia dalla parte civile, sia dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino. Nell'odierna Udienza pubblica il P.G., Dott. Galati, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche ed alla assoluzione dalle imputazioni di estorsione;
il difensore delle parti civili ha chiesto l'annullamento delle sentenze impugnate limitatamente alla pronuncia di assoluzione dai reati di estorsione;
il difensore dell'imputato (avv.to Bosco) ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Considerato, in ordine al ricorso presentato nell'interesse di OL QU, che:
Con il primo motivo si denuncia "carenza e manifesta illogicità della motivazione, laddove detto vizio emerge dal teste del provvedimento impugnato ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione alla riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese". Si rileva che la Corte di merito ha fatto dipendere l'accertamento dei diversi elementi costitutivi del reato di usura solo dalle dichiarazioni delle parti offese, così, anzitutto, dimenticando che a queste dichiarazioni non può di regola attribuirsi valore di prova piena, in quanto provenienti da persone interessate e comunque trascurando di verificare la veridicità di queste testimonianze, in più parti contraddette dagli accertamenti del consulente tecnico di ufficio e, comunque, prive di riscontro.
Il motivo è del tutto privo di fondamento.
È ben vero che le dichiarazioni delle parti offese, sicuramente utilizzabili nel processo penale, anche se costituite parti civile, senza necessità dei riscontri esterni richiesti per le dichiarazioni rese dai coimputati ed imputati di reati connessi, può costituire fonte di prova solo se sottoposta ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva.
Ma la Corte di merito non si è affatto sottratta al predetto controllo se è vero che ha analiticamente verificato le predette dichiarazioni anche alla stregua degli altri elementi di prova e delle parziali ammissioni dell'imputato, rilevando come, nonostante qualche discrasia, esse risultassero confermate nei punti essenziali, a differenza della diversa versione dei fatti fornita dall'imputato, ma palesemente inverosimile e, comunque, contraddetta dagli altri elementi di prova, tra i quali una intercettazione di comunicazione telefonica nella quale proprio l'imputato rivela, secondo la lettura della medesima Corte, non censurabile in questa sede, il tasso di interesse praticato sulle somme consegnate alle parti offese. Risulta, così, evidente come il ricorrente, attraverso la pretestuosa deduzione di una asserita carenza di motivazione della sentenza di merito, abbia tentato di sollecitare alla Corte una diversa valutazione della prova ed, in altri termini, un nuovo giudizio sul fatto, inammissibile nel giudizio di legittimità. Con il secondo motivo si denuncia la "violazione ed erronea interpretazione dell'art. 644 bis c.p., dell'art. 3 legge n. 108/96 e dell'art. 644 comma primo c.p." nonché "carenza e manifesta illogicità della motivazione laddove detto vizio emerga dal provvedimento impugnato, ex art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione alla affermata responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati di cui al capo a) " - cioè, i reati di usura.
Si sostiene che la Corte ha errato nel ritenere usurari gli interessi praticati sui prestiti concessi alle parti offese nonostante la confusione ed incompletezza che caratterizza la contabilità fornita dalle parti offese o sequestrata all'imputato e la incertezza, quindi, dei dati sui quali il c.t. ha ricostruito il saggio degli interessi praticati.
Inoltre, la Corte, per qualificare usurari i predetti saggi alla stregua della legge vigente al tempo in cui si sono svolti i fatti, si è servita di un parametro (i tassi soglia del 1997, sulla base del top rate praticato da una banca primaria, aumentato della metà) non autorizzato dalla legge, per di più omettendo di valutare l'incidenza del rischio, che, per i prestiti concessi alle due parti offese, era estremamente elevato.
Ancora, la Corte ha riconosciuto lo stato di bisogno delle parti offese nonostante la prova che le stesse avevano ampia possibilità di accesso al credito bancario, come è dimostrato dal fatto che hanno ottenuto, proprio nel periodo in cui si sono realizzate le operazioni considerate usurarie dalla accusa, dei fidi da importanti banche.
Anche questo motivo deve essere disatteso.
La prima censura ignora, infatti, che la Corte di merito non ha affatto trascurato di considerare che la ricostruzione della contabilità tra le parti non è agevole se si pretende di utilizzare solo i documenti dalle stesse forniti o all'imputato sequestrati. Ma la Corte ha ritenuto che, sia pure con una certa approssimazione, i passaggi fondamentali del rapporto che si è svolto tra le parti siano stati comunque ricostruiti dal c.t. e debbano perciò ritenersi provati anche grazie alle dichiarazioni delle parti offese, confermate, e non contraddette, dai riscontri documentali. Vi è, cioè, un apprezzamento, sul punto, del giudice di merito che, in quanto sostenuto da una motivazione logicamente corretta, non è censurabile in questa sede.
La seconda censura muove da una errata lettura della sentenza, che si è servita del parametro del top-rate praticato dalle banche primarie, nel periodo considerato, solo come parametro di valutazione (e non come criterio legale rigido) della onerosità del tasso in concreto praticato così indicando il criterio che ha governato l'esercizio del suo potere di apprezzamento del carattere usurario dell'interesse.
Se, poi, la censura è indirizzata al criterio predetto, essa si rivela inammissibile atteso che: a) deve escludersi senz'altro la irrazionalità del predetto criterio, che è in linea con il principio giurisprudenziale che, sotto la vigenza della disposizione dell'art. 644, prima della riforma introdotti dalla legge n. 108 del 1996, qualificava più genericamente usurario l'interesse (o il vantaggio) rappresentativi non di una controprestazione, ma di un lucro indebito, perché senza causa;
b) appare sostanzialmente diretta a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento di merito, senza per altro chiarire quale diverso ed alternativo criterio, oltre quello del tutto approssimativo del raffronto con non meglio indicate pronunce giurisdizionali, avrebbe dovuto seguire il giudice di merito.
L'ultima censura non si avvede che la Corte di merito ha puntualmente considerato, nell'accertamento dello stato di bisogno delle parti offese, anche le loro eventuali possibilità di accesso ai finanziamenti bancari ritenendole irrilevanti in un contesto "di gravissima esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario" delle due parti offese, "che avevano debiti che di gran lunga superavano la capacità produttiva delle loro aziende, che non riuscivano ad evitare i protesti, se non a prezzo di un furibondo giro di assegni con un numero di banche e conti correnti assolutamente sproporzionato alle dimensioni economiche della loro attività" (p. 15 della motivazione della sentenza di primo grado richiamata dalla sentenza di appello -p. 25 -).
Con il terzo motivo si denuncia l'"erronea interpretazione dell'art. 62 n. 4 c.p., carenza e manifesta illogicità della motivazione,
laddove viene esclusa la concedibilità dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.". Si rileva che la Corte di merito ha del tutto omesso di pronunciarsi, con appropriati argomenti, sulla richiesta dell'attenuante del danno partimoniale di speciale tenuità, del resto dovuta, dato che le parti offese non hanno restituito le somme ricevute e che non hanno pertanto subito danni di sorta.
Il motivo è senz'altro infondato.
Il momento in cui deve considerarsi il danno, agli effetti dell'art. 62 n. 4 c.p., è quello della consumazione del reato: il danno non può, così, divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi posteriori.
Il danno da valutare, nel delitto di usura, ai fini della predetta attenuante, è, conseguentemente, quello corrispondente al pregiudizio economico in concreto subito dalla parte offesa con il pagamento o promessa di pagamento di interessi usurari, restando del tutto irrilevante, per la stima di questo danno, ai fini della attenuante in questione, gli eventuali inadempimenti successivi della vittima della usura, quali la sospensione del pagamento delle rate stabilite per la restituzione del capitale mutuato. La sentenza impugnata ha, appunto, precisato, con motivato accertamento di fatto, che l'importo degli interessi promessi e pagati non è stato affatto modesto e che tanto basta per escludere l'attenuante, così sostanzialmente allineandosi ai principi di diritto come sopra enunciati.
Il motivo in esame non investe questo apprezzamento di fatto, del resto non censurabile nel giudizio di legittimità, ma pretende di introdurre un criterio di individuazione del danno, ai fini dell'attenuante pretesa, che tenga conto anche di fatti (l'omesso pagamento, cioè, della obbligazione principale di restituzione delle somme mutuate) che, dopo la consumazione, abbiano ridotto o eliso le conseguenze dannose del reato.
Criterio, questo, che, come è stato precisato anche nella sentenza impugnata, può essere invocato, ed è stato, infatti, applicato dal giudice di merito, per la liquidazione del credito risarcitorio delle parti offese, non per l'attenuante del danno di speciale tenuità. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge rilevandosi che, nonostante il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., non è stato, in concreto, applicato lo sgravio di pena previsto dalla legge.
Il motivo è fondato.
Il giudice di primo grado aveva concesso al QU, "nonostante i gravi precedenti penali", le attenuanti generiche. Nel rideterminare la pena, a seguito della assoluzione dell'imputato dai reati di estorsione, la Corte di merito ha del tutto omesso di applicare la riduzione della pena per questa attenuante. La sentenza, sul punto, deve essere pertanto annullata con rinvio. Premesso, in ordine al ricorso presentato nell'interesse delle parti offese, ed a quello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, che:
Con il primo motivo del ricorso della parti civili si denuncia "manifesta illogicità della motivazione in ordine all'assoluzione dell'imputato dai reati di estorsione sub lett. B) e D) dell'imputazione, violazione ed erronea applicazione dell'art. 629 c.p., sussistenza di responsabilità penale e civile dell'imputato in ordine a questi illeciti"
Si rileva che la Corte di appello ha escluso la prova dei reati di estorsione contestati all'imputato (per avere costretto la BR (capo b) a rilasciare sei cambiali da lire 2.500.000 ciascuna con la minaccia di mettere all'incasso un assegno di conto corrente di lire 12.500.000 e per avere costretto il CU (reato di cui al capo c) a rilasciare cinque cambiali di lire 5.000.000 ciascuna con la minaccia di presentazione, per l'incasso, di un assegno di conto corrente bancario "in bianco" (cioè, non compilato), previa abusiva indicazione dell'importo, non dovuto, di lire 25.000.000) ritenendo insufficiente la prova dell'ingiusto profitto data la possibilità che le cambiali pretese servissero per assicurare la restituzione del capitale versato in precedenza alle parti offese, piuttosto che il pagamento di interessi usurari.
La contraddizione in cui è incorso il giudice di merito, secondo le ricorrenti parti civili, è quella di non avere considerato che, a parte le precisazioni dei denuncianti circa il tono minaccioso e pressante adoperato dall'imputato per ottenere le cambiali, lo stesso accertamento sulla differenza tra l'importo del debito scaduto da rinnovare con le cambiali e l'importo complessivo delle somme portate nelle cambiali (lire 25.000.000) dimostra che almeno in parte queste cambiali erano richieste per lucrare indebitamente interessi usurari. Con il secondo motivo si denuncia violazione o erronea applicazione dell'art. 393 c.p.. Si rileva che la Corte di merito non si è accorta che, "una volta escluso, sia pure in modo dubitativo, che la minaccia di presentare i titoli per l'incasso fosse diretto al conseguimento di un ingiusto profitto, il fatto contestato avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 393 c.p., per il quale le parti offese avevano proposto querela.
Con il terzo motivo si denuncia "carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della provvisionale. Con il quarto motivo si addebita alla Corte di merito l'errore di avere parzialmente compensato le spese processuali sostenute dalle parti civili.
Il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino investe la pronuncia di assoluzione dell'imputato dai reati di estorsione.
Si sostiene che la Corte di merito ha escluso, per le estorsioni, il prova certa del fine di profitto ingiusto, facendo leva su una asserita incertezza circa la funzione delle cambiali che è, in realtà, negata nella stessa motivazione della sentenza, ove si riconosce che il debito scaduto portato dall'assegno di conto corrente, per il cui rinnovo la banca ha rilasciato ben sei cambiali di lire 2.500.000 ciascuna, era di lire 12.500.000 e che, secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza del giudice di primo grado, fatta propria dalla Corte di appello, l'assegno in bianco, che l'imputato minacciava di riempire e presentare per l'incasso, se il CU non avesse rilasciato cinque cambiali da lire 5.000.000, era stato consegnato per garanzia di un debito di lire 8.000.000. Osserva la Corte che il primo motivo del ricorso delle parti civili può essere esaminato congiuntamente a quello del P.G. di Torino dato che entrambi investono, con argomenti sostanzialmente analoghi, la pronuncia di assoluzione per i reati di estorsione.
Questi motivi sono fondati sia con riferimento alla estorsione consumata ai danni della BR sia con riguardo a quella consumata ai danni del CU.
Quanto alla estorsione ai danni della BR, la Corte di merito, che richiama sul punto anche la motivazione della sentenza del tribunale, considera sicuramente provato che il QU ha preteso ed ottenuto dalla BR sei cambiali di lire 2.500.000 (ciascuna) per consentire la rinnovazione del debito portato da un assegno di conto corrente di lire 12.500.000, in precedenza ricevuto assieme ad altri assegni, per "garanzia" della restituzione di un mutuo concesso e dei relativi interessi.
È, cioè, accertato che il QU, per concedere una dilazione nel pagamento di quella rata di mutuo, ha minacciato di presentare per l'incasso uno degli assegni di "garanzia" non per convincere la sua debitrice a pagare il dovuto ma per ottenere dalla stessa la sostituzione dell'assegno con cambiali, per un importo maggiore, lucrando così una differenza di lire 2.500.000.
Nonostante questa premessa, la Corte ha ritenuto che l'impossibilità di ricostruire in modo documentato tutti i passaggi della vicenda finanziaria "crea una incontestabile incertezza sul fatto che le minacce del QU fossero dirette al conseguimento di importi a titolo di interessi, con la conseguenza che, essendo questi interessi certamente usurari, si configurerebbe indubitabilmente il delitto di estorsione".
La contraddizione logica si rivela, così, palese se è vero che, secondo la ricostruzione del fatto operata dal tribunale e recepita dalla Corte, il risultato finale dell'operazione voluta dall'imputato, attraverso la minacciosa prospettazione di presentazione per l'incasso di uno degli assegni di cui disponeva, è stato, comunque, quello di assicurare al predetto imputato il possesso di titoli di credito, in cambiali ed assegni di conto corrente, per un importo maggiore e la astratta possibilità, quindi, di lucrare, con la riscossione dilazionata dei predetti titoli, l'ulteriore somma di lire 2.500.000.
Anche per la estorsione in danno del CU la Corte di merito muove da una ricostruzione del fatto che ricalca fedelmente quella del Tribunale, secondo il quale il QU, in possesso di un assegno non riempito del CU, ottenuto "per garanzia" di un mutuo di lire otto milioni, ha minacciato di riempire l'assegno, scrivendovi l'importo di lire 25.000.000, e di presentarlo per l'incasso, se non avesse ricevuto cinque cambiali di lire 5.000.000.
L'unica precisazione che sembra affiorare dalla ricostruzione del fatto operata dalla Corte è quella della funzione attribuita (unilateralmente) dal QU all'assegno che, rilasciato per garanzia di un mutuo di minore importo, è stato poi utilizzato, dall'imputato predetto, come titolo di copertura di tutti i successivi finanziamenti.
Anche per questo episodio però la Corte nega la prova del reato a causa dello asserito dubbio circa l'intenzione di conseguire, con il rimborso delle cambiali, ulteriori interessi piuttosto che il rimborso delle somme mutuate.
Ma anche questo argomento si rivela in contrasto con la premessa, atteso che, ove diretta a conseguire un profitto ulteriore, già la minaccia di compilazione dell'assegno con importo diverso da quello concordato alla data del rilascio, in mancanza dell'accertamento della modifica del patto di riempimento, realizzerebbe una estorsione consumata, se il profitto viene conseguito, e realizza, comunque, il reato di ragion fattasi, se diretta a costringere il debitore a pagare il dovuto.
Le rilevate contraddizioni logiche della relativa motivazione conduce all'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per il riesame.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso della parte civile.
L'accoglimento relativamente alla misura della pena, del ricorso dell'imputato esclude la possibilità di condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali ma non la condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, rispetto alla quale il QU è soccombente relativamente all'accertamento della sua penale responsabilità per il delitto di usura.
Queste spese si liquidano in euro 2.500, in esse compresi euro 200 per esborsi.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dei ricorsi del P.G. e del primo motivo del ricorso delle parti civili, annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di estorsione di cui ai capi B) e D) restando assorbiti gli altri motivi del ricorso delle parti civili. Annulla altresì la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del QU, limitatamente alla misura della pena.
Rigetta nel resto il ricorso dell'imputato.
Rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino;
condanna il QU alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in euro 2.500, in esse comprese euro 200 per spese, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004