Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2008, n. 15282
CASS
Sentenza 7 marzo 2008

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Massime2

In tema di colpa medica nell'attività di "equipe", tutti i soggetti intervenuti all'atto operatorio devono partecipare ai controlli volti a fronteggiare il ricorrente e grave rischio di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei; ne consegue che non è consentita la delega delle proprie incombenze agli altri componenti, poiché ciò vulnererebbe il carattere plurale, integrato, del controllo, che ne accresce l'affidabilità.

La "elevata probabilità logica", in presenza della quale può essere affermata la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento, esprime la forte corroborazione dell'ipotesi accusatoria sulla base delle concrete acquisizioni probatorie disponibili, che il giudice dovrà valutare alla stregua delle regole dettate dagli artt. 192, commi primo e secondo, cod. proc. pen. (quanto al ragionamento sull'evidenza probatoria) e 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (quanto alla doverosa ponderazione del grado di resistenza dell'ipotesi di accusa rispetto alle ipotesi antagoniste od alternative, in termini conclusivi di "certezza processuale" o di "alta probabilità logica" della decisione).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2008, n. 15282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15282
Data del deposito : 7 marzo 2008

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