Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di reato di abbandono del posto di servizio (art. 72 legge n. 121 del 1981) ad opera dell'appartenente alla Polizia si Stato, rientra nella nozione di abbandono non solo il materiale allontanamento dal luogo ove il servizio debba essere prestato, ma anche la mancata effettiva prestazione del servizio da parte del soggetto, a ciò tenuto, presente. (Fattispecie di appartenente alla Polizia di Stato preposto al controllo dei passaporti in zona di frontiera rinvenuto addormentato durante il turno di servizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2010, n. 43412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43412 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 28/10/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1681
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 10277/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di \G IN, nato ad *Alessandria il 20 maggio del 1979*;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18 novembre del 2009;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
Sentito il Procuratore generale Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 18 novembre del 2009, in riforma di quella pronunciata dal tribunale di Varese il 10 maggio del 2007, condannava \G IN alla pena di mesi quattro di reclusione, avendolo ritenuto responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui alla L. n. 121 del 1981, art. 72 perché, quale agente della Polizia di Stato in servizio al valico di \Zenna\ ed addetto al controllo dei passaporti, abbandonava il servizio o comunque violava le disposizioni all'uopo impartite con particolare riferimento ai compiti del capo turno e di quelli che gravano sugli agenti di pubblica sicurezza nell'esercizio delle funzioni, facendosi cogliere a dormire profondamente durante il turno di servizio. Fatto commesso al valico di \Zenna\ il *20 agosto del 2004*.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato il \G\ alle ore 6,50 del *20 agosto* era stato sorpreso addormentato a bocca aperta nel proprio gabbiotto e non si era svegliato nonostante il rumore del passaggio dell'autovettura di servizio e nonostante che l'ispettore avesse aperto il vetro di separazione del gabbiotto.
Lo stesso si era svegliato solo dopo dieci minuti.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del proprio difensore denunciando:
la violazione della norma incriminatrice sotto diversi profili: a) perché nella decisione impugnata non si è chiarito se il prevenuto sia stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli per abbandono del servizio o per la violazione di disposizioni particolari o generali;
b) perché l'assopimento non equivale ad abbandono del posto;
c) perché relativamente alle violazioni di ordini o disposizioni generali o particolari la Corte non aveva indicato in concreto l'ordine che era stato impartito;
d) perché l'articolo 72 legge n 1221 del 1981 non richiama genericamente ed indistintamente tutte le disposizioni che disciplinano le funzioni dell'agente di polizia;
e) perché negli atti del processo non v'è prova di particolari disposizioni impartite all'agente \G\;
violazione dell'art. 597 c.p.p. perché il tribunale aveva assolto il prevenuto anche per l'assenza dell'elemento psicologico e sul punto si era formato il giudicato perché il punto non è stato espressamente impugnato dal Pubblico Ministero;
contraddittorietà della motivazione sulla natura dolosa dell'assopimento;
travisamento della prova per avere la Corte ritenuto che l'agente \G\ dormisse tenendo appoggiata la testa sulla scrivania, invece la testa era appoggiata al vetro di separazione del gabbiotto;
omessa motivazione sul carattere intenzionale dell'assopimento. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
La L. n. 121 del 1981, art. 72, comma 1, vieta per l'appartenente alla Polizia di Stato, durante le operazioni di Polizia, l'abbandono del posto o del servizio o la violazione dell'ordine o delle disposizioni generali o particolari impartite. Le disposizioni generali, contrariamente all'assunto del ricorrente, sono proprio quelle che prescrivono in generale il comportamento che deve tenere l'appartenente alla Polizia durante le operazioni inerenti alla propria funzione.
La norma, come appare palese, prevede diversi comportamenti tra loro alternativi.
Nella fattispecie la responsabilità è stata affermata sotto entrambi i profili indicati nel capo d'imputazione ossia per avere il prevenuto abbandonato il servizio e comunque per inosservanza delle disposizioni che gli erano state impartite in relazione alla natura del servizio.
Orbene, abbandona il servizio non solo colui il quale materialmente si allontana dal luogo dove il servizio deve essere prestato, ma anche colui che, pur presente sul luogo del servizio, in realtà non lo presta. Colui che, preposto al controllo dei passaporti in una zona di frontiera, si addormenti nel relativo gabbiotto certamente non presta il servizio che gli è stato affidato.
Tale rilevo rende superflua l'esame degli ulteriori addebiti. In ogni caso, anche a volere escludere la configurabilità dell'abbandono del servizio per la considerazione che il prevenuto era comunque materialmente presente sul luogo del servizio anche se dormiva, risulta ugualmente integrato il reato per la violazione delle disposizioni generali che devono essere osservate in occasione di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici. Integra il reato non una qualsiasi violazione di disposizioni generali ma solo la violazione di quelle che devono essere osservate in occasione di operazioni di polizia o durante l'impiego nei reparti.
Pertanto il riferimento all'omessa manutenzione della divisa, che costituisce anch'essa la violazione di una disposizione generale, contenuto nella memoria difensiva, non è pertinente, poiché assumono rilevanza penale solo le violazioni anzidette. Il limite è costituito dall'impiego in operazioni di polizia o nei reparti. Le disposizioni generali proprio perché tali non devono essere reiterate ogni qualvolta viene assunto il relativo servizio essendo insite nella natura del servizio stesso.
L'agente preposto al controllo dei passaporti al valico di frontiera è tenuto ad un controllo particolarmente vigile. Di conseguenza non si può seriamente sostenere che con l'addormentamento durante il servizio non si violino le disposizioni impartite per quel servizio. Con riferimento agli altri motivi, che essendo strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, si rileva che non esiste alcun giudicato sull'esclusione del dolo da parte del tribunale, posto che il primo giudice ha escluso la stessa configurabilità del reato da un punto di vista oggettivo ed il pubblico ministero con l'impugnazione ha contestato la valutazione del tribunale. Per la configurabilità del reato non ha alcuna importanza stabilire se l'agente dormisse tenendo la testa sulla scrivania o appoggiata al vetro di separazione del gabbiotto.
Il dolo è stato ravvisato nel fatto che il \G\ si era predisposto all'addormentamento in contrasto con l'esigenza di carattere generale che gli imponeva una presenza vigile. L'addormentamento, quando dipende da una libera scelta del soggetto e non da cause patologiche, è sempre un atto volontario.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre del 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2010