Sentenza 13 ottobre 2010
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2010, n. 38244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38244 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 13/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2253
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO F. M. Silvio - Consigliere - N. 4834/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE EL N. IL *27/09/1962*;
avverso l'ordinanza n. 2353/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 15/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. F. M. Iacoviello che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 15.06.2009 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza del condannato TE EL, riconosceva in executivis vincolo di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., tra i fatti di reato da lui commessi, tutti inerenti la disciplina degli stupefacenti, di cui alle sentenze 18.11.2002 e 01.07.1992 della stesa Corte, determinando quindi la pena unica complessiva in anni 15, mesi 6 di reclusione ed Euro 65.000,00 di multa.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo: la Corte aveva determinato la pena complessiva prendendo a base, erroneamente, non il reato più grave, ma l'intera pena - già frutto di continuazione interna - di cui alla sentenza più gravosa (in data 18.11.2002).
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
Ed invero, fermo il riconosciuto vincolo di continuazione tra tutti i reati, non discusso in questa sede, deve rilevarsi anzitutto come il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena unica complessiva, abbia mancato - dopo avere individuato la base di calcolo "sulla violazione più grave di cui alla sentenza 18.11.2002"- di indicare i singoli termini di pena apportati per i reati ritenuti satelliti, così impedendo il controllo sul corretto uso della docimasia sanzionatoria in executivis. Ed invero va ricordata dapprima, sul punto, la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui "il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri adottati per la rideterminazione della pena" (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 23041 in data 14.05.2009, Rv. 244115, Di Risio), dovendosi rilevare, in proposito, come la Corte territoriale, nell'impugnato provvedimento, abbia fatto indistinto riferimento al "rilevante quantitativo di cui alla violazione satellitè", errando, poiché le violazioni satellite sono plurime, e così comunque non indicando gli aumenti singoli ed i criteri comparativi. In proposito va poi ricordata - e qui ribadita - la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 49748 in data 15.12.2009, Rv. 245987, Di Stefano;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 4911 in data 15.11.2009, Rv. 243375, Neder e altri, che anche ricorda come occorra distinguere gli aumenti di pena per ciascun reato satellite). È palese, pertanto, l'errore che inficia la gravata ordinanza che, dopo avere rilevato come la sentenza 18.11.2002 abbia riunito in continuazione più reati, e dovendosi tener conto anche del reato di cui alla seconda sentenza, successivamente - al momento della rideterminazione della pena - indichi (al singolare) la violazione satellite e apporti un aumento unico non meglio specificato, quando i reati satellite sono plurimi. Vi è dunque, comunque, vizio di contraddizione logica interna al testo del provvedimento in esame. Consegue il vizio di violazione di legge per non avere distinto le pene per i singoli reati satelliti. Il testo, invero contraddittorio, ha poi indotto nel ricorrente anche la tesi, prospettata nell'atto di impugnazione, che il giudice dell'esecuzione abbia, in realtà, preso a base l'intera pena di cui alla sentenza 18.11.2002 (che però riunisce più fatti di reato), posto che poi ha calcolato un aumento unico (interpretato per il reato di cui alla seconda sentenza) atteso che si parla di singola violazione satellite. Il che, all'evidenza, sarebbe parimenti errato in relazione alla pacifica giurisprudenza in proposito che impone l'anzidetto scorporo di reati che il giudice della cognizione abbia ritenuto tra loro vincolati ex art. 81 cpv. c.p. - In definitiva l'ordinanza impugnata risulta affetta da vizio logico e da violazione di legge come sopra rilevata. Si impone pertanto rinvio al giudice a quo che, nel nuovo esame, tenga conto dei rilievi e dei principi di diritto qui affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2010