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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/07/2025, n. 27676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27676 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU RA - Presidente - Sent. n. sez. 1070/2025 CINZIA RG CC - 10/07/2025 EMANUELA AI - Relatore - R.G.N. 13015/2025 ER AL Motivazione Semplificata ND RI NI ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: Associazione Sinergia Associazione Kronos D'MO SS nato a [...] il [...] D'MO AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/03/2025 del GIP TRIBUNALE di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi. 1. Con ordinanza in data 13/03/2025, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, rigettava l’opposizione, ai sensi dell’art. 263 cod.proc.pen., avverso il provvedimento del P.M. di rigetto di restituzione dei dati informatici oggetto di sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, nell’ambito di indagini svolte in relazione ai reati di cui all’art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e 640 bis cod.pen. (capo 1) e artt. 1, 5 e 24 legge n. 231 del 2001 (capo 2). 2. Avverso l’ordinanza hanno presentato separati ricorsi per cassazione l’Associazione Sinergia, l’Associazione Kronos, D’MO AL e D’MO SS, a mezzo del loro difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento deducendo, con un unico motivo comune a tutti i ricorrenti, la violazione di legge ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli art. 253,254, 262 e 263 cod.proc.pen. Assumono i ricorrenti l’assenza/apparenza di motivazione del provvedimento impugnato che, dopo avere richiamato i principi giurisprudenziali Penale Sent. Sez. 3 Num. 27676 Anno 2025 Presidente: RA LU Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 10/07/2025 2 che regolano la materia, avrebbe reso una motivazione meramente apparente sulla necessità di mantenimento del sequestro dei dati informatici desunta dalla nota della Guardia di finanza, in data 10 settembre 2024, in cui veniva rappresentato che “considerata la numerosità dei dispositivi e l'estesa dimensione dei dati di archiviazione è precisata del contempo l'impossibilità di eseguire le operazioni di ricerca in concomitanza con l'esecuzione della perquisizione si rappresenta che l'analisi tecnica degli stessi mediante l'utilizzo di dati esca e limitatamente al periodo di indagine è ancora in corso e verrà ultimata nel più breve tempo possibile”. Argomentano i ricorrenti la motivazione apparente e la violazione della garanzia fondamentale, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che impongono una adeguata motivazione circa i tempi entro cui deve essere effettuata la selezione dei dati tenuto conto di un rapporto di proporzione tra finalità probatorie perseguite dalla misura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati, valutazione imposta ai fini del rispetto del principio di proporzionalità. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi. 4. Va preliminarmente rilevato che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal G.i.p. a norma dell'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., è deciso in camera di consiglio con le forme del rito non partecipato di cui all'art. 611 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, Manesi, Rv. 242291 – 01), anche dopo la modificazione dell’art. 611 cod.proc.pen. ad opera della legge n. 120 del 2024. 5. I ricorsi sono inammissibili. Va anzitutto premesso, in punto di diritto, che è ricorribile per cassazione l’ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari decide sull'opposizione proposta dall'interessato avverso il decreto di rigetto, da parte del pubblico ministero, della richiesta di restituzione di cose sequestrate (S.U. n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507; S.U. n. 9857 del 30/10/2008, Manesi, Rv. 242290). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, con orientamento consolidato, che in tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame ( Sez. 2, n. 3 50169 del 11/11/2015 Nobile, Rv. 265413; Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013 Moruzzi e altri Rv. 257489; Sez. 3, n. 17809 del 26/01/2011 Famà, Rv. 249989), da cui consegue che l'ordinanza del G.I.P. che provvede sull'opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 606, comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, Piscopo, Rv. 264059). Infatti, a norma dell'art. 262 cod. proc. pen., le cose sono restituite a chi ne abbia diritto “quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova”, di conseguenza, non può il giudice per le indagini preliminari ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto competente a decidere sulla fondatezza del fumus commissi delicti è riservata al Tribunale del riesame. 6. Tanto premesso, il provvedimento impugnato ha respinto l’opposizione al rigetto della richiesta di dissequestro dei dati informatici sequestrati in data 15 aprile 2024 – 20 ,maggio 2024, a fini probatori, nell’ambito di complesse indagini per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata e segnatamente per aver posto in essere, le citate associazioni e D’ MO SS e D’MO AL, condotte fraudolente relative ad attività professionali svolte nel settore della formazione professionale per il contrasto alla disoccupazione e dell'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani beneficiari di contributi comunitari erogati nell'ambito del programma Garanzie Giovani e destinati dall'Unione europea alla Regione Puglia, quale organismo intermedio. 7. Il provvedimento impugnato ha, in primo luogo, richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03), nonché il principio a tenore del quale, in tema di sequestro probatorio, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei "files" rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei 4 principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286923 – 01). Quanto al caso concreto, ha, poi, argomentato la necessità di mantenere il vincolo a fini di prova, richiamando la nota della Guardia di Finanza del 10/09/2024, che evidenziava il numero dei dispositivi e le dimensioni dei dati di archiviazione, pari a 4 Terabyte, nonché la circostanza che l’analisi tecnica non poteva essere compiuta in concomitanza con la perquisizione, che la ricerca con i “dati esca” era in corso e sarebbe stata svolta nel più breve tempo possibile, da cui ha tratto la conclusione che sulla scorta delle circostanze sopra evidenziate era ragionevole e proporzionato il mantenimento del vincolo, tenuto conto delle dimensioni dei dati archiviati, dei dispositivi, della difficoltà di estrapolare il materiale utile alle complesse indagini svolte nei confronti di più soggetti. 8. Ciò premesso, il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari ha reso una motivazione congrua in relazione alla necessità di mantenimento del vincolo e conforme ai principi di diritto enunciati e condivisi, rispetto la quale i ricorsi non si confrontano compiutamente, non indicando gli elementi (quali ad esempio l’indicazione dei criteri per agevolare la facile estrazione dei dati) per contrastare la ritenuta necessità di mantenere il sequestro. 9. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI LU RA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi. 1. Con ordinanza in data 13/03/2025, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, rigettava l’opposizione, ai sensi dell’art. 263 cod.proc.pen., avverso il provvedimento del P.M. di rigetto di restituzione dei dati informatici oggetto di sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, nell’ambito di indagini svolte in relazione ai reati di cui all’art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e 640 bis cod.pen. (capo 1) e artt. 1, 5 e 24 legge n. 231 del 2001 (capo 2). 2. Avverso l’ordinanza hanno presentato separati ricorsi per cassazione l’Associazione Sinergia, l’Associazione Kronos, D’MO AL e D’MO SS, a mezzo del loro difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento deducendo, con un unico motivo comune a tutti i ricorrenti, la violazione di legge ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli art. 253,254, 262 e 263 cod.proc.pen. Assumono i ricorrenti l’assenza/apparenza di motivazione del provvedimento impugnato che, dopo avere richiamato i principi giurisprudenziali Penale Sent. Sez. 3 Num. 27676 Anno 2025 Presidente: RA LU Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 10/07/2025 2 che regolano la materia, avrebbe reso una motivazione meramente apparente sulla necessità di mantenimento del sequestro dei dati informatici desunta dalla nota della Guardia di finanza, in data 10 settembre 2024, in cui veniva rappresentato che “considerata la numerosità dei dispositivi e l'estesa dimensione dei dati di archiviazione è precisata del contempo l'impossibilità di eseguire le operazioni di ricerca in concomitanza con l'esecuzione della perquisizione si rappresenta che l'analisi tecnica degli stessi mediante l'utilizzo di dati esca e limitatamente al periodo di indagine è ancora in corso e verrà ultimata nel più breve tempo possibile”. Argomentano i ricorrenti la motivazione apparente e la violazione della garanzia fondamentale, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che impongono una adeguata motivazione circa i tempi entro cui deve essere effettuata la selezione dei dati tenuto conto di un rapporto di proporzione tra finalità probatorie perseguite dalla misura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati, valutazione imposta ai fini del rispetto del principio di proporzionalità. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi. 4. Va preliminarmente rilevato che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal G.i.p. a norma dell'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., è deciso in camera di consiglio con le forme del rito non partecipato di cui all'art. 611 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, Manesi, Rv. 242291 – 01), anche dopo la modificazione dell’art. 611 cod.proc.pen. ad opera della legge n. 120 del 2024. 5. I ricorsi sono inammissibili. Va anzitutto premesso, in punto di diritto, che è ricorribile per cassazione l’ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari decide sull'opposizione proposta dall'interessato avverso il decreto di rigetto, da parte del pubblico ministero, della richiesta di restituzione di cose sequestrate (S.U. n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507; S.U. n. 9857 del 30/10/2008, Manesi, Rv. 242290). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, con orientamento consolidato, che in tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame ( Sez. 2, n. 3 50169 del 11/11/2015 Nobile, Rv. 265413; Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013 Moruzzi e altri Rv. 257489; Sez. 3, n. 17809 del 26/01/2011 Famà, Rv. 249989), da cui consegue che l'ordinanza del G.I.P. che provvede sull'opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 606, comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, Piscopo, Rv. 264059). Infatti, a norma dell'art. 262 cod. proc. pen., le cose sono restituite a chi ne abbia diritto “quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova”, di conseguenza, non può il giudice per le indagini preliminari ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto competente a decidere sulla fondatezza del fumus commissi delicti è riservata al Tribunale del riesame. 6. Tanto premesso, il provvedimento impugnato ha respinto l’opposizione al rigetto della richiesta di dissequestro dei dati informatici sequestrati in data 15 aprile 2024 – 20 ,maggio 2024, a fini probatori, nell’ambito di complesse indagini per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata e segnatamente per aver posto in essere, le citate associazioni e D’ MO SS e D’MO AL, condotte fraudolente relative ad attività professionali svolte nel settore della formazione professionale per il contrasto alla disoccupazione e dell'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani beneficiari di contributi comunitari erogati nell'ambito del programma Garanzie Giovani e destinati dall'Unione europea alla Regione Puglia, quale organismo intermedio. 7. Il provvedimento impugnato ha, in primo luogo, richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03), nonché il principio a tenore del quale, in tema di sequestro probatorio, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei "files" rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei 4 principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286923 – 01). Quanto al caso concreto, ha, poi, argomentato la necessità di mantenere il vincolo a fini di prova, richiamando la nota della Guardia di Finanza del 10/09/2024, che evidenziava il numero dei dispositivi e le dimensioni dei dati di archiviazione, pari a 4 Terabyte, nonché la circostanza che l’analisi tecnica non poteva essere compiuta in concomitanza con la perquisizione, che la ricerca con i “dati esca” era in corso e sarebbe stata svolta nel più breve tempo possibile, da cui ha tratto la conclusione che sulla scorta delle circostanze sopra evidenziate era ragionevole e proporzionato il mantenimento del vincolo, tenuto conto delle dimensioni dei dati archiviati, dei dispositivi, della difficoltà di estrapolare il materiale utile alle complesse indagini svolte nei confronti di più soggetti. 8. Ciò premesso, il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari ha reso una motivazione congrua in relazione alla necessità di mantenimento del vincolo e conforme ai principi di diritto enunciati e condivisi, rispetto la quale i ricorsi non si confrontano compiutamente, non indicando gli elementi (quali ad esempio l’indicazione dei criteri per agevolare la facile estrazione dei dati) per contrastare la ritenuta necessità di mantenere il sequestro. 9. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI LU RA