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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/07/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 36/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36/2024 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSI WALTER, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. ALESSI WALTER, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario a Mazzarino il 7.12.2005, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di Mazzarino anno 2005 Parte II Serie A n. 53, unione dalla quale sono nati i figli , a Mazzarino il 17.4.2006, e , a Mazzarino il 15.9.2009, e Persona_1 CP_2
1 dichiarato di non volersi riconciliare, chiedevano l'omologa della separazione consensuale nonché – cumulativamente – della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
Con sentenza non definitiva n. 4/2024 del 15.7.2024, il Tribunale di Gela pronunciava la separazione personale di detti coniugi e con ordinanza depositata in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, verificata la decorrenza dei termini nonché la conferma, da parte dei ricorrenti, delle condizioni già formulate nel ricorso introduttivo venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza cartolare del 5.3.2025 le parti concludevano chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni concordate e stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza resa in data 17.4.2025 veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento dei figli e il mantenimento della prole non è in contrasto con i loro interessi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Considerato, altresì, che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle conclusioni spiegate dalle parti, può senz'altro prendersi favorevolmente atto delle condizioni divisate dalle parti.
Nulla deve, infine, essere disposto in ordine alle spese del giudizio, considerata la natura congiunta della domanda proposta e l'assenza di una parte che possa definirsi soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...],
[...] CP_1 celebrato a Mazzarino in data 7.12.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Mazzarino al n. 53 Parte II Serie A dell'anno 2005;
2 - PRENDE ATTO delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 7.12.2005 indicate nel ricorso congiunto;
Parte_1 CP_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale,
l'8.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36/2024 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSI WALTER, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. ALESSI WALTER, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario a Mazzarino il 7.12.2005, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di Mazzarino anno 2005 Parte II Serie A n. 53, unione dalla quale sono nati i figli , a Mazzarino il 17.4.2006, e , a Mazzarino il 15.9.2009, e Persona_1 CP_2
1 dichiarato di non volersi riconciliare, chiedevano l'omologa della separazione consensuale nonché – cumulativamente – della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
Con sentenza non definitiva n. 4/2024 del 15.7.2024, il Tribunale di Gela pronunciava la separazione personale di detti coniugi e con ordinanza depositata in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, verificata la decorrenza dei termini nonché la conferma, da parte dei ricorrenti, delle condizioni già formulate nel ricorso introduttivo venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza cartolare del 5.3.2025 le parti concludevano chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni concordate e stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza resa in data 17.4.2025 veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento dei figli e il mantenimento della prole non è in contrasto con i loro interessi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Considerato, altresì, che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle conclusioni spiegate dalle parti, può senz'altro prendersi favorevolmente atto delle condizioni divisate dalle parti.
Nulla deve, infine, essere disposto in ordine alle spese del giudizio, considerata la natura congiunta della domanda proposta e l'assenza di una parte che possa definirsi soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...],
[...] CP_1 celebrato a Mazzarino in data 7.12.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Mazzarino al n. 53 Parte II Serie A dell'anno 2005;
2 - PRENDE ATTO delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 7.12.2005 indicate nel ricorso congiunto;
Parte_1 CP_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale,
l'8.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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