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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 535/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3338/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
GI CA - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da difensore_2 - CF_Difensore_2
difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 15622/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240031795992000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7728/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 07120240031795992000 emessa dall'AG delle Entrate ON e notificatagli il 18.3.2024, per l'importo di euro 351,07, in relazione all'omesso versamento della tassa automobilistica anno 2018. Deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione triennale della tassa azionata, dolendosi altresì dell'omessa specificazione delle maggiorazioni applicate.
Si costituivano AG delle Entrate - ON e GI CA (a seguito di chiamata in causa dell'agente della riscossione), che contestavano le avverse deduzioni ritenendo il credito irretrattabile tenuto conto della notificato, in data 22.9.2021, dell'avviso di accertamento n. 834284571973, non opposto, depositato in atti.
Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendo validamente costituita la GI CA e legittimamente notificato il 22.09.2021 l'atto interruttivo della prescrizione, ossia l'avviso di accertamento n. 834284571973, entro il termine triennale.
Presenta appello il contribuente che eccepisce la violazione dell'art. 32 del D. Lgs. n. 546/199, ritenendo che la GI CA si sia costituita in violazione del predetto termine, impendendo la difesa al contribuente, che aveva già depositato le memorie illustrative. Pertanto, ritiene che il primo giudice avrebbe dovuto accertare il difetto di contraddittorio e ordinare la chiamata in causa della GI CA, con conseguente declaratoria di inammissibilità degli atti depositati, dovendo quindi decidersi per la prescrizione della pretesa tributaria e dei relativi interessi e sanzioni, anche in considerazione della nullità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico a quello impugnato per essere avvenuto tramite operatore di posta private Nexive e per essere la firma sulla relata irriconoscibile.
Non risultano costituite AG delle Entrate - ON e GI CA.
Alla odierna udiena. come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In relazione al primo motivo di gravame, il primo giudice ha correttamente osservato che "la produzione documentale della GI non può essere considerata tardiva, ove si consideri che la costituzione del predetto Ente è avvenuta a seguito di chiamata in causa dell'AG delle Entrate ON, che in tal senso ha posto rimedio a una lacuna del ricorrente nell'instaurazione del contradditorio, atteso che l'art. 14, comma 6 bis, del d. lgs. n. 546 del 1992 prevede che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti". La novella legislativa che ha introdotto il comma 6 bis dell'art. 14 del D.Lgs n. 546/1992, stando al tenore letterale della norma, onera il contribuente a chiamare in causa sia l'agente della riscossione che l'ente impositore, qualora eccepisca il difetto di notificazione dell'atto presupposto a quello impugnato;
in mancanza, risulta del tutto indifferente, rispetto alla regolare costituzione del contraddittorio, che la vocatio in ius della GI CA sia avvenuta sulla base di chiamata in causa da parte dell'Agente della ON piuttosto che su disposizione del primo giudice, risultando quindi tempestiva la costituzione dell'ente impositore e legittima la produzione documentale.
Tanto osservato, le ulteriori doglianze del contribuent e sono infondate e generiche, in particolare in relazione alla asserita mancanza dei requisiti dell'operatore privato Nexive "in quanto è risaputo che sino ad una certa data l'operatore NEXIVE non fosse in possesso dei requisiti previsti dalla legge", affermazione del tutto generica e decontestualizzata, nonchè al preteso disconoscimento della firma, con riserva di esperire procedura di querela di falso. In relazione a tale ultimo punto, la Corte osserva quanto segue:
- il prodromico avviso di accertamento risulta ritualmente notificato a mezzo raccomandata postale, vale a dire in via diretta, con la conseguenza che “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010)" (Cass. Ord. n. 6585/2025). Ne deriva che notifica si considera avvenuta all'atto della consegna del plico ad opera dell'operatore postale, infatti la consegna può avvenire sia nelle mani del destinatario, sia con ricezione da parte di altri soggetti legittimati secondo la disciplina ordinaria, per cui è sufficiente per il perfezionamento della notifica che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale
Postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, per cui, in tale ipotesi e per quel che qui interessa, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo fornisce la prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. anche Cass. n. 17598/2010; n. 9111/2012), derivandone la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico, avvenuto a mani proprie del contribuente e divenuto definitivo per omessa impugnazione;
- la notificazione risulta del tutto regolare, essendo versata in atti la copia della relazione di notificazione, pienamente leggibile e non risultando instaurato né definito alcun giudizio per querela di falso per il disconoscimento della firma apposta sulla relata;
la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7174 del 18 marzo 2025, ha chiarito che il giudice tributario deve limitarsi a valutare la rilevanza della querela in funzione della rilevanza del documento disconosciuto ai fini del giudizio e la sua pertinenza come atto di impulso processuale, non potendosi in ogni caso spingersi a decidere sulla veridicità della firma, materia riservata al Tribunale civile. Pertanto, a fronte del mancato deposito della querela di falso, a fronte della produzione in giudizio già in primo grado del documento contestato, la Corte ritiene non vi siano elementi per dubitare della veridicità della firma apposta e della legittimità della notificazione.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3338/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
GI CA - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da difensore_2 - CF_Difensore_2
difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 15622/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240031795992000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7728/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 07120240031795992000 emessa dall'AG delle Entrate ON e notificatagli il 18.3.2024, per l'importo di euro 351,07, in relazione all'omesso versamento della tassa automobilistica anno 2018. Deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione triennale della tassa azionata, dolendosi altresì dell'omessa specificazione delle maggiorazioni applicate.
Si costituivano AG delle Entrate - ON e GI CA (a seguito di chiamata in causa dell'agente della riscossione), che contestavano le avverse deduzioni ritenendo il credito irretrattabile tenuto conto della notificato, in data 22.9.2021, dell'avviso di accertamento n. 834284571973, non opposto, depositato in atti.
Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendo validamente costituita la GI CA e legittimamente notificato il 22.09.2021 l'atto interruttivo della prescrizione, ossia l'avviso di accertamento n. 834284571973, entro il termine triennale.
Presenta appello il contribuente che eccepisce la violazione dell'art. 32 del D. Lgs. n. 546/199, ritenendo che la GI CA si sia costituita in violazione del predetto termine, impendendo la difesa al contribuente, che aveva già depositato le memorie illustrative. Pertanto, ritiene che il primo giudice avrebbe dovuto accertare il difetto di contraddittorio e ordinare la chiamata in causa della GI CA, con conseguente declaratoria di inammissibilità degli atti depositati, dovendo quindi decidersi per la prescrizione della pretesa tributaria e dei relativi interessi e sanzioni, anche in considerazione della nullità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico a quello impugnato per essere avvenuto tramite operatore di posta private Nexive e per essere la firma sulla relata irriconoscibile.
Non risultano costituite AG delle Entrate - ON e GI CA.
Alla odierna udiena. come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In relazione al primo motivo di gravame, il primo giudice ha correttamente osservato che "la produzione documentale della GI non può essere considerata tardiva, ove si consideri che la costituzione del predetto Ente è avvenuta a seguito di chiamata in causa dell'AG delle Entrate ON, che in tal senso ha posto rimedio a una lacuna del ricorrente nell'instaurazione del contradditorio, atteso che l'art. 14, comma 6 bis, del d. lgs. n. 546 del 1992 prevede che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti". La novella legislativa che ha introdotto il comma 6 bis dell'art. 14 del D.Lgs n. 546/1992, stando al tenore letterale della norma, onera il contribuente a chiamare in causa sia l'agente della riscossione che l'ente impositore, qualora eccepisca il difetto di notificazione dell'atto presupposto a quello impugnato;
in mancanza, risulta del tutto indifferente, rispetto alla regolare costituzione del contraddittorio, che la vocatio in ius della GI CA sia avvenuta sulla base di chiamata in causa da parte dell'Agente della ON piuttosto che su disposizione del primo giudice, risultando quindi tempestiva la costituzione dell'ente impositore e legittima la produzione documentale.
Tanto osservato, le ulteriori doglianze del contribuent e sono infondate e generiche, in particolare in relazione alla asserita mancanza dei requisiti dell'operatore privato Nexive "in quanto è risaputo che sino ad una certa data l'operatore NEXIVE non fosse in possesso dei requisiti previsti dalla legge", affermazione del tutto generica e decontestualizzata, nonchè al preteso disconoscimento della firma, con riserva di esperire procedura di querela di falso. In relazione a tale ultimo punto, la Corte osserva quanto segue:
- il prodromico avviso di accertamento risulta ritualmente notificato a mezzo raccomandata postale, vale a dire in via diretta, con la conseguenza che “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010)" (Cass. Ord. n. 6585/2025). Ne deriva che notifica si considera avvenuta all'atto della consegna del plico ad opera dell'operatore postale, infatti la consegna può avvenire sia nelle mani del destinatario, sia con ricezione da parte di altri soggetti legittimati secondo la disciplina ordinaria, per cui è sufficiente per il perfezionamento della notifica che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale
Postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, per cui, in tale ipotesi e per quel che qui interessa, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo fornisce la prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. anche Cass. n. 17598/2010; n. 9111/2012), derivandone la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico, avvenuto a mani proprie del contribuente e divenuto definitivo per omessa impugnazione;
- la notificazione risulta del tutto regolare, essendo versata in atti la copia della relazione di notificazione, pienamente leggibile e non risultando instaurato né definito alcun giudizio per querela di falso per il disconoscimento della firma apposta sulla relata;
la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7174 del 18 marzo 2025, ha chiarito che il giudice tributario deve limitarsi a valutare la rilevanza della querela in funzione della rilevanza del documento disconosciuto ai fini del giudizio e la sua pertinenza come atto di impulso processuale, non potendosi in ogni caso spingersi a decidere sulla veridicità della firma, materia riservata al Tribunale civile. Pertanto, a fronte del mancato deposito della querela di falso, a fronte della produzione in giudizio già in primo grado del documento contestato, la Corte ritiene non vi siano elementi per dubitare della veridicità della firma apposta e della legittimità della notificazione.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.