Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1599/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel. e est.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 630, 3° comma, c.p.c., iscritto al n. 1599/2025 R.G. promosso da:
AVV. ALESSIO DI MARCO (C.F. ), del Foro di Milano, con studio in C.F._1
Milano, Piazza Umanitaria 2, in proprio assistito, difeso e rappresentato ai sensi dell'art. 86 c.p.c. nonché in qualità di difensore dell'AVV. GIANCARLO DE MARCO (C.F.
), del Foro di Pescara, entrambi domiciliati presso lo studio sito in Milano, C.F._2
Piazza Umanitaria 2;
- Reclamante- contro
(C.F.: ), nato a [...] il 11 giugno e residente Controparte_1 C.F._3 in Scafa (PE) in via Decontra n. 2 elettivamente domiciliato in Scafa (PE) in c.so I maggio 210, presso l'avv. Luciana Di Pierdomenico che lo rappresenta e difende;
- Reclamato -
e
; Controparte_2
- Reclamato contumace -
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
Conclusioni:
- AVV. ALESSIO DI MARCO e AVV. GIANCARLO DE MARCO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, così pronunciarsi:
Pag. 1 a 6
1326/2023, emessa dalla D.ssa Franca Di Felice in data 17.02.2025, comunicata in data
18.02.2025, revocando così l'estinzione della procedura esecutiva e per l'effetto; disporre, ai sensi dell'art. 548, secondo comma, c.p.c. l'assegnazione delle somme come da precisazione del credito effettuata all'udienza del 17.02.2025, adottando ogni conseguente provvedimento di legge ovvero, in subordine, ove l'On.le Collegio non ritenesse di provvedere in tal senso: rimettere a ruolo il procedimento RG 1326/2023 provvedendo altresì alla fissazione di una nuova udienza ex art. 548, secondo comma, c.p.c. per i relativi incombenti ovvero ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia a tale fine.
Il tutto, con vittoria delle spese di lite anche della fase di reclamo”.
- DAVIDE DI FIORE: “si insiste per la conferma dell'ordinanza di estinzione del processo esecutivo resa dal G.E. dr.ssa Franca Di Felice in data 17 febbraio 2025, comunicata in data 18 febbraio 2025, con la quale è stata dichiarata d'ufficio l'estinzione del processo esecutivo – esecuzione mobiliare presso terzi, rubricato al n. 1326/2023 R.G.”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Letto il reclamo ex art. 630, 3° comma, c.p.c. depositato in data 11/04/2025, dall'Avv. ALESSIO
DI MARCO in proprio assistito nonché in qualità di difensore dell'Avv. GIANCARLO DE
MARCO avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo emessa dal G.E. dott.ssa Franca
Di Felice in data 17/02/2025, comunicata in data 18/02/2025 dalla Cancelleria Esecuzioni
Mobiliari, con la quale è stata dichiarata d'ufficio l'estinzione del processo esecutivo – esecuzione mobiliare presso terzi – rubricato al n. RG 1326/2023; verificata la regolarità della comunicazione del reclamo e del pedissequo provvedimento con il quale il Giudice relatore ha assegnato all'esecutato il termine di 30 giorni per il deposito di una memoria di replica;
vista la memoria di replica depositata entro i termini dal debitore;
Controparte_1
rilevato che il debitore non ha svolto memorie;
Controparte_2
sentita la relazione del Giudice relatore;
verificata preliminarmente la tempestività del reclamo in quanto il presente ricorso è stato depositato inizialmente in data 07/03/2025, come da pec di avvenuta consegna e comunicazioni di cancelleria, nel registro del Contenzioso Civile, in luogo del deposito all'interno del fascicolo dell'esecuzione (sul punto è possibile applicare il seguente principio di diritto: “In tema di protezione internazionale, il deposito telematico del ricorso avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale, ancorché avvenuto presso un ufficio di cancelleria non competente
Pag. 2 a 6 per l'iscrizione (nel caso di specie, mediante invio al registro di volontaria giurisdizione anziché registro contenzioso civile), si perfeziona al momento della ricevuta di avvenuta consegna, non rilevando, invece, che a seguito del rifiuto la parte abbia indirizzato un secondo deposito al registro corretto;
ciò in quanto il deposito telematico degli atti si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. in l. n. 221 del 2012), e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria” (Cass. 6743/2021); ritenuto che il reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto debba esser dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esaminate;
rilevato che con ordinanza del 17/02/2025 il Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Franca De Felice ha respinto ogni richiesta di assegnazione e dichiarato d'ufficio l'estinzione del processo esecutivo presso terzi RG 1326/2023, in quanto: “… Preliminarmente ritenuta l'inefficacia del pignoramento rispetto al conto corrente Monte Paschi di Siena intestato atteso che l'importo Controparte_1
complessivamente giacente presso detto istituto di credito, pari ad euro 5.935,40, secondo quanto allegato e provato dalla difesa di parte creditrice, sarebbe riconducibile, per € 4.039,00 alla corresponsione di assegno unico per i quattro figli, mentre l'importo di € 1.238,00 sarebbe già sottoposto a pignoramento presso terzi per conto della Soget spa, sicchè l'intera somma di cui al predetto conto dev'essere dichiarata impignorabile ex lege.
Quanto alla richiesta di assegnazione avanzata da parte creditrice ai sensi dell'art. 548 cpc, dev'essere in questa sede rilevato che l'art. 548 cpc dispone che a seguito del rinvio ai sensi dell'art. 548 cpc, se il terzo <<non compare alla nuova udienza o comparendo rifiuta di fare la dichiarazione il credito pignorato possesso del bene appartenenza debitore nei termini indicati dal creditore si considera non contestato ai fini procedimento in corso e dell fondata sul provvedimento assegnazione se l consente>
l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553 cpc;
nel caso di specie, invero, all'udienza del 23.4.2024, allorquando veniva concesso il rinvio ai sensi dell'art. 548 cpc, il creditore veniva espressamente invitato a notificare, ai terzi pignorati ivi indicati, sino a dieci giorni prima dell'udienza di rinvio, come prescritto dalla richiamata norma, oltre al verbale d'udienza in cui era richiesto il rinvio ex art. 548 cpc, anche copia di eventuale documentazione da cui potesse evincersi l'importo dovuto dal terzo nei confronti del debitore, posto che nessuna “determinazione“ di detto debito appare indicata nell'atto di pignoramento;
Pag. 3 a 6 considerato tuttavia che, al di fuori del verbale del pignoramento, alcuna notifica, nel senso sopra indicato, risulta compiuta da parte creditrice nei confronti dei terzi pignorati
[...]
e , con riferimento ai quali non può dunque CP_3 Parte_1 ritenersi sussistere il requisito della “non contestazione” richiesto dalla norma di cui all'art. 5498 cpc, ai fini dell'assegnazione richiesta …”; rilevato che a fondamento del reclamo gli istanti hanno dedotto che, in seguito all'udienza del
23/04/2024, l'Avv. Alessio Di Marco provvedeva in data 30/05/2024 a notificare ai terzi pignorati il verbale dell'udienza del 23/04/2024, mediante invio ai rispettivi domicili digitali di posta elettronica certificata tratti dal registro INI-PEC, e dell'avvenuta notificazione del verbale di udienza, era stata data contezza al G.E. con nota di deposito del 30/05/2024, per cui l'ordinanza di estinzione doveva ritenersi erroneamente emessa, non avendo il Giudice dell'esecuzione tenuto conto della regolare notificazione ai terzi pignorati del verbale di udienza del 23/04/2024; hanno aggiunto che l'allegazione prevista dall'art. 548, secondo comma, c.p.c. che consente l'identificazione del credito o dei beni appartenenti al debitore in possesso del terzo era stata effettuata direttamente dal debitore Sig. il quale, con istanza redatta dal di lui Controparte_1
difensore Avv. Luciana Di Pierdomenico, depositata il 05/02/2025, aveva confessato di avere in corso un rapporto di lavoro con , producendo apposita Parte_1
dichiarazione del datore di lavoro il cui contenuto inequivocabilmente attestava la costanza di rapporto, non potendosi altrimenti interpretare la frase “… a seguito di pignoramento presso terzi eseguito da SOGET S.P.A. a carico di […] stiamo trattenendo allo stesso, a Controparte_1 partire dal 07/2023 la somma di Euro 140,00 a titolo di pignoramento di parte dello stipendio”; hanno concluso nel che, pertanto, il Giudice dell'Esecuzione avrebbe dovuto procedere all'assegnazione delle somme dovute dal datore di lavoro al Parte_1 debitore poiché, nonostante l'omessa dichiarazione ex art. 547 c.p.c. da parte del Controparte_1
datore di lavoro, non si era comunque verificato quanto previsto dall'art. 549, primo comma, c.p.c. essendo invero chiaramente identificabile il credito del debitore;
rilevato che per giurisprudenza costante il reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. è rimedio esperibile soltanto avverso i provvedimenti di estinzione c.d. tipica del processo esecutivo o avverso i provvedimenti di rigetto dell'eccezione circa il verificarsi di una delle fattispecie estintive tipiche, da individuarsi nella rinuncia ex art. 629 c.p.c.; nell'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c.; nella mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive ex art. 631 c.p.c. e più di recente, nell'omissione della pubblicità della vendita nel portale delle vendite pubbliche ex art. 631 bis c.p.c., mentre per tutte le altre ipotesi di c.d. estinzione atipica, variamente denominate di improseguibilità
o improcedibilità dell'esecuzione, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione agli atti esecutivi
Pag. 4 a 6 (cfr. Cass. civ. ord. 9501/2016, in motivazione, e tra le tante più risalenti: Cass. civ. 6391/2004;
3276/2008; 2674/2011; 5226/2014); osservato che i casi di estinzione atipica si sostanziano in ipotesi (diverse da quelle sopra indicate ove è proprio la norma a comminare l'estinzione della procedura esecutiva), che rendono impossibile la prosecuzione della procedura esecutiva imponendo, a tal uopo, una sua chiusura anticipata. Il giudice in queste ipotesi, preso atto dell'impossibilità di proseguire verso la fine naturale dell'esecuzione forzata, deve provvedere ad estinguere “impropriamente” la procedura esecutiva. Vengono fatti rientrare in tale categoria, fra le altre, le fattispecie in cui, nel corso del giudizio esecutivo, si verifica la improseguibilità dell'esecuzione a seguito del venir meno di una condizione dell'azione rilevabile d'ufficio; la improseguibilità dell'azione esecutiva a far data dalla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 51 l. fall.; la improseguibilità conseguente alla pubblicazione del ricorso per la ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese (art. 168 l. fall.), ovvero quella disposta in esito alla emanazione di decreto che recepisce proposta di accordo o di piano del consumatore (art. 10, l. 12.1.2012, n. 3);
l'improcedibilità dell'esecuzione a seguito della caducazione del titolo esecutivo, ovvero nel caso di difetto di giurisdizione, di difetto di patrocinio legale obbligatorio, di mancata trascrizione del pignoramento immobiliare, ed in ogni altro caso in cui si riscontrino i vizi della procedura che impediscono che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori. rilevato che nel caso di specie il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva sul rilievo che, concesso il rinvio ai sensi dell'art. 548 c.p.c., il creditore procedeva alla notifica del solo verbale d'udienza ai terzi pignorati ivi indicati, mentre alcuna notifica veniva effettuata di copia di eventuale documentazione da cui potesse evincersi l'importo dovuto dal terzo nei confronti del debitore (nemmeno la dichiarazione del datore di lavoro citata nel reclamo), per cui non poteva dunque ritenersi sussistere il requisito della “non contestazione” richiesto dalla norma di cui all'art. 548 c.p.c., ai fini dell'assegnazione richiesta;
considerato che
, al verificarsi di tale circostanza, il Giudice dell'Esecuzione ha ritenuto di non poter provvedere sull'istanza di assegnazione e per tale motivo, e non in quanto imposto da alcuna norma, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva;
ritenuto in definitiva che quella verificatasi innanzi al Giudice dell'Esecuzione sia una ipotesi di estinzione c.d. atipica, che ha reso impossibile la prosecuzione della procedura esecutiva ed ha imposto, a tal uopo, la sua chiusura anticipata, che il creditore procedente avrebbe dovuto contrastare unicamente con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex 617 c.p.c. e non con il reclamo ex art. 630 c.p.c.;
Pag. 5 a 6 ritenuto che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano con l'applicazione di valori prossimi ai minimi stante la decisione in rito (controversia valore indeterminato – fase studio e introduttiva) unicamente il favore del debitore resistente CP
, non avendo il debitore inteso resistere al reclamo;
[...] Controparte_2
ritenuto che trattandosi di un giudizio impugnatorio sussistano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U. Spese di Giustizia per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il reclamo;
- condanna i reclamanti in solido alla refusione delle spese della fase di reclamo in favore di spese che liquida in € 1.500,00, oltre rimb forf. al 15%, IVA e CAP come per Controparte_1
legge;
- nulla per le spese tra i reclamanti e Controparte_2
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte di parte reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 17/06/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
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