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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 713/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
LENTO MASSIMO, TO
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3042/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 IRPEG 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 SPESE GIUDIZIO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 SPESE GIUDIZIO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 IRES-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 IVA-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 IVA-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 IRAP 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento, indicata in epigrafe, per l'importo di € 251.097,50 con la quale veniva richiesto il pagamento di tributi vari limitando la contestazione alla sottesa cartella di pagamento n. 03420160011465675000.
A sostegno del ricorso la contribuente deduceva:
- La mancata notifica delle cartelle presupposte;
- la prescrizione del credito non avendo ricevuto alcun atto interruttivo.
Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, deduceva che le cartelle di pagamento presupposte erano state notificate e che non era maturata la prescrizione per effetto della notifica degli atti interruttivi che richiamava.
Parte ricorrente, con le memorie illustrative dichiarava di rinunciare al ricorso chiedendo l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso, in assenza della espressa accettazione della controparte, non può comportare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 dlvo 546/92.
La esplicitata rinuncia, tuttavia, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire che, in assenza di manifestazione della controparte di persistente volontà alla decisione di merito, comporta la cessazione della materia del contendere.
In virtù del principio di soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali liquidate, in favore della parte resistente, in complessivi € 2000,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali liquidate, in favore parte resistente, in complessivi € 2000,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
LENTO MASSIMO, TO
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3042/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 IRPEG 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 SPESE GIUDIZIO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 SPESE GIUDIZIO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 IRES-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 IVA-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 IVA-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003230573000 IRAP 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento, indicata in epigrafe, per l'importo di € 251.097,50 con la quale veniva richiesto il pagamento di tributi vari limitando la contestazione alla sottesa cartella di pagamento n. 03420160011465675000.
A sostegno del ricorso la contribuente deduceva:
- La mancata notifica delle cartelle presupposte;
- la prescrizione del credito non avendo ricevuto alcun atto interruttivo.
Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, deduceva che le cartelle di pagamento presupposte erano state notificate e che non era maturata la prescrizione per effetto della notifica degli atti interruttivi che richiamava.
Parte ricorrente, con le memorie illustrative dichiarava di rinunciare al ricorso chiedendo l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso, in assenza della espressa accettazione della controparte, non può comportare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 dlvo 546/92.
La esplicitata rinuncia, tuttavia, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire che, in assenza di manifestazione della controparte di persistente volontà alla decisione di merito, comporta la cessazione della materia del contendere.
In virtù del principio di soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali liquidate, in favore della parte resistente, in complessivi € 2000,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali liquidate, in favore parte resistente, in complessivi € 2000,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%