Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 29 dicembre 1989, n. 412
Articolo 3
- Legge 29 dicembre 1989, n. 412
Articolo 4 della Legge 29 dicembre 1989, n. 412
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31 dicembre 1989
31 dicembre 1989