Cass. civ., sez. I, sentenza 28/12/2025, n. 34404
CASS
Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Ineleggibilità per mancato rispetto dei termini di cessazione dalla carica

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'art. 10-bis della L.R. n. 29/1951 operi come norma eccezionale e non possa sanare il difetto di diligenza dell'aspirante candidato quando la conclusione anticipata della legislatura avviene a ridosso della sua conclusione legale e i termini ordinari sono già scaduti. La cessazione dalla carica deve avvenire entro 10 giorni dalla convocazione dei comizi solo se ciò permette di rispettare la par condicio elettorale.

  • Rigettato
    Questioni di legittimità costituzionale della normativa regionale

    La Corte di Cassazione ha ritenuto la questione manifestamente infondata, affermando che la Regione Siciliana gode di un'ampia discrezionalità legislativa in materia elettorale, potendo prevedere cause di ineleggibilità e incompatibilità differenziate sulla base di peculiarità locali, purché ciò avvenga ragionevolmente e senza incidere sostanzialmente sull'elettorato passivo, garantendo la par condicio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/12/2025, n. 34404
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34404
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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