Legge 2 luglio 2004, n. 165

Commentari63

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato il 19 maggio 2025 e depositato il successivo 21 maggio (reg. ric. n. 21 del 2025), questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia di Trento, approvato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003», in riferimento al medesimo art. 47 …

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  • 2Magistrati e impegno politico: problemi e prospettive a partire dalla recente definizione della vicenda Emiliano
    Francesco Dal Canto · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Francesco Dal Canto Sommario: 1. Premessa - 2. Le tappe della vicenda giudiziaria - 3. L'esercizio tardivo dell'azione disciplinare - 4. Il divieto di iscrizione ai partiti politici nel quadro costituzionale - 5. Il d.lgs. n. 109/2006 e la successiva giurisprudenza costituzionale: l'imparzialità del magistrato tra forma e sostanza - 6. La sentenza della Corte cost. n. 170/2018 e il paradosso del divieto di fare politica imposto al magistrato collocato fuori ruolo per fare politica - 7. La sentenza delle Sezioni Unite, tra continuità e discontinuità con la giurisprudenza costituzionale - 8. Prospettive di riforma legislativa, per ricondurre il sistema ad una maggiore coerenza. 1. …

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  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 4L’obiter dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2025, a proposito della causa di ineleggibilità dei sindaci campani (3
    Giulio Casilli · https://www.osservatoriosullefonti.it/

    Con la legge regionale n. 6 del 29 maggio 2025 (“Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)”), la Regione Campania è intervenuta sulla disciplina delle cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta e di consigliere regionale[1], modificando l'art. 1, co. 213bis, della legge regionale n. 16/2014, con precipuo riferimento ai sindaci dei comuni campani. La novella di cui all'art. 1 della l.r. n. 6/2025 stabilisce che la causa di ineleggibilità alle cariche sopra richiamate non abbia effetto nel caso in cui i sindaci cessino dall'esercizio delle loro …

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  • 5D.l. 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, 59
    Matteo Giannelli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
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Giurisprudenza160

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  • 1TAR Trento, sez. I, sentenza breve 07/02/2025, n. 26
    Provvedimento: Pubblicato il 07/02/2025 N. 00026/2025 REG.PROV.COLL. N. 00006/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di RE (Sezione Unica) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 6 del 2025, proposto da RT OS ME, LI SA, DR AR, NN RA, EN ER, IS BO e RA LA, rappresentati e difesi dagli avvocati Damiano Florenzano e Sandro Manica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Provincia Autonoma di RE, Provincia Autonoma di Bolzano, Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di RE, Commissario del Governo per la …
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    • art. 1 legge regionale n. 23/2020·
    • art. 46 legge regionale n. 2/2018·
    • diritto elettorale·
    • contestualità elezioni·
    • principio di ragionevolezza·
    • abbreviazione mandato·
    • art. 51 D.lgs. n. 267/2000·
    • potestà legislativa regionale·
    • legittimità costituzionale·
    • autonomia differenziata

  • 2TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 281
    Provvedimento: Pubblicato il 12/02/2026 N. 00281/2026 REG.PROV.COLL. N. 01609/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2025, proposto da: LE IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco IT, con domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, piazza Annarumma, 2; contro Regione Calabria, non costituita in giudizio; nei confronti di IT RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cilurzo, Alessio PE Colistra, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; RI …
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    • riparto dei seggi·
    • art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005·
    • art. 15, comma 3, L. n. 108/1968·
    • art. 48 Cost.·
    • giurisdizione amministrativa·
    • prova di resistenza·
    • procedimento elettorale·
    • compensazione spese di lite·
    • art. 3 Cost.·
    • soglia di sbarramento

  • 3TAR Bari, sez. III, sentenza 21/05/2026, n. 614
    Provvedimento: Pubblicato il 21/05/2026 N. 00614/2026 REG.PROV.COLL. N. 00246/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 246 del 2026, proposto da RO NI CI, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Puglia - Ufficio Elettorale Centrale, non …
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    • governabilità·
    • art. 3 legge 241/1990·
    • art. 48 Cost.·
    • sistema elettorale regionale·
    • rappresentatività·
    • giurisprudenza Corte costituzionale·
    • giurisdizione amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza Consiglio di Stato·
    • art. 15 legge 108/1968·
    • art. 49 Cost.·
    • art. 3 Cost.·
    • soglia di sbarramento·
    • art. 122 Cost.·
    • difetto di motivazione

  • 4TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 283
    Provvedimento: Pubblicato il 12/02/2026 N. 00283/2026 REG.PROV.COLL. N. 01597/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2025, proposto da: Ugo Vetere, rappresentato e difeso dagli avvocati Adolfo Santoro, Ugo Vetere, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; contro Regione Calabria, Ufficio Centrale Regionale, non costituiti in giudizio; nei confronti di RI RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Tuccini, Marco RO, con domicilio eletto presso lo studio Alessio …
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    • art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005·
    • quoziente elettorale circoscrizionale·
    • art. 15, comma 3, L. n. 108/1968·
    • art. 48 Cost.·
    • giurisdizione amministrativa·
    • prova di resistenza·
    • procedimento elettorale·
    • compensazione spese di lite·
    • art. 3 Cost.·
    • soglia di sbarramento

  • 5Corte Cost., sentenza 15/05/2025, n. 64
    Provvedimento: SENTENZA N. 64 ANNO 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: NI AMOROSO; Giudici : CO VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, LO US, EL TT, AR AR SA GI, IL TR FF, MA D'AL, NI IT, AN AR BR, MO UC, AR SS SADULLI, RO IC LL, CO IO MARINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f ) della legge 2 luglio 2004, n. 165», promosso dal Presidente del …
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    • art. 123 Cost.·
    • art. 126 Cost.·
    • par condicio·
    • divieto terzo mandato consecutivo·
    • ineleggibilità·
    • art. 51 Cost.·
    • elezioni regionali·
    • legge n. 165 del 2004·
    • competenza legislativa concorrente·
    • ricambio rappresentanza politica·
    • forma di governo regionale·
    • ricambio fisiologico all'interno dell'organo e limite alla cristallizzazione della rappresentanza·
    • elezione diretta Presidente Giunta regionale·
    • ratio·
    • principio democratico
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Versioni del testo

  • Chp i : disposizioni generali
  • Art. 1. (Disposizioni generali) 1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione , i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonche' dei consiglieri regionali. Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell' art. 122, primo comma, della Costituzione :
    «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.».
  • Art. 2. (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilita) 1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilita' per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilita', specificamente individuati, di cui all' articolo 122, primo comma, della Costituzione , nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
    a) sussistenza delle cause di ineleggibilita' qualora le attivita' o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parita' di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
    b) inefficacia delle cause di ineleggibilita' qualora gli interessati cessino dalle attivita' o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilita', non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;
    c) applicazione della disciplina delle incompatibilita' alle cause di ineleggibilita' sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
    d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilita' dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni e' comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
    e) eventuale differenziazione della disciplina dell' ineleggibilita' nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
    f) previsione della non immediata rieleggibilita' allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.
    Nota all'art. 2:
    - Il testo dell' art. 122, primo comma, della Costituzione , e' riportato nella nota all'art. 1.