Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 luglio 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 marzo 2024 |
Commentari • 73
- 1. L’obiter dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2025, a proposito della causa di ineleggibilità dei sindaci campani (3Giulio Casilli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
- 2. L’obiter dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2025, a proposito della causa di ineleggibilità dei sindaci campani (3Giulio Casilli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
- 3. L’obiter dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2025, a proposito della causa di ineleggibilità dei sindaci campani (3Giulio Casilli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
- 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 5. Sentenza Cassazione Civile n. 16878 del 19https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 19/07/2010), n.16878 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente – Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere – Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere – Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere – Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: D.O., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Portuense n. 104, presso Antonia De Angelis e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Raimondi Salvatore; – ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro C.F., …
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Giurisprudenza • 164
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- 2. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 281Provvedimento: Pubblicato il 12/02/2026 N. 00281/2026 REG.PROV.COLL. N. 01609/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2025, proposto da: LE IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco IT, con domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, piazza Annarumma, 2; contro Regione Calabria, non costituita in giudizio; nei confronti di IT RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cilurzo, Alessio PE Colistra, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; RI …Leggi di più...
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- 3. TAR Bari, sez. III, sentenza 21/05/2026, n. 614Provvedimento: Pubblicato il 21/05/2026 N. 00614/2026 REG.PROV.COLL. N. 00246/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 246 del 2026, proposto da RO NI CI, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Puglia - Ufficio Elettorale Centrale, non …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Chp i : disposizioni generali
- Art. 1. (Disposizioni generali) 1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione , i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonche' dei consiglieri regionali. Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 122, primo comma, della Costituzione :
«Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.». - Art. 2. (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilita) 1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilita' per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilita', specificamente individuati, di cui all' articolo 122, primo comma, della Costituzione , nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
a) sussistenza delle cause di ineleggibilita' qualora le attivita' o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parita' di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
b) inefficacia delle cause di ineleggibilita' qualora gli interessati cessino dalle attivita' o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilita', non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;
c) applicazione della disciplina delle incompatibilita' alle cause di ineleggibilita' sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilita' dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni e' comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
e) eventuale differenziazione della disciplina dell' ineleggibilita' nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
f) previsione della non immediata rieleggibilita' allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 122, primo comma, della Costituzione , e' riportato nella nota all'art. 1.