Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana.