Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01061/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2020, proposto da
Azienda Agricola Forestale “Il Castagno” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, Michele Cucchieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Cucchieri, in Ancona, c.so Mazzini n. 148;
contro
Comune di Sant’Elpidio a Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Discepolo, in Ancona, via Matteotti n. 99;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 1 del 6.3.2020, a firma del responsabile Area 6 – Servizio per il Territorio e l’Ambiente del Comune di Sant’Elpidio a Mare, avente ad oggetto: ordinanza di sospensione lavori bonifica agraria eseguiti in difformità al titolo abilitativo in località Tenna del Comune di Sant’Elpidio a Mare, notificata per la prima volta, l’11.3.2020, nella residenza del Sig. IC ON ER;
del verbale, pervenuto agli uffici del Comune il 4.3.2020, di sopralluogo a firma del personale tecnico dell’Area 6. Assetto e Tutela del Territorio prot. N. 5531/2020 di accertamento lavori in località Tenna nei pressi del mapp. 130 del foglio 76;
del verbale di apposizione sigilli in data 12 marzo 2020 del Corpo di Polizia Locale del Comune di Sant’Elpidio a Mare, redatto ai sensi dell’art. 19 comma 10 della L.R Marche n. 1997/71;
di ogni altro atto inerente e conseguente, procedimentale e/o finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Elpidio a Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. TO TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, nella spiegata veste di incaricata dell’esecuzione dei lavori di bonifica agraria per spietramento di un terreno agricolo ricadente in località Tenna del Comune di Sant’Elpidio a Mare, impugna l’ordinanza richiamata in epigrafe (e gli altri atti presupposti ivi indicati), con cui il Comune le ha ingiunto di sospendere i suddetti lavori, nonché il verbale di apposizione dei sigilli datato 12 marzo 2020, redatto ai sensi dell’art. 19, comma 10, della L.R. n. 71/1997.
2. In punto di fatto l’azienda agricola “Il Castagno” espone quanto segue.
2.1. Con Segnalazione Certificata Inizio Attività, assunta al protocollo comunale al n. 14882/2018 (relativa al terreno di cui al foglio n. 72-76 mappali nn. 105 - 11- 240 - 39 - 40 - 41- 65), con Comunicazione Inizio Lavori Asseverata prot. n. 29818/2018 (relativa al terreno di cui al foglio 72, mappali nn. 105 - 11 - 14 - 192 - 240 - 39 - 40 - 41 - 65 - 345 - 192 – 193), con pratica SUAP 0177618448 – 30072019 – 0002 Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (relativa al terreno di cui al foglio 76 mappali nn. 130 – 131 – 345) essa ricorrente aveva segnalato al Comune di Sant’Elpidio a Mare l’intendimento di effettuare lavori di miglioria fondiaria nei terreni suindicati, ad essa affidati in comodato, per tale operazione, dagli effettivi proprietari.
I lavori, secondo quanto risulta dalla relazione tecnica all’uopo presentata, sarebbero consistiti nell’asporto (accantonato il cappellaccio ubertoso) del materiale ghiaioso, fino a costituire un franco di coltivazione idoneo all’impianto arboreo di pescheti e susini. Il materasso di terreno fertile ricavato avrebbe dovuto avere una profondità di almeno metri 1,5 a cui si deve aggiungere lo strato di cappellaccio ubertoso.
2.2. In data 4 marzo 2020, ossia a lavori pressoché ultimati, è stato eseguito da funzionari tecnici dell’Area 6 - Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Sant’Elpidio a Mare un sopralluogo in situ , all’esito del quale sarebbe stata riscontrata una difformità delle opere eseguite rispetto a quelle assentite in forza della S.C.I.A. e delle C.I.L.A. di cui si è detto, ed in particolare il fatto che gli scavi sarebbero stati condotti a profondità superiore a quella indicata nella relazione tecnica di progetto. La ricorrente evidenzia sin d’ora che il suddetto accertamento è stato eseguito “ad occhio”, ossia senza l’ausilio di adeguata strumentazione tecnica, semplicemente raffrontando il posizionamento di un mezzo di scavo rispetto all’autovettura di servizio utilizzata dai tecnici comunale e posizionata, come si deduce dal verbale di sopralluogo richiamato nell’ordinanza n. 1/2020, alla quota di fondo scavo di 1,70-1,90 metri.
I funzionari comunali, alla luce di tale circostanza, ritenevano che si fosse in presenza di un’attività di cava non autorizzata, ai sensi e per gli effetti della legge regionale sulle attività estrattive n. 71/1997, ed in particolare dell’art. 12, il quale prevede che l’attività di cava possa essere esercitata solo previo rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune competente per territorio.
2.3. Alla luce degli esiti del sopralluogo venivano quindi adottati:
- l’ordinanza n. 1 del 6 marzo 2020, recante l’ordine di immediata sospensione dei lavori, nella quale si richiamano sia l’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, sia l’art. 19 della L.R. Marche n. 71/1997. Nel corpo dell’ordinanza si afferma altresì che la ditta ricorrente non avrebbe posto in essere gli adempimenti di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161 ( Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo ). Con l’ordinanza infine, si concede al destinatario il termine di 20 giorni per la presentazione di memorie e/o deduzioni al responsabile dell’Area 6, facoltà di cui essa ricorrente si è avvalsa con la nota del 17 marzo 2020 allegata al ricorso;
- il verbale di apposizione dei sigilli, ai sensi dell’art. 19, comma 10, della L.R. n. 71/1997, dell’area identificata catastalmente al foglio n. 76 mappali n. 130 - 131- 345.
3. Ritenendo illegittimo il complessivo operato del Comune, l’azienda agricola “Il Castagno” ha dunque notificato il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:
a) violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Illogicità. Intrinseca contraddittorietà. Carenza di motivazione. Sviamento.
In parte qua l’azienda ricorrente evidenzia che:
- il Comune ha adottato gli atti impugnati e, in particolare, l’ordinanza n. 1 del 6 marzo 2020, richiamando, quali presupposti normativi, da un lato l’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, dall’altro lato l’art. 19 della L.R. n. 71/1997, il quale prevede la sospensione dell’attività estrattiva svolta in assenza di regolare autorizzazione;
- in ragione di tale duplice richiamo normativo non si comprende quale sia il potere che l’amministrazione ha inteso esercitare e, di conseguenza, quale sia la disciplina che essa ricorrente avrebbe violato. Non è dato, cioè, comprendere se il Comune abbia addebitato all’azienda agricola “Il Castagno” di avere eseguito un intervento edilizio difforme, quanto alla profondità dello scasso del terreno, rispetto al progetto presentato e, quindi solo in parte abusivo; oppure se ad essa ricorrente viene addebitato di avere esercitato attività estrattiva interamente abusiva in quanto non assistita dall’autorizzazione comunale ex art. 12 della L.R. n. 71/1997;
- tale modus procedendi è però illegittimo, in quanto, come statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 8 del 1991, le due discipline non sono sovrapponibili posto che esse attengono a due materie, quella edilizia e quella estrattiva, tra loro distinte ed autonome, assoggettate a iter autorizzativi specifici, di competenza di organi diversi. Nella sentenza n. 8/1991 l’Adunanza Plenaria, muovendo da tali presupposti, aveva dunque concluso nel senso che, una volta ottenuta l’autorizzazione per l’esercizio della cava, l’interessato non dovesse richiedere anche la concessione edilizia. Anche la Corte Costituzionale (sentenza 25 febbraio 1988, n. 221) ha chiarito che “ …la materia delle cave e torbiere, riservata alla competenza delle Regioni non può essere confusa con quella dell’edilizia disciplinata dalla L. 28 gennaio 1977 n. 10 e riservata ai Comuni… ”. E, del resto, anche la legislazione marchigiana conferma tale assetto normativo, visto che la materia dell’edilizia è attualmente contenuta nella L.R. n. 17/2015 e s.m.i., mentre le attività estrattive, come detto, sono disciplinate dalla L.R. n. 71/1997. Ad ambiti diversi corrispondono poi procedimenti sanzionatori specifici, conseguenti alla diversa natura (e valutabilità) dei possibili abusi;
- ma se queste premesse sono corrette, mai avrebbe potuto il Comune intimato, a fronte del ritenuto abuso, richiamare a giustificazione della propria ordinanza di sospensione fonti legislative autonome che diversamente qualificano la natura degli interventi, sia in ragione dei titoli abilitativi rilasciabili e rilasciati, sia a livello sanzionatorio sia a livello di eventuali responsabilità, anche di ordine penale;
- l’ordinanza n. 1/2020 è dunque illegittima in ragione della indebita commistione della normativa richiamata a sostegno del provvedimento;
b) violazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001. Erroneità dei presupposti. Carenza di istruttoria. Difetto di motivazione.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta comunque la ritenuta sussistenza di un abuso edilizio, evidenziando che:
- l’art. 6, let. d), del D.P.R. n. 380/2001 ascrive al regime della c.d. edilizia libera “ …i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola... ”. Da una piana lettura della norma si deduce che nella nozione di “movimenti di terra” rientrano indifferentemente gli innalzamenti, i livellamenti o gli scassi di terreni funzionali al miglior esercizio dell’attività agricola. In questo senso, dunque, il discrimine tra attività edilizia che richiede il previo rilascio di un titolo e attività edilizia libera è costituito dalla presenza di un rapporto di pertinenzialità tra l’intervento e il beneficio, diretto e/o indiretto, che il fondo agrario ricava dall’esecuzione del movimento di terra. Ma tale rapporto di pertinenzialità va verificato in concreto, non prevedendo la legge al riguardo alcun limite quantitativo astratto sia in termini di apporto che di asporto di materiale e dovendosi solo verificare se l’intervento è idoneo a migliorare la produttività del terreno in relazione al tipo di coltura che si intende impiantarvi;
- ma a tal fine rileva unicamente la valutazione agronomica, perché è solo essa a fornire risposta al quesito di cui sopra, mentre è irrilevante qualsiasi dato quantitativo (peraltro non previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001);
- e poiché tale discorso vale anche laddove il privato, per eccessivo scrupolo, abbia inteso acquisire un titolo edilizio “maggiore”, ne consegue l’inapplicabilità in ogni caso dell’art. 27 del T.U. n. 380/2001;
c) violazione di legge. Violazione dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001. Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
In parte qua l’azienda agricola ricorrente deduce la violazione dell’art. 27 del T.U. Edilizia evidenziando che:
- l’ordinanza di sospensione di un intervento edilizio in tanto può essere adottata in quanto venga accertato, sia pure sommariamente, che le opere in esecuzione sono difformi rispetto ad una norma di legge o di regolamento, e/o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e/o al titolo edilizio. La mancata rispondenza deve riguardare entrambi i presupposti e cioè tanto la violazione delle fonti legislative e/o regolamentari quanto le modalità esecutive. Ma nella specie nessuno di tali presupposti sussisteva, sia perché la disciplina urbanistica locale consente l’intervento in concreto eseguito, sia perché si tratta di attività edilizia libera;
- peraltro, seppure è vero che l’ordinanza di sospensione è volta ad evitare che la prosecuzione dei lavori possa ulteriormente pregiudicare l’interesse pubblico violato, è altrettanto vero che il provvedimento non può essere assunto quando i lavori non confliggono con norme ostative e, quindi, si tratti in ogni caso di abusi sanabili;
- né può considerarsi sufficiente la motivazione all’uopo adottata dal Comune, secondo cui “ …nelle aree sottoposte a vincolo idro-geologico ai fini del miglioramento fondiario finalizzato all’intervento della produttività agricola non è consentita l’asportazione di materiale inerte di qualsiasi tipo oltre il franco di coltivazione relativo al piano colturale, così come dichiarato nelle pratiche edilizie… ”. Non si comprende infatti quale sia la connessione tra il vincolo idrogeologico e il quantitativo di materiale asportabile, sempre tollerabile purché conforme a quanto dichiarato nella pratica edilizia. Si potrebbe ipotizzare che, ad avviso del Comune, in presenza di un vincolo idrogeologico i lavori di miglioria fondiaria debbano rispettare un quantitativo massimo di materiale da asportare, ma questa è solo un’ipotesi, visto che negli atti impugnati non vi è alcuna chiara motivazione sul punto (il che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990, sarebbe stato vieppiù necessario, vista la lesività degli atti per cui è causa);
- non a caso la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ribadito che è illegittima per difetto di motivazione un’ordinanza di sospensione dei lavori che non specifica nel dettaglio quali sono le difformità dell’intervento in corso di esecuzione rispetto al progetto assentito dal Comune ( ex multis , T.A.R. Veneto, n. 3791/2004). Ma nella specie non esisteva alcuna difformità, visto che il quantitativo di materiale asportabile non era predefinito e dunque mancava il termine di paragone rispetto al quale si poteva parlare di difformità edilizia;
- l’ordinanza n. 1/2020, inoltre, è stata adottata a lavori pressoché ultimati, quando, e solo per una limitata porzione del fondo, era da completare unicamente la ricalibratura finale del terreno. Sotto questo profilo, dunque, il provvedimento è anche inutiliter datum , non essendo l’intervento più in corso;
d) violazione sotto altro profilo dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001. Sviamento. Incompetenza.
Con il quarto motivo la ricorrente censura l’ordinanza n. 1/2020 anche per incompetenza del dirigente dell’Area 6 del Comune di Sant’Elpidio a Mare, evidenziando che:
- con il provvedimento si dispone sia l’immediata sospensione dei lavori, sia l’apposizione dei sigilli sull’area interessata;
- tuttavia, il potere di disporre il sequestro del cantiere è, ai sensi del terzo comma dell’art. 27, in capo al Sindaco e non al dirigente/responsabile dell’ufficio;
e) erroneo richiamo della L.R. 1997/71 che detta la disciplina dell’attività estrattiva nella Regione Marche. Intrinseca contraddittorietà. Carenza di motivazione. Illogicità.
Con il quinto motivo la ricorrente ribadisce e amplia le doglianze afferenti la indebita commistione fra la normativa edilizia e quella relative alle attività estrattive, evidenziando che:
- la miglioria fondiaria sull’area in questione è stata effettuata sulla scorta di un titolo edilizio “minore” (C.I.L.A.), sebbene l’intervento avrebbe potuto essere eseguito in regime di attività edilizia libera;
- da ciò consegue che le eventuali violazioni in termini quantitativi e/o volumetrici costituirebbero al più variazioni e/o difformità rispetto al titolo, sanzionabili attraverso le procedure all’uopo previste dal T.U. n. 380/2001;
- la tesi del Comune implica l’inaccettabile conclusione per cui se l’intervento fosse conforme al titolo dovrebbero essere applicate, a tutela dei terzi, le prescrizioni edilizie ed urbanistiche, mentre se si fosse in presenza di uno scavo difforme dovrebbero essere applicarsi le sanzioni previste da un altro corpus normativo (nella specie la L.R. n. 71/1997). Si tratta evidentemente di un ragionamento assurdo, visto che la difformità, costituendo un dato conseguenziale, non può che essere parametrata al titolo autorizzatorio rilasciato e, pertanto, alla normativa che disciplina il rilascio stesso, ovvero a quella edilizia (seguono poi alcune considerazioni relative all’autonomia fra le due materie);
- e, del resto, la stessa L.R. Marche n. 71/1997 contiene una disposizione (art. 2) la quale, delimitando il campo di applicazione della legge, vi fa rientrare l’estrazione e la lavorazione del materiale minerario di cui alle categorie previste e disciplinate dall’art. 2, comma 3, del R.D. n. 1443/1927, mentre ne esclude ad esempio gli scavi condotti in occasione dell’esecuzione di opere edilizie, ab origine subordinate al rilascio di un titolo edilizio;
- si deve dunque ribadire che un intervento edilizio realizzato in difformità del titolo va sanzionato solo e soltanto in base al T.U. n. 380/2001, così come, ovviamente, un’attività estrattiva esercitata in difformità dell’autorizzazione va sanzionata unicamente ai sensi della L.R. n. 71/1997;
- il Comune di Sant’Elpidio a Mare ha invece ritenuto che, una volta superata la soglia quantitativa indicata nel progetto, l’intervento muti natura e configuri un’attività estrattiva abusiva in toto in quanto non autorizzata. Ma tale conclusione non trova alcun riscontro nella L.R. n. 71/1997, la quale non può essere applicata in via analogica visto che essa prevede anche sanzioni di natura penale;
- in ogni caso, la tesi del Comune si pone in contrasto con la definizione di attività estrattiva fornita dall’art. 2 della legge mineraria n. 1443/1927, la quale si riferisce allo sfruttamento industriale, esteso ad un certo numero di anni, di un bacino minerario di rilevante entità e non anche a scavi di modica entità, realizzati in un arco temporale limitato;
f) violazione dell’art. 19 della L.R. n. 71/1997.Violazione della procedura. Incompetenza. Difetto di motivazione. Illogicità.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 19 della L.R. n. 71/1997, rilevando che la (pur denegata) riconduzione dell’intervento ad attività di cava implicava il rispetto delle competenze previste dall’art. 19, il quale attribuisce le funzioni di vigilanza sui lavori di coltivazione dei materiali di cava alle Province (e non già ai Comuni), le quali si avvalgono di proprio personale qualificato nonché del Corpo Forestale dello Stato (e non già dei Corpi di Polizia Locale).
Inoltre l’art. 19, comma 10, stabilisce che l’apposizione dei sigilli all’area di cava abusiva deve essere disposta dal Sindaco (e non dal dirigente/responsabile dell’ufficio);
g) erroneità dei presupposti. Carenza d’istruttoria. Difetto di motivazione.
Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce il difetto di istruttoria che affligge l’ordinanza n. 1/2020, nella parte in cui il Comune ha erroneamente ritenuto che l’azienda non avesse prodotto il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 120/2017 (documento che è stato invece regolarmente presentato).
4. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Elpidio a Mare, il quale, oltre a difendere il proprio operato nel merito, nelle memorie conclusionali ha eccepito l’improcedibilità del ricorso in quanto l’ordinanza di sospensione dei lavori ha perso efficacia dopo 45 giorni dalla sua adozione, non essendo ad essa seguito alcun altro provvedimento sanzionatorio.
L’azienda agricola “Il Castagno” ha replicato che permane l’interesse alla decisione di merito in quanto il terreno risulta ancora oggi sottratto alla libera disponibilità di essa ricorrente.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025.
5. Il ricorso va in parte accolto e in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
5.1. A tali conclusioni si perviene chiarendo anzitutto che nel caso odierno sono oggetto di censura due provvedimenti del tutto distinti fra loro, adottati ai sensi di normative diverse (e questo va detto seppure l’ordinanza n. 1/2020 richiama anche la L.R. n. 71/1997).
Pertanto le conclusioni alle quali il Collegio ritiene di approdare con riguardo al provvedimento adottato ai sensi dell’art. 27 del T.U. Edilizia non sono necessariamente estensibili al verbale di apposizione dei sigilli.
5.2. Ciò detto, il ricorso è improcedibile nella parte in cui viene impugnata l’ordinanza di sospensione dei lavori, visto che nel termine perentorio di 45 giorni dalla sua adozione non risulta che il Comune abbia assunto il provvedimento definitivo.
Peraltro, anche ai fini della pronuncia sulle spese, è appena il caso di evidenziare che:
- come è noto, l’ordinanza di sospensione dei lavori, per come essa è disciplinata dal T.U. n. 380/2001, non presuppone il pieno accertamento dell’esistenza e della natura della difformità fra il titolo edilizio e i lavori effettivamente realizzati, tale accertamento dovendo essere per l’appunto effettuato nell’arco temporale di 45 giorni previsto dall’art. 27;
- ovviamente questo non vuol dire che, ai fini dell’adozione dell’ordinanza, non debbano esistere elementi fattuali aventi una consistenza significativa e che, dunque, sarebbe legittima un’ordinanza di sospensione assunta in assenza di una benché minima istruttoria;
- ma nella specie non si è in presenza di un siffatto scenario patologico, in quanto, come risulta dalla documentazione fotografica versata in atti (e a prescindere dal fatto se i lavori de quibus rientrano o meno nel regime dell’edilizia libera), al momento del sopralluogo la ditta ricorrente aveva realizzato degli sbancamenti di notevole consistenza, tali da suscitare il dubbio che l’intervento non si limitasse ad una bonifica agraria ma preludesse ad una rilevante trasformazione del territorio. Al riguardo va per converso considerato che nel corso dell’esecuzione di un intervento di bonifica agraria vi può essere la necessità di eseguire scavi di profondità maggiore rispetto a quella ipotizzata in sede progettuale e che solo al momento della ricomposizione finale del terreno si potrà verificare la conformità dei lavori rispetto al titolo autorizzativo. E il fatto che il Comune non ha poi adottato alcun provvedimento sanzionatorio può essere dipeso proprio dalla circostanza che i chiarimenti forniti dalla ricorrente hanno fugato i dubbi di cui si diceva supra ;
- la questione relativa all’asserito mancato assolvimento degli adempimenti di cui al D.M. n. 161/2012 e al D.P.R. n. 120/2017 non assume rilievo dirimente, visto che l’ordinanza impugnata non si fonda solo su tale pretesa omissione della ditta ricorrente.
5.3. Passando invece a trattare dell’altro profilo su cui si fondano i provvedimenti impugnati, il Tribunale evidenzia in premessa che non è affatto insolito che una medesima condotta materiale configuri, ad un tempo, sia la violazione di una norma del T.U. Edilizia, sia di una norma speciale; si pensi al caso in cui il proprietario di un suolo, nell’eseguire lavori sul suo terreno, provochi una deviazione di un corso d’acqua o realizzi una captazione abusiva. Tale condotta si configura, ad un tempo, sia come parziale difformità dei lavori rispetto al titolo edilizio, sia come violazione, ad esempio, del disposto dell’art. 93 del R.D. n. 523/1904.
Per questo non è di per sé illegittimo il fatto che nell’ordinanza n. 1/2020 si richiamino sia il T.U. n. 380/2001, sia la L.R. n. 71/1997.
5.4. Passando dunque a trattare delle censure che si appuntano nei riguardi del verbale di apposizione dei sigilli, si deve premettere che in parte qua il ricorso non è improcedibile, visto che il Comune non ha smentito documentalmente la circostanza, riferita da parte ricorrente nelle memorie conclusionali, che il terreno sarebbe tuttora soggetto al provvedimento restrittivo.
Nel merito è fondato il motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 19, comma 10, della L.R. n. 71/1997, visto che la norma stabilisce in maniera chiara ed inequivoca che “ Nel caso di attività di estrazione priva di regolare autorizzazione o concessione il Sindaco dispone la sospensione dell’attività di estrazione, l’indisponibilità dei materiali estratti presenti nell’area di cava e, all’uopo, ordina la recinzione dei luoghi, l’apposizione dei sigilli anche ai macchinari esistenti nel luogo ”. Poiché la disposizione in commento è successiva alla riforma del pubblico impiego di cui alla L. n. 421/1992 e al D.Lgs. n. 29/1993 e s.m.i., si deve ritenere che la Regione Marche abbia in parte qua previsto una residuale competenza esclusiva propria del Sindaco e non una fattispecie di attività gestionale che, anche in assenza di specifica previsione normativa, deve intendersi automaticamente trasferita in capo al dirigente/responsabile di settore in conseguenza della separazione fra organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenza.
Va poi aggiunto che, alla luce di una lettura sistematica dell’art. 19 (ed in particolare dei commi 2 e 3), il Comune non è competente ad accertare l’esistenza di una attività estrattiva abusiva o difforme rispetto al titolo autorizzativo, tali funzioni essendo attribuite alla Provincia (o in via sostitutiva alla Regione), al Distretto Minerario e al disciolto Corpo Forestale dello Stato (attualmente Carabinieri Forestali).
E comunque, anche in questo caso, è necessario che, una volta apposti i sigilli, si pervenga ad un accertamento definitivo circa l’esistenza di un’attività di cava e la sua eventuale abusività/difformità e alla conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 71/1997.
Ma anche a questo proposito non risultano atti successivi assunti dal Comune, dalla Provincia di Fermo o dalla Regione Marche.
5.5. Il verbale di apposizione dei sigilli va dunque annullato, visto che esso è stato redatto in assenza del provvedimento sindacale che disponeva la misura.
6. In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile e in parte va accolto, con conseguente annullamento del verbale di apposizione dei sigilli e ordine al Comune di restituire la piena disponibilità del terreno ai proprietari e all’azienda ricorrente.
Poiché, come detto, il ricorso sarebbe stato da dichiarare parzialmente infondato nel merito, le spese del giudizio si possono compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte lo accoglie;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
TO TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO TA | TA Anastasi |
IL SEGRETARIO