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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1037/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
RI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1037/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PA RR, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PA RR
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 25.08.2025 agisce nei Parte_1
confronti di per ottenere l'accertamento Controparte_1
e la declaratoria della risoluzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti per fatto e circostanza imputabile alla società mandante e la condanna della stessa al pagamento in favore dell'agente a) della somma di Euro 10.852,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di quella di clientela;
b) della somma di
Euro 1.917,00 a titolo di FIRR non versato all' ; c) della somma di CP_2
Euro 5.167 a titolo di rimborso dell'importo della contribuzione non versata all' e della somma di Euro 5.553,00 a titolo di risarcimento del CP_2
danno per omesso versamento del contributo previdenziale di competenza della
Società; d) della somma di Euro 6.000 quale provvigione dell'agente per l'affare procacciato presso il Comune di Castel Focognano.
Il ricorrente chiede altresì il riconoscimento della provvigione contrattualmente dovuta per le commissioni procurate presso i Comuni di
Rignano, Colle Val d'Elsa e Buonconvento con conseguente dichiarazione dell'obbligo di pagamento ad avvenuta conclusione del contratto di efficientamento energetico, rispettivamente della somma di Euro 10.000, 6.000 e
4.000.
A sostegno della propria domanda espone che ha operato prima come procacciatore d'affari e poi come agente di commercio per la CP_1
società di consulenza per il risparmio energetico;
che il rapporto,
[...]
costituito formalmente in data 18.7.2022 con contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato e poi divenuto a tempo indeterminato a seguito di mancata disdetta, si è sciolto in data 28.06.2025 per dimissioni;
che il compito dell'agente non consistesse solo nel promuovere la conclusione di contratti per l'efficientamento energetico mediante apparecchi di illuminazione a LED per palestre, scuola ed altri settori pubblici e privati, della cui materiale installazione si occupava la , ma anche nel redigere gli ordini sulla base del Controparte_3
fabbisogno valutato in sede di sopralluogo negli ambienti degli acquirenti;
che la committente si obbligava a liquidare entro trenta giorni dal ricevimento della fattura le provvigioni, determinate nella misura del 22% complessivo, con variazioni a seconda del materiale richiesto dalla clientela;
che il lavoratore per ogni pagamento di provvigioni rilasciava regolare fattura dalla quale venivano detratti gli importi da trattenere allo stesso e da versarsi all' CP_2
unitamente alla quota della mandante;
che dopo aver interloquito con l' tramite il proprio commercialista, il ricorrente veniva a CP_2
2 conoscenza dell'omesso versamento trimestrale all'Ente dei suddetti importi trattenuti sulle provvigioni fin dall'inizio del rapporto di lavoro, ad eccezione di
Euro 396,6, relativamente al terzo trimestre 2024; che nonostante la contestazione della circostanza alla resistente e la promessa da parte della stessa di regolarizzazione, non veniva effettuato alcun versamento, né di quanto trattenuto all'agente, né di quanto dovuto dalla medesima;
che la committente non aveva neanche provveduto al versamento all' del FIRR per le CP_2 provvigioni pagate nell'anno, ad eccezione di Euro 577 in data 01.04.2025; che gli ulteriori solleciti all'adempimento da parte del lavoratore non sortivano alcun effetto, restando la resistente inattiva;
che in data 27.06.2025 la mandante inviava all'agente la comunicazione che sarebbe passato alla società , CP_3
alla quale lo stesso rispondeva il giorno successivo, rilevando la mancanza di un suo consenso alla costituzione di tale rapporto;
che il persistente inadempimento dell'obbligo contributivo nei confronti dell' da parte della resistente CP_2
induceva il ricorrente a risolvere con effetto immediato il rapporto di lavoro per giusta causa, avendo il comportamento della stessa compromesso in maniera irreparabile il vincolo fiduciario;
che la nota legale del 15.07.2025 e la diffida del successivo 31.07.2025, con cui veniva ribadita la giusta causa delle dimissioni ed intimato l'immediato pagamento delle somme spettanti al lavoratore non avevano avuto esito.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Non si costituisce la parte resistente.
Il giudice – verificata la ritualità della notifica – ne dichiara la contumacia.
Istruita in via documentale e mediante ammissione di interrogatorio formale, la causa viene discussa e contestualmente decisa in data odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
Come si evince per tabulas dalla produzione documentale di parte ricorrente, il assunto inizialmente con contratto a tempo determinato di Pt_1
un anno, poi divenuto a tempo indeterminato per mancata disdetta, fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per dimissioni, rivendica:
3 1. la somma di € 10.852,00 per indennità sostitutiva di preavviso ed indennità di clientela;
2. la somma di € 1.917,00 per omesso versamento del FIRR all' ; CP_2
3. la somma di € 5.167,00, a titolo di rimborso, per omesso versamento del contributo previdenziale;
4. la somma di € 5.553,00 a titolo di risarcimento del danno per mancato pagamento del contributo previdenziale a carico della società mandante;
5. le provvigioni per gli affari pendenti dovuti alla sua intermediazione, in particolare per i contratti di efficientamento energetico con il Comune di Castel Focognano, ormai conclusosi, e con i Comuni di Rignano, Colle Val d'Elsa e Buonconvento, ancora in corso, ma per i quali la mandante ha già redatto relazione e preventivo.
Orbene, deve ritenersi sussistente la giusta causa del recesso esercitato dal ricorrente in data 28.06.2025 per omesso versamento dei contributi previdenziali da parte della società mandante, che è tale da integrare l'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti su quest'ultima in violazione dei principi di lealtà e buona fede.
Difatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “L'istituto del recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. per il contratto di lavoro subordinato trova applicazione anche al contratto di agenzia con la peculiarità che in quest'ultimo il rapporto fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso dell'agente, è sufficiente un fatto di minore consistenza rispetto a quello richiesto nel rapporto di lavoro subordinato. In particolare, integra giusta causa di recesso dell'agente il mancato pagamento delle provvigioni da parte del preponente, nonostante i solleciti rimasti privi di riscontro, unitamente all'omesso versamento dei contributi previdenziali
, sia per le annualità oggetto di contestazione che per quelle CP_2
4 precedenti, trattandosi di inadempimenti che ledono il rapporto fiduciario posto alla base del contratto di agenzia.”(Cfr. Cass. Civ., sez. lav., 16773/2024)
Occorre rilevare come nell'ipotesi di contestazione e/o richiesta del lavoratore, è onere del datore di lavoro la dimostrazione concreta dell'avvenuto e regolare versamento degli oneri contributivi nel corso del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, la resistente, non essendosi costituita, non ha adempiuto a suddetto onere probatorio.
Consegue da quanto detto il riconoscimento del diritto dell'agente all'indennità di preavviso ed a quella di clientela nella somma complessiva indicata dal ricorrente, stanti gli esatti conteggi in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali.
Per gli stessi motivi deve ritenersi parimenti fondata la richiesta della somma a titolo di indennità di fine rapporto che la società committente ha mancato di versare ed accantonare presso la fondazione per gli anni CP_2
precedenti al 2024.
Risulta altresì meritevole di accoglimento la domanda di rimborso della somma trattenuta sulle provvigioni a titolo di contributi previdenziali e poi non versata all' , condotta quest'ultima configurante inadempimento CP_2
contrattuale nonché appropriazione indebita sanzionabile in via amministrativa.
Deve invece respingersi la domanda di risarcimento del danno provocato dall'omesso versamento del contributo previdenziale a carico della società mandante, in quanto tale diritto entra a far parte della sfera giuridica del lavoratore e può essere da questo fatto valere con il raggiungimento dell'età pensionabile, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine decennale di prescrizione (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. n. 27014/2022).
In merito alla domanda di accertamento del diritto alla provvigione per gli affari conclusi con il , deve dichiararsi cessata la Controparte_4
materia del contendere in quanto parte ricorrente ha precisato che le provvigioni medesime sono state corrisposte nelle more del giudizio.
Infine, quanto alla domanda di accertamento del diritto alle provvigioni contrattualmente dovute per le commissioni procurate dal ricorrente presso i
5 Comuni di Rignano, Colle Val d'Elsa e Buonconvento, l'odierno giudicante ritiene di accoglierla, in virtù del principio di economia processuale, subordinando l'efficacia della condanna al pagamento di tali importi all'avverarsi della condizione rappresentata dal buon fine dell'affare.
Al riguardo, preme rilevare che tale evento, per quanto futuro, risulta prevedibile nel suo avverarsi, avendo parte ricorrente già prodotto copia degli ordini e delle relazioni (cfr. doc. n. 16 ricorso).
La società resistente, non costituendosi, non ha allegato fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti emergenti dalle allegazioni documentali del
Pt_1
Peraltro, il legale rappresentante di parte resistente non si è presentato a rendere interrogatorio formale ad egli deferito, dovendosi pertanto ritenere – in virtù della cd. ficta confessio – come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Pertanto, alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui alla motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la risoluzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti per causa imputabile alla società mandante;
2. NN la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di clientela nella somma di € 10.852,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
6 3. NN la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, del FIRR nella somma di € 1.917,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. NN la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5.167,00 a titolo di rimborso dell'importo contributivo non versato all' oltre interessi e rivalutazione CP_2
monetaria dal dovuto al saldo;
5. DICHIARA inammissibile la domanda di risarcimento del danno provocato dall'omesso versamento del contributo previdenziale a carico della società mandante;
6. DICHIARA la cessata materia del contendere per l'affare procacciato dall'agente presso il Comune di Castel Focognano;
7. ACCERTA il diritto alle provvigioni per le commissioni presso i
Comuni di Rignano, Colle Val d'Elsa e Buonconvento, subordinando l'efficacia dell'ordine di pagamento al verificarsi del buon esito degli affari.
8. NN al Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida Parte_1
in € 3.686,00 per compensi oltre spese per contributo unificato ove sostenute, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/11/2025
Il giudice
Giorgio RI
7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
RI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1037/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PA RR, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PA RR
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 25.08.2025 agisce nei Parte_1
confronti di per ottenere l'accertamento Controparte_1
e la declaratoria della risoluzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti per fatto e circostanza imputabile alla società mandante e la condanna della stessa al pagamento in favore dell'agente a) della somma di Euro 10.852,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di quella di clientela;
b) della somma di
Euro 1.917,00 a titolo di FIRR non versato all' ; c) della somma di CP_2
Euro 5.167 a titolo di rimborso dell'importo della contribuzione non versata all' e della somma di Euro 5.553,00 a titolo di risarcimento del CP_2
danno per omesso versamento del contributo previdenziale di competenza della
Società; d) della somma di Euro 6.000 quale provvigione dell'agente per l'affare procacciato presso il Comune di Castel Focognano.
Il ricorrente chiede altresì il riconoscimento della provvigione contrattualmente dovuta per le commissioni procurate presso i Comuni di
Rignano, Colle Val d'Elsa e Buonconvento con conseguente dichiarazione dell'obbligo di pagamento ad avvenuta conclusione del contratto di efficientamento energetico, rispettivamente della somma di Euro 10.000, 6.000 e
4.000.
A sostegno della propria domanda espone che ha operato prima come procacciatore d'affari e poi come agente di commercio per la CP_1
società di consulenza per il risparmio energetico;
che il rapporto,
[...]
costituito formalmente in data 18.7.2022 con contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato e poi divenuto a tempo indeterminato a seguito di mancata disdetta, si è sciolto in data 28.06.2025 per dimissioni;
che il compito dell'agente non consistesse solo nel promuovere la conclusione di contratti per l'efficientamento energetico mediante apparecchi di illuminazione a LED per palestre, scuola ed altri settori pubblici e privati, della cui materiale installazione si occupava la , ma anche nel redigere gli ordini sulla base del Controparte_3
fabbisogno valutato in sede di sopralluogo negli ambienti degli acquirenti;
che la committente si obbligava a liquidare entro trenta giorni dal ricevimento della fattura le provvigioni, determinate nella misura del 22% complessivo, con variazioni a seconda del materiale richiesto dalla clientela;
che il lavoratore per ogni pagamento di provvigioni rilasciava regolare fattura dalla quale venivano detratti gli importi da trattenere allo stesso e da versarsi all' CP_2
unitamente alla quota della mandante;
che dopo aver interloquito con l' tramite il proprio commercialista, il ricorrente veniva a CP_2
2 conoscenza dell'omesso versamento trimestrale all'Ente dei suddetti importi trattenuti sulle provvigioni fin dall'inizio del rapporto di lavoro, ad eccezione di
Euro 396,6, relativamente al terzo trimestre 2024; che nonostante la contestazione della circostanza alla resistente e la promessa da parte della stessa di regolarizzazione, non veniva effettuato alcun versamento, né di quanto trattenuto all'agente, né di quanto dovuto dalla medesima;
che la committente non aveva neanche provveduto al versamento all' del FIRR per le CP_2 provvigioni pagate nell'anno, ad eccezione di Euro 577 in data 01.04.2025; che gli ulteriori solleciti all'adempimento da parte del lavoratore non sortivano alcun effetto, restando la resistente inattiva;
che in data 27.06.2025 la mandante inviava all'agente la comunicazione che sarebbe passato alla società , CP_3
alla quale lo stesso rispondeva il giorno successivo, rilevando la mancanza di un suo consenso alla costituzione di tale rapporto;
che il persistente inadempimento dell'obbligo contributivo nei confronti dell' da parte della resistente CP_2
induceva il ricorrente a risolvere con effetto immediato il rapporto di lavoro per giusta causa, avendo il comportamento della stessa compromesso in maniera irreparabile il vincolo fiduciario;
che la nota legale del 15.07.2025 e la diffida del successivo 31.07.2025, con cui veniva ribadita la giusta causa delle dimissioni ed intimato l'immediato pagamento delle somme spettanti al lavoratore non avevano avuto esito.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Non si costituisce la parte resistente.
Il giudice – verificata la ritualità della notifica – ne dichiara la contumacia.
Istruita in via documentale e mediante ammissione di interrogatorio formale, la causa viene discussa e contestualmente decisa in data odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
Come si evince per tabulas dalla produzione documentale di parte ricorrente, il assunto inizialmente con contratto a tempo determinato di Pt_1
un anno, poi divenuto a tempo indeterminato per mancata disdetta, fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per dimissioni, rivendica:
3 1. la somma di € 10.852,00 per indennità sostitutiva di preavviso ed indennità di clientela;
2. la somma di € 1.917,00 per omesso versamento del FIRR all' ; CP_2
3. la somma di € 5.167,00, a titolo di rimborso, per omesso versamento del contributo previdenziale;
4. la somma di € 5.553,00 a titolo di risarcimento del danno per mancato pagamento del contributo previdenziale a carico della società mandante;
5. le provvigioni per gli affari pendenti dovuti alla sua intermediazione, in particolare per i contratti di efficientamento energetico con il Comune di Castel Focognano, ormai conclusosi, e con i Comuni di Rignano, Colle Val d'Elsa e Buonconvento, ancora in corso, ma per i quali la mandante ha già redatto relazione e preventivo.
Orbene, deve ritenersi sussistente la giusta causa del recesso esercitato dal ricorrente in data 28.06.2025 per omesso versamento dei contributi previdenziali da parte della società mandante, che è tale da integrare l'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti su quest'ultima in violazione dei principi di lealtà e buona fede.
Difatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “L'istituto del recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. per il contratto di lavoro subordinato trova applicazione anche al contratto di agenzia con la peculiarità che in quest'ultimo il rapporto fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso dell'agente, è sufficiente un fatto di minore consistenza rispetto a quello richiesto nel rapporto di lavoro subordinato. In particolare, integra giusta causa di recesso dell'agente il mancato pagamento delle provvigioni da parte del preponente, nonostante i solleciti rimasti privi di riscontro, unitamente all'omesso versamento dei contributi previdenziali
, sia per le annualità oggetto di contestazione che per quelle CP_2
4 precedenti, trattandosi di inadempimenti che ledono il rapporto fiduciario posto alla base del contratto di agenzia.”(Cfr. Cass. Civ., sez. lav., 16773/2024)
Occorre rilevare come nell'ipotesi di contestazione e/o richiesta del lavoratore, è onere del datore di lavoro la dimostrazione concreta dell'avvenuto e regolare versamento degli oneri contributivi nel corso del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, la resistente, non essendosi costituita, non ha adempiuto a suddetto onere probatorio.
Consegue da quanto detto il riconoscimento del diritto dell'agente all'indennità di preavviso ed a quella di clientela nella somma complessiva indicata dal ricorrente, stanti gli esatti conteggi in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali.
Per gli stessi motivi deve ritenersi parimenti fondata la richiesta della somma a titolo di indennità di fine rapporto che la società committente ha mancato di versare ed accantonare presso la fondazione per gli anni CP_2
precedenti al 2024.
Risulta altresì meritevole di accoglimento la domanda di rimborso della somma trattenuta sulle provvigioni a titolo di contributi previdenziali e poi non versata all' , condotta quest'ultima configurante inadempimento CP_2
contrattuale nonché appropriazione indebita sanzionabile in via amministrativa.
Deve invece respingersi la domanda di risarcimento del danno provocato dall'omesso versamento del contributo previdenziale a carico della società mandante, in quanto tale diritto entra a far parte della sfera giuridica del lavoratore e può essere da questo fatto valere con il raggiungimento dell'età pensionabile, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine decennale di prescrizione (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. n. 27014/2022).
In merito alla domanda di accertamento del diritto alla provvigione per gli affari conclusi con il , deve dichiararsi cessata la Controparte_4
materia del contendere in quanto parte ricorrente ha precisato che le provvigioni medesime sono state corrisposte nelle more del giudizio.
Infine, quanto alla domanda di accertamento del diritto alle provvigioni contrattualmente dovute per le commissioni procurate dal ricorrente presso i
5 Comuni di Rignano, Colle Val d'Elsa e Buonconvento, l'odierno giudicante ritiene di accoglierla, in virtù del principio di economia processuale, subordinando l'efficacia della condanna al pagamento di tali importi all'avverarsi della condizione rappresentata dal buon fine dell'affare.
Al riguardo, preme rilevare che tale evento, per quanto futuro, risulta prevedibile nel suo avverarsi, avendo parte ricorrente già prodotto copia degli ordini e delle relazioni (cfr. doc. n. 16 ricorso).
La società resistente, non costituendosi, non ha allegato fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti emergenti dalle allegazioni documentali del
Pt_1
Peraltro, il legale rappresentante di parte resistente non si è presentato a rendere interrogatorio formale ad egli deferito, dovendosi pertanto ritenere – in virtù della cd. ficta confessio – come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Pertanto, alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui alla motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la risoluzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti per causa imputabile alla società mandante;
2. NN la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di clientela nella somma di € 10.852,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
6 3. NN la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, del FIRR nella somma di € 1.917,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. NN la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5.167,00 a titolo di rimborso dell'importo contributivo non versato all' oltre interessi e rivalutazione CP_2
monetaria dal dovuto al saldo;
5. DICHIARA inammissibile la domanda di risarcimento del danno provocato dall'omesso versamento del contributo previdenziale a carico della società mandante;
6. DICHIARA la cessata materia del contendere per l'affare procacciato dall'agente presso il Comune di Castel Focognano;
7. ACCERTA il diritto alle provvigioni per le commissioni presso i
Comuni di Rignano, Colle Val d'Elsa e Buonconvento, subordinando l'efficacia dell'ordine di pagamento al verificarsi del buon esito degli affari.
8. NN al Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida Parte_1
in € 3.686,00 per compensi oltre spese per contributo unificato ove sostenute, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/11/2025
Il giudice
Giorgio RI
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