Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2015, n. 30492
CASS
Sentenza 23 giugno 2015

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Massime1

In tema di reati tributari, il liquidatore di una società di capitali può rispondere, in relazione alle dichiarazioni annuali pesentate dopo il suo insediamento, dei reati di cui agli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 3 ottobre 2000, n. 74, purchè emergano elementi dai quali poter desumere quanto meno la sussistenza del dolo eventuale, e dunque la conoscenza o conoscibilità, attraverso una diligente verifica della contabilità e dei bilanci, della fittizietà delle poste e della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione.

Commentari4

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    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

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  • 2Fatture per operazioni inesistenti: anche l’inadempimento parziale vale come frode fiscale (Trib. Torino n. 952/22)
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  • 4Anche il nuovo amministratore risponde dell'omesso versamento iva
    Avv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 2 marzo 2018

    Risponde del reato di omesso versamento di IVA anche il nuovo amministratore di società di capitali che subentra nella carica dopo la presentazione della dichiarazione IVA e prima della scadenza del versamento, e omette di versare senza aver esperito i controlli contabili sugli ultimi adempimenti fiscali. Massima: L'assunzione della carica di amministratore comporta, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, e in mancanza chi sceglie di assumere la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che derivano da pregresse inadempienze. Osservazioni. La Suprema Corte conferma la condanna dell'amministratore …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2015, n. 30492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30492
Data del deposito : 23 giugno 2015

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