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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19845 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN AL nato a [...] il [...] DE VE LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione Svolta dal Consigliere Paola Masi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di AN AL e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di EL IO AR;
uditi i difensori: l'avv. Marco Monaco, per sé e per i difensori che sostituisce, ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone raccoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 19845 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 17 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato AL AN alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 11.000 di multa, con le relative sanzioni accessorie, e AR EL IO alla pena di otto anni di reclusione ed euro 20.000 di multa, con le relative sanzioni accessorie, per i reati di cui agli artt. 1, 2 e 7 legge n. 895/1967, 23 legge n. 110/1975, 416-bis.l.cod. pen., accertati sino al 20/04/2022, per avere detenuto molte armi e munizioni, alcune clandestine e il solo EL IO anche da guerra, agendo al fine di favorire il clan dei casalesi. Il reato di ricettazione loro contestato per avere ricevuto una di dette armi, provento di furto, è stato dichiarato estinto per prescrizione, e i coimputati AR AN e LD AN sono stati assolti. La Corte di appello ha ribadito la sussistenza dei reati, indicando quali prove il rinvenimento delle armi, custodite in bidoni sepolti in un terreno all'interno dell'azienda agricola gestita da AL AN e dai suoi fratelli AR e LD, le ammissioni dei tre, anche se parziali, circa la consapevolezza del loro contenuto e l'appartenenza dei bidoni a AR EL IO, e infine le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia circa la riferibilità a quest'ultimo di quelle armi e l'abitudine del predetto e, in generale, del clan dei casalesi di occultare le armi sotterrandole. In particolare MA VI, cognato di AR EL IO, ha dichiarato trattarsi di armi che quest'ultimo aveva ricevuto nel 2000 e che egli stesso, insieme a EL IO, aveva inserito nei bidoni per poi occultare questi ultimi nel luogo del ritrovamento. La Corte ha confermato, perciò, la responsabilità di AR EL IO. Quanto ai fratelli AN, la Corte ha assolto AR e LD AN, ritenendo credibili le loro prime dichiarazioni, in cui avevano affermato di essere stati informati dal fratello AL della presenza e del contenuto dei bidoni, nonché del loro proprietario, solo dopo l'avvenuto interramento, e perciò qualificando la loro condotta come una forma di connivenza non punibile. Ha ribadito, invece, la responsabilità di AL AN, indicato dai suoi due fratelli come colui che aveva consentito l'interramento ed era a conoscenza sin dall'inizio della natura degli oggetti sepolti, nonché indicato dal LA VI come partecipante all'operazione di seppellimento, pur ritenendo che egli poteva ignorare che alcune armi erano da guerra. La sentenza, infine, ha confermato la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, essendo le armi a disposizione del clan a cui il EL IO apparteneva ed essendo il loro utilizzo finalizzato al raggiungimento dei suoi scopi, ed ha confermato l'attribuibilità di tale aggravante anche al concorrente AL AN. 2 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso AL AN, per mezzo del suo difensore avv. Marco Monaco, articolando cinque. motivi, e AR EL IO, per mezzo dei suoi difensori avv. AL AN e Angelo Raucci, articolando un unico motivo. 3. Con irprimo motivo il ricorrente AN lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da AR AN e da LD AN nell'immediatezza del ritrovamento delle armi. La Corte ha ribadito l'utilizzabilità delle loro dichiarazioni, nel giudizio abbreviato, valutandole spontanee, ma tale spontaneità è quanto meno dubbia atteso il momento in cui sono state rese, cioè nel corso di una complessa operazione di ritrovamento, condotta addirittura con un escavatore. Il fatto che le armi fossero nascoste in un terreno di loro proprietà e da loro utilizzato imponeva di ritenerli, sin dall'inizio, persone sottoposte ad indagine;
essi, infatti, sono stati sentiti in caserma, al termine dell'operazione e dopo che entrambi avevano visto gli oggetti ritrovati, e a carico di AR AN sono state verbalizzate non delle dichiarazioni spontanee ma delle risposte a specifiche domande. I due fratelli, poi, hanno indicato erroneamente tale FR EL IO e non AR EL IO quale possessore delle armi, e questa imprecisione doveva essere valutata per la credibilità dell'intera dichiarazione. Inoltre, sia nel rendere le predette dichiarazioni, sia nell'interrogatorio a cui essi furono sottoposti in data 15/06/2020, gli stessi non furono avvisati, ai sensi dell'art. 199, comma 2, cod. proc. pen., del diritto di non fare dichiarazioni contro il proprio fratello AL, per cui le dichiarazioni contro quest'ultimo sono in ogni caso inutilizzabili, a causa di tale vizio. Queste dichiarazioni sono state ritenute rilevanti per la decisione, per cui la loro esclusione impone in ogni caso un nuovo giudizio, al fine di valutare la sussistenza di una prova sufficiente per la condanna del ricorrente. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso, AL AN lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. La Corte ha valutato solo la generica attendibilità dei due collaboratori, ma non l'attendibilità delle loro dichiarazioni, quanto a spontaneità, autonomia, precisione e completezza. Non risulta che quei due collaboratori avessero mai fatto riferimento, in precedenza, ad un arsenale di tale consistenza;
inoltre manca un riscontro individualizzante circa la responsabilità di AL, atteso che essi hanno fatto un generico riferimento al terreno di proprietà dei AN, quindi anche dei fratelli assolti. 3 3.2. Con il terzo motivo di ricorso, AL AN lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. L'affermazione della sentenza, che il ricorrente fosse a conoscenza del contenuto dei bidoni e abbia partecipato al loro interramento, è apodittica. Non vi è alcuna prova che egli abbia partecipato materialmente all'interramento di detti bidoni, che oltre tutto erano stati riempiti con le armi in un luogo diverso, e poi interrati a tale profondità da rendere estremamente difficile il loro recupero. Dette armi, pertanto, non erano nella materiale disponibilità del ricorrente, che non aveva con esse alcuna relazione stabile, non potendo disporne immediatamente. Lo conferma il fatto che egli, sebbene fosse venuto a conoscenza del pentimento del VI, non ha mai recuperato quei bidoni, mentre, se ne avesse conosciuto il contenuto, se ne sarebbe disfatto. Il ricorrente, pertanto, ha solo tollerato la presenza di quelle armi in un terreno di sua proprietà, tolleranza che non implica il reato di detenzione abusiva, per la mancanza di autonoma disponibilità del bene. La sentenza individua un concorso nella detenzione delle armi per avere reso possibile la stessa al EL IO, ma il ricorrente ha solo consentito al loro occultamento, senza compiere altre azioni agevolatrici dell'altrui detenzione. 3.3. Con il quarto motivo di ricorso AL AN lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di giustificazione dello stato di necessità. La sentenza ha ritenuto non credibili le affermazioni del ricorrente, di avere consentito l'interramento dei bidoni per il timore ispirato dalla figura del cugino che glielo aveva chiesto, sia per il legame di parentela sia, soprattutto, perché era poi venuto a conoscenza della sua affiliazione al clan dei corleonesi, in quanto ha valorizzato in termini negativi una particolare gestualità con cui egli, in un colloquio in carcere con la moglie, aveva accennato al fatto di avere agito per paura. Tale gestualità è priva di significato, in quanto si trattava di semplici gesti affettuosi. La sentenza rimarca che non vi è prova che il ricorrente abbia ricevuto minacce, ma in realtà egli, sin dal primo interrogatorio, ha asserito di avere agito per timore nei confronti del cugino, e di avere ritenuto di non potersi opporre alle sue richieste, essendo in ogni caso ben nota la caratura criminale del EL IO e del clan dei casalesi. 3.4. Con il quinto motivo di ricorso, infine, questo ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La sentenza non ha adeguatamente valutato che il ricorrente ha agito solo in favore del cugino e non in favore del clan, e non ha neppure indicato quale elemento dimostri che tali armi erano nella disponibilità di questo, e non del solo 4 EL IO. La non attribuibilità delle armi al clan è evidenziata dal fatto che, nei lunghi anni trascorsi dall'occultamento, nessuno ne ha chiesto la restituzione o si è presentato al ricorrente rivendicandone la proprietà; anche il VI ha sempre fatto riferimento, quanto alla loro provenienza, a singole persone e non al clan. Inoltre non è provato che il ricorrente abbia agito con la consapevolezza e la volontà di fornire un apporto all'associazione criminosa. 4. Il ricorrente EL IO, nel suo unico motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione. Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i delitti a lui ascritti e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi del quarto comma della norma, per il quale è stato condannato con tre diverse sentenze, che hanno accertato la sua partecipazione al sodalizio criminoso sino al 2000, sino al 2005 e sino al 2009. La sentenza di appello sostiene non esservi la prova che la detenzione di un arsenale, comprendente armi da guerra, sia stata programmata sin dall'inizio della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, inizio che la prima delle tre sentenze sopra indicate fa risalire alla prima metà degli anni '90, ma non compie un'autonoma valutazione della doglianza contenuta nell'atto di appello. Inoltre essa prende in esame solo la prima delle tre sentenze indicate, tacendo in merito al contenuto delle altre due. La sua motivazione, pertanto, è solo apparente, perché essa si riporta in modo generico alla motivazione del giudice di primo grado, senza esprimere una autonoma argomentazione. In particolare, in questo caso è evidente che esiste un unico momento genetico-ideativo che accomuna i reati qui contestati con quelli già giudicati nelle tre sentenze indicate, dal momento che, in queste, il ricorrente è stato sempre condannato per avere preso parte ad un'associazione criminosa avente natura "armata", addirittura ricoprendo ruoli direttivi. Inoltre il LA di giustizia IA ha detto che questo ricorrente, storicamente, gestiva le armi in uso al gruppo, interno al clan, a cui apparteneva. Sussistono inoltre, tra i vari reati, i criteri richiesti dall'art. 81 cod. pen., quali l'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio- temporale, l'identità di finalità, essendo il possesso di armi destinato a rafforzare il clan e a renderne possibili le varie attività criminose. Quanto alla contiguità temporale, il sotterramento di queste armi è avvenuto sicuramente prima del 2002, e nella sentenza di cui al n. 3) dell'elenco contenuto nel ricorso il ricorrente è stato condannato per una condotta di detenzione di armi commessa fino al 30/05/2000, con riferimento ad una IE UZ ed altre armi, da guerra e comuni. Inoltre dalle altre condanne emerge con evidenza che egli deteneva armi sin dalla metà degli anni '90, avendole usate 5 per commettere vari reati, e che il clan dei casalesi era solito commissionare anche i reati più gravi, quali gli omicidi, non ad un gruppo di fuoco ma a ciascuno degli adepti. 3. Il Procuratore generale, nella discussione orale, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da AL AN, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da AR EL IO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato da AL AN è infondato in tutti i suoi motivi e deve perciò, nel suo complesso, essere rigettato, mentre è fondato il ricorso proposto da AR EL IO. 2. Il primo motivo del ricorso proposto da AL AN è infondato. La sentenza impugnata ha approfonditamente valutato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai suoi due fratelli AR e LD nell'immediatezza del rinvenimento delle armi, ed ha ritenuto che essi legittimamente furono ritenuti, in quel momento, solo persone informate sui fatti, perché il terreno in cui le armi erano nascoste non era recintato ed essi potevano ignorare il contenuto dei bidoni, o addirittura ignorare chi li avesse interrati o chi fosse, quanto meno, a conoscenza della loro presenza. 2.1. Quanto alla specifica doglianza circa la loro utilizzabilità, la sentenza ha precisato che, come risulta dagli stessi verbali redatti nella tarda serata del 20/04/2022, esaminati da questa Corte stante la natura processuale della eccezione proposta (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, [...]; Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220092), AR AN venne sentito per primo, rendendo non una spontanea dichiarazione ma rispondendo a specifiche domande, ed il suo verbale venne interrotto una volta emersi indizi di reità di un suo possibile concorso nella detenzione delle armi (pag. 5 della sentenza), mentre LD AN non venne sottoposto ad esame, essendo già raggiunto da indizi di reità alla luce delle dichiarazioni dei fratelli già ascoltati, e rese una spontanea dichiarazione, verbalizzata come tale e da lui sottoscritta (pag. 6 della sentenza). L'utilizzabilità contro l'odierno ricorrente di tali dichiarazioni è stata pertanto valutata alla luce del regime processuale del rito abbreviato, qui applicato, e correttamente le dichiarazioni rese da AR AN sono state ritenute utilizzabili contra alios, come previsto dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (vedi Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807, tra le molte), mentre quelle rese da LD AN sono state ritenute utilizzabili stante la loro natura di spontanee 6 dichiarazioni, applicando il principio di questa Corte secondo cui «In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini nell'immediatezza dei fatti sono pienamente utilizzabili purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia» (Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, Rv. 284466-02; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Rv. 273642-01). 2.2. L'omissione dell'avviso ai sensi dell'art. 199, comma 2, cod. proc. pen. non osta alla utilizzabilità di tali dichiarazioni, perché trattasi, secondo il consolidato principio di questa Corte, di una nullità solo relativa (vedi, sul punto, Sez. 1, n. 23719 del 17/05/2024, [...]), che pertanto non è eccepibile nel giudizio abbreviato: «Le dichiarazioni rese dai prossimi congiunti dell'imputato in assenza dell'avviso previsto dall'art. 199, comma secondo, cod. proc. pen., possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato, trattandosi non di una ipotesi di inutilizzabilità "patologica", ma di una nullità solo relativa, deducibile nei termini fissati dall'art. 181 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 19152 del 19/03/2009, [...], tra le molte) 2.3. L'attendibilità di queste dichiarazioni, poi, è stata attentamente valutata dalla sentenza impugnata, che le ha ritenute genuine, e perciò attendibili, con motivazione logica, perché riscontrate dalle intercettazioni ambientali svolte presso la caserma nella stessa sera di tali interrogatori, nelle quali si sentono i due fratelli esortare AL AN a dire la verità e LD AN accusare quest'ultimo anche parlando con l'altro loro fratello, NT, elementi che confermano come costui fosse la fonte della loro conoscenza e il soggetto informato della vicenda sin dalla sua fase iniziale. La sentenza ha valutato anche l'errore commesso da costoro nell'indicare, quale possessore delle armi, FR EL IO anziché AR EL IO, e lo ha reputato irrilevante, con valutazione logica, avendo LD AN spiegato, in seguito, che il fratello AL aveva parlato solo del "cugino" ed egli aveva pensato trattarsi del primo anche perché, come risulta dalle sue spontanee dichiarazioni, erroneamente credeva che, all'epoca, AR EL IO fosse già detenuto. 2.4. L'eventuale nullità derivante dall'essere stati i due fratelli AR e LD ascoltati come persone informate sui fatti benché dovessero già essere ritenuti sottoposti a indagine, in violazione quindi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., nullità peraltro esclusa dalla sentenza impugnata con motivazione logica e conforme alla legge e agli elementi probatori acquisiti, sarebbe rilevante anche in sede di giudizio abbreviato, secondo il principio stabilito da una parte della giurisprudenza di legittimità (si veda Sez. 1, n. 25390 del 03/04/2025, [...]; Sez. 1, n. 29770 del 24/03/2009, [...]), non condiviso però da 7 altre pronunce (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, [...]). In tal caso, però, occorrerebbe valutare approfonditamente la rilevanza probatoria di tali dichiarazioni, all'interno del processo, e la loro decisività per l'accertamento della responsabilità di AL AN. La condanna di quest'ultimo, infatti, risulta fondata essenzialmente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di MA VI, e addirittura sulle sue stesse dichiarazioni. Infatti, nell'interrogatorio svolto con le garanzie difensive in data 23 giugno 2022, AL AN ha ammesso di avere egli stesso ricevuto dal VI, per conto di AR EL IO, la richiesta di seppellire alcuni bidoni nel suo terreno e di avere acconsentito, pur sostenendo di averne ignorato il contenuto ma ammettendo di averne sospettato l'illiceità, e ha ammesso di avere informato solo in seguito gli altri fratelli, così di fatto ripetendo l'accusa mossa contro di lui da questi ultimi, ed ammettendo almeno in parte la propria responsabilità. L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AR AN e da LD AN, pertanto, risulta irrilevante nel complesso delle argomentazioni su cui si fonda la decisione di condanna di AL AN, in quanto, compiendo la c.d. "prova di resistenza", appare evidente che l'esclusione di questa prova non inciderebbe in modo decisivo sull'impianto argomentativo, e non porterebbe ad una decisione opposta. Deve pertanto ribadirsi che «La sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sé ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249-01). Questo primo motivo di ricorso deve pertanto, nel suo complesso, essere rigettato. 3. Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammi ssibile, per genericità e mancanza di specificità. Il ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia MA VI e LA IA, quanto a spontaneità, autonomia, precisione e completezza, omettendo di confrontarsi con la sentenza. Essa, in primo luogo, ha evidenziato la totale assenza di elementi che inducano a sospettare intenti calunniatori;
la lettura dei brani riportati nelle due sentenze di merito, inoltre, dimostra in modo sufficiente la loro completezza, precisione e autonomia. Anche il fatto che tali dichiarazioni 8 siano intervenute solo dopo il ritrovamento delle armi e dopo la sollecitazione degli inquirenti non è, in questo caso, significativo, dal momento che, dato il lungo tempo trascorso dal loro interramento, è logico ipotizzare che i collaboratori non ritenessero attuale e perciò rilevante la vicenda e che, essendo abituale, per il clan dei casalesi, 'custodire le armi con tale modalità, non avessero un immediato ricordo di quel deposito piuttosto che di altri. Il ricorso, peraltro, si limita ad affermare la mancanza di valutazione circa l'autonomia, la precisione e la completezza di tali dichiarazioni, senza indicare elementi che dimostrerebbero la mancanza di tali requisiti, la cui sussistenza emerge, invece, con evidenza. Le due sentenze di merito riportano per esteso tali dichiarazioni nonché quelle del LA D'RO che, secondo il ricorrente, sarebbero del tutto divergenti, evidenziandone la concordanza su tutti i punti fondamentali e sottolineando che esse, in particolare quelle di MA VI, sono riscontrate dagli stessi fratelli AN, compreso l'odierno ricorrente. La motivazione, su questo punto, è approfondita, logica e conforme alle prove raccolte, in quanto la lettura della varie dichiarazioni è sufficiente per rilevare la piena convergenza dei tre collaboratori in merito all'appartenenza delle armi a AR EL IO, alle abituali modalità del loro occultamento, ai soggetti incaricati di provvedere ad esso. Il nome di AL AN è stato fatto sia da IA, sia da VI, il quale ha confermato di avere partecipato all'occultamento di tutte le armi nei bidoni, di cui ha descritto le precise modalità, ed ha riferito di avere saputo dallo stesso AR EL IO che questi sarebbero stati sepolti nella masseria di AL AN. Le dichiarazioni del LA D'RO, lungi dal divergere dalle altre, confermano con ancora maggiore precisione la provenienza di tali armi e la loro originaria detenzione presso una diversa masseria indicata anche dal VI, dove avvenne la distribuzione tra i vari gruppi operativi facenti capo a FR IA detto Cicciarello, di uno dei quali faceva parte Walter IA, zio del LA LA IA: l'ignoranza di questo LA circa le modalità di custodia delle armi detenute da AR EL IO deriva, con evidenza, dal fatto che egli, come ha raccontato, si allontanò dopo avere prelevato solo una piccola parte del carico. Deve anche sottolinearsi che il D'RO ha ricordato come, nel corso degli anni, i casalesi abbiano acquistato numerose partite di armi, circostanza che potrebbe anche avere indotto confusione in merito alla partita di cui egli ha riferito la spartizione. Il ricorso non si confronta, poi, con la valutazione della sentenza, secondo cui le dichiarazioni dei collaboratori, e in particolare quella di MA VI, sono riscontrate dalle stesse ammissioni dei tre fratelli AN, rese anche durante gli interrogatori formali e non solo nell'immediatezza del ritrovamento 9 (vu-3G' delle armi. LD AN ha riferito che il fratello AL, dopo tale ritrovamento, gli confidò che esse erano state portate da MA VI, nascoste nei bidoni, su incarico di AR EL IO, e lo stesso ricorrente, come già ricordato nel superiore paragrafo 2.4., in data 23/06/2022 dichiarò che era stato MA VI a chiedergli, per conto del predetto cugino, di seppellire i bidoni nella sua proprietà. L'attendibilità delle dichiarazioni riportate nella sentenza, pertanto, è stata correttamente valutata sulla base della loro precisione, completezza e convergenza, e alla luce dei riscontri costituiti dalle ammissioni dello stesso ricorrente e dei suoi fratelli. La sentenza, sul punto, si conforma ai criteri valutativi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, [...], Rv. 286327; Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010, [...]; Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202001), ed è pertanto priva dei vizi lamentati nel ricorso. Questo, invece, deve essere dichiarato inammissibile per genericità e mancanza di specificità, in applicazione del principio secondo cui «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 1 comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, [...]). 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato, e deve essere rigettato. La sentenza trae la prova della piena consapevolezza di AL AN di consentire all'interramento di armi dalle prime dichiarazioni di AR e LD AN, legittimamente ritenute utilizzabili come valutato al superiore paragrafo 2., corroborate dalle captazioni ambientali effettuate nella medesima circostanza e dalle successive intercettazioni, da cui è emerso il tentativo dei fratelli di concordare una versione che alleggerisse la gravità delle loro posizioni (così alle pagg. 20 e 21 della sentenza). Entrambi i predetti fratelli dichiararono, infatti, di avere saputo da AL, sia pure qualche tempo dopo l'avvenuto interramento, che i bidoni contenevano armi, e poiché a detta del ricorrente tali bidoni non erano stati mai prelevati, è evidente che egli poteva conoscerne il contenuto solo per esserne stato informato, o per avere partecipato all'operazione di occultamento. La sua presenza, in tale circostanza, è stata dedotta dalla prima dichiarazione di AR AN, secondo cui il fratello gli aveva riferito di avere posto tali bidoni in profondità; peraltro il luogo dell'interramento era noto a tutti e tre i fratelli, che lo hanno riferito, ed era riconoscibile, per la presenza di un 10 palo piantato nel terreno (pag. 5 della sentenza). L'affermazione di tale consapevolezza, pertanto, non è apodittica, bensì fondata sulle prove raccolte. La motivazione circa la configurabilità del delitto di detenzione di tali armi a carico di AL AN, diversamente dai fratelli, che sono stati assolti, è pertanto approfondita, logica, e conforme ai principi dettati da questa Corte, richiamati nella sentenza stessa. L'affermazione del ricorrente, di non avere mai avuto la disponibilità di quelle armi, è palesemente errata dal momento che, trovandosi le stesse nel suo terreno ed essendo egli a conoscenza sia del luogo di interramento, sia della sua profondità, avrebbe potuto recuperarle agevolmente;
il fatto che non vi abbia provveduto non dimostra l'impossibilità di farlo, bensì la volontà di contribuire continuativamente alla loro custodia, come logicamente valutato dalla sentenza impugnata. L'impossibilità di un loro recupero, peraltro, appare smentita dalla dichiarazione di MA VI, di avere seppellito in quel luogo ulteriori armi, oltre a quelle rinvenute, circostanza confermata dal ritrovamento di un bidone vuoto. Analogamente, il contributo fornito sin dall'inizio, sia autorizzandone l'occultamento, sia partecipando ad esso, sia mantenendone la custodia durante la latitanza e durante la carcerazione del possessore AR EL IO, essendo quindi consapevole di collaborare con un appartenente al clan dei casalesi, è stato ritenuto costitutivo del reato di concorso nella detenzione delle armi, in applicazione del principio stabilito da Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, [...], citata nella sentenza stessa, secondo cui «Integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi» (vedi anche Sez. 6, n. 46303 del 04/11/2014, [...]). Il ricorso oppone a questa valutazione una mera, diversa opinione, ed equipara la posizione del ricorrente a quella dei suoi due fratelli, ritenuti conniventi non punibili, senza confrontarsi adeguatamente con la sentenza che, alle pagine 21 e 22, ha approfonditamente descritto e valutato in modo logico e non contraddittorio la diversità tra le condotte di questi ultimi, prive di un contributo causale diretto anche solo a consentire al possessore delle armi di mantenere e proseguire la detenzione, e la condotta di AL AN che, al contrario, ha attivamente contribuito a ciò con le varie azioni ritenute sussistenti, e contestate dalla difesa solo in parte, non potendosi disconoscere che solo quest'ultimo ha previamente autorizzato l'interramento dei bidoni, senza neppure preavvertire i propri fratelli. 11 Il ricorrente, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza degli elementi oggettivo e, soprattutto, soggettivo del reato, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 5. Il quarto motivo di ricorso è meramente reiterativo del motivo di appello, e deve essere perciò dichiarato inammissibile. La sentenza ha respinto con motivazione approfondita, logica e fondata sugli elementi probatori raccolti la tesi difensiva della sussistenza della esimente dello stato di necessità, sottolineando che non vi è la prova che il ricorrente sia stato sottoposto a minacce al fine di autorizzare l'interramento delle armi nel suo terreno, non avendolo egli stesso mai riferito nell'immediatezza del loro ritrovamento, e non risultando che neppure ai propri fratelli egli abbia giustificato in tal modo la sua condotta. Da tali dichiarazioni, e dalle intercettazioni ambientali effettuate nella caserma a carico dei fratelli convocati per essere ascoltati, non emerge mai che sia stata fornita, in qualunque momento, una spiegazione di tal genere. Lo stesso ricorrente, infatti, nei suoi interrogatori ha solo parlato di una propria convinzione di non poter negare un favore al cugino, di cui conosceva la caratura criminale, ma non di una effettiva coartazione da parte di quest'ultimo o di altri. Le dichiarazioni dei collaboratori LA IA e MA VI, che hanno parlato di una generica disponibilità sempre mostrata dai fratelli AN verso il clan camorristico, tanto da consentire ai suoi membri di incontrarsi nella loro abitazione o nella loro azienda agricola, appaiono confermare questo particolare rapporto tra il ricorrente e il clan, in quanto egli, pur non essendo un affiliato, come sottolineato dal VI, non si esimeva dal fornire un occasionale supporto. La sentenza valuta con attenzione il colloquio svolto in carcere dal ricorrente con la propria moglie, che il ricorso nuovamente propone come prova della esistenza di un suo stato di timore, e ne afferma la strumentalità e non credibilità sulla base di una argomentazione logica e fondata sulla particolare gestualità adottata, che il ricorrente non nega, ma semplicemente giustifica come meri gesti affettuosi, fornendone quindi solo una diversa interpretazione, senza evidenziare una manifesta illogicità della diversa valutazione contenuta nella motivazione. La sentenza, pertanto, esclude la sussistenza della scriminante applicando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito 12 per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente» (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Rv. 276173). Il ricorso non si confronta con questa motivazione, in quanto continua a indicare genericamente una preoccupazione del ricorrente di non potersi opporre ad una richiesta del cugino, senza affermare quali minacce avrebbe subito, da parte di chi, e per quali motivi esse sarebbero state così pericolose da impedirgli di assumere iniziative volte a far cessare quella detenzione, a suo dire subita ma non voluta, anche dopo che il cugino venne sottoposto ad una lunga carcerazione. La mancanza di confronto con le ragioni argomentative della sentenza è causa di inammissibilità del motivo di ricorso, come già motivato al superiore paragrafo 3. 6. Il quinto motivo di ricorso, invece, deve essere rigettato per infondatezza. La sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella ipotesi dell'agevolazione di un clan camorristico, è stata motivata in modo approfondito e logico alle pagg. 25 e 26 della sentenza impugnata, sulla base della conoscenza dell'appartenenza di AR EL IO al clan, ammessa dallo stesso ricorrente, della evidente riferibilità delle armi all'intero sodalizio criminoso o almeno ad un suo gruppo, deducibile dal numero dei bidoni che le contenevano e provata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra citati, e in conformità con i principi giurisprudenziali, secondo cui l'aggravante è applicabile, in caso di concorso di persone, al concorrente che non agisca direttamente con tale finalità, ma sia consapevole della finalità del complice (vedi Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Il ricorso contesta tale motivazione lamentando una serie di lacune, in realtà insussistenti. L'affermazione secondo cui non sarebbe provata l'appartenenza delle armi al clan, e non al solo EL IO, perché il LA VI non lo ha dichiarato, è infondata in quanto gli altri due collaboratori, al contrario, hanno dichiarato lo IA, che esse appartenevano al gruppo di "Cicciarello", e il D'RO,che esse facevano parte di un grosso acquisto compiuto dal clan. L'affermazione secondo cui esse, se fossero appartenute all'intera associazione e non al solo EL IO, sarebbero state rivendicate o recuperate da qualcuno, dopo la carcerazione di questi, non si confronta con la dichiarazione del VI, dalla quale si deduce che parte di quelle interrate sono state, in effetti, successivamente prelevate. L'affermazione secondo cui il ricorrente potrebbe avere ignorato la finalità agevolatrice del clan che avrebbe mosso il EL IO non si confronta con la valutazione logica della sentenza, secondo cui il fatto di 13 avere proseguito la detenzione delle armi nonostante la carcerazione del cugino dimostra la consapevolezza che esse non erano riferibili solo a lui, e che la detenzione avveniva anche in favore di altri soggetti. Il ricorso, sul punto, è contraddittorio in quanto, pur sostenendo che il ricorrente avrebbe agito solo per fare un favore al cugino, ed agendo per timore di sue possibili reazioni violente, non ne trae la logica considerazione che il suo metus sarebbe necessariamente cessato dopo la carcerazione di questi. 7. Il ricorso presentato da AR EL IO appare, invece, fondato. Egli lamenta esclusivamente l'omesso riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i delitti qui giudicati e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. per il quale è stato condannato con tre diverse sentenze, che hanno riconosciuto la sua appartenenza ad un clan camorristico, separatamente accertata sino al 2000, sino al 2005 e sino al 2009. La sentenza ha respinto la richiesta applicando i principi di questa Corte secondo cui, per riconoscere la continuazione tra il reato associativo e i reati- fine, deve accertarsi che questi ultimi siano stati programmati dal partecipe, almeno nelle loro linee generali, sin dall'inizio del suo ingresso nel sodalizio criminoso, e ritenendo non provato e non plausibile che i delitti di detenzione di armi qui contestati rispondano a tale criterio, dal momento che egli risulta essere entrato nel sodalizio sin dagli anni '90, peraltro già con compiti direttivi e non solo esecutivi, e non è emerso che, pur avendo il clan la disponibilità di armi da fuoco, fosse stata sin dall'inizio programmata la detenzione di un arsenale delle dimensioni e della pericolosità di quello rinvenuto. Questa motivazione, logica nei suoi presupposti e conforme ai principi giurisprudenziali, non tiene conto della vicenda specifica e degli elementi che emergono, dagli atti, in relazione alla figura di questo ricorrente, risultando perciò apparente. Alla pag. 13, infatti, vengono riportate le dichiarazioni del LA di giustizia LA IA, che definisce AR EL IO come colui che «storicamente» gestiva l'arsenale di armi di cui il gruppo di Cicciarello, a cui egli apparteneva, aveva la disponibilità, in quanto si occupava sia del loro acquisto, sia della loro custodia, per la quale si rivolgeva a varie persone, tra cui i fratelli AN. Tali dichiarazioni, inoltre, appaiono confermate dalla valutazione già operata dal giudice della cognizione nelle sentenze emesse in data 22 novembre 2009 e 17 gennaio 2012 con le quali, per quanto risulta dal provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero, unico atto presente nel fascicolo, è stata riconosciuta la continuazione tra il delitto associativo e altri reati-fine di detenzione di armi, in particolare la detenzione di una IE UZ che sarebbe stata commessa in epoca compatibile con la detenzione delle armi qui contestate. 14 La Corte di appello, pertanto, al fine di escludere la sussistenza della continuazione tra il reato associativo giudicato da tali pronunce, o meglio da quella emessa in data 14 aprile 2004, citata nella sentenza, e quelli relativi alla detenzione di armi giudicati nel presente procedimento, avrebbe dovuto confrontarsi con tali elementi e motivare sul perché, nonostante il ricorrente fosse «storicamente» il custode delle armi appartenenti al gruppo criminale di cui faceva parte, e in cui aveva da subito assunto un ruolo direttivo, la custodia di un così rilevante arsenale potesse essere un reato estemporaneo e non programmato sin dall'inizio della sua partecipazione al clan, benché temporalmente non distante da quest'ultima epoca, in quanto commesso, per quanto ricostruito, intorno all'anno 2000, e coevo ad altri reati analoghi, per i quali la sussistenza della continuazione con il reato associativo è stata riconosciuta dal giudice della cognizione. 8. Il ricorso proposto da AR EL IO deve, pertanto, essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente alla sua richiesta di riconoscere la continuazione tra i reati qui contestati e uno o più dei delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicati con varie sentenze e, in particolare, con la sentenza emessa in data 14 aprile 2004, meglio indicata nella sua istanza, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Napoli per un nuovo esame sul punto, da compiere con piena libertà di giudizio, ma nel rispetto del principio sopra indicato. Il ricorso proposto da AL AN deve, invece, essere rigettato, con condanna ,del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL IO AR relativamente all'applicazione della disciplina della continuazione fra i reati sub íudice e il reato associativo mafi .oso giudicato con sentenza n. 971 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 14 aprile 2004, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso di AN AL che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 marzo 2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione Svolta dal Consigliere Paola Masi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di AN AL e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di EL IO AR;
uditi i difensori: l'avv. Marco Monaco, per sé e per i difensori che sostituisce, ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone raccoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 19845 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 17 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato AL AN alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 11.000 di multa, con le relative sanzioni accessorie, e AR EL IO alla pena di otto anni di reclusione ed euro 20.000 di multa, con le relative sanzioni accessorie, per i reati di cui agli artt. 1, 2 e 7 legge n. 895/1967, 23 legge n. 110/1975, 416-bis.l.cod. pen., accertati sino al 20/04/2022, per avere detenuto molte armi e munizioni, alcune clandestine e il solo EL IO anche da guerra, agendo al fine di favorire il clan dei casalesi. Il reato di ricettazione loro contestato per avere ricevuto una di dette armi, provento di furto, è stato dichiarato estinto per prescrizione, e i coimputati AR AN e LD AN sono stati assolti. La Corte di appello ha ribadito la sussistenza dei reati, indicando quali prove il rinvenimento delle armi, custodite in bidoni sepolti in un terreno all'interno dell'azienda agricola gestita da AL AN e dai suoi fratelli AR e LD, le ammissioni dei tre, anche se parziali, circa la consapevolezza del loro contenuto e l'appartenenza dei bidoni a AR EL IO, e infine le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia circa la riferibilità a quest'ultimo di quelle armi e l'abitudine del predetto e, in generale, del clan dei casalesi di occultare le armi sotterrandole. In particolare MA VI, cognato di AR EL IO, ha dichiarato trattarsi di armi che quest'ultimo aveva ricevuto nel 2000 e che egli stesso, insieme a EL IO, aveva inserito nei bidoni per poi occultare questi ultimi nel luogo del ritrovamento. La Corte ha confermato, perciò, la responsabilità di AR EL IO. Quanto ai fratelli AN, la Corte ha assolto AR e LD AN, ritenendo credibili le loro prime dichiarazioni, in cui avevano affermato di essere stati informati dal fratello AL della presenza e del contenuto dei bidoni, nonché del loro proprietario, solo dopo l'avvenuto interramento, e perciò qualificando la loro condotta come una forma di connivenza non punibile. Ha ribadito, invece, la responsabilità di AL AN, indicato dai suoi due fratelli come colui che aveva consentito l'interramento ed era a conoscenza sin dall'inizio della natura degli oggetti sepolti, nonché indicato dal LA VI come partecipante all'operazione di seppellimento, pur ritenendo che egli poteva ignorare che alcune armi erano da guerra. La sentenza, infine, ha confermato la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, essendo le armi a disposizione del clan a cui il EL IO apparteneva ed essendo il loro utilizzo finalizzato al raggiungimento dei suoi scopi, ed ha confermato l'attribuibilità di tale aggravante anche al concorrente AL AN. 2 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso AL AN, per mezzo del suo difensore avv. Marco Monaco, articolando cinque. motivi, e AR EL IO, per mezzo dei suoi difensori avv. AL AN e Angelo Raucci, articolando un unico motivo. 3. Con irprimo motivo il ricorrente AN lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da AR AN e da LD AN nell'immediatezza del ritrovamento delle armi. La Corte ha ribadito l'utilizzabilità delle loro dichiarazioni, nel giudizio abbreviato, valutandole spontanee, ma tale spontaneità è quanto meno dubbia atteso il momento in cui sono state rese, cioè nel corso di una complessa operazione di ritrovamento, condotta addirittura con un escavatore. Il fatto che le armi fossero nascoste in un terreno di loro proprietà e da loro utilizzato imponeva di ritenerli, sin dall'inizio, persone sottoposte ad indagine;
essi, infatti, sono stati sentiti in caserma, al termine dell'operazione e dopo che entrambi avevano visto gli oggetti ritrovati, e a carico di AR AN sono state verbalizzate non delle dichiarazioni spontanee ma delle risposte a specifiche domande. I due fratelli, poi, hanno indicato erroneamente tale FR EL IO e non AR EL IO quale possessore delle armi, e questa imprecisione doveva essere valutata per la credibilità dell'intera dichiarazione. Inoltre, sia nel rendere le predette dichiarazioni, sia nell'interrogatorio a cui essi furono sottoposti in data 15/06/2020, gli stessi non furono avvisati, ai sensi dell'art. 199, comma 2, cod. proc. pen., del diritto di non fare dichiarazioni contro il proprio fratello AL, per cui le dichiarazioni contro quest'ultimo sono in ogni caso inutilizzabili, a causa di tale vizio. Queste dichiarazioni sono state ritenute rilevanti per la decisione, per cui la loro esclusione impone in ogni caso un nuovo giudizio, al fine di valutare la sussistenza di una prova sufficiente per la condanna del ricorrente. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso, AL AN lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. La Corte ha valutato solo la generica attendibilità dei due collaboratori, ma non l'attendibilità delle loro dichiarazioni, quanto a spontaneità, autonomia, precisione e completezza. Non risulta che quei due collaboratori avessero mai fatto riferimento, in precedenza, ad un arsenale di tale consistenza;
inoltre manca un riscontro individualizzante circa la responsabilità di AL, atteso che essi hanno fatto un generico riferimento al terreno di proprietà dei AN, quindi anche dei fratelli assolti. 3 3.2. Con il terzo motivo di ricorso, AL AN lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. L'affermazione della sentenza, che il ricorrente fosse a conoscenza del contenuto dei bidoni e abbia partecipato al loro interramento, è apodittica. Non vi è alcuna prova che egli abbia partecipato materialmente all'interramento di detti bidoni, che oltre tutto erano stati riempiti con le armi in un luogo diverso, e poi interrati a tale profondità da rendere estremamente difficile il loro recupero. Dette armi, pertanto, non erano nella materiale disponibilità del ricorrente, che non aveva con esse alcuna relazione stabile, non potendo disporne immediatamente. Lo conferma il fatto che egli, sebbene fosse venuto a conoscenza del pentimento del VI, non ha mai recuperato quei bidoni, mentre, se ne avesse conosciuto il contenuto, se ne sarebbe disfatto. Il ricorrente, pertanto, ha solo tollerato la presenza di quelle armi in un terreno di sua proprietà, tolleranza che non implica il reato di detenzione abusiva, per la mancanza di autonoma disponibilità del bene. La sentenza individua un concorso nella detenzione delle armi per avere reso possibile la stessa al EL IO, ma il ricorrente ha solo consentito al loro occultamento, senza compiere altre azioni agevolatrici dell'altrui detenzione. 3.3. Con il quarto motivo di ricorso AL AN lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di giustificazione dello stato di necessità. La sentenza ha ritenuto non credibili le affermazioni del ricorrente, di avere consentito l'interramento dei bidoni per il timore ispirato dalla figura del cugino che glielo aveva chiesto, sia per il legame di parentela sia, soprattutto, perché era poi venuto a conoscenza della sua affiliazione al clan dei corleonesi, in quanto ha valorizzato in termini negativi una particolare gestualità con cui egli, in un colloquio in carcere con la moglie, aveva accennato al fatto di avere agito per paura. Tale gestualità è priva di significato, in quanto si trattava di semplici gesti affettuosi. La sentenza rimarca che non vi è prova che il ricorrente abbia ricevuto minacce, ma in realtà egli, sin dal primo interrogatorio, ha asserito di avere agito per timore nei confronti del cugino, e di avere ritenuto di non potersi opporre alle sue richieste, essendo in ogni caso ben nota la caratura criminale del EL IO e del clan dei casalesi. 3.4. Con il quinto motivo di ricorso, infine, questo ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La sentenza non ha adeguatamente valutato che il ricorrente ha agito solo in favore del cugino e non in favore del clan, e non ha neppure indicato quale elemento dimostri che tali armi erano nella disponibilità di questo, e non del solo 4 EL IO. La non attribuibilità delle armi al clan è evidenziata dal fatto che, nei lunghi anni trascorsi dall'occultamento, nessuno ne ha chiesto la restituzione o si è presentato al ricorrente rivendicandone la proprietà; anche il VI ha sempre fatto riferimento, quanto alla loro provenienza, a singole persone e non al clan. Inoltre non è provato che il ricorrente abbia agito con la consapevolezza e la volontà di fornire un apporto all'associazione criminosa. 4. Il ricorrente EL IO, nel suo unico motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione. Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i delitti a lui ascritti e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi del quarto comma della norma, per il quale è stato condannato con tre diverse sentenze, che hanno accertato la sua partecipazione al sodalizio criminoso sino al 2000, sino al 2005 e sino al 2009. La sentenza di appello sostiene non esservi la prova che la detenzione di un arsenale, comprendente armi da guerra, sia stata programmata sin dall'inizio della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, inizio che la prima delle tre sentenze sopra indicate fa risalire alla prima metà degli anni '90, ma non compie un'autonoma valutazione della doglianza contenuta nell'atto di appello. Inoltre essa prende in esame solo la prima delle tre sentenze indicate, tacendo in merito al contenuto delle altre due. La sua motivazione, pertanto, è solo apparente, perché essa si riporta in modo generico alla motivazione del giudice di primo grado, senza esprimere una autonoma argomentazione. In particolare, in questo caso è evidente che esiste un unico momento genetico-ideativo che accomuna i reati qui contestati con quelli già giudicati nelle tre sentenze indicate, dal momento che, in queste, il ricorrente è stato sempre condannato per avere preso parte ad un'associazione criminosa avente natura "armata", addirittura ricoprendo ruoli direttivi. Inoltre il LA di giustizia IA ha detto che questo ricorrente, storicamente, gestiva le armi in uso al gruppo, interno al clan, a cui apparteneva. Sussistono inoltre, tra i vari reati, i criteri richiesti dall'art. 81 cod. pen., quali l'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio- temporale, l'identità di finalità, essendo il possesso di armi destinato a rafforzare il clan e a renderne possibili le varie attività criminose. Quanto alla contiguità temporale, il sotterramento di queste armi è avvenuto sicuramente prima del 2002, e nella sentenza di cui al n. 3) dell'elenco contenuto nel ricorso il ricorrente è stato condannato per una condotta di detenzione di armi commessa fino al 30/05/2000, con riferimento ad una IE UZ ed altre armi, da guerra e comuni. Inoltre dalle altre condanne emerge con evidenza che egli deteneva armi sin dalla metà degli anni '90, avendole usate 5 per commettere vari reati, e che il clan dei casalesi era solito commissionare anche i reati più gravi, quali gli omicidi, non ad un gruppo di fuoco ma a ciascuno degli adepti. 3. Il Procuratore generale, nella discussione orale, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da AL AN, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da AR EL IO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato da AL AN è infondato in tutti i suoi motivi e deve perciò, nel suo complesso, essere rigettato, mentre è fondato il ricorso proposto da AR EL IO. 2. Il primo motivo del ricorso proposto da AL AN è infondato. La sentenza impugnata ha approfonditamente valutato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai suoi due fratelli AR e LD nell'immediatezza del rinvenimento delle armi, ed ha ritenuto che essi legittimamente furono ritenuti, in quel momento, solo persone informate sui fatti, perché il terreno in cui le armi erano nascoste non era recintato ed essi potevano ignorare il contenuto dei bidoni, o addirittura ignorare chi li avesse interrati o chi fosse, quanto meno, a conoscenza della loro presenza. 2.1. Quanto alla specifica doglianza circa la loro utilizzabilità, la sentenza ha precisato che, come risulta dagli stessi verbali redatti nella tarda serata del 20/04/2022, esaminati da questa Corte stante la natura processuale della eccezione proposta (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, [...]; Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220092), AR AN venne sentito per primo, rendendo non una spontanea dichiarazione ma rispondendo a specifiche domande, ed il suo verbale venne interrotto una volta emersi indizi di reità di un suo possibile concorso nella detenzione delle armi (pag. 5 della sentenza), mentre LD AN non venne sottoposto ad esame, essendo già raggiunto da indizi di reità alla luce delle dichiarazioni dei fratelli già ascoltati, e rese una spontanea dichiarazione, verbalizzata come tale e da lui sottoscritta (pag. 6 della sentenza). L'utilizzabilità contro l'odierno ricorrente di tali dichiarazioni è stata pertanto valutata alla luce del regime processuale del rito abbreviato, qui applicato, e correttamente le dichiarazioni rese da AR AN sono state ritenute utilizzabili contra alios, come previsto dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (vedi Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807, tra le molte), mentre quelle rese da LD AN sono state ritenute utilizzabili stante la loro natura di spontanee 6 dichiarazioni, applicando il principio di questa Corte secondo cui «In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini nell'immediatezza dei fatti sono pienamente utilizzabili purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia» (Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, Rv. 284466-02; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Rv. 273642-01). 2.2. L'omissione dell'avviso ai sensi dell'art. 199, comma 2, cod. proc. pen. non osta alla utilizzabilità di tali dichiarazioni, perché trattasi, secondo il consolidato principio di questa Corte, di una nullità solo relativa (vedi, sul punto, Sez. 1, n. 23719 del 17/05/2024, [...]), che pertanto non è eccepibile nel giudizio abbreviato: «Le dichiarazioni rese dai prossimi congiunti dell'imputato in assenza dell'avviso previsto dall'art. 199, comma secondo, cod. proc. pen., possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato, trattandosi non di una ipotesi di inutilizzabilità "patologica", ma di una nullità solo relativa, deducibile nei termini fissati dall'art. 181 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 19152 del 19/03/2009, [...], tra le molte) 2.3. L'attendibilità di queste dichiarazioni, poi, è stata attentamente valutata dalla sentenza impugnata, che le ha ritenute genuine, e perciò attendibili, con motivazione logica, perché riscontrate dalle intercettazioni ambientali svolte presso la caserma nella stessa sera di tali interrogatori, nelle quali si sentono i due fratelli esortare AL AN a dire la verità e LD AN accusare quest'ultimo anche parlando con l'altro loro fratello, NT, elementi che confermano come costui fosse la fonte della loro conoscenza e il soggetto informato della vicenda sin dalla sua fase iniziale. La sentenza ha valutato anche l'errore commesso da costoro nell'indicare, quale possessore delle armi, FR EL IO anziché AR EL IO, e lo ha reputato irrilevante, con valutazione logica, avendo LD AN spiegato, in seguito, che il fratello AL aveva parlato solo del "cugino" ed egli aveva pensato trattarsi del primo anche perché, come risulta dalle sue spontanee dichiarazioni, erroneamente credeva che, all'epoca, AR EL IO fosse già detenuto. 2.4. L'eventuale nullità derivante dall'essere stati i due fratelli AR e LD ascoltati come persone informate sui fatti benché dovessero già essere ritenuti sottoposti a indagine, in violazione quindi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., nullità peraltro esclusa dalla sentenza impugnata con motivazione logica e conforme alla legge e agli elementi probatori acquisiti, sarebbe rilevante anche in sede di giudizio abbreviato, secondo il principio stabilito da una parte della giurisprudenza di legittimità (si veda Sez. 1, n. 25390 del 03/04/2025, [...]; Sez. 1, n. 29770 del 24/03/2009, [...]), non condiviso però da 7 altre pronunce (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, [...]). In tal caso, però, occorrerebbe valutare approfonditamente la rilevanza probatoria di tali dichiarazioni, all'interno del processo, e la loro decisività per l'accertamento della responsabilità di AL AN. La condanna di quest'ultimo, infatti, risulta fondata essenzialmente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di MA VI, e addirittura sulle sue stesse dichiarazioni. Infatti, nell'interrogatorio svolto con le garanzie difensive in data 23 giugno 2022, AL AN ha ammesso di avere egli stesso ricevuto dal VI, per conto di AR EL IO, la richiesta di seppellire alcuni bidoni nel suo terreno e di avere acconsentito, pur sostenendo di averne ignorato il contenuto ma ammettendo di averne sospettato l'illiceità, e ha ammesso di avere informato solo in seguito gli altri fratelli, così di fatto ripetendo l'accusa mossa contro di lui da questi ultimi, ed ammettendo almeno in parte la propria responsabilità. L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AR AN e da LD AN, pertanto, risulta irrilevante nel complesso delle argomentazioni su cui si fonda la decisione di condanna di AL AN, in quanto, compiendo la c.d. "prova di resistenza", appare evidente che l'esclusione di questa prova non inciderebbe in modo decisivo sull'impianto argomentativo, e non porterebbe ad una decisione opposta. Deve pertanto ribadirsi che «La sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sé ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249-01). Questo primo motivo di ricorso deve pertanto, nel suo complesso, essere rigettato. 3. Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammi ssibile, per genericità e mancanza di specificità. Il ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia MA VI e LA IA, quanto a spontaneità, autonomia, precisione e completezza, omettendo di confrontarsi con la sentenza. Essa, in primo luogo, ha evidenziato la totale assenza di elementi che inducano a sospettare intenti calunniatori;
la lettura dei brani riportati nelle due sentenze di merito, inoltre, dimostra in modo sufficiente la loro completezza, precisione e autonomia. Anche il fatto che tali dichiarazioni 8 siano intervenute solo dopo il ritrovamento delle armi e dopo la sollecitazione degli inquirenti non è, in questo caso, significativo, dal momento che, dato il lungo tempo trascorso dal loro interramento, è logico ipotizzare che i collaboratori non ritenessero attuale e perciò rilevante la vicenda e che, essendo abituale, per il clan dei casalesi, 'custodire le armi con tale modalità, non avessero un immediato ricordo di quel deposito piuttosto che di altri. Il ricorso, peraltro, si limita ad affermare la mancanza di valutazione circa l'autonomia, la precisione e la completezza di tali dichiarazioni, senza indicare elementi che dimostrerebbero la mancanza di tali requisiti, la cui sussistenza emerge, invece, con evidenza. Le due sentenze di merito riportano per esteso tali dichiarazioni nonché quelle del LA D'RO che, secondo il ricorrente, sarebbero del tutto divergenti, evidenziandone la concordanza su tutti i punti fondamentali e sottolineando che esse, in particolare quelle di MA VI, sono riscontrate dagli stessi fratelli AN, compreso l'odierno ricorrente. La motivazione, su questo punto, è approfondita, logica e conforme alle prove raccolte, in quanto la lettura della varie dichiarazioni è sufficiente per rilevare la piena convergenza dei tre collaboratori in merito all'appartenenza delle armi a AR EL IO, alle abituali modalità del loro occultamento, ai soggetti incaricati di provvedere ad esso. Il nome di AL AN è stato fatto sia da IA, sia da VI, il quale ha confermato di avere partecipato all'occultamento di tutte le armi nei bidoni, di cui ha descritto le precise modalità, ed ha riferito di avere saputo dallo stesso AR EL IO che questi sarebbero stati sepolti nella masseria di AL AN. Le dichiarazioni del LA D'RO, lungi dal divergere dalle altre, confermano con ancora maggiore precisione la provenienza di tali armi e la loro originaria detenzione presso una diversa masseria indicata anche dal VI, dove avvenne la distribuzione tra i vari gruppi operativi facenti capo a FR IA detto Cicciarello, di uno dei quali faceva parte Walter IA, zio del LA LA IA: l'ignoranza di questo LA circa le modalità di custodia delle armi detenute da AR EL IO deriva, con evidenza, dal fatto che egli, come ha raccontato, si allontanò dopo avere prelevato solo una piccola parte del carico. Deve anche sottolinearsi che il D'RO ha ricordato come, nel corso degli anni, i casalesi abbiano acquistato numerose partite di armi, circostanza che potrebbe anche avere indotto confusione in merito alla partita di cui egli ha riferito la spartizione. Il ricorso non si confronta, poi, con la valutazione della sentenza, secondo cui le dichiarazioni dei collaboratori, e in particolare quella di MA VI, sono riscontrate dalle stesse ammissioni dei tre fratelli AN, rese anche durante gli interrogatori formali e non solo nell'immediatezza del ritrovamento 9 (vu-3G' delle armi. LD AN ha riferito che il fratello AL, dopo tale ritrovamento, gli confidò che esse erano state portate da MA VI, nascoste nei bidoni, su incarico di AR EL IO, e lo stesso ricorrente, come già ricordato nel superiore paragrafo 2.4., in data 23/06/2022 dichiarò che era stato MA VI a chiedergli, per conto del predetto cugino, di seppellire i bidoni nella sua proprietà. L'attendibilità delle dichiarazioni riportate nella sentenza, pertanto, è stata correttamente valutata sulla base della loro precisione, completezza e convergenza, e alla luce dei riscontri costituiti dalle ammissioni dello stesso ricorrente e dei suoi fratelli. La sentenza, sul punto, si conforma ai criteri valutativi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, [...], Rv. 286327; Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010, [...]; Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202001), ed è pertanto priva dei vizi lamentati nel ricorso. Questo, invece, deve essere dichiarato inammissibile per genericità e mancanza di specificità, in applicazione del principio secondo cui «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 1 comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, [...]). 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato, e deve essere rigettato. La sentenza trae la prova della piena consapevolezza di AL AN di consentire all'interramento di armi dalle prime dichiarazioni di AR e LD AN, legittimamente ritenute utilizzabili come valutato al superiore paragrafo 2., corroborate dalle captazioni ambientali effettuate nella medesima circostanza e dalle successive intercettazioni, da cui è emerso il tentativo dei fratelli di concordare una versione che alleggerisse la gravità delle loro posizioni (così alle pagg. 20 e 21 della sentenza). Entrambi i predetti fratelli dichiararono, infatti, di avere saputo da AL, sia pure qualche tempo dopo l'avvenuto interramento, che i bidoni contenevano armi, e poiché a detta del ricorrente tali bidoni non erano stati mai prelevati, è evidente che egli poteva conoscerne il contenuto solo per esserne stato informato, o per avere partecipato all'operazione di occultamento. La sua presenza, in tale circostanza, è stata dedotta dalla prima dichiarazione di AR AN, secondo cui il fratello gli aveva riferito di avere posto tali bidoni in profondità; peraltro il luogo dell'interramento era noto a tutti e tre i fratelli, che lo hanno riferito, ed era riconoscibile, per la presenza di un 10 palo piantato nel terreno (pag. 5 della sentenza). L'affermazione di tale consapevolezza, pertanto, non è apodittica, bensì fondata sulle prove raccolte. La motivazione circa la configurabilità del delitto di detenzione di tali armi a carico di AL AN, diversamente dai fratelli, che sono stati assolti, è pertanto approfondita, logica, e conforme ai principi dettati da questa Corte, richiamati nella sentenza stessa. L'affermazione del ricorrente, di non avere mai avuto la disponibilità di quelle armi, è palesemente errata dal momento che, trovandosi le stesse nel suo terreno ed essendo egli a conoscenza sia del luogo di interramento, sia della sua profondità, avrebbe potuto recuperarle agevolmente;
il fatto che non vi abbia provveduto non dimostra l'impossibilità di farlo, bensì la volontà di contribuire continuativamente alla loro custodia, come logicamente valutato dalla sentenza impugnata. L'impossibilità di un loro recupero, peraltro, appare smentita dalla dichiarazione di MA VI, di avere seppellito in quel luogo ulteriori armi, oltre a quelle rinvenute, circostanza confermata dal ritrovamento di un bidone vuoto. Analogamente, il contributo fornito sin dall'inizio, sia autorizzandone l'occultamento, sia partecipando ad esso, sia mantenendone la custodia durante la latitanza e durante la carcerazione del possessore AR EL IO, essendo quindi consapevole di collaborare con un appartenente al clan dei casalesi, è stato ritenuto costitutivo del reato di concorso nella detenzione delle armi, in applicazione del principio stabilito da Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, [...], citata nella sentenza stessa, secondo cui «Integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi» (vedi anche Sez. 6, n. 46303 del 04/11/2014, [...]). Il ricorso oppone a questa valutazione una mera, diversa opinione, ed equipara la posizione del ricorrente a quella dei suoi due fratelli, ritenuti conniventi non punibili, senza confrontarsi adeguatamente con la sentenza che, alle pagine 21 e 22, ha approfonditamente descritto e valutato in modo logico e non contraddittorio la diversità tra le condotte di questi ultimi, prive di un contributo causale diretto anche solo a consentire al possessore delle armi di mantenere e proseguire la detenzione, e la condotta di AL AN che, al contrario, ha attivamente contribuito a ciò con le varie azioni ritenute sussistenti, e contestate dalla difesa solo in parte, non potendosi disconoscere che solo quest'ultimo ha previamente autorizzato l'interramento dei bidoni, senza neppure preavvertire i propri fratelli. 11 Il ricorrente, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza degli elementi oggettivo e, soprattutto, soggettivo del reato, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 5. Il quarto motivo di ricorso è meramente reiterativo del motivo di appello, e deve essere perciò dichiarato inammissibile. La sentenza ha respinto con motivazione approfondita, logica e fondata sugli elementi probatori raccolti la tesi difensiva della sussistenza della esimente dello stato di necessità, sottolineando che non vi è la prova che il ricorrente sia stato sottoposto a minacce al fine di autorizzare l'interramento delle armi nel suo terreno, non avendolo egli stesso mai riferito nell'immediatezza del loro ritrovamento, e non risultando che neppure ai propri fratelli egli abbia giustificato in tal modo la sua condotta. Da tali dichiarazioni, e dalle intercettazioni ambientali effettuate nella caserma a carico dei fratelli convocati per essere ascoltati, non emerge mai che sia stata fornita, in qualunque momento, una spiegazione di tal genere. Lo stesso ricorrente, infatti, nei suoi interrogatori ha solo parlato di una propria convinzione di non poter negare un favore al cugino, di cui conosceva la caratura criminale, ma non di una effettiva coartazione da parte di quest'ultimo o di altri. Le dichiarazioni dei collaboratori LA IA e MA VI, che hanno parlato di una generica disponibilità sempre mostrata dai fratelli AN verso il clan camorristico, tanto da consentire ai suoi membri di incontrarsi nella loro abitazione o nella loro azienda agricola, appaiono confermare questo particolare rapporto tra il ricorrente e il clan, in quanto egli, pur non essendo un affiliato, come sottolineato dal VI, non si esimeva dal fornire un occasionale supporto. La sentenza valuta con attenzione il colloquio svolto in carcere dal ricorrente con la propria moglie, che il ricorso nuovamente propone come prova della esistenza di un suo stato di timore, e ne afferma la strumentalità e non credibilità sulla base di una argomentazione logica e fondata sulla particolare gestualità adottata, che il ricorrente non nega, ma semplicemente giustifica come meri gesti affettuosi, fornendone quindi solo una diversa interpretazione, senza evidenziare una manifesta illogicità della diversa valutazione contenuta nella motivazione. La sentenza, pertanto, esclude la sussistenza della scriminante applicando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito 12 per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente» (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Rv. 276173). Il ricorso non si confronta con questa motivazione, in quanto continua a indicare genericamente una preoccupazione del ricorrente di non potersi opporre ad una richiesta del cugino, senza affermare quali minacce avrebbe subito, da parte di chi, e per quali motivi esse sarebbero state così pericolose da impedirgli di assumere iniziative volte a far cessare quella detenzione, a suo dire subita ma non voluta, anche dopo che il cugino venne sottoposto ad una lunga carcerazione. La mancanza di confronto con le ragioni argomentative della sentenza è causa di inammissibilità del motivo di ricorso, come già motivato al superiore paragrafo 3. 6. Il quinto motivo di ricorso, invece, deve essere rigettato per infondatezza. La sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella ipotesi dell'agevolazione di un clan camorristico, è stata motivata in modo approfondito e logico alle pagg. 25 e 26 della sentenza impugnata, sulla base della conoscenza dell'appartenenza di AR EL IO al clan, ammessa dallo stesso ricorrente, della evidente riferibilità delle armi all'intero sodalizio criminoso o almeno ad un suo gruppo, deducibile dal numero dei bidoni che le contenevano e provata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra citati, e in conformità con i principi giurisprudenziali, secondo cui l'aggravante è applicabile, in caso di concorso di persone, al concorrente che non agisca direttamente con tale finalità, ma sia consapevole della finalità del complice (vedi Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Il ricorso contesta tale motivazione lamentando una serie di lacune, in realtà insussistenti. L'affermazione secondo cui non sarebbe provata l'appartenenza delle armi al clan, e non al solo EL IO, perché il LA VI non lo ha dichiarato, è infondata in quanto gli altri due collaboratori, al contrario, hanno dichiarato lo IA, che esse appartenevano al gruppo di "Cicciarello", e il D'RO,che esse facevano parte di un grosso acquisto compiuto dal clan. L'affermazione secondo cui esse, se fossero appartenute all'intera associazione e non al solo EL IO, sarebbero state rivendicate o recuperate da qualcuno, dopo la carcerazione di questi, non si confronta con la dichiarazione del VI, dalla quale si deduce che parte di quelle interrate sono state, in effetti, successivamente prelevate. L'affermazione secondo cui il ricorrente potrebbe avere ignorato la finalità agevolatrice del clan che avrebbe mosso il EL IO non si confronta con la valutazione logica della sentenza, secondo cui il fatto di 13 avere proseguito la detenzione delle armi nonostante la carcerazione del cugino dimostra la consapevolezza che esse non erano riferibili solo a lui, e che la detenzione avveniva anche in favore di altri soggetti. Il ricorso, sul punto, è contraddittorio in quanto, pur sostenendo che il ricorrente avrebbe agito solo per fare un favore al cugino, ed agendo per timore di sue possibili reazioni violente, non ne trae la logica considerazione che il suo metus sarebbe necessariamente cessato dopo la carcerazione di questi. 7. Il ricorso presentato da AR EL IO appare, invece, fondato. Egli lamenta esclusivamente l'omesso riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i delitti qui giudicati e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. per il quale è stato condannato con tre diverse sentenze, che hanno riconosciuto la sua appartenenza ad un clan camorristico, separatamente accertata sino al 2000, sino al 2005 e sino al 2009. La sentenza ha respinto la richiesta applicando i principi di questa Corte secondo cui, per riconoscere la continuazione tra il reato associativo e i reati- fine, deve accertarsi che questi ultimi siano stati programmati dal partecipe, almeno nelle loro linee generali, sin dall'inizio del suo ingresso nel sodalizio criminoso, e ritenendo non provato e non plausibile che i delitti di detenzione di armi qui contestati rispondano a tale criterio, dal momento che egli risulta essere entrato nel sodalizio sin dagli anni '90, peraltro già con compiti direttivi e non solo esecutivi, e non è emerso che, pur avendo il clan la disponibilità di armi da fuoco, fosse stata sin dall'inizio programmata la detenzione di un arsenale delle dimensioni e della pericolosità di quello rinvenuto. Questa motivazione, logica nei suoi presupposti e conforme ai principi giurisprudenziali, non tiene conto della vicenda specifica e degli elementi che emergono, dagli atti, in relazione alla figura di questo ricorrente, risultando perciò apparente. Alla pag. 13, infatti, vengono riportate le dichiarazioni del LA di giustizia LA IA, che definisce AR EL IO come colui che «storicamente» gestiva l'arsenale di armi di cui il gruppo di Cicciarello, a cui egli apparteneva, aveva la disponibilità, in quanto si occupava sia del loro acquisto, sia della loro custodia, per la quale si rivolgeva a varie persone, tra cui i fratelli AN. Tali dichiarazioni, inoltre, appaiono confermate dalla valutazione già operata dal giudice della cognizione nelle sentenze emesse in data 22 novembre 2009 e 17 gennaio 2012 con le quali, per quanto risulta dal provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero, unico atto presente nel fascicolo, è stata riconosciuta la continuazione tra il delitto associativo e altri reati-fine di detenzione di armi, in particolare la detenzione di una IE UZ che sarebbe stata commessa in epoca compatibile con la detenzione delle armi qui contestate. 14 La Corte di appello, pertanto, al fine di escludere la sussistenza della continuazione tra il reato associativo giudicato da tali pronunce, o meglio da quella emessa in data 14 aprile 2004, citata nella sentenza, e quelli relativi alla detenzione di armi giudicati nel presente procedimento, avrebbe dovuto confrontarsi con tali elementi e motivare sul perché, nonostante il ricorrente fosse «storicamente» il custode delle armi appartenenti al gruppo criminale di cui faceva parte, e in cui aveva da subito assunto un ruolo direttivo, la custodia di un così rilevante arsenale potesse essere un reato estemporaneo e non programmato sin dall'inizio della sua partecipazione al clan, benché temporalmente non distante da quest'ultima epoca, in quanto commesso, per quanto ricostruito, intorno all'anno 2000, e coevo ad altri reati analoghi, per i quali la sussistenza della continuazione con il reato associativo è stata riconosciuta dal giudice della cognizione. 8. Il ricorso proposto da AR EL IO deve, pertanto, essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente alla sua richiesta di riconoscere la continuazione tra i reati qui contestati e uno o più dei delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicati con varie sentenze e, in particolare, con la sentenza emessa in data 14 aprile 2004, meglio indicata nella sua istanza, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Napoli per un nuovo esame sul punto, da compiere con piena libertà di giudizio, ma nel rispetto del principio sopra indicato. Il ricorso proposto da AL AN deve, invece, essere rigettato, con condanna ,del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL IO AR relativamente all'applicazione della disciplina della continuazione fra i reati sub íudice e il reato associativo mafi .oso giudicato con sentenza n. 971 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 14 aprile 2004, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso di AN AL che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 marzo 2026