Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
Deve ritenersi concorrente nella illecita detenzione di armi e munizioni, custodite od occultate a sua insaputa nei locali di sua proprietà o da lui gestiti, (nella specie, a titolo di locazione), chi, dopo esserne venuto a conoscenza, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, dimostrando con il suo comportamento chiara connivenza con i proprietari del materiale illecitamente detenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2014, n. 46303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46303 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 04/11/2014
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 1716
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 24851/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
nei confronti di:
SO ER N. IL 06/07/1962;
avverso la sentenza n. 9701/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA, del 30/04/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 20 maggio 2014 la Corte d'appello di Catania ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 428 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b), l'appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso quella Corte distrettuale avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania in data 30 aprile 2008, che dichiarava non luogo a procedere nei confronti di RA IN per non avere commesso il fatto con riferimento ai reati di cui del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, artt. 110, 648 e 697 c.p., della L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, della L. n. 110 del 1975, artt. 11 e 23. Con la medesima ordinanza, inoltre, la Corte d'appello ha ordinato la trasmissione dell'atto di impugnazione a questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, per quanto di competenza in ordine ad eventuali profili di legittimità, suscettibili di essere oggetto di ricorso per cassazione.
2. Nell'appello proposto avverso la su indicata sentenza del 30 aprile 2008 il P.G. chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputata, lamentando che, in relazione alle imputazioni di detenzione di un rilevante quantitativo di stupefacenti e di una pistola con matricola abrasa rinvenuti in un appartamento dalla stessa condotto in locazione ed utilizzato assieme al figlio minorenne, la condotta accertata non poteva qualificarsi come mera connivenza, ma integrava gli estremi del concorso nella realizzazione dei reati oggetto di contestazione, avendovi ella contribuito attraverso l'agevolazione dell'occultamento della droga, dell'arma e degli altri oggetti rinvenuti nella casa di sua pertinenza, senza esercitare quello ius excludendi che le competeva, impedendo al figlio di introdurre e detenere illecitamente quel materiale nell'abitazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, l'atto di impugnazione proposto dal P.G. della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania deve qualificarsi come ricorso per cassazione, essendo le relative doglianze essenzialmente incentrate sull'inosservanza delle norme di legge relative alla configurabilità, nel caso di specie, di una condotta concorsuale e non di un comportamento meramente connivente, come ritenuto, di contro, dal G.i.p., che ha motivato il proscioglimento dell'imputata escludendo, erroneamente, che la stessa aveva posto in essere una condotta agevolatrice dell'illecita attività del figlio.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito indicate. Dalla motivazione dell'impugnata sentenza non si evincono le ragioni giustificative del correlativo epilogo decisorio, avendo il G.i.p. fatto riferimento, con asserzioni del tutto generiche ed apoditticamente formulate, alle risultanze del quadro probatorio emerso dalle indagini, il cui contenuto non consentirebbe di affermare con certezza che le sostanze stupefacenti e l'arma con matricola abrasa rinvenute nell'abitazione in cui ella conviveva con il figlio minorenne fossero di sua pertinenza, ne' che la stessa avesse in qualche modo agevolato la condotta delittuosa del figlio, nelle more condannato per i medesimi fatti con sentenza irrevocabile del Tribunale per i minorenni.
Al riguardo, invero, deve rilevarsi - tenuto conto anche delle implicazioni legate all'insieme di responsabilità e doveri oggettivamente riconnessi all'esercizio della potestà genitoriale ed al pacifico dato della convivenza del figlio nella medesima abitazione di cui l'imputata era locataria - che la linea interpretativa da questa Suprema Corte tracciata è chiaramente indirizzata nel senso di ritenere, proprio in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento ed il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (da ultimo, v. Sez. 6^, n. 44633 del 31/10/2013, dep. 05/11/2013, Rv. 257810, in relazione ad una fattispecie in cui questa Suprema Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione in cui erano custoditi cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti, non celate in unico luogo, e di strumenti idonei al confezionamento delle dosi;
Sez. 6^, n. 47562 del 29/10/2013, dep. 29/11/2013, Rv. 257465; Sez. 6^, n. 14606 del 18/02/2010, dep. 15/04/2010, Rv. 247127; Sez. 4^, n. 4948 del 22/01/2010, dep. 04/02/2010, Rv. 246649; Sez. 4^, n. 11392 del 16/01/2006, dep. 31/03/2006, Rv. 233913). Anche in relazione alla fattispecie della detenzione di armi, del resto, questa Suprema Corte ha da tempo enunciato il principio secondo cui deve ritenersi concorrente nella illecita detenzione di armi e munizioni, custodite od occultate a sua insaputa nei locali di sua proprietà o dell'azienda da lui gestita, chi, dopo esserne venuto a conoscenza, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, dimostrando con il suo comportamento chiara connivenza con i proprietari del materiale illecitamente detenuto (Sez. 1^, n. 12916 del 01/07/1980, dep. 09/12/1980, Rv. 146999). Finanche nell'ipotesi in cui l'apporto dato dal concorrente si estrinsechi in una omissione, questa può assumere la valenza necessaria a concretare la compartecipazione, allorché si traduca nella violazione di un obbligo giuridico incombente sul soggetto ex art. 40 cpv. c.p. (Sez. 1^, n. 4800 del 12/02/1997, dep. 22/05/1997, Rv.
207581).
3. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, che nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza dovrà porre rimedio ai rilevati vizi, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2014