Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/1992, n. 5450
CASS
Sentenza 31 marzo 1992

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Poiché la legge processuale consente la scrittura manuale degli atti, la grafia eventualmente illeggibile non produce, di per se stessa, la nullità degli atti, perché questa non è espressamente prevista dalla legge. (Applicazione in tema di scrittura manuale di sentenza).

La detenzione e il porto illegali di armi rimangono assorbiti nell'introduzione clandestina delle stesse nel territorio dello Stato, con la conseguente applicazione delle disposizioni sul reato complesso anziché di quelle sul concorso di reati, allorquando il fatto dell'introduzione clandestina, costituente per se stesso reato, coincida temporalmente con il fatto illecito della detenzione e del porto, tanto da esaurirsi in queste azioni.

L'introduzione clandestina di armi nel territorio dello Stato non assorbe la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., non potendosi quest'ultima considerare, ai fini del reato complesso, come elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto, ma individuando, invece, un'azione autonoma e non necessariamente connessa con la condotta tipica della fattispecie delittuosa. (Non risultano precedenti).

Non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" la maggiorazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della percentuale di aumento per la continuazione applicata dal giudice di primo grado, se la misura di pena complessiva irrogata da quest'ultimo non viene superata.

Il delitto di contrabbando di armi concorre con quello di introduzione clandestina di armi nel territorio dello Stato, in quanto l'esimente prevista dall'art. 25 ultima parte d.P.R. n. 43 del 1973 è connessa direttamente ed esclusivamente alla mancanza di giustificazione idonea, da parte del detentore, del possesso della merce, allorché risulti che tale possesso sia la conseguenza di reato commesso dal medesimo detentore, ed opera, perciò, solo in relazione a reati concernenti il possesso della merce. (Non risultano precedenti).

La detenzione e il porto abusivi di armi comuni da sparo non rimangono assorbite nella detenzione o nel porto abusivi di armi da guerra, ma concorrono con essi, in quanto, in tema di violazione alle leggi sulle armi, non vi è prevalenza di titolo di reato più grave, ma si ha un vero e proprio concorso materiale regolato dagli artt. 71 e segg. cod. pen., per la sussistenza di azioni concernenti beni giuridici distintamente tutelati, per cui alla pluralità di azioni corrisponde una pluralità di infrazioni giuridiche.

Le variazioni o cancellature eseguite negli atti processuali (nella specie sentenza) senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale non determina nullità, stanti il principio di tassatività delle nullità medesime e l'assenza di norme che prevedano tale sanzione come conseguenza di quella inosservanza.

Perché un'azione possa considerarsi inidonea agli effetti dell'art. 49 primo capoverso in relazione all'art. 56 cod. pen., è necessario che la sua incapacità a produrre l'evento sia assoluta, intrinseca e originaria, e tale risulti secondo una valutazione effettiva da compiersi risalendo al momento iniziale dell'azione. Ed invece l'inidoneità degli atti, valida per integrare la figura del delitto impossibile, deve essere considerata sotto il profilo potenziale, dal punto di vista dell'attitudine causale a conseguire il risultato prestabilito, indipendentemente da ogni intervento che in concreto abbia impedito la realizzazione dell'evento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/1992, n. 5450
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5450
    Data del deposito : 31 marzo 1992

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