Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2001, n. 5474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5474 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 5474 /0 1 IN OME DE Oggetto LA CORTE SUPR MADICAS AZION Esecuzione contratto SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.11726/00 Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere Cron. 11847 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 1983 Dott. Giovanni B. PETTI Ud. 17/01/01 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: CORTE SISEMA OIC SEAZIONE UFFICIO COPIE S E NT ENZA Richiesta copia siddio sul ricorso proposto da: dal Sig. 6000 per diritti 12 APR. STANDART S.n.c. in persona della legale rapprensentante IL CANCELLIERE Liliana Boccasile, elettivamente domiciliato in Roma, IRE 3000 via Nazionale n. 230, presso l'avv. Francesco MA Fa- CANCELLERIA raci, che la difende unitamente all'avv. Alessandro Sa- la, giusta delega in atti;
- ricorrente CG509307
contro
CG509308 IMMOAR OL S.a.s., in persona del legale rappren- sentante Gioda ME, elettivamente domiciliato in Roma, via Circonvallazione Clodia n. 29, presso l'avv. Barbara Piccini, che lo difende unitamente all'avv. Ma- 2001 ria Grazia Perino, giusta delega in atti;
77 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - controricorrente Richiesta copia esecutiva dal Sig. PISCIN avversO la sentenza della Corte d'appello di Milano n. per diritti 28000+10 10 SET. 2001 -29 febbraio 2000 (R.G. 3199/98). 482/2000 del 9 il IL CANCELLIERE Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 20001 dal Relatore Cons. Mario CANCELLERIA Finocchiaro;
Udito l'avv. B. Piccini per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LIRE 2000 Con atto 21 marzo 1989 la STANDART s.n.c. di Bacca- CANCELLERIA sile Liliana conveniva in giudizio, innanzi al tribuna- le di Milano, la IMMOAR OL s.a.s. in persona dei soci accomandatari OD ME e AR, perché, BE363362 ritenuta la validità ed efficacia del preliminare inter BE363363 partes 17 maggio 1984 - con il quale la società conve- nuta si era impegnata a vendere ad essa concludente un BE363364 capannone ad uso industriale in Milano, via Meli n. 26 BE363365 accertato il residuo prezzo ancora dovuto da essa STANDART, dichiarasse, ai sensi dell'art. 2932 c.c. es- sa attrice proprietaria dell'immobile indicato in con- tratto. Esponeva la società attrice che il contratto defi- nitivo doveva essere stipulato entro tre anni dalla 2 sottoscrizione del preliminare, che in data 2 aprile 1988 OD ME, socio accomandatario della IMMO- AR OL, aveva manifestato la propria intenzione di modificare il prezzo di vendita senza, comunque, formulare alcun invito per la stipula del definitivo, che nei mesi successivi il OD aveva continuato a ri- scuotere i canoni di affitto versati da essa concluden- te, che dovevano essere detratti dal prezzo di vendita e che, infine, in data 20 dicembre 1988, OD Bartolo- meo aveva comunicato che il preliminare doveva ritener- si risolto e che erano state concluse trattative, con terze persone, per la cessione della s.a.s. IMMOAR OL. Costituitasi in giudizio la convenuta resisteva al- la domanda attrice, eccependone l'infondatezza. Eccepiva la società convenuta che il contratto 17 maggio 1984 non prevedeva la cessione del capannone, ma della «società IMMOAR OL», che lo stesso era, comunque, invalido perché non sottoscritto dai titolari di tutte le quote sociali, e privo di efficacia, essen- do ampiamente scaduto il termine di tre anni previsto per la stipula del definitivo. Tale contratto prosegui- va la convenuta, doveva - infine - essere dichiarato risolto per inadempimento della promittente acquirente 3 che non aveva versato, né offerto il pagamento, il prezzo nel termine pattuito. Intervenuta volontariamente in giudizio la OL s.n.c., di OL RI e fratelli, cui OD Mari- no, ME e MA RE avevano promesso di ven- dere (con atto 12 settembre 1988) le quote della IMMO- AR OL s.a.s., questa chiedeva, in via principa- le, che fosse riconosciuta in suo favore ai sensi dell'art. 2932 c.c., la proprietà delle quote della IM- MOAR OL (previa determinazione del prezzo delle quote stesse, da accertarsi a mezzo consulenza tecni- ca), in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda della STANDART, che il preliminare 12 settembre 1988 fosse risolto per inadempimento dei promittente venditori con condanna degli stessi alla restituzione delle somme già riscosse e al risarcimento dei danni. Dopo che la OL s.n.c. aveva rinunziato agli atti (rinunzia accettata dalle controparti) il tribuna- le adito, svoltasi la istruttoria del caso, con senten- za 10 giugno - 3 novembre 1997, rigettata ogni altra domanda, da un lato, trasferiva alla SANDART s.n.c. la proprietà del capannone in muratura di circa 600 metri quadri oggetto di controversia, dall'altro, dichiarava cessata la materia del contendere tra la società conve- nuta e la OL s.n.c. Gravata tale pronunzia dalla soccombente IMMOBILIA- RE OL la corte di appello di Milano con sentenza 9 29 febbraio 2000, in accoglimento della proposta impu- gnazione e in riforma della sentenza gravata, rigettava la domanda proposta dalla STANDART s.n.c. ex art. 2932 C.C. Osservava la Corte che il significato della clauso- la finale, presente nel preliminare e in forza della quale si precisava che «il suddetto contratto di com- pravendita si riferisce alla società Immobiliare Jole, proprietà dell'unità immobiliare, non alla unità immo- delle clausole biliare stessa, salvo benestare dei relativi consulen- a inequivoco, chiariva il senso till,er precedenti nel contestato della scrittura negoziale e indicava quello che, secondo la volontà dei contraenti, era l'oggetto del preliminare, cioè tutte le quote del- la Immobiliare Jole e non l'immobile di proprietà della società. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso, affidato a due motivi e illustrato da memoria, la STANDART s.n.c. in persona della legale rappresen- tante pro tempore CC Liliana. Resiste, con con- troricorso, la IMMOAR OL s.a.s. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 1. Deduce, in limine, la controricorrente che il ricorso avversario è inammissibile, atteso che BOCCASI- LE Liliana ha rilasciato la procura ex art. 365 c.p.c. a margine del ricorso stesso senza spendita, né nel contesto della procura stessa, né in sede di sottoscri- zione, della propria qualità di legale rappresentante della società ricorrente.
2. Il rilievo non coglie nel segno. In conformità a una giurisprudenza più che consoli- data che in questa sede deve trovare ulteriore confer- ma, in particolare, deve ribadirsi che nei negozi giu- ridici compiuti dal rappresentante, la volontà della spendita del nome del rappresentato non deve essere ne- cessariamente espressa, potendo anche risultare indi- rettamente, purché in modo certo ed univoco, dalle cir- costanze del caso concreto o dalla struttura dell'atto. Ne consegue che nella procura alle liti, scritta in margine o in calce ad uno degli atti indicati dal comma 3 dell'art. 83 c.p.c. (quali la citazione, il ricorso, la comparsa di risposta) la qualità di rappresentante può essere anche desunta solo dal collegamento materia- le dei due atti, se nell'atto processuale cui la procu- ra alle liti accede il rappresentante sia chiaramente indicato come la parte processuale nel nome del quale colui che ha sottoscritto la procura intende agire ed a 6 maggior ragione se il predetto rappresentato sia il so- lo soggetto coinvolto processualmente e la volontà del- la spendita del nome altrui, nella procura alle liti, benché non espressa, sia quindi manifesta agli altri soggetti processuali cui la procura deve essere resa nota (Cass., 29 agosto 1997, n. 8249, resa in una fat- tispecie pressoché identica alla presente, nonché, tra le tantissime, Cass., 16 novembre 1995, n. 11885 e Cass., 20 luglio 1994, n. 6750). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva, da un lato, che non sono state svolte dalla controricor- rente, argomentazioni di sorta, al fine di dimostrare 0 la erroneità del riferito indirizzo giurisprudenziale o che giustifichino, da parte di questa Corte, una sua revisione critica, dall'altro, che nella specie nell'epigrafe del ricorso è precisato la STANDART s.n.c. in persona della legale rappresentante sig.ra Liliana LE, mentre in calce alla procura spe- ciale rilasciata a margine dello stesso ricorso - è chiaramente leggibile la sottoscrizione «L. LE. E' palese, pertanto, che non esistono incertezze di sorta sulla circostanza che la CC abbia, nella specie, agito non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della società ricorrente. 7 3. Precisato quanto sopra, si osserva, che come ri- ferito in parte espositiva i giudici del merito hanno dichiarato inaccoglibile la domanda ex art. 2932 C.C. proposta dalla STANDART s.n.c. sulla base del prelimi- nare 17 maggio 1984 e diretta ad ottenere il trasferi - mento della proprietà di un capannone industriale in Milano, atteso che detto preliminare - correttamente interpretato - non prevedeva il trasferimento della proprietà di tale capannone ma delle quote della IMMO- AR OL (proprietaria del capannone).
4. Con il primo motivo la ricorrente censura tale pronunzia denunziando, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 1321 e 1325 C.C. e degli artt. 1362 e ss. c.c.». Si lamenta, in particolare, da parte della ricor- rente, che: - «il rilievo della corte secondo il quale è inam- missibile che una clausola non abbia rilevanza pratica appare apodittico, oltre che infondato>>; - «la pattuizione [della clausola in questione] ha mutato un elemento essenziale del contratto così come voluto dalle parti, l'oggetto»>; - «la sostituzione di un oggetto (immobile) con un altro (la totalità delle quote della s.a.s.) si potreb- be considerare come avvenuta solo e in quanto i sogget- 8 ti che hanno la disponibilità del bene indicato per primo abbiano anche la disponibilità del bene indicato in sua sostituzione>>; «semfor che la corte di appello non abbia indaga- to in concreto sulla volontà delle parti anche alla lu- ce del comportamento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall'art. 1362 C.C.>>>, avendo non solo essa STANDART ma anche la IMMOAR IOLE ri- tenuto che la stessa non avesse efficacia alcuna;
. . - «la giurisprudenza . ha più volte individuato fattispecie in cui è stata rilevata la presenza di clausole e dichiarazioni prive di effetti che vi - ta[n]tur sed non vitia [n]t, sia perché prive di manife- stazione del consenso, sia perché generiche, sia perché di stile).
5. Il motivo è infondato. Sotto tutti i profili in cui si articola. 5. 1. In primo luogo si Osserva che è la stessa norma positiva che impone, in presenza di clausole di dubbia lettura, che le stesse devono essere interpreta- te nel senso che in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (cfr. art. 1367 c.c.). 5. 2. In secondo luogo non appaiono in alcun modo pertinenti, al fine del decidere, i rilievi svolti SO- 9 pra al fine di evidenziare sia che la clausola in que- stione avrebbe mutato l'oggetto del contratto, sia che, per effetto della stessa, ancora, si sarebbe attuata la sostituzione di un oggetto (immobile) con un altro (la totalità delle quote della s.a.s.), con la conseguenza che un tale mutamento (o sostituzione) dell'oggetto si potrebbe considerare come avvenuta solo e in quanto i soggetti che avevano la disponibilità del bene indicato per primo avessero avuto anche la disponibilità del be- ne indicato in sua sostituzione. Ove in particolare la clausola in questione fosse stata convenuta, tra le parti, in un secondo mo- mento, in sede di novazione di un precedente contratto, le considerazioni sopra riferite potrebbero avere senza ombra di dubbio un certo spessore, ma con rife- rimento alla presente vicenda è palese, come anticipa- to, la assoluta irrilevanza al fine del decidere. Nella specie, infatti, il contratto sorto sin dall'origine con l'oggetto individuato dai giudici del merito in sede di interpretazione del documento in atti e non ha, pertanto, senso alcuno parlare al riguardo di mutamento dell'oggetto del contratto, o di sua sostitu- zione, da parte di soggetti non legittimati. Essendo sorto il contratto con l'oggetto come sopra individuato è palese che quanti hanno sottoscritto il 10 - in realtà documento oggetto di controversia hanno disposto delle quote della s.a.s. IMMOAR OL. Ove tali quote non fossero state nella disponibili- tà dei cedenti, costoro hanno, evidentemente, posto in essere un contratto inefficace o invalido (eventualmen- te incorrendo nelle responsabilità del caso), ma non per questo può giungersi alla conclusione, invocata dalla ricorrente, che il documento contrattuale in at- ti, in realtà, deve interpretarsi in termini opposti a quello che è il suo tenore letterale. 5. 3. Quanto, ancora, alla denunziata omessa inda- - da parte dei giudici del merito sulla volontà gine delle parti alla luce del comportamento successivo alla conclusione del contratto, si osserva che giusta quanto assolutamente pacifico in argomento e non sono svol- te, in ricorso, considerazioni di sorta in qualche modo volte а criticare tale orientamento о a sottoporlo a critica - in tema di interpretazione dei contratti, il riferimento al senso letterale delle espressioni usate rappresenta lo strumento di interpretazione fondamenta- le e prioritario. Ove tali espressioni - pertanto siano chiare e di univoco significato, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, sempre che l'interpretazione letterale consenta di cogliere la co- 11 mune intenzione delle parti (Cass., 16 dicembre 1999, n. 14135). In particolare in termini opposti rispetto a quanto invocato dalla difesa dei ricorrenti si osser- va che in tema di interpretazione dei contratti la scelta da parte del giudice di merito del mezzo erme- neutico più idoneo all'accertamento della comune inten- zione dei contraenti non è sindacabile in sede di le- gittimità qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo. Secondo quest'ultimo come noto - deve farsi ri- corso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento lo- gico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione stessa. (Cass., 28 aprile 1999, n. 4241). Pacifico quanto sopra e non controverso che nella specie - giusta gli accertamenti compiuti dai giudici -del merito, non sindacabili in questa sede il signi- ficato di delle parole e delle espressioni utilizzate dalle parti era chiaro e non equivoco, nonché rivela- tore della volontà comune, è palese che esattamente i detti giudici hanno ritenuto correttamente ed utilmente conclusa la ricerca sulla base del criterio logico let- 12 terale, così rendendo inutile ogni altro criterio erme- neutico e, in particolare, il criterio costituito dalla valutazione del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto (cfr. Cass., 12 aprile 2000, n. 4671). 5. 4. E' esatto il rilievo che esistono clausole prive di effetti, perché prive di manifestazione del consenso in quanto generiche o di stile. - che possa ritenersi Deve escludersi peraltro generica o di stile, cioè priva di qualsiasi contenuto concreto, perché non espressiva di una volontà negozia- le (cfr., Cass. 12 giugno 1997, n. 5266) l'espressione il suddetto contratto di compravendita si riferisce alla società immobiliare Jole, proprietaria dell'unità immobiliare, non alla unità immobiliare stessa». Come correttamente evidenziato dai giudici del me- rito, infatti, tale clausola ha un significato inequi- VOCO, atteso che «chiarisce il senso delle clausole che la precedono nel contesto della scrittura negoziale e indica quello che, secondo la volontà dei contraenti, l'oggetto del preliminare ... >>>.
6. Con il secondo motivo la ricorrente, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. lamenta, anco- ra, «omessa motivazione su un punto decisivo della con- troversia, ovvero la mancata rilevazione della sogge- 13 zione della clausola de quo ad una condizione sospensi- va e del mancato avveramento della medesima>>>. Si osserva, infatti, che la STANDARD ha sempre considerato che, anche qualora il contratto preliminare fosse ritenuto riferibile alle quote e non all'immobile, sarebbe mancata la prova dell'intervenuto benestare dei «relativi consulenti» [come previsto nel- la clausola in questione] e «la corte di Milano non ha considerato questo aspetto pur descritto nel riassumere le posizioni delle parti e lo svolgimento del giudizio nella propria motivazione».
7. Alla pari della precedente la deduzione non può trovare accoglimento. Contrariamente quanto deduce parte ricorrente i giudici del merito lungi dal ritenere che le parti, do- po avere, originariamente, previsto la cessione del ca- pannone, hanno posto in essere un nuovo accordo con il quale hanno sostituito l'originario «oggetto» del con- tratto [cessione del capannone>>] con altro [cessione delle quote»] subordinatamente al «benestare dei rela- tivi consulenti>>> [nella quale ipotesi l'assunto della ricorrente potrebbe avere una qualche rilevanza] hanno affermato che la clausola in questione [sopra trascrit- ta] chiarisce il senso delle clausole che la precedono nel contesto della scrittura negoziale, ed indica quel- 14 lo che, secondo la volontà dei contraenti, è l'oggetto del preliminare, e cioè tutte le quote della Immobilia- re Jole e non l'immobile di proprietà della socie- tà». Certo, come già evidenziato sopra, che le parti hanno sempre ed esclusivamente voluto la cessione delle quote della Immobiliare Jole, e non controverso, altre- sì, che i giudici del merito hanno rigettato la domanda attrice perché non vi era alcuna relazione tra il bene dedotto del preliminare e il petitum della domanda giu- diziale, è palesemente irrilevante, al fine del decide- re, la verifica se si sia, ° meno, avverata la condi- zione dedotta. In altri termini ove l'attrice, in conformità al preliminare, avesse chiesto l'esecuzione specifica dell'obbligo di cessione delle quote della Immobiliare Jole, nei confronti dei legittimati a tale domanda, il giudice non poteva non estendere la propria indagine al fine di verificare la fondatezza della domanda at- trice (e non certamente, come invoca l'attuale ricor- rente, per accertare l'infondatezza delle difese della parte convenuta) se in effetti la condizione dedotta («benestare dei relativi consulenti»>) si era verifica- ta. 15 In difetto, non essendo stata chiesta - in pratica l'esecuzione del preliminare tra le parti, è palese che esattamente i giudici del merito hanno totalmente omesso qualsiasi indagine nel senso invocato dalla ri- corrente e che, quindi, la dedotta omessa motivazione non sussiste. La domanda attrice, infatti, è stata rigetttata non perché la condizione in questione si era [o non si era] verificata, ma sulla base di tutt'altre ragioni ed è di palmare evidenza, pertanto, che l'accertamento non com- piuto dai giudici del merito non eran in alcun modo rilevante al fine del decidere.
8. Risultato infondato in ogni sua parte il propo- sto ricorso - in conclusione - deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spe- se di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in lire 129.10.0 oltre lire 2.000.000 per onorari. 16 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 17 gennaio 2001 il Consigliere relatore est. lifelo il Presidente (L CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ет 100000 Depositata in Cancelleria 350000 Oggi, lì 12 APR. 2001 IL CANCELLIERE S Giovanni Giambattista AZ em E I O R T P U N R S E O C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 48 LUG 200érie 4. oin 34397 versata f. 350000 montas.he (life Trece p. Il Dirigento Area Servizi (D.ssa MA Grazia DI FILIPO Il Responsabile Cervizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHONG 1717