Sentenza 17 gennaio 2002
Massime • 3
Affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 cod. civ., è necessario, oltre al requisito della "inspectio" anche quello della "prospectio" nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale.
Può essere qualificata veduta e prospetto una finestra che consente non soltanto una comoda "inspectio" sul fondo vicino senza l'impiego di mezzi artificiali, ma anche una comoda "prospectio" e cioè la possibilità di affacciarsi con lo sporgere il capo, possibilità, che, in astratto, può anche non essere impedita dall'esistenza di un'inferriata, purché, in relazione all'ampiezza delle maglie di questa, possa essere in concreto stabilita la possibilità di affaccio con la possibilità di protendere il capo.
Alla stregua dell'art. 900 cod. civ. la comodità (o quanto meno la non disagevolezza) della "inspectio" e della "prospectio" (elementi costitutivi essenziali della veduta) va accertata con riferimento al fondo dal quale la veduta è esercitata e non già al fondo oggetto della veduta stessa.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2002, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. AN SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FU ES, ZZ AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARIA CR 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, che li difende unitamente all'avvocato LO BENELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TI AN, IE LO, OT quali eredi di LO CR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 278, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO RIVELLI, che li difende unitamente all'avvocato MARIO CIOCCA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 497/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato GOBBI Goffredo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con zitto (11 citazione notificato Il 6.4.1992, NG GO e NA BE evocano in giudizio davanti al Tribunale di Lodi ER ZZ ed ES SA, esponendo che i convenuti avevano realizzato la costruzione di Liti box a distanza di 20 cm dal loro "fabbricato al piano terreno con diritto alla gronda e piccola finestra con inferriata di cm.40 per 60, chiedevano l'arretramento del box fino alla distanza di cm.0,75 dalla finestra. Si costituivano ritualmente i convenuti ed eccepivano che la "finestra" descritta da-11 attori doveva in realtà essere qualificata come luce, ai sensi degli artt. 900 e 901 c.c.. Con sentenza in data 13.2/6.3.1996, il Tribunale respingeva la domanda attorea, dichiarando compensate le spese di lite. Avverso la sentenza proponeva appello NA OT, unica proprietaria dell'Immobile descritto in atti a seguito del decesso di NG GO, lamentando come erronea la qualificazione dell'apertura come luce anziché come veduta, nonché la mancata considerazione del contenuto dell'atto di acquisto che nel descrivere il terreno oggetto della compravendita, prevedeva la finestra in questione.
Si costituivano ritualmente gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
Con sentenza in data 17.115.3.1998, l'adita Corte di appello di Milano accoglieva il gravame, disponendo l'arretramento fino a tre metri dal confine del fabbricato ZZ - SA e regolando le spese.
Osservava la Corte territoriale che, a norma degli art. 900, 901, 902 c.c., per l'apertura di una luce nel muro di confine non è
necessario alcun consenso del proprietario del fondo confinante, potendo questi esigere soltanto che l'apertura venga resa conforme ai requisiti previsti dall'art. 901 per le luci.
Nel caso di specie vi era un titolo convenzionale che prevedeva un'apertura non avente i requisiti fissati dall'art. 901 c.c. per le luci. sicché doveva escludersi il diritto dei proprietari del fondo confinante di chiedere la regolarizzazione della luce o la chiusura di essa ovvero quello di costruire in aderenza o in appoggio al muro confinante in modo tale da vanificarne l'esistenza: del resto, la giurisprudenza ammette la costituzione volontaria di servitù di aria e luce, poiché la norma di cui all'art. 901 c.c. non è di ordine pubblico.
Gli stessi odierni appellati si erano del resto resi conto dell'intangibilità del diritto dei proprietari del terraneo a mantenere la finestra in questione, poiché si erano astenuti dal costruire in aderenza o in appoggio al muro di confine, ma avevano arretrato il muro della nuova costruzione di 20 cm.
Sennonché tale arretramento di soli 20 cm non poteva considerarsi sufficiente a salvaguardare il diritto di aria e luce dei proprietari del terraneo.
A norma dell'art. 907 e comunque 873 c.c., la distanza cui avrebbe dovuto essere mantenuta la nuova costruzione realizzata dagli odierni appellati è quella di metri tre dal muro di confine.
Per la Cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, ES SA ed ER ZZ;
NN, ET NG e OT GO, quali credi di NA OT, deceduta, resistono con controricorso.
Motivi della decisione
I ricorrenti, con il primo motivo, denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto relativo alla qualificazione dell'apertura de qua come finestra;
con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.900, 901 e 902 c.c., sempre in relazione alle caratteristiche della apertura in esame, deducendosene la erronea conseguente qualificazione come veduta, mentre, a mente degli articoli surricordati, doveva essere ritenuta luce.
I due mezzi che propongono sotto diverso profilo la stessa questione, possono essere esaminati congiuntamente.
Premesso che risulta accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in questa sede di legittimità, che l'apertura in argomento consiste in una piccoli finestra con inferriata di cm. 40 x 60, occorre verificare se la sentenza impugnata abbia applicato in maniera corretta la statuizione normativa a nella fattispecie concreta.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, a far tempo dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 10615 del 28 novembre 1996, che affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito dell'inspectio, anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale.
Precedentemente, e condivisibilmente, con riguardo anche alle leggi fisiche che regolano l'agire umano, si era affermato che lo sporgere il capo può in linea astratta non essere impedito dall'esistenza di una inferriata, purché in relazione all'ampiezza delle maglie di questa possa essere in concreto stabilita la possibilità di affaccio, con la possibilità di protendere il capo (Cass 22.4.1975 n. 1566; 16.11.1983, n. 6820). Ancora, si e ritenuto che, alla stregua dell'art. 900 c.c., la comodità (o quanto meno la non disagevolezza) della inspectio e della prospectio va accertata con riferimento al fondo da cui la veduta è esercitata e non già al fondo oggetto della veduta (Cass.23.11.1987, n. 8626). È alla stregua di tali consolidate pronunce che il motivo in esame deve essere esaminato.
La sentenza di primo aveva concluso, data la presenza dell'inferriata, per la natura di luce dell'apertura, adottando le statuizioni consequenziali;
i giudici di appello hanno rilevato che la sussistenza di un titolo convenzionale (fatto di acquisto da parte degli odierni ricorrenti) che prevedeva una apertura non avente i requisiti previsti dall'art. 901 c.c. comportava, all'accoglimento della domanda originariamente proposta.
Tale motivazione appare inidonea a dar conto del procedimento logico seguito e appare contrastante con la giurisprudenza ricordata;
nel ricorso si evidenzia che il rogito in argomento menzionava una "piccola finestra con inferriata a rete" che, per come descritta, non poteva consentire la prospectio nel fondo confinante. Ne consegue che tale apertura avesse anche originariamente tale configurazione, sicché l'esistenza del titolo convenzionale non pare idonea a dai conto della qualificazione adottata, alla luce della giurisprudenza formatasi circa Il requisito essenziale della prospectio, ovviamente non praticabile in tali condizioni, certamente tali da non consentire l'affaccio, cosa questa che rende ininfluente il riferimento al titolo.
In accoglimento del ricorso l'impugnata sentenza va cassata, per difetto di motivazione sulla qualificazione come veduta dell'apertura de qua, il giudice del rinvio, che provvederà anche sulle spese del presente processo per cassazione, dovrà poi tener conto dei principi fissati al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte. È "appena Il caso di aggiungere che nella sentenza impugnata si fa anche riferimento espresso alla norma sulle distanze tra le costruzioni, e tale profilo non risulta impugnato con il presente ricorso- peraltro, poiché a tal fine si invoca l'art. 907 c.c., che concerne le vedute, l'applicabilità di tale norma dipende dalla qualificazione dell'apertura e pertanto dovrà essere vagliata dal giudice del rinvio unitamente ai profili già esposti. Il riferimento, agli stessi fini, all'art. 873 c.c., che non risulta dibattuto compiutamente nel giudizio di merito, necessita anch'esso di approfondimenti in fatto che potranno avvenire in sede di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2002